Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2100/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 13.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14, presso lo studio dell'Avv. Annarita
Conti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.12.1980, elettivamente domiciliato a Palermo, via Cavour n.70, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Mancuso Marcello, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: all'udienza del 13.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 25.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 13.2.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
13.2.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: -Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25.11.2024, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.2.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Corleone, in data 21.08.2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.26 - P II – serie A- Anno 2003).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini