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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/08/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 51/2020 R.G., avverso la sentenza non definitiva n.
251/2019 pronunciata il 12.7.2019 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 1917/2012 R.G.), avente ad oggetto contratti bancari;
TRA
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dagli Avv.ti Fabio Pagano ed Ernesto Rao Limata, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLANTI PRINCIPALI CONTRO
( , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale e l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Anna Maria Nardis, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Accertata la fondatezza della domanda svolta in I grado dagli attori condannare la
[...]
alle spese e onorari del I grado di giudizio, come Controparte_1 quantificate nel presente atto, e del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese
1 generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Per l'appellata:
In via incidentale
1. accogliere l'appello promosso dalla con Controparte_1 conseguente riforma integrale della sentenza non definitiva attraverso la chiesta statuizione di accertamento dell'esistenza delle fideiussioni, a seguito di esibizione ed acquisizione nell'odierno giudizio della relativa documentazione entrata nella disponibilità della Banca appellata solo in seguito all'emanazione della sentenza impugnata e la conseguente modifica e dunque il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito, come proposta dai sigg. e , anche Parte_1 Parte_2 alla luce di tutti i motivi di censura prospettati e delle contestazioni formulate all'avverso appello principale, con conseguente richiesta che la Corte d'Appello affermi l'esistenza di obbligazioni fideiussorie degli attori per i rapporti bancari dedotti in giudizio ed intercorrenti tra la e la CP_2 Controparte_1
Nel merito
2. in via contestuale ed in ogni caso, ovvero sia in caso di riforma che di conferma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'appello principale per inammissibilità ed infondatezza alla luce di tutte le ragioni formulate in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. anno proposto domanda di accertamento CP_2 Parte_1 Parte_2 della illegittimità degli addebiti effettuati su due rapporti di conto corrente (e sui collegati conti anticipi), intercorrenti tra e (di CP_2 Controparte_1 seguito, per semplicità, indicata con l'acronimo Bmps), a titolo di tassi di interesse usurari, tassi di interesse ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto e altri oneri non pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, arbitraria ed erronea applicazione delle valute;
hanno, quindi, chiesto la correzione delle risultanze di tali conti e la condanna alla restituzione delle somme risultanti a credito di CP_2
Hanno altresì chiesto (punto H delle conclusioni dell'atto introduttivo) “in ogni caso, dichiarare che gli altri attori sigg. in proprio e non Parte_1 Parte_2 hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della CP_2
[...
dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società convenuta” e, in via gradata (punto I) “dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti”.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 251 del 12.7.2019, non definitivamente pronunciando sulla causa, ha accertato l'inesistenza di obbligazioni fideiussorie di er i rapporti bancari dedotti in giudizio, intercorrenti Parte_1 Parte_2 tra e riservando la decisione sulle spese alla pronuncia di sentenza CP_2 CP_3 definitiva e disponendo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
2 2. Avverso la sentenza hanno proposto appello con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato il 10.2.2021, chiedendone la riforma parziale, limitatamente al capo con cui il tribunale non ha disposto sulle spese processuali, rinviando la relativa decisione alla pronuncia definitiva.
Con comparsa di risposta depositata il 18.5.2020 si è costituita in giudizio la quale CP_4 ha proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della pronuncia di accertamento dell'inesistenza di obbligazioni fideiussorie, con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo del credito;
in ogni caso ha insistito nel rigetto dell'appello principale.
Con ordinanza del 28.9.2023, pronunciata all'esito dell'udienza del 27.9.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 cod. proc. civ.
Le critiche proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali vengono fondate le richieste di riforma della sentenza appellata;
esse soddisfano, quindi, i requisiti riciesti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SU
n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. Con l'unico motivo dell'appello principale e parti Parte_1 Parte_2 vittoriose in primo grado, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rinviato alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali. L'appello incidentale di è diretto a ottenere la riforma della pronuncia di CP_3 accertamento negativo delle obbligazioni fideiussorie, sulla base di quattro motivi, con i quali si deduce: 1) la sopravvenienza di documentazione attestante la sussistenza delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'errata interpretazione della difesa e della domanda prospettata dalla banca;
3) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto applicabile la regola di giudizio fondata sull'inversione dell'onere della prova a carico della banca;
4) la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per non aver posto, al contrario, a fondamento della decisione la documentazione depositata dagli stessi attori.
3. Assume rilievo preliminare l'esame dell'appello incidentale, che, a differenza dell'appello principale, investe la decisione di merito adottata in primo grado.
3 Il tribunale ha rilevato che: la domanda principale proposta da e Pt_1 Pt_2
a ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza delle fideiussioni (punti H
[...]
e I dell'atto introduttivo) avendo essi solo in via subordinata (“nell'assurda ipotesi di una valida fideiussione”) insistito nell'accoglimento delle domande di merito formulate dalla società ha richiesto tout court la dichiarazione di inammissibilità delle CP_2 CP_3 domande attoree eccependo il difetto di legittimazione attiva dei “non Pt_2 sussistendo alcuna fideiussione” (premessa testualmente indicata nella comparsa di risposta) e soltanto con la comparsa conclusionale ha specificato che la carenza di legittimazione passiva è riferita al fatto che gli appellanti “non hanno mai provveduto a depositare in giudizio la cosiddetta fideiussione”; gli attori, odierni appellanti, hanno interesse ad agire in accertamento negativo in quanto sono stati qualificati fideiussori dall'istituto di credito nella corrispondenza intercorsa prima del giudizio;
è stato assolto l'onere di provare l'insussistenza della fideiussione, incombente sugli attori in accertamento negativo, in particolare per mezzo del contegno difensivo tenuto dalla banca, espresso nella comparsa di risposta e non modificato nella fase di trattazione, e in considerazione della mancanza di allegazioni di segno contrario da parte della difesa della banca, la cui deduzione relativa alla carenza di legittimazione attiva degli attori per non aver depositato in giudizio la fideiussione equivale a sostenere implicitamente che tale fideiussione non esiste;
l'invio delle comunicazioni da parte della banca riguardanti l'importo massimo garantito e l'indicazione dell'esposizione corrente del debitore principale, in quanto di natura meramente ricognitiva, non escludono l'onere della banca di provare quanto in esse affermato.
4. Con il primo motivo dell'appello incidentale la banca deduce che in seguito alla pronuncia della sentenza di primo grado “è pervenuta nella disponibilità della
[...]
documentazione relativa alla preesistenza di contratti di Controparte_1 fideiussione sottoscritti dai sigg. e con la Parte_1 Parte_2 [...]
, quest'ultima incorporata nell'attuale e che essa è CP_5 Controparte_6 ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., in quanto suscettibile di eliminare ogni possibile incertezza e contrastare la ricostruzione fattuale posta dal giudice di primo grado a fondamento della decisione;
aggiunge che le ragioni poste a fondamento di tale produzione documentale e del motivo che su di essa si fonda non sono incompatibili con la difesa prospettata dall'appellata in primo grado, “posto che quest'ultima ignorava
l'esistenza delle predette fideiussioni”. Il motivo è infondato, dovendo rilevarsi l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta nel presente giudizio di appello, in forza di quanto previsto dall'art. 345 comma
3 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 del d. l. n. 83/2012, convertito con l. n.
134/2012.
4.1. In forza di tale versione, applicabile, in virtù del disposto del comma 3 dello stesso art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi certamente anche a quella oggetto del presente appello), il divieto di produzione di nuovi documenti in appello non può essere superato in caso di indispensabilità del documento ai fini della decisione, ma
4 soltanto se il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte: sul punto, tra le più recenti,
Cass., n. 16289/2024 e Cass., n. 29506/2023, secondo cui il divieto non può essere aggirato neppure nei casi in cui il documento sia funzionale alla dimostrazione di una difesa o eccezione proposta, in termini ammissibili (eccezione in senso lato), per la prima volta in appello, in quanto in tal modo verrebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione ai fini del decidere, espressamente eliminata dalla novella del 2012.
È appena il caso di notare che le pronunce a cui l'appellante incidentale fa riferimento per sostenere l'ammissibilità della produzione nuova, in quanto idonea a risolvere l'incertezza nella ricostruzione fattuale recepita dalla sentenza di primo grado (Cass., SU n. 10790/2017; Cass., n. 24164/017), sono prive di rilevo per la decisione, in quanto si riferiscono al testo dell'art. 345 comma 3 c.p.c. previgente rispetto alla novella del 2012.
4.2. L'istituto di credito non ha allegato, né tanto meno dimostrato, di non aver potuto depositare i documenti in questione nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile, tale non potendo ritenersi l'affermazione che la documentazione è pervenuta nella disponibilità della banca solo successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado per “ragioni di gestione interna della pratica che, in quanto iscritta nella gestione delle pratiche in sofferenza, non ha permesso alla banca convenuta di visualizzare agevolmente, tramite il software gestionale, i documenti richiamati e, dunque, di verificarne l'esistenza”.
