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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/11/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 298/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 298/2022 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2022
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
PL e IC HI, entrambi del foro di UD, giusta procura conferita a margine all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. e P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Baggio, del Foro di UD, giusta procura P.IVA_1
allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25 gennaio
2022 e non notificata, emessa nella causa civile RG. 6709/2014.
Causa iscritta a ruolo 27.07.2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ In riforma dell'impugnata sentenza, la difesa degli odierni attori appellanti chiede che l'Ill.ma Corte
d'Appello adita Voglia, atteso tutto quanto dedotto e argomentato nel presente atto (atto di citazione in appello dd. 15.07.2022):
- Nel merito: in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022
Rep. 167/2022, Giudice dott.ssa Giovanna Mullig, impugnata, CONFERMARE la stessa nella parte in cui accoglie la domanda attorea e accerta l'inadempimento della convenuta e la responsabilità
contrattuale della stessa per aver operato con imprudenza, imperizia e negligenza nei confronti del signor e nella parte in cui rigetta la domanda attorea di risarcimento Parte_1 CP_2
del danno non patrimoniale, per tutti i motivi esposti al punto 1) del presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) e per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore e Legale rappresentante pro tempore, a risarcire
[...]
all'attore tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali, (art. 2059 c.c.: biologico psico-
fisico, da perdita della probabilità di miglioramento, di vita di relazione ecc. - morale oltre che esistenziale, ecc.), così come già indicati e quantificati nel presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in via equitativa dall'Ill.ma
Corte; - in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022 Rep. 167/2022,
nella parte in cui non riconosce la violazione del consenso informato, accertare per tutti i motivi esposti al punto 3) (atto di citazione in appello dd. 15.07.2022), la violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente e per l'effetto condannare l' Parte_1 [...]
in persona del Direttore e Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali, oltre al danno da violazione del diritto all'autodeterminazione in senso stretto come quantificati nel presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere accertato, nel caso di specie, il danno da perdita di chance in senso stretto, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022 Rep. 167/2022, rivalutare e riquantificare la determinazione del danno stesso tenendo conto delle percentuali indicate dal CT e utilizzando i criteri di valutazione sulla scorta di quanto precisato al punto 2) del presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022).
- In ogni caso: in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022
Rep. 167/2022, per i motivi esposti al punto 4) del presente atto (atti di citazione in appello dd.
15.07.2022) si chiede la condanna dell' convenuta a rifondere le spese di lite, di primo e CP_1
secondo grado, comprese quelle di C.T.U., come da liquidazione e di CTP come da fatture dimesse in atti.
- In via istruttoria si richiama a tutte le argomentazioni sia in fatto sia in diritto esposte nei propri atti di causa e alle conclusioni già indicate all'udienza del 28.05.2021 con l'allegato foglio di precisazione delle conclusioni. Si richiamano, pertanto, le istanze di prova testimoniale indicate dalla scrivente difesa nella 2° memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 14.09.2015, con i testi ivi indicati e la prova contraria indicata nella 3° memoria ex art. 183 c.6 cpc dd. 02.10.2015. Si ribadisce l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti da controparte, per la prima volta, con la comparsa di costituzione e risposte d'appello depositata il 15.12.2022 in violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto tendenti a provare fatti già esistenti e facilmente provabili nel corso del giudizio di primo grado e per i quali non vi è stata alcuna istanza probatoria di controparte in quel grado del giudizio. Di conseguenza detta documentazione è inammissibile e comunque tardiva (Cass. civ. 21080/2024). Si chiede il rigetto anche delle altre istanze istruttorie avverse richiamandosi ai motivi indicati in 3 memoria art 183
comma 6 c.p.c. dd. 02.10.2015 e ribadendo l'inammissibilità e incapacità a testimoniare dei medici che hanno operato sul paziente per un evidente interesse in causa.
In merito alla CT: la difesa dell'appellante ritiene che la CT di primo grado a firma del dott.
sia l'unica su cui può basarsi la decisione in quanto non formalmente contestata ed Persona_1
esaustiva nel merito, non specificatamente valutata né confutata dalla CT d'appello e in assenza di una analisi comparativa delle diverse conclusioni assunte genericamente nella seconda perizia d'ufficio che appare carente e viziata.
Gli avv.ti Andrea PL ed IC HI insistono per la rinnovazione della CT d'appello con sostituzione dei consulenti d'ufficio ai sensi dell'art. 196 e 51 cpc e perché venga dichiarata la nullità della perizia d'ufficio d'appello a firma del dott. e dott. Persona_2 Persona_3
per tutti i motivi evidenziati nella memoria dd. 25.02.2025 che qui si richiamano anche nel merito.
In ogni caso, si chiede il richiamo del CT dott. al fine di chiarire la sua posizione Persona_2
in relazione a quanto eccepito al punto 1) della memoria dd. 25.02.2025. Non avendo, infatti,
l'attore accesso agli atti relativi ai rapporti tra il perito dott. e la Convenuta appare Persona_2
importante richiedere un chiarimento al CT o perlomeno ai sensi dell'art. 210 c.p.c l'ordine di esibizione all'ASUFC della documentazione e del protocollo d'intesa tra l' e il centro di Pt_2
Portogruaro diretto dal dott. ai fini del giudizio di opportunità. Persona_2
Per l'appellato
“In vista dell'udienza dd. 18/06/2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la difesa dell' rassegna le seguenti conclusioni, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e principale di merito: Rigettare l'appello principale per infondatezza con vittoria delle competenze di lite;
In via incidentale di merito: riformare la sentenza impugnata in via incidentale e per l'effetto respingere in toto le domande dell'attore anche ai sensi dell'art 1227 cc. Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone alla ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte stante la valenza della documentazione sanitaria prodotta e la espletata CT e, solo per mero scrupolo difensivo, si insiste per le istanze istruttorie agli atti del giudizio di primo grado nel caso di accoglimento delle istanze avversarie e a prova contraria.
Ferme tutte le eccezioni di incapacità dei testi indicati dall'attore e ferme le richieste, opposizioni e deduzioni formulate nelle memorie ex art 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado.
Nella ipotesi in cui Codesta Ecc. ma Corte trattenga la causa a decisione, si chiede la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(nato il [...]), aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di UD Parte_1
l' chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni, patrimoniali e non, per grave ritardo diagnostico, errore terapeutico e assenza di consenso informato in relazione alle cure prestategli nell'arco di tempo dal 2000 alla domanda giudiziale per il
“disturbo della personalità borderline” da cui è affetto. L convenuta aveva chiesto il rigetto CP_1 della domanda per infondatezza. La causa era stata istruita a mezzo di c.t.u., che si era avvalso di ausiliario specialista psichiatra.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva condannato l' al pagamento della Controparte_1
somma di euro 10.000,00 in favore di per danno non patrimoniale, ritenendo che la domanda Pt_1
di risarcimento dei danni non patrimoniali per ritardo diagnostico ed errore terapeutico fosse fondata solo con riferimento al danno per la perdita di chance.
Con riguardo al ritardo diagnostico l'attore aveva sostenuto che la prima diagnosi di “disturbo borderline di personalità” era stata formulata solo nel 2008 e quindi dopo ben otto anni di cure e assistenza medica. La convenuta aveva addotto la difficoltà di diagnosi e comunque evidenziato che tale doglianza riguardava solo il periodo decorrente dal dicembre 2005.
Il c.t.u. dott. confermando che l'attore è affetto da “disturbo borderline di personalità”, Per_1
aveva riconosciuto che tale diagnosi “era applicabile già nei primi anni 2000” e “attendibilmente
nel 2001 appunto tenendo conto del tempo di osservazione e di approfondimento;
questo, peraltro,
in una struttura psichiatrica pubblica ad elevata specializzazione”.
Il giudice aveva ritenuto corretto che l'indagine decorresse dall'anno 2000 (e non dal 2005 come sostenuto dalla convenuta), alla luce dell'allegazione attorea;
aveva richiamato le conclusioni del c.t.u., il quale aveva ritenuto “in definitiva quindi tardiva, rispetto a quanto possibile, la diagnosi
specifica, fattibile dal 2001 in presenza di un quadro clinico che consentiva di formularla”, ed affermato che l'Azienda convenuta risultava manchevole di avere effettuato una corretta diagnosi nel periodo che va dal 2001 al luglio 2006.
L'attore aveva sostenuto di non essere stato sottoposto a terapia adeguata, e in particolare di non essere stato destinatario di alcun piano di trattamento individuale condiviso e di supporto psicoterapeutico alla famiglia. L convenuta aveva evidenziato invece la molteplicità delle CP_1
terapie adottate e dei piani terapeutici predisposti anche se non sottoscritti dal . Pt_1
Il c.t.u. aveva affermato al riguardo: “nel caso di specie, in presenza di un disturbo border di
personalità con comorbilità, già grave nel 2000 e quando già era diagnosticabile (2001), non si applicavano, per quanto risulta, i trattamenti indicati dalla letteratura sull'argomento. Si
applicavano terapie farmacologiche, che non possono essere considerate errate, poiché anche di
farmaci, vista la complessa sintomatologia e le comorbilità, il paziente aveva certamente bisogno.
Andava però privilegiata, come momento fondamentale e di elezione della cura, la psicoterapia, da
farsi secondo i metodi indicati nell'allegata relazione specialistica, con coinvolgimento del paziente
e dei familiari, riducendo al minimo, e a quanto strettamente necessario, sia l'ospedalizzazione, sia
la residenzialità a lungo termine.
….Dal 2009 in poi, per quanto si può dedurre, la terapia applicata (con suoi modi, in forme sempre
non adeguatamente documentate, e ancora in carenza di aspetti formali), dopo l'acquisizione della
corretta diagnosi era probabilmente migliore, ma ormai con minori probabilità di efficacia, stante il
consolidarsi di una forma di patologia inveterata.”
Il giudice aveva quindi ritenuto accertata la mancanza di una terapia adeguata dal 2001, momento dal quale era possibile formulare una corretta diagnosi di disturbo borderline di personalità, al 2009.
Quanto alle conseguenze in termini di danno biologico il c.t.u. aveva escluso che il caso potesse essere valutato in termini medico legali di temporanea inabilità e di permanente invalidità, mentre con riguardo alla riduzione di chances aveva indicato una riduzione di probabilità di avere un miglior risultato, sia in rapporto all'ter evolutivo (vedi temporanea inabilità), sia in rapporto alla situazione stabilizzata (vedi esiti stabilizzati), di grado modesto-medio (nell'ambito di una classificazione della riduzione di chance su tre livelli: di grado modesto-di grado medio-di grado elevato).
Il c.t.u. aveva precisato che la malattia con caratteri di evolutività, alla quale sono state sottratte chances di miglioramento relativamente alla sua intensità e alla sofferenza correlata, era decorsa sino al 2012, epoca della sostanziale stabilizzazione, quando il paziente era stato accolto in forma stabile in ospedale. Aveva altresì precisato che il valore dei postumi permanenti oggi in essere (valore che grazie a terapie più adeguate poteva essere meno importante) era quantificabile nella misura del 60%
(assimilato il valore dei postumi a quanto previsto dalle Linee Guida SIMLA per il “disturbo schizo- affettivo con grave compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”); gli stessi postumi avevano comportato una persistente, e irreversibile, ospedalizzazione/residenzialità.
Il giudice aveva ritenuto pertanto che la tardiva diagnosi e l'inadeguatezza della terapia somministrata non avessero comportato per un danno biologico, bensì un danno da perdita di chance, poiché Pt_1
ne era conseguita una riduzione della possibilità di avere un risultato finale migliore di quello in effetti raggiunto, e ciò sia in rapporto all'iter evolutivo, sia in rapporto alla situazione stabilizzata.
Il tribunale aveva quantificato nel 15% la percentuale di possibilità (da 0% a 50%) che Parte_1
avrebbe avuto di avere minori postumi permanenti se avesse avuto corrette diagnosi e cure;
aveva evidenziato tuttavia che vi era stata una notevole difficoltà per l'Azienda di formulare un formale
“Programma terapeutico personalizzato”, condiviso, con assenso scritto, dal paziente e dai suoi genitori, e aveva rilevato che la mancanza di condivisione di qualsiasi proposta dei sanitari da parte dell'attore e dei genitori lasciava presumere un numero assai ridotto di chance di risultato migliore anche in assenza di condotte colpose dell'Azienda; pertanto secondo il primo giudice la riduzione di chance del 15% doveva essere ridotta di 1/3: aveva quindi perso il 5% di tali possibilità Parte_1
a causa delle negligenze dell' CP_1
Con liquidazione in via equitativa, il Tribunale aveva quantificato in complessivi euro 10.000,00 il danno per la perdita delle cinque “chance” su cento di avere un valore dei postumi permanenti “meno importante”, e condannato l' al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali per perdita di chance, dell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per mancato consenso informato era stata ritenuta infondata;
il giudice aveva osservato che aveva avuto innumerevoli incontri e Parte_1
colloqui con i sanitari dell'azienda, chiaro sintomo di un permanente assenso alle cure, e in ogni modo che egli era stato libero di non presentarsi ai colloqui o di recarsi presso qualsiasi altra struttura sanitaria, non avendo peraltro subito interventi chirurgici o assunzione forzosa di farmaci. Le spese di lite venivano compensate tra le parti e le spese di c.t.u. venivano poste a carico delle parti in ugual misura.
***
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando anzitutto che erroneamente il Parte_1
danno era stato qualificato come perdita di chance, in luogo di danno biologico pieno da aggravamento della patologia sofferta con perdita della rilevante probabilità di un miglioramento.
Sosteneva l'appellante che deve distinguersi tra danno da perdita della probabilità di miglioramento e danno da perdita delle mere possibilità di miglioramento (cd.chance), e che il c.t.u. aveva accertato un evidente danno all'integrità psico fisica e morale del paziente, causato da cure errate, avendo fatto riferimento a un danno biologico con riguardo alla marginalizzazione e ospedalizzazione irreversibile causata al paziente da cure errate;
sul punto il giudice avrebbe equivocato, ritenendo che il c.t.u.
avesse fatto riferimento a chances in senso stretto e giuridico.
