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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 120 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA , C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/1/2024, la ricorrente premetteva di essere Controparte_1 titolare della pensione cat. SOS n. 47003693 in relazione alla quale l' in data 05.06.2023 CP_2
adottava il provvedimento notificato a mezzo lettera racc. a/r 66484215049-0 avente ad oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra TO LI cat.
SOS n. 47003693”, con cui veniva comunicato che “… a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
SOS n. 47003693 per un importo complessivo di € 3.763,63 per i seguenti motivi: - sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
- è stata corrisposta la maggiorazione per gli ex-combattenti non spettante”.
L'istante rappresentava, altresì, che in data 27.07.2023 aveva proposto ricorso amministrativo ma che lo stesso non aveva sortito esito positivo;
anzi, successivamente, con nota del 02.11.2023,
l' reiterava la richiesta di pagamento delle somme a suo dire indebitamente percepite. CP_2 Quindi la ricorrente concludeva per l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall'Ente previdenziale, oggetto della impugnazione e per l'effetto, ne invocava l'annullamento e/o la revoca. Conseguentemente, chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a trattenere l'importo erogato dall' e per l'effetto di ottenere CP_2 la restituzione delle somme ove già eventualmente trattenute dall' . Con vittoria di spese e CP_2
compensi del presente giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 25.02.2025, in pari data depositata, l' si costituiva in giudizio CP_2
contestando il ricorso introduttivo e precisando che l'indebito percepito dalla ricorrente si era reso palese in occasione dei controlli d'ufficio, periodicamente predisposti, sulle c.d. liste di pensioni da verificare, da cui era risultato il superamento dei limiti di reddito previsti sia per l'integrazione al trattamento minimo sia per la maggiorazione sociale ex combattenti, di cui pure consta la pensione n. 47003693, determinando nel periodo dal 2011 al 2021 l'indebito di cui si controverte. L CP_2
rappresentava che la pensione n. 47003693 era stata doverosamente oggetto di ricostituzione d'ufficio con atto del 13.04.2021. Concludeva, quindi, in via principale, per il rigetto delle domande proposte nei confronti dell' ed in via subordinata, chiedeva ritenersi e dichiararsi che l'indebito fosse CP_2
ripetibile per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura e limiti sopra indicati in memoria e per l'effetto rigettare la domanda avversaria.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
DO Carolina chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_2
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività CP_2
della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019). Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_2
pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021).
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.
144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo
d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato come DO abbia allegato le dichiarazioni reddituali 2015, 2016, 2017, 2018, CP_1
2019, 2020, 2021, 2022 (cfr. mod. 730, in atti).
Ebbene, applicando al caso di specie (conferimento di somme indebite a causa del superamento di limiti reddituali per la misura della maggiorazione sociale ex combattenti e per il trattamento minimo), va osservato che l'azione recuperatoria dell'indebito, iniziata dall' con CP_2
ricostituzione del 13.4.2021 e sfociato nella impugnata nota del 5.6.2023, può esser ritenuta tempestiva limitatamente alle somme indebitamente corrisposte negli anni 2019, 2020 e 2021, essendo irrimediabilmente intempestiva in relazione alle somme pur indebitamente erogate negli anni precedenti.
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell' volta al recupero di somme CP_2
indebitamente versate alla ricorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 a causa del superamento di limiti reddituali, mentre illegittima è l'azione recuperatoria relativa alle somme versate negli anni precedenti, in relazione alle quali va dichiarato che DO nulla deve restituire all' . CP_1 CP_2
Le spese del giudizio possono essere compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
17/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, limitatamente alle somme erogate dal 2011 al 2018 e dichiara che DO nulla deve CP_1
restituire all' in virtù di detto provvedimento, limitatamente al periodo anzidetto;
CP_2
- Dichiara la legittimità e pertanto conferma il provvedimento di indebito impugnato in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 11/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena