Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 12161 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 19.12.2024, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Borzacchiello (c.f. ), con domicilio digitale CodiceFiscale_2
come in atti;
opponente
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Mangia (C.F. , con domicilio digitale C.F._3
come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 19.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ingiuntivo n. 3386/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il
9.08.2021 in favore di per l'importo capitale di Controparte_1
euro 15.188,22, oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n. 890004184305 stipulato il 25.07.2002 da Parte_1
con
[...] Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e la mancata ricezione della somma mutuata;
- l'inefficacia probatoria della lista movimenti allegata al ricorso monitorio;
- l'omessa prova del criterio di calcolo degli interessi;
- l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “1)
Accogliere le domande, contestazioni ed eccezioni spiegate nella premessa della presente citazione ed all'esito revocare il decreto ingiuntivo 3386/2021 del Tribunale di Napoli Nord per tutte le ragioni sopra spiegati, riservandosi migliore difesa nelle note 183 co 6 cpc;
2)
Accertare l'inesistenza del presunto finanziamento del decreto ingiuntivo 3386/2021 per le ragioni spiegate 3) accertare l'inesistenza dei presupposti di cui all'art 633 cpc tenuto conto che il credito preteso, in particolare gli interessi, non sono certi ed esigibili, tanto da non aver fornito la controparte criterio di calcolo degli stessi e perché sugli interessi sono stati calcolati anche interessi anatocistici 4)
Rilevare, quindi accertare l'applicazione di tassi di usura o anatocistica alla luce di quanto spiegato nella presente opposizione
5)Rilevare, quindi accertare e dichiarare nel presunto credito ingiunto,
- 2 - ribadiamo non analiticamente distinto nel ricorso, contenere somme derivanti o determinati da interessi usurari ed anatocistici in quanto, come sopra spiegato a cui totalmente ci si riporta 6) Sin da adesso, tenuto conto della confusione e del fatto che il credito non è assolutamente certo, liquido ed esigibile per di più contiene pretese assolutamente illegittime anche sugli interessi”.
Si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1
fatto ed in diritto le avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Ante omnia, vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
- 3 - Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo del contratto di Controparte_1
finanziamento stipulato in data 25.07.2002 da con Parte_1
in virtù della cessione del credito derivante dal Controparte_2
predetto rapporto.
È bene precisare che nei rapporti di mutuo o finanziamento, in base alla regola di riparto degli oneri di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c., il creditore ha l'onere di provare la stipula del contratto e l'erogazione della somma, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento dell'obbligo di restituzione;
grava, invece, sulla controparte l'onere di allegare e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Orbene, a fondamento della domanda, la parte opposta ha prodotto la richiesta di finanziamento sottoscritta da , recante Parte_1
le condizioni economiche del prestito personale – segnatamente tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo della rate -, la lista
- 4 - movimenti con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, un prospetto di calcolo degli interessi, il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato tra e Controparte_3 [...]
Controparte_1
In base alla predetta documentazione, può dirsi, in linea di principio, raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo alle condizioni economiche pattuite.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, questi ha, innanzitutto, disconosciuto le firme apposte in calce al modulo di richiesta del prestito personale, negando, altresì, la ricezione della somma mutuata.
La censura, tuttavia, è priva di pregio, dal momento che dall'estratto conto in atti, le cui risultanze non sono state specificamente contestate, emerge il pagamento di diverse rate del finanziamento, a mezzo bollettini postali e cambiali.
Risulta, quindi, che il contratto di finanziamento ha avuto parziale esecuzione.
Questa circostanza si pone in insanabile contrasto con l'eccezione di disconoscimento sollevata dalla parte opponente e avvalora un quadro indiziario di effettiva riconducibilità a quest'ultimo del contratto di finanziamento per cui è causa. L'opponente, peraltro, non ha fornito alcuna diversa spiegazione in ordine alla circostanza dell'avvenuto pagamento di talune rate. In tale scenario, l'eccezione di disconoscimento si appalesa inammissibile, poiché incompatibile con le risultanze processuali che integrano un tacito riconoscimento del
- 5 - contratto di finanziamento, giusta esecuzione dello stesso, da parte dell'opponente.
ha, inoltre, contestato l'efficacia probatoria Parte_1
dell'estratto conto o lista movimenti allegato dalla parte opposta, in quanto mero documento interno.
La doglianza è infondata. In disparte la considerazione che, in sede di costituzione nel presente giudizio, l'opposta ha integrato l'estratto conto con l'attestazione ex art. 50 tub, deve osservarsi che, trattandosi di un rapporto di finanziamento, al perfezionamento del contratto con l'erogazione della somma sorge l'obbligo di restituzione in capo al mutuatario alle condizioni pattuite. A differenza di quanto avviene nel diverso rapporto di conto corrente, ove la produzione della serie continua degli estratti conto integra la prova della formazione progressiva del saldo, nel rapporto di mutuo, una volta provati i fatti costitutivi (stipula del contratto ed erogazione della somma), non è necessaria la produzione dell'estratto conto analitico, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'adempimento totale o parziale rispetto a quanto preteso. In tali ipotesi, la produzione dell'estratto conto vale, piuttosto, a dare conto dei movimenti contabili che hanno interessato il rapporto, delle rate pagate e di quelle insolute, nonché degli interessi di mora eventualmente applicati.
Sicché, in mancanza di prova dell'erronea contabilizzazione di determinati movimenti, le contestazioni che investono il piano
“formale” dell'estratto conto sono irrilevanti.
Nel caso di specie, l'opponente, lungi dal contestare specificamente i pagamenti contabilizzati, si è limitato a negare l'efficacia probatoria dell'estratto conto.
- 6 - Quanto all'eccezione di prescrizione, va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo
(Cass. n. 4232/2023).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento prevede un piano di rimborso mediante 48 rate mensili, di cui la prima con scadenza l'8.09.2002. Il piano dei pagamenti, dunque, è scaduto in data
8.09.2006, integrante il dies a quo del termine decennale di prescrizione, e stante la mancata allegazione di fatti e circostanze tali da collocare in un'epoca anteriore alla scadenza fisiologica del piano di rimborso il dies a quo del termine di prescrizione decennale.
L'opposta ha, inoltre, allegato la comunicazione di intervenuta cessione del credito, con contestuale richiesta di pagamento e messa in mora, inviata da e consegnata a Controparte_1 Parte_1
il 28.05.2015, come da ricevuta in atti.
[...]
L'opponente ha genericamente ed apoditticamente contestato la ricezione di tale raccomandata, riservandosi di proporre querela di falso, ciò che, tuttavia, non è avvenuto.
Tale generica contestazione non vale ad inficiare la valenza probatoria della ricevuta di consegna in atti, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di pagamento inviata dall'opposta nel 2015.
Quanto all'eccezione di applicazione di interessi anatocistici ed usurari, essa è formulata in termini eccessivamente generici, senza nessuna allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, né
- 7 - delle clausole o tassi di interesse che si assumono illegittimi, così precludendo un esame nel merito dell'eccezione stessa.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte opponente ha, per la prima volta, contestato la legittimazione attiva, sub specie di titolarità del diritto, in capo all'opposta.
Orbene, sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia
- 8 - che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
- 9 - Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale
- 10 - richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Orbene, in base ai principi enunciati dalla summenzionata pronuncia di legittimità, la negazione della titolarità del diritto, ossia di un fatto costitutivo dell'altrui pretesa, in quanto mera difesa, può essere avanzata in ogni stato e grado del giudizio, salvo le preclusioni derivanti dall'articolazione di difese incompatibili con tale negazione, o dall'operatività del principio di non contestazione.
- 11 - Nel caso che ci occupa, ha agito sin Controparte_1
dalla fase monitoria deducendo di aver acquistato il credito verso l'odierno opponente in virtù delle operazioni di cartolarizzazione e cessione di ramo di azienda specificamente indicate (cfr. punti da 2 a 6 del ricorso monitorio).
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
ha articolato difese di merito – segnatamente in punto di
[...]
prescrizione, usura ed anatocismo - senza in alcun modo contestare i fatti allegati dall'opposta a fondamento della propria legittimazione attiva.
Sul punto, il Tribunale osserva che nel caso, come quello si specie, in cui l'attore sin dalla fase monitoria abbia specificamente allegato un fatto costitutivo (nella fattispecie, la titolarità del diritto mediante acquisto del credito dall'originario titolare, con specificazione dei vari atti di trasferimento del diritto), la contestazione di tale fatto avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni si appalesa infondata in virtù dell'operatività del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., che solleva l'attore dall'onere di dimostrare quel fatto costitutivo non specificamente e tempestivamente contestato. Peraltro, l'opponente si è limitato a citare massime e principi giurisprudenziali, senza nessuno specifico riferimento al caso concreto, tantomeno alle varie operazioni di cessione allegate dall'opposta in sede monitoria.
L'omessa tempestiva contestazione consente di ritenere raggiunta la prova di quel fatto costitutivo, sicché la mera negazione di quel fatto costitutivo, successivamente articolata dall'opponente, si appalesa incompatibile con tale circostanza.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- 12 - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3386/2021;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che qui si liquidano in euro Controparte_1
2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, l'8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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