Secondo l'appellante, poiché il c.t.u. aveva riconosciuto una riduzione di probabilità di avere un miglior risultato di grado modesto- medio, dovrebbe trovare applicazione il criterio del “più probabile che non”, in quanto vi è stato un danno da aggravamento della patologia e non da perdita di chance in senso stretto. Rispetto all'invalidità determinata nel 60% dal c.t.u., dovrebbe quindi essere riconosciuto un apporto causale tra il 20 e il 30%.
Il giudice avrebbe poi errato nel ritenere che non vi siano parametri tabellari specifici del danno psichiatrico per la quantificazione del danno;
il c.t.u. aveva indicato il danno non patrimoniale
(irreversibile ospedalizzazione e marginalizzazione) e lo aveva qualificato come permanente;
in via subordinata, qualora si ritenesse sussistente un danno da perdita di chance in senso stretto, la quantificazione del danno sarebbe errata.
Deduceva l'appellante che un corretto piano terapeutico avrebbe portato un miglioramento dello stato clinico del paziente;
erroneamente poi il giudice aveva addebitato al paziente e ai suoi genitori le carenze progettuali, in contrasto con quanto accertato dal c.t.u. e con quanto emergeva dai documenti in atti. Non vi sarebbe stato infatti alcun ostruzionismo e non è possibile peraltro addossare un concorso di colpa ad un paziente psichiatrico;
la diagnosi era errata e l'unica cura sarebbe stata la psicoterapia individuale specifica.
Osservava inoltre l'appellante che egli era maggiorenne e capace di intendere e volere e quindi non rilevavano eventuali condotte dei genitori, che non avevano alcun potere giuridico sul paziente.
Il giudice avrebbe quantificato arbitrariamente nel 15% la riduzione di possibilità, in modo del tutto contrario, peraltro, alle conclusioni del c.t.u. (che indicava una probabilità superiore al 51%); il riferimento poi del c.t.u. al grado modesto medio era relativo al danno iatrogeno differenziale.
La sentenza veniva censurata anche nella parte relativa al consenso informato, sostenendo l'appellante che dagli atti emergerebbe un quadro di informazioni errate fornite al paziente, che lo avrebbero indotto ad affidarsi ai sanitari, assumendo le cure prescritte e seguendo le loro indicazioni,
con evidente aggravamento della sua patologia.
Sosteneva l'appellante che il consenso non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto dell'accettazione delle cure, non spiegate neppure nelle loro alternative possibili, e che non vi può
essere consenso presunto o tacito;
era stato violato il diritto di autodeterminazione di in quanto Pt_1
egli non era stato informato di alternative di cura e di struttura, che avrebbe invece potuto scegliere;
il relativo danno veniva quantificato in euro 30.000,00 sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale
di Milano.
La sentenza veniva infine impugnata per la decisione di compensare le spese di lite e suddividere al
50% le spese di c.t.u.; erroneamente la compensazione integrale era stata motivata dal giudice per la vistosa sproporzione tra la domanda e l'accolto, mentre invece la domanda posta in sede di precisazione delle conclusioni era basata sulle tabelle di Milano e comunque aveva solo funzione indicativa;
anche la consulenza di parte e quella d'ufficio erano necessarie per accertare la condotta omissiva dell' CP_1
Si costituiva in questo grado l' proponendo appello incidentale. Controparte_1 L'appellata contestava il metodo e le conclusioni del c.t.u. e chiedeva la nomina di un collegio peritale che comprendesse uno psichiatra con esperienza clinica;
rilevava che l'ausiliario specialista in psichiatria non aveva mai esaminato l'attore né la sua documentazione sanitaria: la visita di data
18.4.2019 era fatta solo dal c.t.u. medico legale senza ausiliario e senza la somministrazione di test di personalità; l'errore di metodo di non coinvolgere l'ausiliario psichiatra si era tradotto in valutazioni medico legali errate nel merito.
Quanto al ritardo diagnostico l'appellata evidenziava le particolarità della diagnosi di malattia psichiatrica;
rilevava che erano stati e i suoi genitori a non voler rinunciare alla modalità di Pt_1
ospedalizzazione, nonostante le alternative loro proposte, come documentato in atti, e produceva nuovi documenti.
Quanto al primo motivo di appello e all'esclusione di un danno biologico da invalidità permanente o temporanea l'appellata evidenziava che la perdita di chance non ineriva alla modalità di accertamento del nesso causale ma incideva solo sull'identificazione del danno;
la sentenza sul punto doveva ritenersi corretta.
Con riguardo al secondo motivo e alla quantificazione del danno da perdita di chance osservava l'appellata che la liquidazione era necessariamente equitativa e che il c.t.u. si era contraddetto nelle sue conclusioni.
Quanto al terzo motivo relativo al diritto all'autodeterminazione, l' ne escludeva la CP_1
violazione, evidenziando che era stato sempre libero di decidere cure e trattamenti e che l'attore Pt_1
non aveva dedotto e provato quali sarebbero state le diverse scelte che avrebbe fatto, qualora fosse stato correttamente informato.
Sul quarto motivo relativo alle spese, sosteneva l'appellata che vi fossero i presupposti per la compensazione.
L'appello incidentale veniva articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo veniva contestata la c.t.u. svolta dal medico legale senza un concreto apporto dell'ausiliario psichiatra, che non aveva neppure visitato il periziando. L'Azienda sosteneva che non vi era stato alcun ritardo nella diagnosi, e che non si trattava di una diagnosi secondo il modello medico -internistico, ma di una valutazione psichiatrica complessa ed evolutiva, posto che i casi psichiatrici possono andare incontro a modifiche nel tempo.
Circa la psicoterapia ed il piano terapeutico l'appellata evidenziava che il paziente era stato seguito da strutture del Dipartimento di Salute Mentale per circa 21 anni, che dai documenti risultavano colloqui e interventi psicoterapeutici, che l'adesione ai trattamenti era stata spesso problematica e che i familiari si erano rivolti anche a professionisti privati;
molti erano stati poi i piani terapeutici personalizzati predisposti per il paziente, di cui alcuni firmati e altri non firmati da , ma anche Pt_1
questi ultimi erano stati attuati con il consenso tacito del paziente;
l'ospedalizzazione protratta era invece dipesa anche da scelte familiari.
La sentenza sarebbe poi priva di motivazione sulla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra condotte e danno;
il c.t.u. e il giudice non avrebbero neppure spiegato perché alla residenzialità
protratta debba corrispondere necessariamente un risultato pessimo, considerato anche che nella visita del 18.4.2019 risultava l'attuale totale assenza di sintomi psicopatologici attivi.
Veniva poi contestato il riconoscimento di un danno da perdita di chance, stante anche il miglioramento riscontrato alla visita e la circostanza che la permanenza in diagnosi e cura del paziente era stata una sua libera scelta (con eventuale applicazione dell'art.1227 c.c.).
L'Azienda evidenziava che l'appellante è capace di intendere e di volere potendo quindi dimettersi,
e di avere avviato un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno al fine di rendere possibili le dimissioni protette, in mancanza di collaborazione da parte del paziente e dei suoi genitori.
La Corte con ordinanza del 21.02.2024 dispone il rinnovo della c.t.u..
***
1. Reputa il Collegio che l'appello principale debba essere respinto mentre invece sia fondato l'appello incidentale.
1.1 Si deve premettere che la relazione del primo c.t.u. dott. non pare condivisibile, nel Per_1
metodo e nelle conclusioni. Anzitutto, l'ausiliario del c.t.u. dott. ha nella sua relazione allegata a quella del c.t.u. Persona_4
dichiarato di avere incontrato il (solo) consulente tecnico d'ufficio in data 29 aprile 2019 a Cesena
presso il suo studio professionale, con il quale aveva potuto discutere il caso del signor;
Parte_1
ha precisato che al termine dell'incontro il c.t.u. gli aveva chiesto, in qualità di ausiliario, di sottoscrivere “una relazione sullo stato dell'arte medica psichiatrica in ordine al trattamento del
disturbo borderline di personalità con particolare riguardo alle questioni rilevanti ai fini del giudizio
di causa”. Ed infatti la relazione dell'ausiliario contiene una analisi relativa al disturbo borderline di personalità, con riguardo a diagnosi ed epidemiologia, comorbilità, fattori di rischio biologici,
familiari e sociali, e i trattamenti appropriati.
Non si rinviene invece in tale elaborato alcun riferimento o minimo accenno al caso specifico del sig. ; per rispondere esaurientemente ai quesiti sarebbe stato invece necessario l'apporto Parte_1
specifico, con riguardo a diagnosi e idoneità delle cure ricevute, dell'ausiliario psichiatra, essendo demandato più specificamente al c.t.u. medico legale, sulla base di tale analisi dello specialista,
determinare le conseguenze sotto il profilo medico legale e risarcitorio.
Peraltro, come indicato dallo stesso c.t.u. nella propria relazione, l'elaborato del dott. è stato Per_4
redatto senza che questi avesse preso visione della relazione clinica e medico legale depositata da parte convenuta (relazione dott.ssa , in quanto questa non compariva come allegato alla Per_5
'Comparsa di Costituzione e Risposta' di parte convenuta.
La relazione del c.t.u. non ha poi indagato la presenza di comorbilità, effettuando un'analisi prevalentemente documentale del lungo percorso terapeutico che ha interessato l'odierno appellante.
E' infatti lo stesso c.t.u. che, nelle premesse della propria relazione, dà atto che “il caso,
evidentemente, è molto complesso e richiede articolate considerazioni per giungere a una motivata
risposta alle problematiche introdotte dal quesito. La complessità deriva sia dalle caratteristiche
delle patologie in discussione, patologie psichiatriche che hanno richiesto il ricorso a un ausiliario,
specialista nella materia, sia dalla necessità di dover analizzare un iter clinico dispiegatosi nel corso
di molti anni e, di conseguenza, l'esame di qualche migliaio di pagine, nel contesto di una documentazione sanitaria a volte confusa, e il più delle volte, specie per le parti di interesse (diario
clinico), manoscritta, e non dattiloscritta, di difficile lettura”.
1.2 È evidente, anche a chi non possiede competenze specialistiche in materia, che la diagnosi e cura di malattie organiche ha caratteristiche ed iter diversi da quelli delle malattie psichiatriche;
da un lato la diagnosi non può essere fondata su esami strumentali, dall'altro la cura richiede necessariamente una collaborazione del paziente che non si limita all'accettazione di un trattamento farmacologico, da ultimo le patologie sono suscettibili di evoluzione nel tempo in base a svariati fattori, anche esterni;
qualunque trattamento è subordinato all'accettazione del paziente (ad eccezione dei T.S.O. cui il sig. non risulta essere mai stato sottoposto). Pt_1
Non può pertanto condividersi il percorso logico del c.t.u. dott. cui ha aderito il primo Per_1
giudice, secondo il quale, poiché la diagnosi di disturbo borderline è stata posta solo nel 2006, a fronte di una presa in carico iniziale risalente all'anno 2000, in tutto il periodo intercorrente tra il 2000 ed il
2006 non vi sarebbe stata corretta diagnosi e cura.
Trattasi di un approccio certamente applicabile ad una diagnosi di tumore, di malattia infettiva o di altra patologia rilevabile anche strumentalmente, e per la quale sono a disposizione cure immediate,
ma difficilmente adattabile alle patologie psichiatriche.
2. È stata pertanto rinnovata la c.t.u. con nomina di un medico legale e di uno psichiatra.
Queste le conclusioni dei nuovi consulenti, confermate dai c.t.u. anche a seguito delle osservazioni dei c.t.p.:
“1) il Sig. è affetto da un disturbo depressivo maggiore ricorrente in comorbilità con Parte_1
un disturbo borderline di personalità. L'esordio di tale psicopatologia può essere retrodato tra i 16
ed i 19 anni.
2) Non risulta ravvisabile alcun ritardo nell'inquadramento diagnostico da parte dei sanitari
dell'Azienda convenuta.
3) Le cartelle cliniche risultano sufficientemente complete e correttamente tenute. 4) I trattamenti e, più in generale, le cure in concreto prestate dai sanitari dell convenuta CP_1
risultano corrette, adeguate e conformi alle linee guida al tempo vigenti. Le patologie di cui era
affetto richiedevano una presa in carico complessa di ordine psicofarmacologico, Parte_1
psicosociale, e psicoterapeutico, come di fatto avvenuto.
5) Dall'analisi della storia clinica risultano essere state fornite al Sig. le necessarie Pt_1
informazioni pur in assenza di un documento scritto di consenso informato alle cure;
dallo studio dei
documenti disponibili non risulta un franco rifiuto da parte del ma dubbi e rimuginazioni Pt_1
caratteristici del quadro psicopatologico sofferto;
analogamente, non si riscontra un franco rifiuto
da parte dei suoi familiari.
6) L'attività di diagnosi e, in generale, le prestazioni sanitarie risultavano certamente complesse ma
non tali da integrare gli estremi di cui all'art. 2236 c.c.”.
Nella relazione i c.t.u. hanno evidenziato che:
“La prima visita psichiatrica aveva poi luogo in data 22/06/2020 (rectius: 2000), quando il signor
aveva quindi già 26 anni…Nel corso del colloquio con i genitori e della prima visita con il Pt_1
paziente, venivano recuperati elementi anamnestici che permettevano di stabilire come il fosse Pt_1
stato, a quell'epoca, già seguito da almeno tre psichiatri con i quali i genitori si erano trovati in
disaccordo…”
“il signor ha iniziato a presentare disturbi psichici in adolescenza (tra i 16 e 19 anni) tanto Pt_1
che quando è giunto al primo contatto con i servizi psichiatrici dell'azienda convenuta, tali disturbi
erano già presenti da un periodo compreso tra i 7 ed i 10 anni”.
…”Il quadro clinico, come dimostra la storia precedente al primo contatto con il servizio pubblico,
era comunque già ampiamente evoluto al momento dell'accesso ai servizi stessi, mentre
l'inquadramento diagnostico è risultato sempre complesso, portando, conseguentemente, a plurime
diagnosi, pur sempre nell'ambito di un grave disturbo di personalità, e senza che però in tale percorso
siano individuabili profili di responsabilità sanitaria commissiva od omissiva. Si sottolinea a tal riguardo che nel 2000 il quadro psicopatologico del era già ampiamente Pt_1
noto, evoluto e strutturato. Le difformità diagnostiche in atti (e relative ad interventi di differenti
psichiatri e strutture) vanno quindi ricondotte non già a profili di colpa da parte dei sanitari
intervenuti, bensì alle caratteristiche proprie della psicopatologia sofferta dal ”. Pt_1
…”In conclusione quindi, il signor è stato tempestivamente sottoposto a valutazione Pt_1
psichiatrica e psicodiagnostica già nella immediatezza del primo contatto con i servizi psichiatrici
dell'azienda sanitaria. Nel corso degli anni è stato poi rivalutato sotto il profilo psicodiagnostico, a
supporto della diagnosi clinica già formulata, con gli strumenti di volta in volta più aggiornati”.
…“Nel complesso, comunque, le singole cartelle cliniche risultano sufficientemente esaustive dal
punto di vista diagnostico e di descrizione del trattamento praticato;
quelle del Centro di Salute
Mentale riportano centinaia di annotazioni di interventi eseguiti in favore del signor e della Pt_1
famiglia, spesso però senza una firma o altra annotazione identificativa in calce. La numerosità degli
interventi, la varietà degli stessi, e le plurime sedi di erogazione testimoniano però una ricerca
pressoché costante di trattamento, sia a favore del paziente che della sua famiglia.
Per quanto riguarda i trattamenti erogati e palese che si sia trattato di una presa in carico, in linea
con quanto a tutt'oggi stabilito per questi pazienti:…”
“Al Sig. e stata inoltre garantita negli anni: Pt_1
1. una presa in carico precoce.
2. Una gestione della fase acuta.
3. Trattamenti continuativi a lungo termine sia di tipo clinico che psicosociale”.
… “Nel corso degli anni i servizi hanno attuato, letteralmente, numerosissimi interventi individuali
e familiari pur a fronte di una adesione alle cure non sempre ottimale da parte del paziente, anche
in considerazione della segnalata conflittualità intrafamiliare.
Piu nello specifico, sono state erogati numerosissimi colloqui individuali anche con caratteristiche
psicoterapiche, interventi socio-ambientali, contatti con strutture fuori regione seppur scelte
dall'utente e dalla famiglia, riaccoglimenti a fronte del fallimento dell'inserimento presso tali strutture, progetti d'inserimento residenziale nel territorio, tentativi di riavvicinamento al lavoro,
rivalutazioni psicodiagnostiche, e ricoveri e consulenze presso il servizio psichiatrico di diagnosi e
cura”.
“Uno specifico documento di consenso informato non è presente;
ma, dall'analisi della
documentazione risulta evidente una pluriennale articolazione della presa in carico sia sotto il
profilo clinico che sotto il profilo psicosociale che non possono essere stati erogati se non nell'ambito
di un percorso di cura condiviso ed accettato.
Attualmente, la permanenza eccezionalmente prolungata del signor presso il servizio Pt_1
psichiatrico di diagnosi cura, lungi dall'essere determinato da una perdurante condizione di acuzie,
si configura come un ricovero sociale nelle more di una ridefinizione della collocazione socio-
abitativa del signor il quale, anche nel corso delle operazioni peritali, ha più volte esplicitato Per_6
il proprio desiderio di rientrare nel suo nucleo familiare, pur manifestando una parziale
consapevolezza della impraticabilità di tale scelta.
Il signor , nel corso delle operazioni peritali, non è apparso poi in grado di proporre una Pt_1
soluzione abitativa realistica permanendo una tendenza alla rimuginazione afinalistica tale da
impedirgli scelte alternative”..
I consulenti, a seguito delle osservazioni dei c.t.p., hanno poi reso i seguenti chiarimenti:
“La diagnosi di disturbo dell'umore, e stata unicamente attualizzata e contestualizzata in sede di
CT con quella di: disturbo depressivo maggiore ricorrente. Non trattasi affatto quindi di una nuova
diagnosi ma di una più corretta specificazione di una diagnosi precedente. Ciò deriva dal fatto che,
da un'attenta disamina sia della storia clinica che del riferito dello stesso, emergono chiaramente
plurimi episodi depressivi;
verso tali episodi risultano stati poi essere stati indirizzati i trattamenti
farmacologici somministrati fin dai primi contatti con psichiatri privati, contatti precedenti alla
presa di contatto con l'azienda sanitaria convenuta”.
…”Per quanto attiene alla “seconda” psicopatologia presente nel Rosso (insieme, come detto, al
disturbo depressivo maggiore ricorrente) ossia per quanto attiene al disturbo borderline di personalità, giova ricordare che, nella psichiatria clinica, la diagnosi dello specifico tipo disturbo di
personalità (ossia la specifica diagnosi “categoriale”) non è necessariamente istantanea;
anzi, molte
volte, soprattutto nei casi complessi come quello di specie, essa viene raggiunta nel corso del tempo
ed all'esito di plurimi inquadramenti diagnostici e terapeutici.
Nel caso di specie, risultano, nel corso degli anni, essere state formulate diverse diagnosi di disturbo
di personalità, supportate di volta in volta, come corretto, dall'esecuzione di testistica
psicodiagnostica se non addirittura di osservazioni residenziali come nel caso della Comunità del
Principe di Genova. Negli anni si sono, quindi, succedute diagnosi di personalità o di tratti
personologici, di tipo schizoide, paranoide, antisociale, evitante, ossessivo compulsivo, personalità
a coloritura istrionica, narcisistici. Di qui, per ragioni legate alla complessità del quadro e non già
a profili di colpa sanitaria, si è addivenuti alla diagnosi di disturbo borderline di personalità solo
dopo prolungata osservazione clinica.
I trattamenti posti in essere sono stati TUTTI, comunque, orientati alla gestione della complessità
clinica del caso, complessità altresì contraddistinta dalla contestuale necessità di far fronte, come
detto, ad:
- episodi depressivi subentranti (trattati come da EBM con antidepressivi, stabilizzatori dell'umore
e antipsicotici),
- acuzie determinate dalla ideazione anticonservativa,
- periodi di abuso alcolico,
- manifestazioni comportamentali,
- gravi difficolta di socializzazione e reinserimento lavorativo”.
3. La nuova consulenza medica è stata dall'appellante sottoposta a plurime censure;
alcune, relative alla nomina dei c.t.u. e al metodo da questi seguito, sono già state esaminate da questa Corte e respinte con ordinanza di data 26.03.2025 che qui si richiama.
In particolare nessun elemento concreto è stato allegato per provare la sussistenza di un dovere di astensione in capo al c.t.u. dott. , e correttamente i consulenti hanno svolto un Persona_2 colloquio con il periziando, raccogliendone l'anamnesi; infine, ai consulenti non era stato richiesto di effettuare un riesame del precedente elaborato bensì una nuova valutazione, non avendo la Corte
condiviso la metodologia utilizzata nella precedente consulenza;
in ogni modo i nuovi consulenti hanno espressamente riportato nel proprio elaborato le considerazioni del primo c.t.u. dimostrando quindi di averle esaminate.
3.1 Sempre in via preliminare, parte appellante, con riguardo all'appello incidentale, ha dedotto che in data 11.1.2023, alla prima udienza davanti alla Corte di Appello, l' non aveva chiesto il CP_1
rinnovo della c.t.u. o insistito per l'ammissione di istanze istruttorie, e pertanto la domanda di rinnovo della c.t.u. svolta nella comparsa di costituzione in appello doveva ritenersi abbandonata, non avendo inoltre in primo grado l' mai chiesto il rinnovo della c.t.u.. CP_1
Sul punto basta rilevare che secondo Cass.n.9461/2010 “in materia di procedimento civile,
la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione,
da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di
elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi
anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di
un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè
questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale
richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi
in giudizio”.
3.2 Parte appellante ha poi contestato l'ammissibilità ed utilizzabilità dei nuovi documenti prodotti in appello dall' ; in particolare all'udienza del 11.1.2023 il procuratore Controparte_1
dell'appellante ha contestato l'ammissibilità dei documenti da 5 a 13 depositati solo in appello.
Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art.345 c.p.c. nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Parte appellata ha motivato la produzione documentale in questo grado con riguardo alla necessità di provare fatti nuovi;
con riguardo alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, devono ritenersi documenti sopravvenuti solo quelli relativi alla procedura per la nomina di amministratore di sostegno;
in ogni caso, alle eccezioni di parte appellante circa l'esame da parte dei consulenti di documenti nuovi non ritualmente ammessi, i c.t.u. hanno precisato che la presenza o meno della documentazione prodotta in appello non modifica in alcun modo le conclusioni da loro espresse.
Si ritiene al riguardo che i documenti da 5 a 13 siano irrilevanti sia con riguardo al contenuto della relazione dei consulenti sia ai fini della decisione della causa.
3.3 Dal punto di vista medico l'appellante ha contestato che la diagnosi dei c.t.u. di disturbo depressivo maggiore sia una diagnosi nuova, osservazione smentita dalla documentazione in atti,
anche espressamente richiamata nella relazione dei consulenti.
Pare opportuno qui richiamare la documentazione medica valorizzata dai consulenti d'ufficio nella relazione, dalla quale si evincono le plurime diagnosi formulate nei confronti dell'appellante nel corso degli anni, le terapie (inclusa la psicoterapia) cui è stato sottoposto, l'epoca di insorgenza della patologia e l'atteggiamento non sempre collaborante dei genitori:
1) Esito test Minnesota (MMPI) effettuato il 17/05/2000=> test disposto dopo la prima visita al CSM risalente al maggio 2000:
“Umore del paziente è profondamente depresso con astenia di iniziativa.
Gravi problemi di socializzazione attiva e di inserimento al gruppo.
Rapporti interpersonali gestiti con forte carica aggressiva.
È possibile che i problemi del paziente siano più gravi di quanto appaia a livello comportamentale”.
Diagnosi: Disturbo di “Conversione”.
2) Cartella clinica del CSM di Tarcento n. 1587:
-nelle osservazioni di primo contatto (maggio 2000) si rileva che il ragazzo era già stato seguito da altri psichiatri in privato (almeno tre) e che già precedentemente da tali professionisti era stato ipotizzato che avesse un disturbo Borderline di personalità. Infatti si legge nella cartella: “forse è Borderline”. Al momento del primo contatto si rileva che il ragazzo non stava seguendo nessuna terapia. A detta dei genitori, il secondo medico privato avrebbe “intossicato” il con i farmaci e il terzo lo avrebbe “svergognato”. Pt_1
-09/05/2000 prima visita. Si dice che ha iniziato a stare male a 19 anni, all'epoca i genitori lo trascinarono da uno psichiatra perché era “depresso”. Aveva poi interrotto volontariamente i rapporti con la psicologa che lo seguiva.
-22/06/2000: si evidenzia che la prima grande depressione l'ha avuta dopo la maturità e dopo 12 mesi da militare. Per due anni, quindi, è stato da uno psichiatra, il quale gli ha diagnosticato una psicosi neuro depressiva. Assume farmaci. Poi ha interrotto rapporti con il primo psichiatra ed è stato da altri.
-11/01/2001: colloquio con i genitori che vanno al CSM per riferire alcune cose del figlio. In questo periodo si alternano colloqui con e colloqui con i genitori. Parte_1 3) Elenco interventi del CSM di Tarcento dall'8/01/2001 al 29/11/2001. Si sostanziano in visite ambulatoriali, visite domiciliari e colloqui psicoterapici, oltre che incontri con i genitori. Elenco dei colloqui psicoterapici: 08/01/2001; 18/01/2001; 01/02/2001; 05/04/2001; 27/04/2001; 11/05/2001; 08/06/2001;
28/06/2001; 26/09/2001; 29/11/2001.
4) Cartella clinica CSM Tarcento n. 1587/bis (segue da cartella precedente):
-Orientamento diagnostico descrittivo del 26/09/2001: disturbo di personalità con episodi di sviluppo. Nelle annotazioni si riporta che sembra stare meglio. => è la prima volta che compare formalmente la diagnosi Pt_1
“disturbo della personalità”.
-17/04/2002: colloqui con e i genitori. Si riporta che si rende conto di aver bisogno di aiuto. Pt_1 Pt_1 5) Relazione clinica e ipotesi di programma terapeutico redatto da Villa del Principe di Genova (dott. Per_7
il 19/03/2004. Era entrato nella struttura l'08/03/2004.
[...]
Si rileva che il trattamento in comunità terapeutica è il più idoneo per il suo caso. La struttura si rende disponibile ad avviare un programma di quattro-sei mesi. Si prevedono interventi psicofarmacologici, psicoterapia individuale e di gruppo.
Nell'anamnesi riferita dal paziente si riporta: all'età di 16 anni si riscontra l'esordio della sintomatologia depressiva trattata farmacologicamente e con colloqui di sostegno.
Diagnosi provvisoria: Asse I: disturbo distimico ad esordio precoce; Asse II: disturbo schizoide e schizotipico.
In seguito, il 17/11/2004 il CSM di Tarcento aveva invitato i genitori ad un colloquio per discutere della relazione del centro Villa del Principe, nessuno si è mai presentato al colloquio.
Nella struttura rimarrà solo un pio di mesi. In questo periodo diminuiscono i rapporti con il CSM di Tarcento. 6) Relazione ricovero presso DC di UD (ricoverato il 30/07/2005 e dimesso l'01/08/2005). Diagnosi: disturbo della personalità.
7) Relazione del dott. al direttore del DSM del 08/09/2005. Si riporta che ha uno stretto Per_8 Pt_1 rapporto psicoterapico con il dott. il quale lo vede quasi settimanalmente e che tiene Per_8 sistematici contatti con il nucleo. Si afferma che era stato seguito in precedenza da altri soggetti pubblici e privati, che i rapporti con la famiglia erano complessi e che era stato da tempo raccomandato l'inserimento del soggetto in una struttura sita in via Marangoni a UD, inserimento non accettato dal paziente e dalla famiglia.
Sull'inserimento nella struttura di Genova, che aveva avuto esiti negativi, si evidenzia che il paziente non era convinto di recarvisi ma che voleva fare contenti i genitori. 8) Relazione del dott. al direttore del DSM del 01/12/2005. Si trasmette programma per Per_8 inserimento nella struttura “Casa del direttore”. Si dice che il programma presso la struttura di Genova era stato in breve tempo interrotto perché , uscito per un permesso, non era più rientrato. Si Pt_1 predispone pertanto un programma da svolgere nella struttura friulana. Si dice che i comportamenti dei genitori di creano difficoltà e preoccupazione tra gli operatori. Marcata conflittualità familiare. Pt_1
Si precisa: dovrà essere chiaro che l'esito generale della situazione personale, sanitaria e familiare di Pt_1 dipenderà anche da altri aspetti che possono essere alla base delle sue problematiche e che esulano dal ruolo attivo dei servizi: atteggiamento dei familiari, conoscenti, opportunità della vita e sue scelte personali.
Necessario lavorare anche sulla coppia di genitori.
->inserito nella struttura “Casa del direttore” a fine novembre/inizio dicembre del 2005. 9) Relazione del dott. al direttore del DSM del 01/12/2005. Programma terapeutico da seguire Per_8 mentre è inserito nella “Casa del direttore”. Si prevedono anche: visite periodiche con medico del CSM e psicoterapia a scadenza quindicinale al CSM. Terapia farmacologica del caso.
10) Lettera della madre del del 05/12/2005: evidenzia un comportamento insostenibile di a casa Pt_1 Pt_1
(violenza ecc.). Riconosce che il Servizio diretto dal dott. si è attivato per fornire percorso Per_8 terapeutico. 11) Relazione clinica del 08/12/2005 del CSM di Tarcento=> programma terapeutico elaborato dal CSM. Il paziente all'epoca era inserito nella struttura “Casa del direttore” di Villa Primavera. Previsti tra l'altro colloqui di sostegno psicoterapeutico, a scadenza quindicinale al CSM.
12) Relazione su osservazione presso Ospedale di UD del 22/02/2006. Diagnosi: disturbo di personalità, presentava all'ingresso uno stato d'ansia lieve. Si dice che era ospitato da 3 mesi (quindi dalla fine del
2005), presso la Casa del direttore. Si prescrive una cura farmacologica.
13) Relazione ricovero presso DC UD (ricoverato il 28/08/2006 e dimesso il 08/09/2006). All'ingresso presentava stato depressivo. Diagnosi “episodio depressivo, patologia di personalità”. Si prescrive una cura farmacologica.
14) Relazione ricovero DC ospedale di UD del 11/11/2006. Diagnosi: recidivate ideazioni autolesive e disturbo borderline. In questo contesto rifiuta ogni prestazione di sua volontà e contro il parere dei medici (il rifiuto è firmato da ). Pt_1
15) 07/10/2008, dott.ssa nella valutazione psico-diagnostica rileva disturbo borderline della Persona_9 personalità.
16) Comunicazione della struttura di via German (Tarcento) del 18/12/2009. Comportamenti negativi di Pt_1
(manomette caldaia ed elettrodomestici, si dimostra aggressivo verbalmente e fisicamente).
17) SOC Clinica psichiatrica, valutazione psicodiagnostica del 20/02/2013, dott.ssa . Si richiama Per_10 una valutazione effettuata nel 2008, a seguito del quale già era stata effettuata la diagnosi di disturbo borderline della personalità di tipo antisociale con la presenza di tratti schizoidi e paranoidi, e risultavano soddisfatti i criteri per la diagnosi di disturbo borderline della personalità.
In questa occasione riferisce che il suo primo episodio depressivo risale ai 16 anni ma che fino a 21 Pt_1 anni non ha assunto terapie farmacologiche per trattare i sintomi depressivi.
Dalla somministrazione dei test della personalità risulta la seguente diagnosi:
Dalla somministrazione dell'intervista Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID I) risultano soddisfatti i criteri per porre diagnosi principale su Asse I di Disturbo Depressivo Maggiore,
Ricorrente e Abuso di Alcol Pregresso.
Test Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPl-2)
(sintesi) Le persone con questo codice ricevono, generalmente, una diagnosi di disturbo depressivo organizzato su una struttura di personalità a "coloritura" istrionica.
Appare notevolmente depresso, si rilevano gravi problemi di socializzazione e di inserimento.
Vengono dichiarati gravi problemi familiari: si sente non adeguatamente accettato e compreso nell'ambito della famiglia.
Dalla somministrazione dell'intervista Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCIDII) risultano soddisfatti i criteri per porre diagnosi principale su Asse II di Disturbo Depressivo e Borderline di Personalità. Risultano inoltre presenti, anche se a livello di sottosoglia, alcuni dei tratti caratteristici del Disturbo Evitante e Ossessivo-Compulsivo di Personalità. 18) Relazione dr. Responsabile CSM Tarcento, 15.01.2015 Persona_11
Si riporta: trattasi di una persona conosciuta da questo CSM dal 2000 (la cartella riporta un primo colloquio con i genitori il 9 maggio 2000, e il 22 giugno dello stesso anno un primo incontro con il sig. sia Parte_1 per una conoscenza diretta che per un programma di tipo terapeutico).
La cartella riporta numerosi interventi e colloqui sia individuali che famigliari.
In questi anni numerose sono state le criticità e le difficoltà per portare a termine dei progetti terapeutici, i comportamenti e le crisi hanno portato a dover usufruire per la gestione dell'aggressività a dei ricoveri presso il reparto ospedaliero di "Diagnosi e Cura" (dal 2005 a tutt'oggi ci sono stati 23 ricoveri e una decina di osservazioni) le motivazioni si possono far risalire ad un disagio relazionale sia sociale che famigliare.
In questi anni numerosi sono stati i colloqui sia con il paziente che con i genitori (nel 2013 sono stati fatti
188 interventi tra colloqui individuali, colloqui con i famigliari, interventi di rete e verifiche programmi e nel 2014 fino a novembre ne sono stati eseguiti più di 200) in cui sono stati coinvolti anche altri servizi come l'EMT del Distretto di Tarcento e l'Ambito Socio Assistenziale del Territorio fino alla costruzione di un progetto individualizzato di uscita costruito pensando alle esigenze riabilitative del paziente con il reperimento di un appartamento gestito in collaborazione tra l'equipe del CSM e una cooperativa che doveva assistere il sig. . Pt_1
Nel dicembre 2013 il progetto è fallito e mai iniziato per le critiche e l'opposizione decisa dei genitori in accordo con il paziente.
Nonostante i numerosi incontri, interventi, riunioni e sempre stata complessa l'elaborazione di un progetto terapeutico.
19) Nel colloquio psichiatrico con i CT (in grado di appello):
-Riferisce di aver avuto oscillazioni del tono timico fin dalle scuole superiori. Riferisce che verso i 21/22 anni era stato seguito privatamente dal dott. di UD il quale rilevava depressione e gli Per_12 prescriveva antidepressivi. Era rimasto in cura dal professionista per 2/3 anni.
-successivamente aveva cambiato medico perché “la terapia non funzionava” e si era rivolto al dott. Per_13
(neurologo) che rilevava sintomi depressivi e prescriveva farmaci antidepressivi.
-riferisce che prima del 2000 aveva assunto terapia farmacologica per oltre tre anni.
-nel 2000 si rivolgeva al CSM e da questo momento, fino al 2008, veniva seguito dal dott. , il quale Per_8 lo incontrava periodicamente (di solito ogni 10/15 giorni).
-dal 2008 veniva seguito dal dott. del CSM di Tarcento. Per_11
-nel 2009 (riferisce il ) gli veniva diagnosticato un disturbo della personalità e un disturbo depressivo Pt_1 ricorrente.
-sulla sua attuale permanenza presso DC lui stesso riferisce di “non essere costretto a stare lì”. E alla domanda del CT relativa alle auto dimissioni risponde che: “non puoi autodimetterti se non hai un posto dove andare”.
3.4 Quanto all'epoca di insorgenza, alla luce delle univoche indicazioni riferite nel tempo ai sanitari, deve ritenersi che i primi sintomi si siano manifestati nell'appellante all'età di 16 anni, e che le prime diagnosi di depressione risalgano a quando egli aveva 21/22 anni, periodo nel quale era seguito da specialisti privati.
3.5 La diagnosi di disturbo depressivo operata dai c.t.u. non può, alla luce delle certificazioni mediche sopra richiamate, ritenersi nuova, e la pluralità e varietà delle diagnosi formulate da sanitari diversi attesta da un lato la complessità di una diagnosi definitiva, dall'altro la mutevolezza nel tempo delle condizioni del paziente.
Parte appellante, nel richiamare in particolare la relazione della dott.ssa (la quale aveva Persona_14
riferito che “l'orientamento diagnostico, tenendo conto che la mia osservazione inizia dal maggio
2014, depone per un Disturbo di Personalità in cui vi si riscontrano tratti borderline e tratti paranoidi”), sembra non confrontarsi con tale complessità e mutevolezza.
3.6 Quanto al rilievo che la cura principale sarebbe stata la psicoterapia, come evidenziato dai ct.u., la complessità della patologia necessitava di indirizzi diagnostici ed esigenze terapeutiche molteplici e differenti nel tempo.
Risulta in ogni modo dagli atti che il sig. sia stato coinvolto in psicoterapia e colloqui Pt_1
psicoterapici: egli effettuava colloqui con il dott. ogni 10/15 giorni fin dal primo accesso Per_8 al CSM;
nelle cartelle cliniche del 2000 è annotato colloquio psicoterapico, ad esempio l'11/10/2000
(doc. 5 convenuta). È stato prodotto e valorizzato dai c.t.u. un elenco interventi del CSM di Tarcento dall'8/01/2001 al 29/11/2001, nel quale compaiono anche i colloqui psicoterapici;
nella lettera del
8.09.2005 del dott. si fa riferimento al sostegno psicoterapeutico e terapeutico a scadenza Per_8
regolare; in alcuni punti della cartella clinica prodotta (ad esempio in data 7.12.2006) si fa riferimento all'intervento di psicoterapeuta.
3.6 Quanto alla complessità del quadro familiare e alla sua incidenza sulle cure cui è stato sottoposto l'appellante, si osserva che la conflittualità familiare (anche a fronte di condotte violente dell'appellante all'interno del nucleo familiare, che comportarono a più riprese l'intervento delle
Forze dell'ordine) iniziò ad essere rilevata nel 2004 quando i genitori decisero che il figlio avrebbe dovuto recarsi presso la struttura di Genova e proseguì anche nel 2005, quando il dott. nel Per_8
programma indicava la necessità di lavorare anche sui genitori. Nel 2013 venne elaborato un progetto individualizzato di uscita del , con lavoro anche presso una cooperativa, ma nel dicembre 2013 Pt_1
il progetto falliva perché non vi aderiva e i genitori si erano opposti. Pt_1
Come evidenziato dai c.t.u., “nel corso degli anni i servizi hanno attuato, letteralmente, numerosissimi interventi individuali e familiari pur a fronte di una adesione alle cure non sempre ottimale da parte del paziente, anche in considerazione della segnalata conflittualità intrafamiliare”.
La protratta ospedalizzazione lamentata dall'appellante è anche conseguenza delle scelte familiari e personali, come documentato in atti;
si tratta comunque di soggetto maggiorenne che poteva andare lasciare la struttura ed operare altre scelte, diverse da quelle proposte dall' CP_1
4. Fin dall'atto di citazione l'attore aveva dedotto la carenza di un suo consenso informato ai trattamenti, il chi avrebbe violato il suo diritto all'autodeterminazione.
Deve ritenersi che il consenso informato vi sia stato sotto il profilo sostanziale in quanto vi sono stati innumerevoli colloqui con i sanitari e le cure sono state seguite liberamente da soggetto non incapace.
Secondo Cass.ord.n.20885/2018 “In tema di responsabilità professionale del medico,
l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi”.
Nel caso di specie sono state invocate alternative terapeutiche non meglio precisate e peraltro anche autonomamente tentate negli anni dal nucleo familiare dell'appellante, senza successo.
Non trattandosi di un singolo atto medico e comunque non essendo in presenza di un intervento chirurgico, stante anche il lungo arco temporale nel quale il sig. è stato in carico alla struttura Pt_1
pubblica, non può darsi rilievo alla mancata sottoscrizione di un modulo per la prestazione del consenso.
5. Quanto all'incompletezza delle cartelle cliniche, premesso che i c.t.u. hanno ritenuto che, nel complesso, le singole cartelle cliniche risultano sufficientemente esaustive dal punto di vista diagnostico e di descrizione del trattamento praticato, non risulta precisata o provata la correlazione tra la lamentata loro incompletezza e il danno.
6. Per tutti i motivi esposti, l'appello principale deve essere respinto e, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con il rigetto di tutte le domande dell'appellante.
In considerazione della necessità di espletare nuova c.t.u. e della riconosciuta complessità dell'inquadramento del caso clinico, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi;
le spese di c.t.u. di primo e secondo grado devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo all'appellante per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' Controparte_3
, respinge tutte le domande proposte da
[...] Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi;
- pone le spese delle due c.t.u. interamente a carico della parte appellante. - dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Parte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 298/2022 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2022
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
PL e IC HI, entrambi del foro di UD, giusta procura conferita a margine all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. e P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Baggio, del Foro di UD, giusta procura P.IVA_1
allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25 gennaio
2022 e non notificata, emessa nella causa civile RG. 6709/2014.
