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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 773 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Principessa di Piemonte n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marta Vacca, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Gabriella Luccitti, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Chieti, Corso Marrucino n. 147, presso lo studio dell'Avv. Barbara Rapino, che la rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.7.2025, il sig. ha rappresentato di Parte_1 aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Francavilla al Mare in data 1° settembre 2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2002, con la sig.ra . CP_1
Ha esposto che dall'unione sono nate, a Chieti, le figlie , il 19.1.2011, e , Per_1 Per_2 il 12.7.2014. Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di divergenze e conflitti ed ha, quindi, chiesto cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Ha, inoltre, chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e , con collocazione paritaria tra i genitori, l'obbligo a loro carico Per_1 Per_2 di provvedere direttamente al mantenimento nel momento in cui le avranno con loro, l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita in Francavilla al CP_1
Mare, C.da Cetti 36/D, con l'obbligo della resistente di provvedere alla voltura a proprio nome di tutte le utenze gravanti sull'immobile, la disciplina del diritto di visita nei confronti delle figlie minori nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, nonché la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore. Si è costituita la sig.ra , senza opporsi alla domanda di CP_1 separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed associandosi alla richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, con collocamento paritario delle stesse presso entrambi i genitori, all'assegnazione a sé della casa familiare, sita in Francavilla al Mare, C.da Cetti 36/D, nonché alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie ed alla percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore. Ha chiesto, inoltre, l'imposizione al ricorrente di versarle la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie e , di cui € 350,00 per Per_3 Per_2 ciascuna, e la disciplina del diritto di visita nei confronti delle figlie nelle modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta. All'udienza del 20.10.2025 il sig. dichiarava di aderire alle Parte_1 condizioni riportate nell'atto di costituzione depositato dalla sig. . CP_1
Dunque, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla disciplina della loro separazione e divorzio, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025 e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che, considerata la volontà delle parti, non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, che le condizioni stabilite non contengono alcuna disposizione contraria a norme imperative e di ordine pubblico e risultano essere pienamente conformi agli interessi delle figlie e , deve essere dichiarata la Per_1 Per_2 separazione giudiziale dei sig.ri e . Parte_1 CP_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Francavilla al Mare;
3) compensa le spese di lite;
4) dichiara la temporanea improcedibilità del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della seguente riassunzione revocando l'udienza già fissata. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 773 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Principessa di Piemonte n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marta Vacca, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Gabriella Luccitti, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Chieti, Corso Marrucino n. 147, presso lo studio dell'Avv. Barbara Rapino, che la rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.7.2025, il sig. ha rappresentato di Parte_1 aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Francavilla al Mare in data 1° settembre 2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2002, con la sig.ra . CP_1
Ha esposto che dall'unione sono nate, a Chieti, le figlie , il 19.1.2011, e , Per_1 Per_2 il 12.7.2014. Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di divergenze e conflitti ed ha, quindi, chiesto cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Ha, inoltre, chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e , con collocazione paritaria tra i genitori, l'obbligo a loro carico Per_1 Per_2 di provvedere direttamente al mantenimento nel momento in cui le avranno con loro, l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita in Francavilla al CP_1
Mare, C.da Cetti 36/D, con l'obbligo della resistente di provvedere alla voltura a proprio nome di tutte le utenze gravanti sull'immobile, la disciplina del diritto di visita nei confronti delle figlie minori nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, nonché la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore. Si è costituita la sig.ra , senza opporsi alla domanda di CP_1 separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed associandosi alla richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, con collocamento paritario delle stesse presso entrambi i genitori, all'assegnazione a sé della casa familiare, sita in Francavilla al Mare, C.da Cetti 36/D, nonché alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie ed alla percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore. Ha chiesto, inoltre, l'imposizione al ricorrente di versarle la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie e , di cui € 350,00 per Per_3 Per_2 ciascuna, e la disciplina del diritto di visita nei confronti delle figlie nelle modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta. All'udienza del 20.10.2025 il sig. dichiarava di aderire alle Parte_1 condizioni riportate nell'atto di costituzione depositato dalla sig. . CP_1
Dunque, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla disciplina della loro separazione e divorzio, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025 e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che, considerata la volontà delle parti, non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, che le condizioni stabilite non contengono alcuna disposizione contraria a norme imperative e di ordine pubblico e risultano essere pienamente conformi agli interessi delle figlie e , deve essere dichiarata la Per_1 Per_2 separazione giudiziale dei sig.ri e . Parte_1 CP_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 21.10.2025;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Francavilla al Mare;
3) compensa le spese di lite;
4) dichiara la temporanea improcedibilità del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della seguente riassunzione revocando l'udienza già fissata. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI