Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
17.06.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17880/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.16, presso lo studio dell'Avv. Bruno Curti che lo rappresenta e difende;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con Parte_1 compensazione delle spese di lite. CP_
PER L : dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 01-001644920, notificata in data
1
per l'importo complessivo di € 7.598,46, a titolo di sanzione amministrativa per omesso
[...] versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016.
Eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in virtù della cessazione della carica di amministratore avvenuta in data 26.02.2018.
Lamentava la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, nonché l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento.
Censurava, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' previa sospensione dell'atto impugnato, per dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo, in via preliminare, la legittimazione passiva del ricorrente, in quanto la sanzione oggetto dell'ingiunzione è riferita al periodo in cui lo stesso era stato amministratore della (anno 2016). Parte_2
Resisteva alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, evidenziando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prot. n. 5100.23/02/2019.0101234 in data 01.03.2019 a mezzo raccomandata a.r., avvenuta nel termine di legge.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo regolarmente interrotto i termini prima con la notifica dell'atto presupposto e, successivamente, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione (oggi impugnata) avvenuta in data 18.07.2024, tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa COVID.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.06.2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite, avendo parte ricorrente documentato il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, effettuato dalla Parte_2 obbligata in solido.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è stato documentato il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, effettuato in data
15.05.2025 dalla obbligata in solido (cfr. ricevuta pagamento F24 Parte_2 allegato alle note del 16.05.2025).
Pertanto, l'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'atto impugnato, assolto solo
3 successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza del credito oggetto dell'ordinanza- ingiunzione ed è documentato il pagamento successivo alla notifica della stessa.
Tuttavia, tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, della condotta processuale dell'opponente e che il pagamento veniva effettuato dal terzo obbligato in solido, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 18.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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