Causa iscritta a ruolo 27.07.2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ In riforma dell'impugnata sentenza, la difesa degli odierni attori appellanti chiede che l'Ill.ma Corte
d'Appello adita Voglia, atteso tutto quanto dedotto e argomentato nel presente atto (atto di citazione in appello dd. 15.07.2022):
- Nel merito: in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022
Rep. 167/2022, Giudice dott.ssa Giovanna Mullig, impugnata, CONFERMARE la stessa nella parte in cui accoglie la domanda attorea e accerta l'inadempimento della convenuta e la responsabilità
contrattuale della stessa per aver operato con imprudenza, imperizia e negligenza nei confronti del signor e nella parte in cui rigetta la domanda attorea di risarcimento Parte_1 CP_2
del danno non patrimoniale, per tutti i motivi esposti al punto 1) del presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) e per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore e Legale rappresentante pro tempore, a risarcire
[...]
all'attore tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali, (art. 2059 c.c.: biologico psico-
fisico, da perdita della probabilità di miglioramento, di vita di relazione ecc. - morale oltre che esistenziale, ecc.), così come già indicati e quantificati nel presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in via equitativa dall'Ill.ma
Corte; - in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022 Rep. 167/2022,
nella parte in cui non riconosce la violazione del consenso informato, accertare per tutti i motivi esposti al punto 3) (atto di citazione in appello dd. 15.07.2022), la violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente e per l'effetto condannare l' Parte_1 [...]
in persona del Direttore e Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali, oltre al danno da violazione del diritto all'autodeterminazione in senso stretto come quantificati nel presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022) o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere accertato, nel caso di specie, il danno da perdita di chance in senso stretto, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022 Rep. 167/2022, rivalutare e riquantificare la determinazione del danno stesso tenendo conto delle percentuali indicate dal CT e utilizzando i criteri di valutazione sulla scorta di quanto precisato al punto 2) del presente atto (atti di citazione in appello dd. 15.07.2022).
- In ogni caso: in riforma della sentenza nr. 85/2022 del Tribunale di UD pubblicata il 25.01.2022
Rep. 167/2022, per i motivi esposti al punto 4) del presente atto (atti di citazione in appello dd.
15.07.2022) si chiede la condanna dell' convenuta a rifondere le spese di lite, di primo e CP_1
secondo grado, comprese quelle di C.T.U., come da liquidazione e di CTP come da fatture dimesse in atti.
- In via istruttoria si richiama a tutte le argomentazioni sia in fatto sia in diritto esposte nei propri atti di causa e alle conclusioni già indicate all'udienza del 28.05.2021 con l'allegato foglio di precisazione delle conclusioni. Si richiamano, pertanto, le istanze di prova testimoniale indicate dalla scrivente difesa nella 2° memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 14.09.2015, con i testi ivi indicati e la prova contraria indicata nella 3° memoria ex art. 183 c.6 cpc dd. 02.10.2015. Si ribadisce l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti da controparte, per la prima volta, con la comparsa di costituzione e risposte d'appello depositata il 15.12.2022 in violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto tendenti a provare fatti già esistenti e facilmente provabili nel corso del giudizio di primo grado e per i quali non vi è stata alcuna istanza probatoria di controparte in quel grado del giudizio. Di conseguenza detta documentazione è inammissibile e comunque tardiva (Cass. civ. 21080/2024). Si chiede il rigetto anche delle altre istanze istruttorie avverse richiamandosi ai motivi indicati in 3 memoria art 183
comma 6 c.p.c. dd. 02.10.2015 e ribadendo l'inammissibilità e incapacità a testimoniare dei medici che hanno operato sul paziente per un evidente interesse in causa.
In merito alla CT: la difesa dell'appellante ritiene che la CT di primo grado a firma del dott.
sia l'unica su cui può basarsi la decisione in quanto non formalmente contestata ed Persona_1
esaustiva nel merito, non specificatamente valutata né confutata dalla CT d'appello e in assenza di una analisi comparativa delle diverse conclusioni assunte genericamente nella seconda perizia d'ufficio che appare carente e viziata.
Gli avv.ti Andrea PL ed IC HI insistono per la rinnovazione della CT d'appello con sostituzione dei consulenti d'ufficio ai sensi dell'art. 196 e 51 cpc e perché venga dichiarata la nullità della perizia d'ufficio d'appello a firma del dott. e dott. Persona_2 Persona_3
per tutti i motivi evidenziati nella memoria dd. 25.02.2025 che qui si richiamano anche nel merito.
In ogni caso, si chiede il richiamo del CT dott. al fine di chiarire la sua posizione Persona_2
in relazione a quanto eccepito al punto 1) della memoria dd. 25.02.2025. Non avendo, infatti,
l'attore accesso agli atti relativi ai rapporti tra il perito dott. e la Convenuta appare Persona_2
importante richiedere un chiarimento al CT o perlomeno ai sensi dell'art. 210 c.p.c l'ordine di esibizione all'ASUFC della documentazione e del protocollo d'intesa tra l' e il centro di Pt_2
Portogruaro diretto dal dott. ai fini del giudizio di opportunità. Persona_2
Per l'appellato
“In vista dell'udienza dd. 18/06/2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la difesa dell' rassegna le seguenti conclusioni, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e principale di merito: Rigettare l'appello principale per infondatezza con vittoria delle competenze di lite;
In via incidentale di merito: riformare la sentenza impugnata in via incidentale e per l'effetto respingere in toto le domande dell'attore anche ai sensi dell'art 1227 cc. Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone alla ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte stante la valenza della documentazione sanitaria prodotta e la espletata CT e, solo per mero scrupolo difensivo, si insiste per le istanze istruttorie agli atti del giudizio di primo grado nel caso di accoglimento delle istanze avversarie e a prova contraria.
Ferme tutte le eccezioni di incapacità dei testi indicati dall'attore e ferme le richieste, opposizioni e deduzioni formulate nelle memorie ex art 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado.
Nella ipotesi in cui Codesta Ecc. ma Corte trattenga la causa a decisione, si chiede la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(nato il [...]), aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di UD Parte_1
l' chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni, patrimoniali e non, per grave ritardo diagnostico, errore terapeutico e assenza di consenso informato in relazione alle cure prestategli nell'arco di tempo dal 2000 alla domanda giudiziale per il
“disturbo della personalità borderline” da cui è affetto. L convenuta aveva chiesto il rigetto CP_1 della domanda per infondatezza. La causa era stata istruita a mezzo di c.t.u., che si era avvalso di ausiliario specialista psichiatra.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva condannato l' al pagamento della Controparte_1
somma di euro 10.000,00 in favore di per danno non patrimoniale, ritenendo che la domanda Pt_1
di risarcimento dei danni non patrimoniali per ritardo diagnostico ed errore terapeutico fosse fondata solo con riferimento al danno per la perdita di chance.
Con riguardo al ritardo diagnostico l'attore aveva sostenuto che la prima diagnosi di “disturbo borderline di personalità” era stata formulata solo nel 2008 e quindi dopo ben otto anni di cure e assistenza medica. La convenuta aveva addotto la difficoltà di diagnosi e comunque evidenziato che tale doglianza riguardava solo il periodo decorrente dal dicembre 2005.
Il c.t.u. dott. confermando che l'attore è affetto da “disturbo borderline di personalità”, Per_1
aveva riconosciuto che tale diagnosi “era applicabile già nei primi anni 2000” e “attendibilmente
nel 2001 appunto tenendo conto del tempo di osservazione e di approfondimento;
questo, peraltro,
in una struttura psichiatrica pubblica ad elevata specializzazione”.
Il giudice aveva ritenuto corretto che l'indagine decorresse dall'anno 2000 (e non dal 2005 come sostenuto dalla convenuta), alla luce dell'allegazione attorea;
aveva richiamato le conclusioni del c.t.u., il quale aveva ritenuto “in definitiva quindi tardiva, rispetto a quanto possibile, la diagnosi
specifica, fattibile dal 2001 in presenza di un quadro clinico che consentiva di formularla”, ed affermato che l'Azienda convenuta risultava manchevole di avere effettuato una corretta diagnosi nel periodo che va dal 2001 al luglio 2006.
L'attore aveva sostenuto di non essere stato sottoposto a terapia adeguata, e in particolare di non essere stato destinatario di alcun piano di trattamento individuale condiviso e di supporto psicoterapeutico alla famiglia. L convenuta aveva evidenziato invece la molteplicità delle CP_1
terapie adottate e dei piani terapeutici predisposti anche se non sottoscritti dal . Pt_1
Il c.t.u. aveva affermato al riguardo: “nel caso di specie, in presenza di un disturbo border di
personalità con comorbilità, già grave nel 2000 e quando già era diagnosticabile (2001), non si applicavano, per quanto risulta, i trattamenti indicati dalla letteratura sull'argomento. Si
applicavano terapie farmacologiche, che non possono essere considerate errate, poiché anche di
farmaci, vista la complessa sintomatologia e le comorbilità, il paziente aveva certamente bisogno.
Andava però privilegiata, come momento fondamentale e di elezione della cura, la psicoterapia, da
farsi secondo i metodi indicati nell'allegata relazione specialistica, con coinvolgimento del paziente
e dei familiari, riducendo al minimo, e a quanto strettamente necessario, sia l'ospedalizzazione, sia
la residenzialità a lungo termine.
….Dal 2009 in poi, per quanto si può dedurre, la terapia applicata (con suoi modi, in forme sempre
non adeguatamente documentate, e ancora in carenza di aspetti formali), dopo l'acquisizione della
corretta diagnosi era probabilmente migliore, ma ormai con minori probabilità di efficacia, stante il
consolidarsi di una forma di patologia inveterata.”
Il giudice aveva quindi ritenuto accertata la mancanza di una terapia adeguata dal 2001, momento dal quale era possibile formulare una corretta diagnosi di disturbo borderline di personalità, al 2009.
Quanto alle conseguenze in termini di danno biologico il c.t.u. aveva escluso che il caso potesse essere valutato in termini medico legali di temporanea inabilità e di permanente invalidità, mentre con riguardo alla riduzione di chances aveva indicato una riduzione di probabilità di avere un miglior risultato, sia in rapporto all'ter evolutivo (vedi temporanea inabilità), sia in rapporto alla situazione stabilizzata (vedi esiti stabilizzati), di grado modesto-medio (nell'ambito di una classificazione della riduzione di chance su tre livelli: di grado modesto-di grado medio-di grado elevato).
Il c.t.u. aveva precisato che la malattia con caratteri di evolutività, alla quale sono state sottratte chances di miglioramento relativamente alla sua intensità e alla sofferenza correlata, era decorsa sino al 2012, epoca della sostanziale stabilizzazione, quando il paziente era stato accolto in forma stabile in ospedale. Aveva altresì precisato che il valore dei postumi permanenti oggi in essere (valore che grazie a terapie più adeguate poteva essere meno importante) era quantificabile nella misura del 60%
(assimilato il valore dei postumi a quanto previsto dalle Linee Guida SIMLA per il “disturbo schizo- affettivo con grave compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”); gli stessi postumi avevano comportato una persistente, e irreversibile, ospedalizzazione/residenzialità.
Il giudice aveva ritenuto pertanto che la tardiva diagnosi e l'inadeguatezza della terapia somministrata non avessero comportato per un danno biologico, bensì un danno da perdita di chance, poiché Pt_1
ne era conseguita una riduzione della possibilità di avere un risultato finale migliore di quello in effetti raggiunto, e ciò sia in rapporto all'iter evolutivo, sia in rapporto alla situazione stabilizzata.
Il tribunale aveva quantificato nel 15% la percentuale di possibilità (da 0% a 50%) che Parte_1
avrebbe avuto di avere minori postumi permanenti se avesse avuto corrette diagnosi e cure;
aveva evidenziato tuttavia che vi era stata una notevole difficoltà per l'Azienda di formulare un formale
“Programma terapeutico personalizzato”, condiviso, con assenso scritto, dal paziente e dai suoi genitori, e aveva rilevato che la mancanza di condivisione di qualsiasi proposta dei sanitari da parte dell'attore e dei genitori lasciava presumere un numero assai ridotto di chance di risultato migliore anche in assenza di condotte colpose dell'Azienda; pertanto secondo il primo giudice la riduzione di chance del 15% doveva essere ridotta di 1/3: aveva quindi perso il 5% di tali possibilità Parte_1
a causa delle negligenze dell' CP_1
Con liquidazione in via equitativa, il Tribunale aveva quantificato in complessivi euro 10.000,00 il danno per la perdita delle cinque “chance” su cento di avere un valore dei postumi permanenti “meno importante”, e condannato l' al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali per perdita di chance, dell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per mancato consenso informato era stata ritenuta infondata;
il giudice aveva osservato che aveva avuto innumerevoli incontri e Parte_1
colloqui con i sanitari dell'azienda, chiaro sintomo di un permanente assenso alle cure, e in ogni modo che egli era stato libero di non presentarsi ai colloqui o di recarsi presso qualsiasi altra struttura sanitaria, non avendo peraltro subito interventi chirurgici o assunzione forzosa di farmaci. Le spese di lite venivano compensate tra le parti e le spese di c.t.u. venivano poste a carico delle parti in ugual misura.
***
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando anzitutto che erroneamente il Parte_1
danno era stato qualificato come perdita di chance, in luogo di danno biologico pieno da aggravamento della patologia sofferta con perdita della rilevante probabilità di un miglioramento.
