Art. 9. Poteri del Ministro
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta':
di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;
di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;
di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta':
di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;
di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;
di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.