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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 986/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/9/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 Cataldo il 02.2.1991 e ivi residente in [...], già titolare della ditta individuale ” (P. IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. PIRRELLO SALVATORE (CF ), con domicilio fisico eletto presso il CodiceFiscale_2 suo studio a Caltanissetta, in Via Sardegna n. 17 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), P.IVA_3 con domicilio fisico presso i suo uffici siti a Caltanissetta in via Libertà n. 174 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16/12/2020, il sig. Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “sig. ), già titolare di omonima ditta
[...] Pt_1 individuale, ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 21/2018, notificata dall'ITL in data 17/7/2021, con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 12.000. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha rappresentato:
- che l'ordinanza impugnata è stata adottata a seguito dell'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza in data 23/3/2019 nei confronti del proprio autolavaggio situato a San Cataldo in Viale Italia n. 77;
- che, secondo gli accertatori, sarebbe stato impiegato in nero, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il dipendente Pt_2
per il periodo intercorso dal 1/9/2017 al 23/3/2019;
[...]
- che lo stesso dipendente , in data 25/03/2019, ha reso una Parte_2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, a modifica di quanto rappresentato in
1 sede ispettiva, ha sottolineato come la propria attività lavorativa sia iniziata in data 1/8/2018 e non in data 1/8/2017;
- che, tuttavia, la predetta dichiarazione di rettifica non è stata ritenuta attendibile dall'ente accertatore (Guardia di Finanza) perché intervenuta successivamente all'ispezione e come tale incapace di scalfire le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto;
- che, in realtà, quanto riferito dal sig. nel corso dell'indagine Pt_2 amministrativa in ordine all'epoca dell'assunzione è frutto di un mero errore come dimostrato:
➢ dal fatto che, nel 2017, il sig. non avrebbe potuto lavorare Pt_2 poiché <nel novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso];
➢ dal fatto che la ditta, anche se in ritardo, ha regolarizzato la posizione del sig. <con decorrenza dall'1.8.2018, cioè la data effettiva Pt_2 nel quale lo stesso iniziava a lavorare presso l'autolavaggio>>
[sempre pag. 3 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fissare l'udienza di discussione ed accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente sospendere l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n. 21/0128 del 30.6.2021; Nel merito annullare, almeno in parte, l'Ordinanza di Ingiunzione n. 21/0128 del 30.6.2021, rideterminando, pertanto, in subordine, la sanzione amministrativa effettivamente dovuta dal Parte_1
; … Con vittoria di spese e competenze di lite>>.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l'ITL il quale ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione evidenziando:
- che <in occasione dell'accesso ispettivo effettuato in data 23/03/2019 da componenti della Guardia di Finanza di Caltanissetta, presso i locali aziendali, nei confronti della ditta , con sede in San Cataldo, via Bellini n. Parte_1 28, è stata acquisita la spontanea dichiarazione da parte del sig. , Parte_2 il quale ha dichiarato “… di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017, di svolgere le seguenti mansioni lavaggio auto, di ricevere ordini/direttive dal sig. di non essere stato assunto Parte_3 formalmente, ma di aver iniziato a rendere la mia prestazione lavorativa nel settembre 2017, di essere stato contattato in data agosto 2017 per rendere la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017>> [pag. 3 comparsa ITL];
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”. Si è affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L. Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell , CP_1 CP_1 fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza,
2 mentre, per le altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ( Cass. Civ. sentenza 14 maggio 2014 n. 10427)>> [pag. 5 comparsa ITL];
- che la dichiarazione offerta dal sig. al momento Parte_2 dell'accesso ispettivo si presenta intrinsecamente attendibile in quanto precisa, specifica e genuina, non esposta a condizionamenti o influenze datoriali;
- che, circa la data di effettivo inizio del proprio rapporto di lavoro, il sig.
ha <precisato, in seno alla dichiarazione rilasciata ai militari Parte_2 della GDF, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, per ben tre volte, di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data “settembre 2017”>> [pag. 6 comparsa ITL];
- che, peraltro, la difesa attorea non ha fornito alcuna prova documentale (quale, ad esempio, cartella clinica o similari) in ordine al presunto intervento chirurgico del sig. né in ordine al fatto che lo stesso intervento è Parte_2 stato causa di una sua eventuale incapacità lavorativa;
- che, nel caso di specie, la comunicazione di assunzione è stata inviata in data 25/03/2019, quindi dopo l'accesso ispettivo e ben oltre il termine normativamente previsto [viene qui richiamata la risposta n. 5509 del 19/3/2012 resa dal Ministero del Lavoro rispetto ad un quesito formulato dalla Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria in cui è stato chiarito che “la sola comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro”]. L'ITL ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/9/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di cui infra.
3. L'ordinanza opposta ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di
€ 12.000 a titolo di sanzione amministrativa (oltre spese di notifica) per aver impiegato “in nero” il dipendente dal 1/9/2017 al 23/3/2019, senza Parte_2 comunicare preventivamente l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. È pacifico e riscontrato a livello documentale che:
- l'illecito sanzionato trae origine da un accertamento ispettivo operato dalla Guardia di Finanza in data 23/03/2019 nei confronti dell'autolavaggio gestito dal ricorrente a San Cataldo [siffatto accertamento è stato eseguito nell'ambito di controlli volti a verificare il corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali – cfr.
3 processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL nonché il processo verbale di operazioni compiute e verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ITL];
- nel corso della verifica, i militari hanno provveduto a identificare il sig.
, trovato sul luogo di lavoro, intento a svolgere la propria Parte_2 prestazione di lavaggista, munito degli indumenti da lavoro e delle attrezzatture aziendali [cfr. sempre processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL nonché il processo verbale di operazioni compiute e verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ITL];
- in forza della normativa riguardante gli adempimenti giuslavoristici finalizzati al contrasto del “lavoro sommerso” [artt. 52 e 63 DPR 633/1972, art. 33 DPR 600/1973, art. 2 Dlgs 68/2001 e art. 13 Dlgs 124/2004], è stato approfondito il rapporto intercorrente tra il soggetto sopra indicato e la ditta sottoposto a controllo;
a tal fine, è stato chiesto al sig. di fornire le informazioni e i dati conoscitivi Pt_2 utili a ricostruire i termini della relazione lavorativa e, aderendo all'invito, costui ha dichiarato: <di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data Settembre 2017, di aver svolgo un periodo di prova pari a giorni: 1 MESE, di prestare la propria attività come lavoratore dipendente, di svolgere le…mansioni di Lavaggio Auto, di ricevere ordini/direttive dal sig. , di effettuare il Parte_4 seguente orario di lavoro giornaliero;
07/13 14/19, di non essere stato assunto formalmente ma di aver iniziato a rendere la mia prestazione lavorativa il Settembre 2017, di essere stato contatto in data agosto 2017 per rendere la prestazione lavorativa il Settembre 2017…>> [cfr. sempre processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL];
- successivamente all'accesso ispettivo, in data 25/03/2019, il ricorrente ha inoltrato tramite modello UNILAV la comunicazione di assunzione del sig. Pt_2 segnalando come data di inizio dell'attività lavorativa il “01/08/2018” [cfr. doc. 3 ITL];
- lo stesso giorno [il 25/03/2019], il sig. presentatosi personalmente Pt_2 presso gli uffici della Guardia di Finanza, ha esibito ai verbalizzati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove, rettificando quanto esternato durante l'ispezione, ha rappresentato di aver iniziato a lavorare il 01/08/2018 anziché a settembre 2017 [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 4 del 12/04/2019 sub doc. 4 ITL nonché il testo della dichiarazione modificatrice sub doc. 3 ric.];
- completate le indagini, con verbale unico di accertamento e notificazione del 12/04/2019 è stata contestata la violazione dell'art. 3 c. 3 Dl 3/2012, convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 Dlgs 151/2015 < per avere impiegato, in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore , nato a [...]_2
Cataldo il 12 agosto 1995, per il periodo dal 1° settembre 2017 al 23 marzo 2019>>
[cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 4 del 12/04/2019 sub doc. 4 ITL];
- non essendo intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, l'ITL, dopo aver ricevuto il rapporto dalla Guardia di Finanza, ha emesso l'ordinanza- ingiunzione qui gravata.
4. Riassunta la cornice fattuale, va ricordato che, all'interno del sistema normativo volto a combattere il “lavoro sommerso”, la “maxisanzione” di cui all'art. 3 c. 3 DL 3/2012 (riscritto integralmente dall'art. 22 Dlgs 151/2015) trova il proprio
4 bersaglio da punire nella condotta del datore di lavoro che assume presso la propria azienda lavoratori “in nero”; con essa, il legislatore ha punito per la prima volta l'impiego di lavoratori non regolarmente occupati. Si è al cospetto di un illecito omissivo di natura istantanea con effetti permanenti, che si perfeziona con la mancata attuazione della condotta doverosa entro il termine prescritto dalla legge [il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione di assunzione entro le h. 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis Dl n. 510/1996]. Siffatta omissione è in grado di provocare in modo definitivo e irreversibile la lesione dell'interesse protetto;
l'illecito si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione. Guardando al caso di specie, le dichiarazioni rese dal sig. durante Pt_2 l'accertamento fotografano in modo inequivoco come l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del ricorrente abbia avuto inizio nel settembre 2017 [cfr. processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL]. Lo testimonia il dato letterale delle espressioni adoperate ove non si rintracciano margini di ambiguità; il lavoratore ha riferito chiaramente di:
➢ di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017 e di aver svolto un mese di prova;
➢ di non essere stato assunto regolarmente ma di aver avviato la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017;
➢ di essere stato contatto nell'agosto 2017 per iniziare a lavorare nel settembre 2017 [cfr. processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL]. Preme rammentare come le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentino una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i lavoratori intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero [nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto
5 di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze sia quando non vi siano elementi probatori contrari sia quando il giudice di merito fonda il suo convincimento sull'effettiva motivata sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. Civ. 24208/2020). Ora, ad avviso della difesa attorea, il riferimento temporale offerto dal sig. in sede ispettiva circa la genesi del proprio rapporto di lavoro sarebbe Pt_2 inesatto;
in ragione del metus patito a causa delle condizioni in cui è avvenuta l'intervista, il sig. avrebbe erroneamente riferito di essere stato assunto nel Pt_2 settembre 2017 quando, in realtà, l'assunzione va fatta risalire all'agosto 2018. Tanto è vero che:
• resosi conto dell'errore, il sig. ha modificato quanto affermato Pt_2 in precedenza, puntualizzando che <intendeva dichiarare la data del 01/08/2018 anziché la data del 01/08/2017>> [cfr. doc. 3 ric.];
• il sig. non avrebbe potuto lavorare nel 2017 poiché <nel Pt_2 novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso];
• la ditta, anche se in ritardo, ha regolarizzato la posizione del sig.