Sosteneva l'appellante che deve distinguersi tra danno da perdita della probabilità di miglioramento e danno da perdita delle mere possibilità di miglioramento (cd.chance), e che il c.t.u. aveva accertato un evidente danno all'integrità psico fisica e morale del paziente, causato da cure errate, avendo fatto riferimento a un danno biologico con riguardo alla marginalizzazione e ospedalizzazione irreversibile causata al paziente da cure errate;
sul punto il giudice avrebbe equivocato, ritenendo che il c.t.u.
avesse fatto riferimento a chances in senso stretto e giuridico.
Secondo l'appellante, poiché il c.t.u. aveva riconosciuto una riduzione di probabilità di avere un miglior risultato di grado modesto- medio, dovrebbe trovare applicazione il criterio del “più probabile che non”, in quanto vi è stato un danno da aggravamento della patologia e non da perdita di chance in senso stretto. Rispetto all'invalidità determinata nel 60% dal c.t.u., dovrebbe quindi essere riconosciuto un apporto causale tra il 20 e il 30%.
Il giudice avrebbe poi errato nel ritenere che non vi siano parametri tabellari specifici del danno psichiatrico per la quantificazione del danno;
il c.t.u. aveva indicato il danno non patrimoniale
(irreversibile ospedalizzazione e marginalizzazione) e lo aveva qualificato come permanente;
in via subordinata, qualora si ritenesse sussistente un danno da perdita di chance in senso stretto, la quantificazione del danno sarebbe errata.
Deduceva l'appellante che un corretto piano terapeutico avrebbe portato un miglioramento dello stato clinico del paziente;
erroneamente poi il giudice aveva addebitato al paziente e ai suoi genitori le carenze progettuali, in contrasto con quanto accertato dal c.t.u. e con quanto emergeva dai documenti in atti. Non vi sarebbe stato infatti alcun ostruzionismo e non è possibile peraltro addossare un concorso di colpa ad un paziente psichiatrico;
la diagnosi era errata e l'unica cura sarebbe stata la psicoterapia individuale specifica.
Osservava inoltre l'appellante che egli era maggiorenne e capace di intendere e volere e quindi non rilevavano eventuali condotte dei genitori, che non avevano alcun potere giuridico sul paziente.
Il giudice avrebbe quantificato arbitrariamente nel 15% la riduzione di possibilità, in modo del tutto contrario, peraltro, alle conclusioni del c.t.u. (che indicava una probabilità superiore al 51%); il riferimento poi del c.t.u. al grado modesto medio era relativo al danno iatrogeno differenziale.
La sentenza veniva censurata anche nella parte relativa al consenso informato, sostenendo l'appellante che dagli atti emergerebbe un quadro di informazioni errate fornite al paziente, che lo avrebbero indotto ad affidarsi ai sanitari, assumendo le cure prescritte e seguendo le loro indicazioni,
con evidente aggravamento della sua patologia.
Sosteneva l'appellante che il consenso non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto dell'accettazione delle cure, non spiegate neppure nelle loro alternative possibili, e che non vi può
essere consenso presunto o tacito;
era stato violato il diritto di autodeterminazione di in quanto Pt_1
egli non era stato informato di alternative di cura e di struttura, che avrebbe invece potuto scegliere;
il relativo danno veniva quantificato in euro 30.000,00 sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale
di Milano.
La sentenza veniva infine impugnata per la decisione di compensare le spese di lite e suddividere al
50% le spese di c.t.u.; erroneamente la compensazione integrale era stata motivata dal giudice per la vistosa sproporzione tra la domanda e l'accolto, mentre invece la domanda posta in sede di precisazione delle conclusioni era basata sulle tabelle di Milano e comunque aveva solo funzione indicativa;
anche la consulenza di parte e quella d'ufficio erano necessarie per accertare la condotta omissiva dell' CP_1
Si costituiva in questo grado l' proponendo appello incidentale. Controparte_1 L'appellata contestava il metodo e le conclusioni del c.t.u. e chiedeva la nomina di un collegio peritale che comprendesse uno psichiatra con esperienza clinica;
rilevava che l'ausiliario specialista in psichiatria non aveva mai esaminato l'attore né la sua documentazione sanitaria: la visita di data
18.4.2019 era fatta solo dal c.t.u. medico legale senza ausiliario e senza la somministrazione di test di personalità; l'errore di metodo di non coinvolgere l'ausiliario psichiatra si era tradotto in valutazioni medico legali errate nel merito.
Quanto al ritardo diagnostico l'appellata evidenziava le particolarità della diagnosi di malattia psichiatrica;
rilevava che erano stati e i suoi genitori a non voler rinunciare alla modalità di Pt_1
ospedalizzazione, nonostante le alternative loro proposte, come documentato in atti, e produceva nuovi documenti.
Quanto al primo motivo di appello e all'esclusione di un danno biologico da invalidità permanente o temporanea l'appellata evidenziava che la perdita di chance non ineriva alla modalità di accertamento del nesso causale ma incideva solo sull'identificazione del danno;
la sentenza sul punto doveva ritenersi corretta.
Con riguardo al secondo motivo e alla quantificazione del danno da perdita di chance osservava l'appellata che la liquidazione era necessariamente equitativa e che il c.t.u. si era contraddetto nelle sue conclusioni.
Quanto al terzo motivo relativo al diritto all'autodeterminazione, l' ne escludeva la CP_1
violazione, evidenziando che era stato sempre libero di decidere cure e trattamenti e che l'attore Pt_1
non aveva dedotto e provato quali sarebbero state le diverse scelte che avrebbe fatto, qualora fosse stato correttamente informato.
Sul quarto motivo relativo alle spese, sosteneva l'appellata che vi fossero i presupposti per la compensazione.
L'appello incidentale veniva articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo veniva contestata la c.t.u. svolta dal medico legale senza un concreto apporto dell'ausiliario psichiatra, che non aveva neppure visitato il periziando. L'Azienda sosteneva che non vi era stato alcun ritardo nella diagnosi, e che non si trattava di una diagnosi secondo il modello medico -internistico, ma di una valutazione psichiatrica complessa ed evolutiva, posto che i casi psichiatrici possono andare incontro a modifiche nel tempo.
Circa la psicoterapia ed il piano terapeutico l'appellata evidenziava che il paziente era stato seguito da strutture del Dipartimento di Salute Mentale per circa 21 anni, che dai documenti risultavano colloqui e interventi psicoterapeutici, che l'adesione ai trattamenti era stata spesso problematica e che i familiari si erano rivolti anche a professionisti privati;
molti erano stati poi i piani terapeutici personalizzati predisposti per il paziente, di cui alcuni firmati e altri non firmati da , ma anche Pt_1
questi ultimi erano stati attuati con il consenso tacito del paziente;
l'ospedalizzazione protratta era invece dipesa anche da scelte familiari.
La sentenza sarebbe poi priva di motivazione sulla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra condotte e danno;
il c.t.u. e il giudice non avrebbero neppure spiegato perché alla residenzialità
protratta debba corrispondere necessariamente un risultato pessimo, considerato anche che nella visita del 18.4.2019 risultava l'attuale totale assenza di sintomi psicopatologici attivi.
Veniva poi contestato il riconoscimento di un danno da perdita di chance, stante anche il miglioramento riscontrato alla visita e la circostanza che la permanenza in diagnosi e cura del paziente era stata una sua libera scelta (con eventuale applicazione dell'art.1227 c.c.).
L'Azienda evidenziava che l'appellante è capace di intendere e di volere potendo quindi dimettersi,
e di avere avviato un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno al fine di rendere possibili le dimissioni protette, in mancanza di collaborazione da parte del paziente e dei suoi genitori.
La Corte con ordinanza del 21.02.2024 dispone il rinnovo della c.t.u..
***
1. Reputa il Collegio che l'appello principale debba essere respinto mentre invece sia fondato l'appello incidentale.
1.1 Si deve premettere che la relazione del primo c.t.u. dott. non pare condivisibile, nel Per_1
metodo e nelle conclusioni. Anzitutto, l'ausiliario del c.t.u. dott. ha nella sua relazione allegata a quella del c.t.u. Persona_4
dichiarato di avere incontrato il (solo) consulente tecnico d'ufficio in data 29 aprile 2019 a Cesena
presso il suo studio professionale, con il quale aveva potuto discutere il caso del signor;
Parte_1
ha precisato che al termine dell'incontro il c.t.u. gli aveva chiesto, in qualità di ausiliario, di sottoscrivere “una relazione sullo stato dell'arte medica psichiatrica in ordine al trattamento del
disturbo borderline di personalità con particolare riguardo alle questioni rilevanti ai fini del giudizio
di causa”. Ed infatti la relazione dell'ausiliario contiene una analisi relativa al disturbo borderline di personalità, con riguardo a diagnosi ed epidemiologia, comorbilità, fattori di rischio biologici,
familiari e sociali, e i trattamenti appropriati.
Non si rinviene invece in tale elaborato alcun riferimento o minimo accenno al caso specifico del sig. ; per rispondere esaurientemente ai quesiti sarebbe stato invece necessario l'apporto Parte_1
specifico, con riguardo a diagnosi e idoneità delle cure ricevute, dell'ausiliario psichiatra, essendo demandato più specificamente al c.t.u. medico legale, sulla base di tale analisi dello specialista,
determinare le conseguenze sotto il profilo medico legale e risarcitorio.
Peraltro, come indicato dallo stesso c.t.u. nella propria relazione, l'elaborato del dott. è stato Per_4
redatto senza che questi avesse preso visione della relazione clinica e medico legale depositata da parte convenuta (relazione dott.ssa , in quanto questa non compariva come allegato alla Per_5
'Comparsa di Costituzione e Risposta' di parte convenuta.
La relazione del c.t.u. non ha poi indagato la presenza di comorbilità, effettuando un'analisi prevalentemente documentale del lungo percorso terapeutico che ha interessato l'odierno appellante.
E' infatti lo stesso c.t.u. che, nelle premesse della propria relazione, dà atto che “il caso,
evidentemente, è molto complesso e richiede articolate considerazioni per giungere a una motivata
risposta alle problematiche introdotte dal quesito. La complessità deriva sia dalle caratteristiche
delle patologie in discussione, patologie psichiatriche che hanno richiesto il ricorso a un ausiliario,
specialista nella materia, sia dalla necessità di dover analizzare un iter clinico dispiegatosi nel corso
di molti anni e, di conseguenza, l'esame di qualche migliaio di pagine, nel contesto di una documentazione sanitaria a volte confusa, e il più delle volte, specie per le parti di interesse (diario
clinico), manoscritta, e non dattiloscritta, di difficile lettura”.
1.2 È evidente, anche a chi non possiede competenze specialistiche in materia, che la diagnosi e cura di malattie organiche ha caratteristiche ed iter diversi da quelli delle malattie psichiatriche;
da un lato la diagnosi non può essere fondata su esami strumentali, dall'altro la cura richiede necessariamente una collaborazione del paziente che non si limita all'accettazione di un trattamento farmacologico, da ultimo le patologie sono suscettibili di evoluzione nel tempo in base a svariati fattori, anche esterni;
qualunque trattamento è subordinato all'accettazione del paziente (ad eccezione dei T.S.O. cui il sig. non risulta essere mai stato sottoposto). Pt_1
Non può pertanto condividersi il percorso logico del c.t.u. dott. cui ha aderito il primo Per_1
giudice, secondo il quale, poiché la diagnosi di disturbo borderline è stata posta solo nel 2006, a fronte di una presa in carico iniziale risalente all'anno 2000, in tutto il periodo intercorrente tra il 2000 ed il
2006 non vi sarebbe stata corretta diagnosi e cura.
Trattasi di un approccio certamente applicabile ad una diagnosi di tumore, di malattia infettiva o di altra patologia rilevabile anche strumentalmente, e per la quale sono a disposizione cure immediate,
ma difficilmente adattabile alle patologie psichiatriche.
2. È stata pertanto rinnovata la c.t.u. con nomina di un medico legale e di uno psichiatra.
Queste le conclusioni dei nuovi consulenti, confermate dai c.t.u. anche a seguito delle osservazioni dei c.t.p.:
“1) il Sig. è affetto da un disturbo depressivo maggiore ricorrente in comorbilità con Parte_1
un disturbo borderline di personalità. L'esordio di tale psicopatologia può essere retrodato tra i 16
ed i 19 anni.
2) Non risulta ravvisabile alcun ritardo nell'inquadramento diagnostico da parte dei sanitari
dell'Azienda convenuta.
3) Le cartelle cliniche risultano sufficientemente complete e correttamente tenute. 4) I trattamenti e, più in generale, le cure in concreto prestate dai sanitari dell convenuta CP_1
risultano corrette, adeguate e conformi alle linee guida al tempo vigenti. Le patologie di cui era
affetto richiedevano una presa in carico complessa di ordine psicofarmacologico, Parte_1
psicosociale, e psicoterapeutico, come di fatto avvenuto.
5) Dall'analisi della storia clinica risultano essere state fornite al Sig. le necessarie Pt_1
informazioni pur in assenza di un documento scritto di consenso informato alle cure;
dallo studio dei
documenti disponibili non risulta un franco rifiuto da parte del ma dubbi e rimuginazioni Pt_1
caratteristici del quadro psicopatologico sofferto;
analogamente, non si riscontra un franco rifiuto
da parte dei suoi familiari.
6) L'attività di diagnosi e, in generale, le prestazioni sanitarie risultavano certamente complesse ma
non tali da integrare gli estremi di cui all'art. 2236 c.c.”.
Nella relazione i c.t.u. hanno evidenziato che:
“La prima visita psichiatrica aveva poi luogo in data 22/06/2020 (rectius: 2000), quando il signor
aveva quindi già 26 anni…Nel corso del colloquio con i genitori e della prima visita con il Pt_1
paziente, venivano recuperati elementi anamnestici che permettevano di stabilire come il fosse Pt_1
stato, a quell'epoca, già seguito da almeno tre psichiatri con i quali i genitori si erano trovati in
disaccordo…”
“il signor ha iniziato a presentare disturbi psichici in adolescenza (tra i 16 e 19 anni) tanto Pt_1
che quando è giunto al primo contatto con i servizi psichiatrici dell'azienda convenuta, tali disturbi
erano già presenti da un periodo compreso tra i 7 ed i 10 anni”.
…”Il quadro clinico, come dimostra la storia precedente al primo contatto con il servizio pubblico,
era comunque già ampiamente evoluto al momento dell'accesso ai servizi stessi, mentre
l'inquadramento diagnostico è risultato sempre complesso, portando, conseguentemente, a plurime
diagnosi, pur sempre nell'ambito di un grave disturbo di personalità, e senza che però in tale percorso
siano individuabili profili di responsabilità sanitaria commissiva od omissiva. Si sottolinea a tal riguardo che nel 2000 il quadro psicopatologico del era già ampiamente Pt_1
noto, evoluto e strutturato. Le difformità diagnostiche in atti (e relative ad interventi di differenti
psichiatri e strutture) vanno quindi ricondotte non già a profili di colpa da parte dei sanitari
intervenuti, bensì alle caratteristiche proprie della psicopatologia sofferta dal ”. Pt_1
…”In conclusione quindi, il signor è stato tempestivamente sottoposto a valutazione Pt_1
psichiatrica e psicodiagnostica già nella immediatezza del primo contatto con i servizi psichiatrici
dell'azienda sanitaria. Nel corso degli anni è stato poi rivalutato sotto il profilo psicodiagnostico, a
supporto della diagnosi clinica già formulata, con gli strumenti di volta in volta più aggiornati”.
…“Nel complesso, comunque, le singole cartelle cliniche risultano sufficientemente esaustive dal
punto di vista diagnostico e di descrizione del trattamento praticato;
quelle del Centro di Salute
Mentale riportano centinaia di annotazioni di interventi eseguiti in favore del signor e della Pt_1
famiglia, spesso però senza una firma o altra annotazione identificativa in calce. La numerosità degli
interventi, la varietà degli stessi, e le plurime sedi di erogazione testimoniano però una ricerca
pressoché costante di trattamento, sia a favore del paziente che della sua famiglia.
Per quanto riguarda i trattamenti erogati e palese che si sia trattato di una presa in carico, in linea
con quanto a tutt'oggi stabilito per questi pazienti:…”
“Al Sig. e stata inoltre garantita negli anni: Pt_1
1. una presa in carico precoce.
2. Una gestione della fase acuta.
3. Trattamenti continuativi a lungo termine sia di tipo clinico che psicosociale”.
… “Nel corso degli anni i servizi hanno attuato, letteralmente, numerosissimi interventi individuali
e familiari pur a fronte di una adesione alle cure non sempre ottimale da parte del paziente, anche
in considerazione della segnalata conflittualità intrafamiliare.
Piu nello specifico, sono state erogati numerosissimi colloqui individuali anche con caratteristiche
psicoterapiche, interventi socio-ambientali, contatti con strutture fuori regione seppur scelte
dall'utente e dalla famiglia, riaccoglimenti a fronte del fallimento dell'inserimento presso tali strutture, progetti d'inserimento residenziale nel territorio, tentativi di riavvicinamento al lavoro,
rivalutazioni psicodiagnostiche, e ricoveri e consulenze presso il servizio psichiatrico di diagnosi e
cura”.
“Uno specifico documento di consenso informato non è presente;
ma, dall'analisi della
documentazione risulta evidente una pluriennale articolazione della presa in carico sia sotto il
profilo clinico che sotto il profilo psicosociale che non possono essere stati erogati se non nell'ambito
di un percorso di cura condiviso ed accettato.
Attualmente, la permanenza eccezionalmente prolungata del signor presso il servizio Pt_1
psichiatrico di diagnosi cura, lungi dall'essere determinato da una perdurante condizione di acuzie,
si configura come un ricovero sociale nelle more di una ridefinizione della collocazione socio-
abitativa del signor il quale, anche nel corso delle operazioni peritali, ha più volte esplicitato Per_6
il proprio desiderio di rientrare nel suo nucleo familiare, pur manifestando una parziale
consapevolezza della impraticabilità di tale scelta.
Il signor , nel corso delle operazioni peritali, non è apparso poi in grado di proporre una Pt_1
soluzione abitativa realistica permanendo una tendenza alla rimuginazione afinalistica tale da
impedirgli scelte alternative”..
I consulenti, a seguito delle osservazioni dei c.t.p., hanno poi reso i seguenti chiarimenti:
“La diagnosi di disturbo dell'umore, e stata unicamente attualizzata e contestualizzata in sede di
CT con quella di: disturbo depressivo maggiore ricorrente. Non trattasi affatto quindi di una nuova
diagnosi ma di una più corretta specificazione di una diagnosi precedente. Ciò deriva dal fatto che,
da un'attenta disamina sia della storia clinica che del riferito dello stesso, emergono chiaramente
plurimi episodi depressivi;
verso tali episodi risultano stati poi essere stati indirizzati i trattamenti
farmacologici somministrati fin dai primi contatti con psichiatri privati, contatti precedenti alla
presa di contatto con l'azienda sanitaria convenuta”.
…”Per quanto attiene alla “seconda” psicopatologia presente nel Rosso (insieme, come detto, al
disturbo depressivo maggiore ricorrente) ossia per quanto attiene al disturbo borderline di personalità, giova ricordare che, nella psichiatria clinica, la diagnosi dello specifico tipo disturbo di
personalità (ossia la specifica diagnosi “categoriale”) non è necessariamente istantanea;
anzi, molte
volte, soprattutto nei casi complessi come quello di specie, essa viene raggiunta nel corso del tempo
ed all'esito di plurimi inquadramenti diagnostici e terapeutici.
Nel caso di specie, risultano, nel corso degli anni, essere state formulate diverse diagnosi di disturbo
di personalità, supportate di volta in volta, come corretto, dall'esecuzione di testistica
psicodiagnostica se non addirittura di osservazioni residenziali come nel caso della Comunità del
Principe di Genova. Negli anni si sono, quindi, succedute diagnosi di personalità o di tratti
personologici, di tipo schizoide, paranoide, antisociale, evitante, ossessivo compulsivo, personalità
a coloritura istrionica, narcisistici. Di qui, per ragioni legate alla complessità del quadro e non già
a profili di colpa sanitaria, si è addivenuti alla diagnosi di disturbo borderline di personalità solo
dopo prolungata osservazione clinica.
I trattamenti posti in essere sono stati TUTTI, comunque, orientati alla gestione della complessità
clinica del caso, complessità altresì contraddistinta dalla contestuale necessità di far fronte, come
detto, ad:
- episodi depressivi subentranti (trattati come da EBM con antidepressivi, stabilizzatori dell'umore
e antipsicotici),
- acuzie determinate dalla ideazione anticonservativa,
- periodi di abuso alcolico,
- manifestazioni comportamentali,
- gravi difficolta di socializzazione e reinserimento lavorativo”.
3. La nuova consulenza medica è stata dall'appellante sottoposta a plurime censure;
alcune, relative alla nomina dei c.t.u. e al metodo da questi seguito, sono già state esaminate da questa Corte e respinte con ordinanza di data 26.03.2025 che qui si richiama.
In particolare nessun elemento concreto è stato allegato per provare la sussistenza di un dovere di astensione in capo al c.t.u. dott. , e correttamente i consulenti hanno svolto un Persona_2 colloquio con il periziando, raccogliendone l'anamnesi; infine, ai consulenti non era stato richiesto di effettuare un riesame del precedente elaborato bensì una nuova valutazione, non avendo la Corte
condiviso la metodologia utilizzata nella precedente consulenza;
in ogni modo i nuovi consulenti hanno espressamente riportato nel proprio elaborato le considerazioni del primo c.t.u. dimostrando quindi di averle esaminate.
3.1 Sempre in via preliminare, parte appellante, con riguardo all'appello incidentale, ha dedotto che in data 11.1.2023, alla prima udienza davanti alla Corte di Appello, l' non aveva chiesto il CP_1
rinnovo della c.t.u. o insistito per l'ammissione di istanze istruttorie, e pertanto la domanda di rinnovo della c.t.u. svolta nella comparsa di costituzione in appello doveva ritenersi abbandonata, non avendo inoltre in primo grado l' mai chiesto il rinnovo della c.t.u.. CP_1
Sul punto basta rilevare che secondo Cass.n.9461/2010 “in materia di procedimento civile,
la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione,
da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di
elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi
anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di
un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè
questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale
richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi
in giudizio”.
3.2 Parte appellante ha poi contestato l'ammissibilità ed utilizzabilità dei nuovi documenti prodotti in appello dall' ; in particolare all'udienza del 11.1.2023 il procuratore Controparte_1
dell'appellante ha contestato l'ammissibilità dei documenti da 5 a 13 depositati solo in appello.
Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art.345 c.p.c. nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Parte appellata ha motivato la produzione documentale in questo grado con riguardo alla necessità di provare fatti nuovi;
con riguardo alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, devono ritenersi documenti sopravvenuti solo quelli relativi alla procedura per la nomina di amministratore di sostegno;
in ogni caso, alle eccezioni di parte appellante circa l'esame da parte dei consulenti di documenti nuovi non ritualmente ammessi, i c.t.u. hanno precisato che la presenza o meno della documentazione prodotta in appello non modifica in alcun modo le conclusioni da loro espresse.
Si ritiene al riguardo che i documenti da 5 a 13 siano irrilevanti sia con riguardo al contenuto della relazione dei consulenti sia ai fini della decisione della causa.
3.3 Dal punto di vista medico l'appellante ha contestato che la diagnosi dei c.t.u. di disturbo depressivo maggiore sia una diagnosi nuova, osservazione smentita dalla documentazione in atti,
anche espressamente richiamata nella relazione dei consulenti.
Pare opportuno qui richiamare la documentazione medica valorizzata dai consulenti d'ufficio nella relazione, dalla quale si evincono le plurime diagnosi formulate nei confronti dell'appellante nel corso degli anni, le terapie (inclusa la psicoterapia) cui è stato sottoposto, l'epoca di insorgenza della patologia e l'atteggiamento non sempre collaborante dei genitori:
1) Esito test Minnesota (MMPI) effettuato il 17/05/2000=> test disposto dopo la prima visita al CSM risalente al maggio 2000:
“Umore del paziente è profondamente depresso con astenia di iniziativa.
Gravi problemi di socializzazione attiva e di inserimento al gruppo.
Rapporti interpersonali gestiti con forte carica aggressiva.
È possibile che i problemi del paziente siano più gravi di quanto appaia a livello comportamentale”.
Diagnosi: Disturbo di “Conversione”.
2) Cartella clinica del CSM di Tarcento n. 1587:
-nelle osservazioni di primo contatto (maggio 2000) si rileva che il ragazzo era già stato seguito da altri psichiatri in privato (almeno tre) e che già precedentemente da tali professionisti era stato ipotizzato che avesse un disturbo Borderline di personalità. Infatti si legge nella cartella: “forse è Borderline”. Al momento del primo contatto si rileva che il ragazzo non stava seguendo nessuna terapia. A detta dei genitori, il secondo medico privato avrebbe “intossicato” il con i farmaci e il terzo lo avrebbe “svergognato”. Pt_1
-09/05/2000 prima visita. Si dice che ha iniziato a stare male a 19 anni, all'epoca i genitori lo trascinarono da uno psichiatra perché era “depresso”. Aveva poi interrotto volontariamente i rapporti con la psicologa che lo seguiva.
-22/06/2000: si evidenzia che la prima grande depressione l'ha avuta dopo la maturità e dopo 12 mesi da militare. Per due anni, quindi, è stato da uno psichiatra, il quale gli ha diagnosticato una psicosi neuro depressiva. Assume farmaci. Poi ha interrotto rapporti con il primo psichiatra ed è stato da altri.
-11/01/2001: colloquio con i genitori che vanno al CSM per riferire alcune cose del figlio. In questo periodo si alternano colloqui con e colloqui con i genitori. Parte_1 3) Elenco interventi del CSM di Tarcento dall'8/01/2001 al 29/11/2001. Si sostanziano in visite ambulatoriali, visite domiciliari e colloqui psicoterapici, oltre che incontri con i genitori. Elenco dei colloqui psicoterapici: 08/01/2001; 18/01/2001; 01/02/2001; 05/04/2001; 27/04/2001; 11/05/2001; 08/06/2001;
28/06/2001; 26/09/2001; 29/11/2001.
4) Cartella clinica CSM Tarcento n. 1587/bis (segue da cartella precedente):
-Orientamento diagnostico descrittivo del 26/09/2001: disturbo di personalità con episodi di sviluppo. Nelle annotazioni si riporta che sembra stare meglio. => è la prima volta che compare formalmente la diagnosi Pt_1
“disturbo della personalità”.
-17/04/2002: colloqui con e i genitori. Si riporta che si rende conto di aver bisogno di aiuto. Pt_1 Pt_1 5) Relazione clinica e ipotesi di programma terapeutico redatto da Villa del Principe di Genova (dott. Per_7
il 19/03/2004. Era entrato nella struttura l'08/03/2004.
[...]
Si rileva che il trattamento in comunità terapeutica è il più idoneo per il suo caso. La struttura si rende disponibile ad avviare un programma di quattro-sei mesi. Si prevedono interventi psicofarmacologici, psicoterapia individuale e di gruppo.
Nell'anamnesi riferita dal paziente si riporta: all'età di 16 anni si riscontra l'esordio della sintomatologia depressiva trattata farmacologicamente e con colloqui di sostegno.
Diagnosi provvisoria: Asse I: disturbo distimico ad esordio precoce; Asse II: disturbo schizoide e schizotipico.
In seguito, il 17/11/2004 il CSM di Tarcento aveva invitato i genitori ad un colloquio per discutere della relazione del centro Villa del Principe, nessuno si è mai presentato al colloquio.
Nella struttura rimarrà solo un pio di mesi. In questo periodo diminuiscono i rapporti con il CSM di Tarcento. 6) Relazione ricovero presso DC di UD (ricoverato il 30/07/2005 e dimesso l'01/08/2005). Diagnosi: disturbo della personalità.
7) Relazione del dott. al direttore del DSM del 08/09/2005. Si riporta che ha uno stretto Per_8 Pt_1 rapporto psicoterapico con il dott. il quale lo vede quasi settimanalmente e che tiene Per_8 sistematici contatti con il nucleo. Si afferma che era stato seguito in precedenza da altri soggetti pubblici e privati, che i rapporti con la famiglia erano complessi e che era stato da tempo raccomandato l'inserimento del soggetto in una struttura sita in via Marangoni a UD, inserimento non accettato dal paziente e dalla famiglia.
Sull'inserimento nella struttura di Genova, che aveva avuto esiti negativi, si evidenzia che il paziente non era convinto di recarvisi ma che voleva fare contenti i genitori. 8) Relazione del dott. al direttore del DSM del 01/12/2005. Si trasmette programma per Per_8 inserimento nella struttura “Casa del direttore”. Si dice che il programma presso la struttura di Genova era stato in breve tempo interrotto perché , uscito per un permesso, non era più rientrato. Si Pt_1 predispone pertanto un programma da svolgere nella struttura friulana. Si dice che i comportamenti dei genitori di creano difficoltà e preoccupazione tra gli operatori. Marcata conflittualità familiare. Pt_1
Si precisa: dovrà essere chiaro che l'esito generale della situazione personale, sanitaria e familiare di Pt_1 dipenderà anche da altri aspetti che possono essere alla base delle sue problematiche e che esulano dal ruolo attivo dei servizi: atteggiamento dei familiari, conoscenti, opportunità della vita e sue scelte personali.
Necessario lavorare anche sulla coppia di genitori.
->inserito nella struttura “Casa del direttore” a fine novembre/inizio dicembre del 2005. 9) Relazione del dott. al direttore del DSM del 01/12/2005. Programma terapeutico da seguire Per_8 mentre è inserito nella “Casa del direttore”. Si prevedono anche: visite periodiche con medico del CSM e psicoterapia a scadenza quindicinale al CSM. Terapia farmacologica del caso.
10) Lettera della madre del del 05/12/2005: evidenzia un comportamento insostenibile di a casa Pt_1 Pt_1
(violenza ecc.). Riconosce che il Servizio diretto dal dott. si è attivato per fornire percorso Per_8 terapeutico. 11) Relazione clinica del 08/12/2005 del CSM di Tarcento=> programma terapeutico elaborato dal CSM. Il paziente all'epoca era inserito nella struttura “Casa del direttore” di Villa Primavera. Previsti tra l'altro colloqui di sostegno psicoterapeutico, a scadenza quindicinale al CSM.
12) Relazione su osservazione presso Ospedale di UD del 22/02/2006. Diagnosi: disturbo di personalità, presentava all'ingresso uno stato d'ansia lieve. Si dice che era ospitato da 3 mesi (quindi dalla fine del
2005), presso la Casa del direttore. Si prescrive una cura farmacologica.
13) Relazione ricovero presso DC UD (ricoverato il 28/08/2006 e dimesso il 08/09/2006). All'ingresso presentava stato depressivo. Diagnosi “episodio depressivo, patologia di personalità”. Si prescrive una cura farmacologica.
14) Relazione ricovero DC ospedale di UD del 11/11/2006. Diagnosi: recidivate ideazioni autolesive e disturbo borderline. In questo contesto rifiuta ogni prestazione di sua volontà e contro il parere dei medici (il rifiuto è firmato da ). Pt_1
15) 07/10/2008, dott.ssa nella valutazione psico-diagnostica rileva disturbo borderline della Persona_9 personalità.
16) Comunicazione della struttura di via German (Tarcento) del 18/12/2009. Comportamenti negativi di Pt_1
(manomette caldaia ed elettrodomestici, si dimostra aggressivo verbalmente e fisicamente).
17) SOC Clinica psichiatrica, valutazione psicodiagnostica del 20/02/2013, dott.ssa . Si richiama Per_10 una valutazione effettuata nel 2008, a seguito del quale già era stata effettuata la diagnosi di disturbo borderline della personalità di tipo antisociale con la presenza di tratti schizoidi e paranoidi, e risultavano soddisfatti i criteri per la diagnosi di disturbo borderline della personalità.
In questa occasione riferisce che il suo primo episodio depressivo risale ai 16 anni ma che fino a 21 Pt_1 anni non ha assunto terapie farmacologiche per trattare i sintomi depressivi.
Dalla somministrazione dei test della personalità risulta la seguente diagnosi:
Dalla somministrazione dell'intervista Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID I) risultano soddisfatti i criteri per porre diagnosi principale su Asse I di Disturbo Depressivo Maggiore,
Ricorrente e Abuso di Alcol Pregresso.
Test Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPl-2)
(sintesi) Le persone con questo codice ricevono, generalmente, una diagnosi di disturbo depressivo organizzato su una struttura di personalità a "coloritura" istrionica.
Appare notevolmente depresso, si rilevano gravi problemi di socializzazione e di inserimento.
Vengono dichiarati gravi problemi familiari: si sente non adeguatamente accettato e compreso nell'ambito della famiglia.
Dalla somministrazione dell'intervista Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCIDII) risultano soddisfatti i criteri per porre diagnosi principale su Asse II di Disturbo Depressivo e Borderline di Personalità. Risultano inoltre presenti, anche se a livello di sottosoglia, alcuni dei tratti caratteristici del Disturbo Evitante e Ossessivo-Compulsivo di Personalità. 18) Relazione dr. Responsabile CSM Tarcento, 15.01.2015 Persona_11
Si riporta: trattasi di una persona conosciuta da questo CSM dal 2000 (la cartella riporta un primo colloquio con i genitori il 9 maggio 2000, e il 22 giugno dello stesso anno un primo incontro con il sig. sia Parte_1 per una conoscenza diretta che per un programma di tipo terapeutico).
La cartella riporta numerosi interventi e colloqui sia individuali che famigliari.
In questi anni numerose sono state le criticità e le difficoltà per portare a termine dei progetti terapeutici, i comportamenti e le crisi hanno portato a dover usufruire per la gestione dell'aggressività a dei ricoveri presso il reparto ospedaliero di "Diagnosi e Cura" (dal 2005 a tutt'oggi ci sono stati 23 ricoveri e una decina di osservazioni) le motivazioni si possono far risalire ad un disagio relazionale sia sociale che famigliare.
In questi anni numerosi sono stati i colloqui sia con il paziente che con i genitori (nel 2013 sono stati fatti
188 interventi tra colloqui individuali, colloqui con i famigliari, interventi di rete e verifiche programmi e nel 2014 fino a novembre ne sono stati eseguiti più di 200) in cui sono stati coinvolti anche altri servizi come l'EMT del Distretto di Tarcento e l'Ambito Socio Assistenziale del Territorio fino alla costruzione di un progetto individualizzato di uscita costruito pensando alle esigenze riabilitative del paziente con il reperimento di un appartamento gestito in collaborazione tra l'equipe del CSM e una cooperativa che doveva assistere il sig. . Pt_1
Nel dicembre 2013 il progetto è fallito e mai iniziato per le critiche e l'opposizione decisa dei genitori in accordo con il paziente.
Nonostante i numerosi incontri, interventi, riunioni e sempre stata complessa l'elaborazione di un progetto terapeutico.
19) Nel colloquio psichiatrico con i CT (in grado di appello):
-Riferisce di aver avuto oscillazioni del tono timico fin dalle scuole superiori. Riferisce che verso i 21/22 anni era stato seguito privatamente dal dott. di UD il quale rilevava depressione e gli Per_12 prescriveva antidepressivi. Era rimasto in cura dal professionista per 2/3 anni.
-successivamente aveva cambiato medico perché “la terapia non funzionava” e si era rivolto al dott. Per_13
(neurologo) che rilevava sintomi depressivi e prescriveva farmaci antidepressivi.
-riferisce che prima del 2000 aveva assunto terapia farmacologica per oltre tre anni.
-nel 2000 si rivolgeva al CSM e da questo momento, fino al 2008, veniva seguito dal dott. , il quale Per_8 lo incontrava periodicamente (di solito ogni 10/15 giorni).
-dal 2008 veniva seguito dal dott. del CSM di Tarcento. Per_11
-nel 2009 (riferisce il ) gli veniva diagnosticato un disturbo della personalità e un disturbo depressivo Pt_1 ricorrente.
-sulla sua attuale permanenza presso DC lui stesso riferisce di “non essere costretto a stare lì”. E alla domanda del CT relativa alle auto dimissioni risponde che: “non puoi autodimetterti se non hai un posto dove andare”.
3.4 Quanto all'epoca di insorgenza, alla luce delle univoche indicazioni riferite nel tempo ai sanitari, deve ritenersi che i primi sintomi si siano manifestati nell'appellante all'età di 16 anni, e che le prime diagnosi di depressione risalgano a quando egli aveva 21/22 anni, periodo nel quale era seguito da specialisti privati.
3.5 La diagnosi di disturbo depressivo operata dai c.t.u. non può, alla luce delle certificazioni mediche sopra richiamate, ritenersi nuova, e la pluralità e varietà delle diagnosi formulate da sanitari diversi attesta da un lato la complessità di una diagnosi definitiva, dall'altro la mutevolezza nel tempo delle condizioni del paziente.
Parte appellante, nel richiamare in particolare la relazione della dott.ssa (la quale aveva Persona_14
riferito che “l'orientamento diagnostico, tenendo conto che la mia osservazione inizia dal maggio
2014, depone per un Disturbo di Personalità in cui vi si riscontrano tratti borderline e tratti paranoidi”), sembra non confrontarsi con tale complessità e mutevolezza.
3.6 Quanto al rilievo che la cura principale sarebbe stata la psicoterapia, come evidenziato dai ct.u., la complessità della patologia necessitava di indirizzi diagnostici ed esigenze terapeutiche molteplici e differenti nel tempo.
Risulta in ogni modo dagli atti che il sig. sia stato coinvolto in psicoterapia e colloqui Pt_1
psicoterapici: egli effettuava colloqui con il dott. ogni 10/15 giorni fin dal primo accesso Per_8 al CSM;
nelle cartelle cliniche del 2000 è annotato colloquio psicoterapico, ad esempio l'11/10/2000
(doc. 5 convenuta). È stato prodotto e valorizzato dai c.t.u. un elenco interventi del CSM di Tarcento dall'8/01/2001 al 29/11/2001, nel quale compaiono anche i colloqui psicoterapici;
nella lettera del
8.09.2005 del dott. si fa riferimento al sostegno psicoterapeutico e terapeutico a scadenza Per_8
regolare; in alcuni punti della cartella clinica prodotta (ad esempio in data 7.12.2006) si fa riferimento all'intervento di psicoterapeuta.
3.6 Quanto alla complessità del quadro familiare e alla sua incidenza sulle cure cui è stato sottoposto l'appellante, si osserva che la conflittualità familiare (anche a fronte di condotte violente dell'appellante all'interno del nucleo familiare, che comportarono a più riprese l'intervento delle
Forze dell'ordine) iniziò ad essere rilevata nel 2004 quando i genitori decisero che il figlio avrebbe dovuto recarsi presso la struttura di Genova e proseguì anche nel 2005, quando il dott. nel Per_8
programma indicava la necessità di lavorare anche sui genitori. Nel 2013 venne elaborato un progetto individualizzato di uscita del , con lavoro anche presso una cooperativa, ma nel dicembre 2013 Pt_1
il progetto falliva perché non vi aderiva e i genitori si erano opposti. Pt_1
Come evidenziato dai c.t.u., “nel corso degli anni i servizi hanno attuato, letteralmente, numerosissimi interventi individuali e familiari pur a fronte di una adesione alle cure non sempre ottimale da parte del paziente, anche in considerazione della segnalata conflittualità intrafamiliare”.
La protratta ospedalizzazione lamentata dall'appellante è anche conseguenza delle scelte familiari e personali, come documentato in atti;
si tratta comunque di soggetto maggiorenne che poteva andare lasciare la struttura ed operare altre scelte, diverse da quelle proposte dall' CP_1
4. Fin dall'atto di citazione l'attore aveva dedotto la carenza di un suo consenso informato ai trattamenti, il chi avrebbe violato il suo diritto all'autodeterminazione.
Deve ritenersi che il consenso informato vi sia stato sotto il profilo sostanziale in quanto vi sono stati innumerevoli colloqui con i sanitari e le cure sono state seguite liberamente da soggetto non incapace.
Secondo Cass.ord.n.20885/2018 “In tema di responsabilità professionale del medico,
l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi”.
Nel caso di specie sono state invocate alternative terapeutiche non meglio precisate e peraltro anche autonomamente tentate negli anni dal nucleo familiare dell'appellante, senza successo.
Non trattandosi di un singolo atto medico e comunque non essendo in presenza di un intervento chirurgico, stante anche il lungo arco temporale nel quale il sig. è stato in carico alla struttura Pt_1
pubblica, non può darsi rilievo alla mancata sottoscrizione di un modulo per la prestazione del consenso.
5. Quanto all'incompletezza delle cartelle cliniche, premesso che i c.t.u. hanno ritenuto che, nel complesso, le singole cartelle cliniche risultano sufficientemente esaustive dal punto di vista diagnostico e di descrizione del trattamento praticato, non risulta precisata o provata la correlazione tra la lamentata loro incompletezza e il danno.
6. Per tutti i motivi esposti, l'appello principale deve essere respinto e, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con il rigetto di tutte le domande dell'appellante.
In considerazione della necessità di espletare nuova c.t.u. e della riconosciuta complessità dell'inquadramento del caso clinico, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi;
le spese di c.t.u. di primo e secondo grado devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo all'appellante per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' Controparte_3
, respinge tutte le domande proposte da
[...] Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi;
- pone le spese delle due c.t.u. interamente a carico della parte appellante. - dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Parte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli