Articolo 9 della Legge 10 dicembre 1975, n. 693
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1976
Art. 9. Poteri del Ministro

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta':
di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;
di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;
di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976