<con decorrenza dall'1.8.2018, cioè la data effettiva nel Pt_2 quale lo stesso iniziava a lavorare presso l'autolavaggio>> [sempre pag. 3 ricorso]. Va innanzitutto escluso che gli esiti dichiarativi raccolti al momento dell'ispezione possano essere scalfiti ed incisi dalla “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” formulata dal sig. in data 25/03/2019 [cfr. doc. 3 ric.]. Pt_2 Quest'ultima non sembra idonea a correggere l'errore (forse definibile in chiave ostativa) che, secondo il ricorrente, avrebbe pregiudicato la volontà manifestata agli ispettori poiché:
- è intervenuta a due giorni di distanza dall'accesso ispettivo [quest'ultimo è avvenuto in data 23/03/2019];
- è stata compiuta contestualmente alla trasmissione dell' con cui la Pt_5 società ha regolarizzato la posizione lavorativa del citato dipendente proprio a partire dal 1/8/2018; coincidenza temporale che impedisce di poter fare pieno e legittimo affidamento sulla genuinità del “ripensamento” del sig. e che sembra Pt_2 colorare la “dichiarazione sostitutiva” con sfumature di strumentalità;
- reca al suo interno talune incongruenze;
in particolare, il sig. Pt_2 sottolinea come la volontà esplicitata agli ispettori avrebbe avuto come reale aggancio cronologico [in ordine all'epoca dell'assunzione] la data del 1/8/2018 e non quella del 1/8/2017; in realtà, la data riferita nel corso dell'ispezione non è quella dell'agosto 2017 ma quella del settembre 2017.
6 Si aggiunga che la ricostruzione operata dal sig. nell'immediatezza Pt_2 dell'indagine circa la scaturigine del proprio rapporto di lavoro risulti connotata da una solida attendibilità intrinseca. A questo riguardo, non può trascurarsi come, durante l'intervista, il sig. abbia puntualizzato ai militari verbalizzati di aver lavorato a partire dal Pt_2
“settembre 2017” per ben tre volte:
➢ dapprima ha riferito di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017 e di aver svolto un mese di prova;
➢ successivamente, ha rappresentato di non essere stato assunto regolarmente ma di aver avviato la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017;
➢ infine, ha rammentato di essere stato contatto nell'agosto 2017 dal sig.
per iniziare a lavorare proprio nel settembre 2017 [cfr. processo Pt_1 verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL].
4.1. Il quadro indiziario raccolto in sede ispettiva si impone anche sulle risultanze della prova orale. All'udienza del giorno 14/11/2024, il sig. è stato escusso come Pt_2 testimone. In quel frangente, costui ha confermato: i) di aver lavorato per la ditta con mansioni di lavaggista [ADR: “ho Pt_1 lavorato per la ditta . Mi occupavo di lavare le auto”]; Pt_1 ii) di essere stato assunto in data 01/08/2018 [ADR “Sono stato assunto regolarmente l'1.08.2018”]. Rispetto al profilo sub ii), le affermazioni testimoniali del sig. Pt_2 collidono frontalmente con quelle rese nel corso dell'accertamento della Guardia di Finanza. L'antinomia può essere superata facendo leva su circostanze collaterali in grado di far comprendere quale sia la rappresentazione più verosimile e plausibile. Al fine di comprovare che l'assunzione sarebbe ancorata all'agosto 2018, il ricorso prospetta come il sig. non avrebbe potuto lavorare nel 2017 poiché Pt_2
<nel novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso]. L'intervento chirurgico accennato dalla difesa attorea è una situazione di cui si ha solo un riferimento labiale;
non vi sono evidenze documentali [cartelle cliniche o similari] né evidenze in grado di dimostrare che l'asserita operazione al ginocchio sarebbe stata causa di una eventuale incapacità lavorativa. Non solo. In occasione della testimonianza, lo stesso sig. ha segnalato di non aver Pt_2
<avuto problemi di salute prima di essere assunto>> e di aver effettuato l'intervento
<Dopo la data di assunzione>>. Il suddetto racconto appare compatibile unicamente con la tesi che ricollega la genesi dell'attività lavorativa del sig. al settembre 2017 e non all'agosto Pt_2 2018, avendo quest'ultimo escluso di aver affrontato problematiche di salute prima dell'assunzione ad opera del sig. . Pt_1 Inoltre, sempre durante l'escussione testimoniale, il sig. ha evidenziato Pt_2 che, prima di lavorare all'autolavaggio gestito dal ricorrente, si era occupato di lavori in agricoltura (pur non ricordando il nome del datore di lavoro).
7 Se fosse vero che l'assunzione si sarebbe perfezionata nell'agosto 2018 a causa delle precarie condizioni di salute del sig. allora si farebbe fatica a Pt_2 comprendere come lo stesso possa aver espletato, prima della predetta data, mansioni
“usuranti” e “gravose” come quelle proprie del bracciantato agricolo. Per poter riportare il discorso su un piano di razionalità e coerenza, la pregressa attività in agricoltura deve necessariamente collocarsi in un momento antecedente all'intervento chirurgico;
tale momento, considerato il racconto testimoniale del sig. (che ha postergato l'assunzione alle difficoltà di salute), non può che situarsi Pt_2 prima del settembre 2017. Peraltro, quanto narrato in seno alla prova orale sconta anche una marcata contraddittorietà che ne inficia l'attendibilità e l'affidabilità. Il sig. ha riferito: Pt_2
- di essere stato regolarizzato immediatamente
- di aver ottenuto la consegna del testo del contratto;
Agli ispettori, invece, il predetto lavoratore aveva dichiarato che l'assunzione era avvenuta senza regolare contratto di lavoro. La natura irregolare dell'avviamento al lavoro trova riscontro documentale;
l'assunzione è stata comunicata via soltanto in data 25/03/2019, quindi: Pt_5
o successivamente all'accesso ispettivo, segnatamente due giorni dopo;
o oltre il termine normativamente prescritto rispetto al momento dell'assunzione (quale che sia l'epoca in cui la si voglia collocare). Quest'ultima notazione permette di svolgere la seguente considerazione: anche assumendo che l'assunzione del sig. risalga al 01/08/2018, comunque Pt_2 l'illecito contestato non verrebbe eliso perché l'instaurazione del rapporto di lavoro non è stata comunicata preventivamente, entro le h24 del giorno antecedente. L'unica conseguenza sarebbe una rimodulazione dell'ammontare sanzionatorio dovuto ad una riduzione del numero di giornate di occupazione “in nero”. È utile ricordare che il termine utile per l'attuazione dell'adempimento comunicativo deve essere rigorosamente rispettato. Al di fuori dei casi di “forza maggiore” debitamente ed oggettivamente comprovati, <la sola comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro>> [cfr. nota del Ministero del Lavoro n. 5509/2012]. Sempre a livello ministeriale, è stato puntualizzato che la maxisanzione per lavoro nero non opera nei casi di impossibilità, per il datore di lavoro, di effettuare la comunicazione a causa della chiusura, anche per ferie, dello studio di Pt_5 consulenza o associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro [vedi circolari ministeriali n. 20/2008 e 38/2020 nonché nota INL 856/2022 - “Vademecum maxisanzione”]. Tuttavia, nessuna doglianza in tal senso è stata articolata in ricorso. Sempre in linea astratta, la regolarizzazione potrebbe avere rilievo in tema di diffida. È noto che l'art. 3 c. 3-bis DL 12/2002 ha previsto la diffidabilità dell'illecito per cui è causa [con alcune eccezioni, qui non rintracciabili]. In caso di lavoratore già regolarizzato al momento della notifica del verbale unico (ipotesi verificatasi nella specie), la diffida sarà connotata da un contenuto più circoscritto, incentrato non sull'obbligo di stipulare un regolare contratto di lavoro bensì su quello di mantenere in servizio il lavoratore per almeno tre mesi.
8 L'aspetto della regolarizzazione non va comunque ad impattare sugli effetti della diffida: ove ottemperata, ciò che si produce non è l'estinzione dell'illecito ma l'ammissione al pagamento di una sanzione in misura ridottissima pari al minimo della sanzione edittale prevista per la fascia di irregolarità da applicare. Tornando alla vicenda concreta, alla luce delle coordinate sopra scandite, può ritenersi che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva integrino degli elementi probatori sufficienti per inquadrare temporalmente l'assunzione del sig. nel Pt_2 settembre 2017. A fronte di tale dato fattuale, è stato accertato, tramite <consultazioni alla banca dati Anagrafe Tributaria (sottosistema Dichiarazioni Fiscali/redditi percepiti/certificazioni uniche ricevute), alla banca dati INPS CED INTERFORZE (sottosistema Estratti conto integrato Casellario lavoratori attivi e sottosistema Conto Assicurativo Lavoratori dipendenti) e Sistema Comunicazioni Obbligatorie
telematico (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL - sistema Pt_5 informatico delle Comunicazioni Obbligatorie)>> che <sul conto del lavoratore
n.d.r.], …non vi sono [erano n.d.r.] denunce di assunzione e/o Parte_2 contributive nel periodo dal 01.09.2017 al 23.03.2019, né di redditi da lavoro dipendente percepiti da altri datori di lavoro>> [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 4 ITL;
si tratta di risultanze assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto fatti che gli ispettori hanno attestato di aver direttamente compiuto, senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (vedi Cass. 30771/2021)] Può dunque ritenersi che l'inottemperanza all'obbligo di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro del sig. manifesti una Pt_2 condotta omissiva suscettibile di ledere in maniera irreversibile il bene giuridico protetto dall'ordinamento. Parte ricorrente ha, senza alcun giustificato motivo, omesso di adempiere al superiore obbligo comunicativo e, in virtù di siffatto comportamento, le è stata legittimamente inflitta la sanzione prevista dalla legge.
5. Rispetto al versante del quantum sanzionatorio, il ricorso non delinea alcun motivo di censura. Soltanto nell'ambito delle conclusioni, la difesa attorea ha avanzato, in subordine, la richiesta di rideterminare la sanzione amministrativa inflitta. In assenza di specifici motivi di opposizione, è quantomeno dubbio che la cognizione del giudice possa abbracciare anche il profilo dell'entità della sanzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti:
- l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa;
- in virtù dell'art. 23 L. 689/1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione;
tutto ciò, però, nell'ambito delle deduzioni delle parti [cfr. in tal senso Cass. 29315/2024]. In ogni caso, va detto che l'ammontare sanzionatorio è stato quantificato in armonia con l'impianto costruito a livello di fonte primaria.
9 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. In punto spese, la natura delle questioni affrontate in combinato con l'andamento complessivo della vicenda controversa, rendono equo compensare per un terzo gli esborsi di causa;
la frazione residua viene regolamentata alla luce del principio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei coefficienti tariffari minimi [stante i parametri ex art. 4 DM 55/2014] stabiliti per le cause di lavoro ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge integralmente il ricorso;
ii) compensa per un terzo le spese di lite;
iii) condanna parte ricorrente a rifondere all'
[...]
la frazione residua delle Controparte_1 spese, frazione liquidata in € 1700, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 27/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/9/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 Cataldo il 02.2.1991 e ivi residente in [...], già titolare della ditta individuale ” (P. IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. PIRRELLO SALVATORE (CF ), con domicilio fisico eletto presso il CodiceFiscale_2 suo studio a Caltanissetta, in Via Sardegna n. 17 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), P.IVA_3 con domicilio fisico presso i suo uffici siti a Caltanissetta in via Libertà n. 174 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16/12/2020, il sig. Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “sig. ), già titolare di omonima ditta
[...] Pt_1 individuale, ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 21/2018, notificata dall'ITL in data 17/7/2021, con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 12.000. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha rappresentato:
- che l'ordinanza impugnata è stata adottata a seguito dell'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza in data 23/3/2019 nei confronti del proprio autolavaggio situato a San Cataldo in Viale Italia n. 77;
- che, secondo gli accertatori, sarebbe stato impiegato in nero, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il dipendente Pt_2
per il periodo intercorso dal 1/9/2017 al 23/3/2019;
[...]
- che lo stesso dipendente , in data 25/03/2019, ha reso una Parte_2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, a modifica di quanto rappresentato in
1 sede ispettiva, ha sottolineato come la propria attività lavorativa sia iniziata in data 1/8/2018 e non in data 1/8/2017;
- che, tuttavia, la predetta dichiarazione di rettifica non è stata ritenuta attendibile dall'ente accertatore (Guardia di Finanza) perché intervenuta successivamente all'ispezione e come tale incapace di scalfire le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto;
- che, in realtà, quanto riferito dal sig. nel corso dell'indagine Pt_2 amministrativa in ordine all'epoca dell'assunzione è frutto di un mero errore come dimostrato:
➢ dal fatto che, nel 2017, il sig. non avrebbe potuto lavorare Pt_2 poiché <nel novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso];
➢ dal fatto che la ditta, anche se in ritardo, ha regolarizzato la posizione del sig. <con decorrenza dall'1.8.2018, cioè la data effettiva Pt_2 nel quale lo stesso iniziava a lavorare presso l'autolavaggio>>
[sempre pag. 3 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fissare l'udienza di discussione ed accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente sospendere l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n. 21/0128 del 30.6.2021; Nel merito annullare, almeno in parte, l'Ordinanza di Ingiunzione n. 21/0128 del 30.6.2021, rideterminando, pertanto, in subordine, la sanzione amministrativa effettivamente dovuta dal Parte_1
; … Con vittoria di spese e competenze di lite>>.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l'ITL il quale ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione evidenziando:
- che <in occasione dell'accesso ispettivo effettuato in data 23/03/2019 da componenti della Guardia di Finanza di Caltanissetta, presso i locali aziendali, nei confronti della ditta , con sede in San Cataldo, via Bellini n. Parte_1 28, è stata acquisita la spontanea dichiarazione da parte del sig. , Parte_2 il quale ha dichiarato “… di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017, di svolgere le seguenti mansioni lavaggio auto, di ricevere ordini/direttive dal sig. di non essere stato assunto Parte_3 formalmente, ma di aver iniziato a rendere la mia prestazione lavorativa nel settembre 2017, di essere stato contattato in data agosto 2017 per rendere la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017>> [pag. 3 comparsa ITL];
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”. Si è affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L. Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell , CP_1 CP_1 fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza,
2 mentre, per le altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ( Cass. Civ. sentenza 14 maggio 2014 n. 10427)>> [pag. 5 comparsa ITL];
- che la dichiarazione offerta dal sig. al momento Parte_2 dell'accesso ispettivo si presenta intrinsecamente attendibile in quanto precisa, specifica e genuina, non esposta a condizionamenti o influenze datoriali;
- che, circa la data di effettivo inizio del proprio rapporto di lavoro, il sig.
ha <precisato, in seno alla dichiarazione rilasciata ai militari Parte_2 della GDF, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, per ben tre volte, di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data “settembre 2017”>> [pag. 6 comparsa ITL];
- che, peraltro, la difesa attorea non ha fornito alcuna prova documentale (quale, ad esempio, cartella clinica o similari) in ordine al presunto intervento chirurgico del sig. né in ordine al fatto che lo stesso intervento è Parte_2 stato causa di una sua eventuale incapacità lavorativa;
- che, nel caso di specie, la comunicazione di assunzione è stata inviata in data 25/03/2019, quindi dopo l'accesso ispettivo e ben oltre il termine normativamente previsto [viene qui richiamata la risposta n. 5509 del 19/3/2012 resa dal Ministero del Lavoro rispetto ad un quesito formulato dalla Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria in cui è stato chiarito che “la sola comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro”]. L'ITL ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/9/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di cui infra.
3. L'ordinanza opposta ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di
€ 12.000 a titolo di sanzione amministrativa (oltre spese di notifica) per aver impiegato “in nero” il dipendente dal 1/9/2017 al 23/3/2019, senza Parte_2 comunicare preventivamente l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. È pacifico e riscontrato a livello documentale che:
- l'illecito sanzionato trae origine da un accertamento ispettivo operato dalla Guardia di Finanza in data 23/03/2019 nei confronti dell'autolavaggio gestito dal ricorrente a San Cataldo [siffatto accertamento è stato eseguito nell'ambito di controlli volti a verificare il corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali – cfr.
3 processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL nonché il processo verbale di operazioni compiute e verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ITL];
- nel corso della verifica, i militari hanno provveduto a identificare il sig.
, trovato sul luogo di lavoro, intento a svolgere la propria Parte_2 prestazione di lavaggista, munito degli indumenti da lavoro e delle attrezzatture aziendali [cfr. sempre processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL nonché il processo verbale di operazioni compiute e verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ITL];
- in forza della normativa riguardante gli adempimenti giuslavoristici finalizzati al contrasto del “lavoro sommerso” [artt. 52 e 63 DPR 633/1972, art. 33 DPR 600/1973, art. 2 Dlgs 68/2001 e art. 13 Dlgs 124/2004], è stato approfondito il rapporto intercorrente tra il soggetto sopra indicato e la ditta sottoposto a controllo;
a tal fine, è stato chiesto al sig. di fornire le informazioni e i dati conoscitivi Pt_2 utili a ricostruire i termini della relazione lavorativa e, aderendo all'invito, costui ha dichiarato: <di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data Settembre 2017, di aver svolgo un periodo di prova pari a giorni: 1 MESE, di prestare la propria attività come lavoratore dipendente, di svolgere le…mansioni di Lavaggio Auto, di ricevere ordini/direttive dal sig. , di effettuare il Parte_4 seguente orario di lavoro giornaliero;
07/13 14/19, di non essere stato assunto formalmente ma di aver iniziato a rendere la mia prestazione lavorativa il Settembre 2017, di essere stato contatto in data agosto 2017 per rendere la prestazione lavorativa il Settembre 2017…>> [cfr. sempre processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL];
- successivamente all'accesso ispettivo, in data 25/03/2019, il ricorrente ha inoltrato tramite modello UNILAV la comunicazione di assunzione del sig. Pt_2 segnalando come data di inizio dell'attività lavorativa il “01/08/2018” [cfr. doc. 3 ITL];
- lo stesso giorno [il 25/03/2019], il sig. presentatosi personalmente Pt_2 presso gli uffici della Guardia di Finanza, ha esibito ai verbalizzati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove, rettificando quanto esternato durante l'ispezione, ha rappresentato di aver iniziato a lavorare il 01/08/2018 anziché a settembre 2017 [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 4 del 12/04/2019 sub doc. 4 ITL nonché il testo della dichiarazione modificatrice sub doc. 3 ric.];
- completate le indagini, con verbale unico di accertamento e notificazione del 12/04/2019 è stata contestata la violazione dell'art. 3 c. 3 Dl 3/2012, convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 Dlgs 151/2015 < per avere impiegato, in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore , nato a [...]_2
Cataldo il 12 agosto 1995, per il periodo dal 1° settembre 2017 al 23 marzo 2019>>
[cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 4 del 12/04/2019 sub doc. 4 ITL];
- non essendo intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, l'ITL, dopo aver ricevuto il rapporto dalla Guardia di Finanza, ha emesso l'ordinanza- ingiunzione qui gravata.
4. Riassunta la cornice fattuale, va ricordato che, all'interno del sistema normativo volto a combattere il “lavoro sommerso”, la “maxisanzione” di cui all'art. 3 c. 3 DL 3/2012 (riscritto integralmente dall'art. 22 Dlgs 151/2015) trova il proprio
4 bersaglio da punire nella condotta del datore di lavoro che assume presso la propria azienda lavoratori “in nero”; con essa, il legislatore ha punito per la prima volta l'impiego di lavoratori non regolarmente occupati. Si è al cospetto di un illecito omissivo di natura istantanea con effetti permanenti, che si perfeziona con la mancata attuazione della condotta doverosa entro il termine prescritto dalla legge [il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione di assunzione entro le h. 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis Dl n. 510/1996]. Siffatta omissione è in grado di provocare in modo definitivo e irreversibile la lesione dell'interesse protetto;
l'illecito si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione. Guardando al caso di specie, le dichiarazioni rese dal sig. durante Pt_2 l'accertamento fotografano in modo inequivoco come l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del ricorrente abbia avuto inizio nel settembre 2017 [cfr. processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL]. Lo testimonia il dato letterale delle espressioni adoperate ove non si rintracciano margini di ambiguità; il lavoratore ha riferito chiaramente di:
➢ di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017 e di aver svolto un mese di prova;
➢ di non essere stato assunto regolarmente ma di aver avviato la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017;
➢ di essere stato contatto nell'agosto 2017 per iniziare a lavorare nel settembre 2017 [cfr. processo verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL]. Preme rammentare come le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentino una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i lavoratori intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero [nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto
5 di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze sia quando non vi siano elementi probatori contrari sia quando il giudice di merito fonda il suo convincimento sull'effettiva motivata sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. Civ. 24208/2020). Ora, ad avviso della difesa attorea, il riferimento temporale offerto dal sig. in sede ispettiva circa la genesi del proprio rapporto di lavoro sarebbe Pt_2 inesatto;
in ragione del metus patito a causa delle condizioni in cui è avvenuta l'intervista, il sig. avrebbe erroneamente riferito di essere stato assunto nel Pt_2 settembre 2017 quando, in realtà, l'assunzione va fatta risalire all'agosto 2018. Tanto è vero che:
• resosi conto dell'errore, il sig. ha modificato quanto affermato Pt_2 in precedenza, puntualizzando che <intendeva dichiarare la data del 01/08/2018 anziché la data del 01/08/2017>> [cfr. doc. 3 ric.];
• il sig. non avrebbe potuto lavorare nel 2017 poiché <nel Pt_2 novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso];
• la ditta, anche se in ritardo, ha regolarizzato la posizione del sig.
<con decorrenza dall'1.8.2018, cioè la data effettiva nel Pt_2 quale lo stesso iniziava a lavorare presso l'autolavaggio>> [sempre pag. 3 ricorso]. Va innanzitutto escluso che gli esiti dichiarativi raccolti al momento dell'ispezione possano essere scalfiti ed incisi dalla “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” formulata dal sig. in data 25/03/2019 [cfr. doc. 3 ric.]. Pt_2 Quest'ultima non sembra idonea a correggere l'errore (forse definibile in chiave ostativa) che, secondo il ricorrente, avrebbe pregiudicato la volontà manifestata agli ispettori poiché:
- è intervenuta a due giorni di distanza dall'accesso ispettivo [quest'ultimo è avvenuto in data 23/03/2019];
- è stata compiuta contestualmente alla trasmissione dell' con cui la Pt_5 società ha regolarizzato la posizione lavorativa del citato dipendente proprio a partire dal 1/8/2018; coincidenza temporale che impedisce di poter fare pieno e legittimo affidamento sulla genuinità del “ripensamento” del sig. e che sembra Pt_2 colorare la “dichiarazione sostitutiva” con sfumature di strumentalità;
- reca al suo interno talune incongruenze;
in particolare, il sig. Pt_2 sottolinea come la volontà esplicitata agli ispettori avrebbe avuto come reale aggancio cronologico [in ordine all'epoca dell'assunzione] la data del 1/8/2018 e non quella del 1/8/2017; in realtà, la data riferita nel corso dell'ispezione non è quella dell'agosto 2017 ma quella del settembre 2017.
6 Si aggiunga che la ricostruzione operata dal sig. nell'immediatezza Pt_2 dell'indagine circa la scaturigine del proprio rapporto di lavoro risulti connotata da una solida attendibilità intrinseca. A questo riguardo, non può trascurarsi come, durante l'intervista, il sig. abbia puntualizzato ai militari verbalizzati di aver lavorato a partire dal Pt_2
“settembre 2017” per ben tre volte:
➢ dapprima ha riferito di aver intrapreso la propria attività lavorativa nel settembre 2017 e di aver svolto un mese di prova;
➢ successivamente, ha rappresentato di non essere stato assunto regolarmente ma di aver avviato la propria prestazione lavorativa nel settembre 2017;
➢ infine, ha rammentato di essere stato contatto nell'agosto 2017 dal sig.
per iniziare a lavorare proprio nel settembre 2017 [cfr. processo Pt_1 verbale di rilevamento e identificazione del personale sub doc. 1 ITL].
4.1. Il quadro indiziario raccolto in sede ispettiva si impone anche sulle risultanze della prova orale. All'udienza del giorno 14/11/2024, il sig. è stato escusso come Pt_2 testimone. In quel frangente, costui ha confermato: i) di aver lavorato per la ditta con mansioni di lavaggista [ADR: “ho Pt_1 lavorato per la ditta . Mi occupavo di lavare le auto”]; Pt_1 ii) di essere stato assunto in data 01/08/2018 [ADR “Sono stato assunto regolarmente l'1.08.2018”]. Rispetto al profilo sub ii), le affermazioni testimoniali del sig. Pt_2 collidono frontalmente con quelle rese nel corso dell'accertamento della Guardia di Finanza. L'antinomia può essere superata facendo leva su circostanze collaterali in grado di far comprendere quale sia la rappresentazione più verosimile e plausibile. Al fine di comprovare che l'assunzione sarebbe ancorata all'agosto 2018, il ricorso prospetta come il sig. non avrebbe potuto lavorare nel 2017 poiché Pt_2
<nel novembre 2017 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio in seguito a dei dolori che gli avrebbero reso impossibile svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, quella di lavaggista>> [pag. 3 ricorso]. L'intervento chirurgico accennato dalla difesa attorea è una situazione di cui si ha solo un riferimento labiale;
non vi sono evidenze documentali [cartelle cliniche o similari] né evidenze in grado di dimostrare che l'asserita operazione al ginocchio sarebbe stata causa di una eventuale incapacità lavorativa. Non solo. In occasione della testimonianza, lo stesso sig. ha segnalato di non aver Pt_2
<avuto problemi di salute prima di essere assunto>> e di aver effettuato l'intervento
<Dopo la data di assunzione>>. Il suddetto racconto appare compatibile unicamente con la tesi che ricollega la genesi dell'attività lavorativa del sig. al settembre 2017 e non all'agosto Pt_2 2018, avendo quest'ultimo escluso di aver affrontato problematiche di salute prima dell'assunzione ad opera del sig. . Pt_1 Inoltre, sempre durante l'escussione testimoniale, il sig. ha evidenziato Pt_2 che, prima di lavorare all'autolavaggio gestito dal ricorrente, si era occupato di lavori in agricoltura (pur non ricordando il nome del datore di lavoro).
7 Se fosse vero che l'assunzione si sarebbe perfezionata nell'agosto 2018 a causa delle precarie condizioni di salute del sig. allora si farebbe fatica a Pt_2 comprendere come lo stesso possa aver espletato, prima della predetta data, mansioni
“usuranti” e “gravose” come quelle proprie del bracciantato agricolo. Per poter riportare il discorso su un piano di razionalità e coerenza, la pregressa attività in agricoltura deve necessariamente collocarsi in un momento antecedente all'intervento chirurgico;
tale momento, considerato il racconto testimoniale del sig. (che ha postergato l'assunzione alle difficoltà di salute), non può che situarsi Pt_2 prima del settembre 2017. Peraltro, quanto narrato in seno alla prova orale sconta anche una marcata contraddittorietà che ne inficia l'attendibilità e l'affidabilità. Il sig. ha riferito: Pt_2
- di essere stato regolarizzato immediatamente
- di aver ottenuto la consegna del testo del contratto;
Agli ispettori, invece, il predetto lavoratore aveva dichiarato che l'assunzione era avvenuta senza regolare contratto di lavoro. La natura irregolare dell'avviamento al lavoro trova riscontro documentale;
l'assunzione è stata comunicata via soltanto in data 25/03/2019, quindi: Pt_5
o successivamente all'accesso ispettivo, segnatamente due giorni dopo;
o oltre il termine normativamente prescritto rispetto al momento dell'assunzione (quale che sia l'epoca in cui la si voglia collocare). Quest'ultima notazione permette di svolgere la seguente considerazione: anche assumendo che l'assunzione del sig. risalga al 01/08/2018, comunque Pt_2 l'illecito contestato non verrebbe eliso perché l'instaurazione del rapporto di lavoro non è stata comunicata preventivamente, entro le h24 del giorno antecedente. L'unica conseguenza sarebbe una rimodulazione dell'ammontare sanzionatorio dovuto ad una riduzione del numero di giornate di occupazione “in nero”. È utile ricordare che il termine utile per l'attuazione dell'adempimento comunicativo deve essere rigorosamente rispettato. Al di fuori dei casi di “forza maggiore” debitamente ed oggettivamente comprovati, <la sola comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro>> [cfr. nota del Ministero del Lavoro n. 5509/2012]. Sempre a livello ministeriale, è stato puntualizzato che la maxisanzione per lavoro nero non opera nei casi di impossibilità, per il datore di lavoro, di effettuare la comunicazione a causa della chiusura, anche per ferie, dello studio di Pt_5 consulenza o associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro [vedi circolari ministeriali n. 20/2008 e 38/2020 nonché nota INL 856/2022 - “Vademecum maxisanzione”]. Tuttavia, nessuna doglianza in tal senso è stata articolata in ricorso. Sempre in linea astratta, la regolarizzazione potrebbe avere rilievo in tema di diffida. È noto che l'art. 3 c. 3-bis DL 12/2002 ha previsto la diffidabilità dell'illecito per cui è causa [con alcune eccezioni, qui non rintracciabili]. In caso di lavoratore già regolarizzato al momento della notifica del verbale unico (ipotesi verificatasi nella specie), la diffida sarà connotata da un contenuto più circoscritto, incentrato non sull'obbligo di stipulare un regolare contratto di lavoro bensì su quello di mantenere in servizio il lavoratore per almeno tre mesi.
8 L'aspetto della regolarizzazione non va comunque ad impattare sugli effetti della diffida: ove ottemperata, ciò che si produce non è l'estinzione dell'illecito ma l'ammissione al pagamento di una sanzione in misura ridottissima pari al minimo della sanzione edittale prevista per la fascia di irregolarità da applicare. Tornando alla vicenda concreta, alla luce delle coordinate sopra scandite, può ritenersi che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva integrino degli elementi probatori sufficienti per inquadrare temporalmente l'assunzione del sig. nel Pt_2 settembre 2017. A fronte di tale dato fattuale, è stato accertato, tramite <consultazioni alla banca dati Anagrafe Tributaria (sottosistema Dichiarazioni Fiscali/redditi percepiti/certificazioni uniche ricevute), alla banca dati INPS CED INTERFORZE (sottosistema Estratti conto integrato Casellario lavoratori attivi e sottosistema Conto Assicurativo Lavoratori dipendenti) e Sistema Comunicazioni Obbligatorie
telematico (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL - sistema Pt_5 informatico delle Comunicazioni Obbligatorie)>> che <sul conto del lavoratore
n.d.r.], …non vi sono [erano n.d.r.] denunce di assunzione e/o Parte_2 contributive nel periodo dal 01.09.2017 al 23.03.2019, né di redditi da lavoro dipendente percepiti da altri datori di lavoro>> [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 4 ITL;
si tratta di risultanze assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto fatti che gli ispettori hanno attestato di aver direttamente compiuto, senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (vedi Cass. 30771/2021)] Può dunque ritenersi che l'inottemperanza all'obbligo di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro del sig. manifesti una Pt_2 condotta omissiva suscettibile di ledere in maniera irreversibile il bene giuridico protetto dall'ordinamento. Parte ricorrente ha, senza alcun giustificato motivo, omesso di adempiere al superiore obbligo comunicativo e, in virtù di siffatto comportamento, le è stata legittimamente inflitta la sanzione prevista dalla legge.
5. Rispetto al versante del quantum sanzionatorio, il ricorso non delinea alcun motivo di censura. Soltanto nell'ambito delle conclusioni, la difesa attorea ha avanzato, in subordine, la richiesta di rideterminare la sanzione amministrativa inflitta. In assenza di specifici motivi di opposizione, è quantomeno dubbio che la cognizione del giudice possa abbracciare anche il profilo dell'entità della sanzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti:
- l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa;
- in virtù dell'art. 23 L. 689/1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione;
tutto ciò, però, nell'ambito delle deduzioni delle parti [cfr. in tal senso Cass. 29315/2024]. In ogni caso, va detto che l'ammontare sanzionatorio è stato quantificato in armonia con l'impianto costruito a livello di fonte primaria.
9 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. In punto spese, la natura delle questioni affrontate in combinato con l'andamento complessivo della vicenda controversa, rendono equo compensare per un terzo gli esborsi di causa;
la frazione residua viene regolamentata alla luce del principio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei coefficienti tariffari minimi [stante i parametri ex art. 4 DM 55/2014] stabiliti per le cause di lavoro ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge integralmente il ricorso;
ii) compensa per un terzo le spese di lite;
iii) condanna parte ricorrente a rifondere all'
[...]
la frazione residua delle Controparte_1 spese, frazione liquidata in € 1700, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 27/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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