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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 280/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 280 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. IG De Meis ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore:
giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
DI (C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio: “-Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Nulla sull'affidamento dei figli considerata l'età adulta, l'indipendenza economica nonché il fatto che gli stessi abbiano ormai costituito un proprio nucleo familiare;
- Nulla riguardo l'assegno di mantenimento;
- I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Luco Dei Marsi, via Galileo Galilei n. 18, acquistato in comunione dei beni nel corso dell'anno 2007, adibito a casa coniugale sino all'anno 2021, ed oggi unilateralmente concesso in locazione dal Sig. , che ne incassa per intero il Controparte_2 relativo canone, senza nulla riconoscere alla comproprietaria. Sul punto si chiede di voler ordinare al marito il versamento del cinquanta per cento dell'importo incassato a titolo di canone di locazione, ad oggi pari ad € 4.800,00 annui”, come specificate nel verbale di udienza del 15.10.2025: “L'Avv. DE
1 MEIS dichiara di rinunciare alla domanda di condanna della controparte alla restituzione della quota parte dei canoni dell'immobile sito in Luco dei Marsi alla Via G. Galilei n. 18 e, non essendovi provvedimenti temporanei e urgenti da dare, chiede che la causa sia trattenuta in decisione rinunciando a ogni termini”.
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Capistrello il 21.12.1991, che dall'unione sono nati Controparte_2
Per i figli IG e entrambi maggiorenni economicamente indipendenti, e che la coppia non è più convivente dal 17.2.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nulla disporsi in punto di mantenimento dei figli e dei coniugi e disporsi, a carico del resistente, l'obbligo di restituire alla ricorrente la somma di euro 4.800,00 a titolo di canoni riscossi dall'immobile in comproprietà concesso in locazione.
Alla prima udienza di comparizione, preso atto della mancata comparizione del resistente sebbene regolarmente evocato in giudizio, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni richieste, rinunciando inoltre alla domanda di restituzione di somme articolata nello scritto introduttivo.
Il giudice designato, non essendovi alcun provvedimento temporaneo e urgente da adottare, ha trattenuto la causa in decisione rimettendo il fascicolo al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, non più conviventi dal febbraio 2024; sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2. Nulla deve essere disposto, inoltre, in punto di mantenimento dei coniugi, economicamente autosufficienti, né sul mantenimento dei figli, ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Nulla per le spese non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza, tenuto pure conto della natura costituiva dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA formalmente la contumacia di;
Controparte_2
2 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, uniti in matrimonio a Capistrello il 21.12.1991 e con atto trascritto nei registri dello stato civile
[...] del detto Comune dell'anno 1991, atto n. 35 p. II, S. A;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Capistrello per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 280 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. IG De Meis ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore:
giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
DI (C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio: “-Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Nulla sull'affidamento dei figli considerata l'età adulta, l'indipendenza economica nonché il fatto che gli stessi abbiano ormai costituito un proprio nucleo familiare;
- Nulla riguardo l'assegno di mantenimento;
- I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Luco Dei Marsi, via Galileo Galilei n. 18, acquistato in comunione dei beni nel corso dell'anno 2007, adibito a casa coniugale sino all'anno 2021, ed oggi unilateralmente concesso in locazione dal Sig. , che ne incassa per intero il Controparte_2 relativo canone, senza nulla riconoscere alla comproprietaria. Sul punto si chiede di voler ordinare al marito il versamento del cinquanta per cento dell'importo incassato a titolo di canone di locazione, ad oggi pari ad € 4.800,00 annui”, come specificate nel verbale di udienza del 15.10.2025: “L'Avv. DE
1 MEIS dichiara di rinunciare alla domanda di condanna della controparte alla restituzione della quota parte dei canoni dell'immobile sito in Luco dei Marsi alla Via G. Galilei n. 18 e, non essendovi provvedimenti temporanei e urgenti da dare, chiede che la causa sia trattenuta in decisione rinunciando a ogni termini”.
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Capistrello il 21.12.1991, che dall'unione sono nati Controparte_2
Per i figli IG e entrambi maggiorenni economicamente indipendenti, e che la coppia non è più convivente dal 17.2.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nulla disporsi in punto di mantenimento dei figli e dei coniugi e disporsi, a carico del resistente, l'obbligo di restituire alla ricorrente la somma di euro 4.800,00 a titolo di canoni riscossi dall'immobile in comproprietà concesso in locazione.
Alla prima udienza di comparizione, preso atto della mancata comparizione del resistente sebbene regolarmente evocato in giudizio, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni richieste, rinunciando inoltre alla domanda di restituzione di somme articolata nello scritto introduttivo.
Il giudice designato, non essendovi alcun provvedimento temporaneo e urgente da adottare, ha trattenuto la causa in decisione rimettendo il fascicolo al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, non più conviventi dal febbraio 2024; sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2. Nulla deve essere disposto, inoltre, in punto di mantenimento dei coniugi, economicamente autosufficienti, né sul mantenimento dei figli, ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Nulla per le spese non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza, tenuto pure conto della natura costituiva dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA formalmente la contumacia di;
Controparte_2
2 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, uniti in matrimonio a Capistrello il 21.12.1991 e con atto trascritto nei registri dello stato civile
[...] del detto Comune dell'anno 1991, atto n. 35 p. II, S. A;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Capistrello per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
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