Lo scambio di mail da cui l'appellante incidentale pretende di trarre la prova delle difficoltà di reperimento delle fideiussioni in realtà non offre alcun riscontro a tale prospettazione: si tratta di una richiesta indirizzata, dopo la notifica dell'atto di appello, da una funzionaria di ad altra funzionaria della filiale di Isernia, prontamente CP_3 riscontrata, a cui fa seguito la trasmissione dei documenti al difensore.
Non risultano altre precedenti richieste non evase e, soprattutto, l'indicazione delle ragioni del mancato precedente reperimento dei documenti;
la stessa richiedente dei documenti non ha la certezza dell'esistenza di precedenti richieste non riscontrate, tanto da precisare “salvo errore” e da affermare che eventuali conseguenze pregiudizievoli della mancata collaborazione tra uffici saranno fatte valere come motivo di responsabilità
“qualora tale circostanza [quella della mancata collaborazione tra uffici della banca] fosse confermata”. In ogni caso, se anche si ipotizzasse l'esistenza di precedenti richieste dei documenti in questione, il fatto che la filiale di Isernia abbia risposto alla mail nel giro di minuti, trasmettendo “quanto rinvenuto nella cartella del cliente”, è idoneo a dimostrare che il mancato precedente riscontro, e quindi la mancata produzione tempestiva dei documenti nel giudizio di primo grado, è dipeso unicamente da problematiche relative all'organizzazione interna della banca, quindi da una causa alla stessa imputabile.
5. Secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente, considerata la loro stretta connessione.
5 Il secondo motivo censura la sentenza nella parte relativa all'interpretazione delle difese svolte dalla banca in primo grado: secondo l'appellante incidentale il tribunale avrebbe erroneamente attribuito alla contestazione della legittimazione attiva di e Pt_1 il significato di un'implicita ammissione della mancata stipula di una Parte_2 fideiussione, mentre il fine della difesa era soltanto rilevare “l'inesistenza agli atti del processo di documentazione idonea a sorreggere la legittimazione processuale degli attori”.
Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere probatorio in capo alla banca: si sostiene che incombeva sugli attori in accertamento negativo l'onere di provare l'inesistenza delle fideiussioni e che, a fronte dell'allegazione di controparte relativa all'inesistenza della garanzia fideiussoria, essa non avrebbe potuto fornire prova contraria.
Il quarto motivo concerne l'omessa valutazione della portata probatoria della documentazione depositata dagli stessi attori, costituita dal prospetto della Banca
d'Italia, tale da far ritenere, in via indiziaria, sussistente un rapporto di garanzia.
I motivi sono infondati, per le ragioni di seguito esposte, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
5.1. Deve essere rilevata, in primo luogo, la contraddizione tra i motivi secondo e quarto: da un lato la banca sostiene che la difesa svolta in primo grado era funzionale a sostenere il difetto di legittimazione attiva degli attori per non aver dato prova dell'esistenza della fideiussione;
dall'altro deduce che la documentazione depositata dagli stessi attori in primo grado era sufficiente a far ritenere dimostrata, quantomeno a livello indiziario, la sussistenza dell'obbligazione di garanzia, quindi a costituire l'equipollente probatorio delle fideiussioni.
5.2. A prescindere da tale aspetto, la sentenza di primo grado è ineccepibile nella parte in cui ha ricostruito le difese svolte dalle parti.
Ha esattamente individuato la domanda principale proposta da e Pt_1 Pt_2 in quella di accertamento negativo dell'esistenza di valide obbligazioni
[...] fideiussorie relativamente ai rapporti bancari tra e (a cui è CP_2 CP_5 succeduta : inequivocabili in tal senso sono la narrativa e le conclusioni dell'atto CP_3 introduttivo del giudizio, in cui è stato precisato (punto 13 di pag. 18) che l'impugnativa e le eccezioni formulate da con riferimento ai rapporti bancari “sono formulate CP_2 dagli altri istanti sigg. e avendo essi autonomo Parte_1 Parte_2 interesse, nell'assurda ipotesi, che si avanza per mero tuziorismo, che avessero rilasciato a garanzia valide fideiussioni, circostanze che comunque sin d'ora si contestano, non avendo mai sottoscritto nessuna scrittura fideiussoria”.
La legittimazione dei deve essere, quindi, verificata separatamente per la Pt_2 domanda principale di accertamento negativo e per quelle, proposte in via subordinata, di nullità delle clausole dei contratti bancari.
Non è in contestazione la legittimazione attiva dei ispetto alla prima domanda. Pt_2
Sul punto il tribunale ha correttamente rilevato che “la domanda di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva in capo ai è riferita non tanto e non solo alla Pt_2
6 domanda di accertamento negativo delle fideiussioni proposta dai due attori … quanto alla effettiva possibilità da parte di detti presunti fideiussori di partecipare al giudizio promosso da e che pertanto tale questione “andrà utilmente valutata solo CP_2 nel caso di rigetto della domanda di accertamento negativo delle fideiussioni”; tale parte della motivazione non è stata confutata, così come non è oggetto di impugnazione l'affermazione della sussistenza di un interesse dei ad agire in accertamento Pt_2 negativo, che il tribunale ha condivisibilmente fondato sul comportamento stragiudiziale tenuto da prima del giudizio (“è evidente che l'interesse e la legittimazione attiva CP_3 alla dichiarazione di accertamento negativo della sussistenza delle fideiussioni è sorto proprio dal comportamento stragiudiziale e antecedente alla proposizione della causa, tenuto da , allorquando ha comunicato agli attori la loro Controparte_1 qualità di fideiussori della ). CP_2
5.3. Posto che rispetto alla domanda di accertamento negativo delle obbligazioni fideiussorie la legittimazione e l'interesse ad agire dei on sono in discussione, Pt_2 non si presta a censure la valutazione della condotta difensiva tenuta dalla in CP_3 termini, quantomeno, di non contestazione specifica dell'avversa allegazione di non aver mai sottoscritto contratti di fideiussione, se non addirittura di ammissione implicita della circostanza.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, la da un lato non ha preso esplicita posizione CP_3 sulla domanda principale avversa di accertamento negativo, dall'altro ha dedotto l'inammissibilità della domanda subordinata dei avente ad oggetto i rapporti Pt_2 bancari, eccependo la carenza di legittimazione ad agire “non sussistendo alcuna fideiussione”.
Il fatto che tale affermazione sia riferita alla legittimazione relativa alla domanda di nullità delle clausole dei contratti bancari non esclude il suo rilievo in ordine alla prova di quanto dedotto da controparte circa l'insussistenza di fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti. Si tratta di affermazione che, come evidenziato dal tribunale, non è stata ritrattata o modificata nella fase di trattazione e neppure nelle difese conclusionali, con le quali la banca ha precisato che la deduzione di insussistenza delle fideiussioni era riferita alla loro mancata produzione in giudizio, considerata rilevante ai fini della legittimazione.
Tale precisazione, tuttavia, non modifica la linea difensiva di e non è, pertanto, CP_3 dirimente ai fini di causa. La legittimazione ad agire in giudizio, come riconosce la stessa appellante incidentale citando la giurisprudenza di legittimità sul tema (pag. 11 della comparsa di risposta in appello), si fonda sulla titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa “mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa”.
Poiché ciò che rileva, al fine di fondare la legittimazione ad agire, non è la titolarità del rapporto oggetto del giudizio, ma l'affermazione di tale titolarità fatta da colui che agisce, nessuna efficacia poteva avere, al fine di contestare la legittimazione di d agire Pt_2
7 per la dichiarazione di nullità delle clausole dei contratti bancari, la deduzione della mancata produzione in giudizio delle fideiussioni.
Tale deduzione, quindi, atteneva non alla legittimazione ma al merito della causa, risultandone, quindi, confermata la sua rilevanza in ordine alla prova del fatto
(inesistenza delle fideiussioni) posto a base della domanda avanzata in via principale dai Pt_2
Corretta è, pertanto, l'argomentazione svolta dal primo giudice, secondo cui la banca, avendo contestato la legittimazione nei termini di cui sopra (facendo, cioè, valere il mancato deposito in giudizio della fideiussione), “è come se implicitamente avesse sostenuto che tale fideiussione non esiste”.
5.4. Le considerazioni che precedono sono sufficienti a confermare la correttezza della decisione del tribunale, che, a differenza di quanto evidenziato dall'appellante incidentale con il terzo motivo, non ha affatto posto a carico della banca l'onere della prova dell'esistenza delle fideiussioni, ma ha attribuito alla condotta difensiva dalla stessa tenuta il valore di una conferma dell'allegazione di parte attrice in ordine alla mancata sottoscrizione di fideiussioni: si rimanda, in particolare, alla motivazione di pag.
11 e alla giurisprudenza ivi richiamata sul tema della prova del fatto negativo e sulla possibilità che essa sia fornita per mezzo di presunzioni.
Si fonda certamente su un ragionamento di tipo presuntivo l'attribuzione di rilievo probatorio alla mancata allegazione contraria, da parte della banca, rispetto alla chiara deduzione relativa alla mancata sottoscrizione delle fideiussioni: è stato attribuito valore alla condotta difensiva della banca nel suo complesso, con cui non soltanto non è stata contestata l'allegazione della mancata sottoscrizione delle fideiussioni, ma (v. comparsa di risposta) è stata esplicitamente dedotta l'inesistenza delle fideiussioni, con tale dichiarazione mai ritrattata entro il termine per la fissazione del thema decidendum.
A tale proposito va precisato che la non contestazione (e, a maggior ragione,
l'ammissione) dei fatti allegati da controparte a fondamento della sua pretesa può essere ritrattata “nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”: sul punto Cass., n.
14711/2025; Cass., n. 31402/2019, secondo cui la valutazione della condotta processuale del convenuto deve essere correlata al regime delle preclusioni, che, secondo la normativa processuale riguardante il giudizio ordinario di cognizione, maturano nella fase processuale di trattazione, entro cui è consentito alle parti precisare e modificare le allegazioni, sia indicando fatti diversi rispetto a quelli allegati negli atti introduttivi sia revocando la non contestazione dei fatti già allegati.
Pertanto la chiara deduzione, contenuta nella comparsa di risposta della banca in primo grado, secondo cui “non sussiste alcuna fideiussione” e, comunque, la mancata contestazione del fatto (mancato rilascio di alcuna fideiussione) allegato dai a Pt_2 sostegno della domanda proposta in via principale, erano ritrattabili entro il termine di scadenza del deposito della prima (o, al limite, seconda) memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., funzionali a cristallizzare il thema decidendum, restando irrilevanti le diverse
8 difese svolte successivamente, in particolare quelle poste a fondamento dell'appello incidentale, che consistono in una inammissibile ritrattazione della non contestazione
(e/o dell'ammissione) dei fatti allegati dai sostegno della domanda proposta in Pt_2 via principale.
5.5. È infondato anche il quarto motivo dell'appello incidentale, con cui censura la CP_3 sentenza impugnata per non aver posto a fondamento della decisione la documentazione depositata dagli stessi attori, da cui sarebbe possibile desumere elementi di prova nel senso della sussistenza di un rapporto di garanzia.
L'appellante incidentale, in particolare, fa riferimento a un prospetto della Centrale Rischi della Banca d'Italia, le cui prime tre pagine sono state depositate dagli odierni appellanti, allo scopo di dimostrare l'interesse ad agire in accertamento negativo, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (allegato 3), da cui sarebbe possibile evincere l'esistenza di un rapporto di garanzia tra i Pt_2 CP_3
In realtà da tale documento non è possibile evincere alcun riferimento ad e Pt_1
Parte_2
Le tre pagine del prospetto della Centrale Rischi, infatti, si limitano a riportare l'esposizione di alla data del 31.1.2013, nei confronti di diversi istituti di credito CP_2
(prospetto sintetico delle prime due pagine) e, a pagina tre, la composizione dei crediti di due di tali istituti (Banca dell'Adriatico e;
l'unica parte riferibile a rapporti di CP_3 garanzia (“informazioni sui garanti”, presente nella terza pagina in riferimento all'esposizione nei confronti della Banca dell'Adriatico) riporta quale garante Intercredit
– Confidi imprese e lavoro autonomo – soc. coop., mentre nessun nominativo dei garanti è riportato per i crediti di CP_3
Escluso ogni rilievo probatorio del documento proveniente dalla Banca d'Italia, nessun valore indiziario può, a maggior ragione, attribuirsi ai rendiconti inviati ai da Pt_2 circa lo svolgimento del rapporto di garanzia, che la stessa appellante incidentale, CP_3 peraltro, non espone a sostengo del motivo di appello, evidentemente consapevole del fatto che documenti di provenienza unilaterale non possono dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale.
6. Con l'unico motivo dell'appello principale e deducono Pt_1 Parte_2
l'ingiustizia della decisione del tribunale di rinviare la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
A fondamento della doglianza evidenziano che la loro posizione è stata definita, in quanto l'accoglimento della domanda di accertamento negativo ha determinato l'assorbimento di ogni ulteriore domanda, la cui proposizione era condizionata al mancato accoglimento della domanda principale.
La censura è fondata.
6.1. Nell'ipotesi di cumulo di domande proposte nello stesso giudizio, allo scopo di individuare la natura definitiva o non definitiva della sentenza che decida solo alcune delle domande proposte, anche ai fini del regime di impugnazione applicabile, occorre distinguere il caso del cumulo oggettivo di domande (connesse o autonome) da quello del cumulo litisconsortile.
9 Nel primo caso costituisce principio consolidato, ripetutamente affermato dalla Cassazione, anche a Sezioni unite (Cass., SU n. 1577/1990; Cass., n. 6993/2011; Cass.,
SU n. 9441/2011; Cass., SU n. 10242/2021) quello secondo cui si configura la possibilità per il giudicante di scegliere tra la pronuncia di una sentenza non definitiva sulla singola domanda o di una sentenza definitiva parziale, ipotesi, quest'ultima, configurabile solo ove il giudice disponga la separazione delle cause ovvero provveda alla regolamentazione delle spese, pronuncia da cui si ricava la sua volontà di separare le cause.
Pertanto nel caso di cumulo oggettivo di domande, solo in parte decise, l'unico criterio utilizzabile per individuare la natura definitiva o non definitiva della sentenza è quello di natura formale costituito dall'adozione o meno dei suddetti provvedimenti di separazione delle cause e/o di regolamentazione delle spese;
tale principio, funzionale alla tutela dell'affidamento della parte (che, in presenza di un rinvio della liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva, può ritenere che la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita), opera in tutti i casi di decisione parziale delle domande proposte, persino in ipotesi di pronunce declinatorie della giurisdizione (Cass., SU n. 9441/2011).
Diverso è il caso del cumulo litisconsortile di cause (artt. 103, 105, 106 e 107 c.p.c.), in cui “la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese” (Cass., n. 6993/2011).
In tale ipotesi rientra l'azione proposta da e litisconsorti Pt_1 Parte_2 facoltativi nel giudizio promosso anche da con domande in parte coincidenti: la CP_2 sentenza di accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dai Pt_2 in via principale, infatti, ha definito integralmente la controversia tra questi ultimi e CP_3 atteso che le ulteriori domande, aventi ad oggetto la nullità delle clausole dei contratti bancari, sono state proposte solo in via subordinata nel caso di mancato accoglimento della domanda principale. È evidente, pertanto, l'assorbimento delle ulteriori domande dei e il prosieguo Pt_2 del giudizio rispetto alla sola che peraltro è stato espressamente rilevato dal CP_2 tribunale (“gli attori avendo condizionato le loro domande di merito al non Pt_2 accoglimento della domanda di accertamento negativo delle fideiussioni, una volta accertata l'insussistenza della loro qualità di fideiussori, automaticamente perderebbero interesse a qualsiasi tipo di pronuncia nel giudizio che sostanzialmente proseguirebbe tra e ”). CP_2 Controparte_1
La controversia tra i è, quindi, integralmente definita e a ciò consegue Pt_2 CP_3 la necessità di regolamentare le spese processuali.
totalmente soccombente, deve essere condannata, anche in riforma parziale CP_3 della sentenza impugnata, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al d. m. n.
55/14, nelle versioni vigenti all'epoca della conclusione di ciascun grado, secondo parametri intermedi tra minimi e medi e con esclusione della fase di trattazione per il grado di appello, tenendo conto del fatto che l'oggetto del giudizio, secondo il criterio del
10 decisum, è costituito unicamente dall'accertamento dell'inesistenza del rapporto contrattuale di garanzia;
non essendo oggetto del contendere l'ammontare della garanzia, essa deve considerarsi di valore indeterminabile e di bassa complessità in relazione alla semplicità delle questioni prospettate.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante incidentale il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 251/2019 pronunciata il 12.7.2019 dal Tribunale di Isernia, proposto da Parte_1 Pt_2 con citazione notificata il 10.2.2021, nei confronti di
[...] Controparte_1
nonché sull'appello incidentale da questa proposto, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di e delle spese del
[...] Pt_1 Parte_2 primo grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Fabio Pagano ed Ernesto Rao Limata, dichiaratisi antistatari;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a rimborsare ad e Controparte_1 Pt_1 le spese del grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per Parte_2 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Fabio Pagano ed Ernesto Rao Limata, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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