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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 800/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ), ( p iva ) Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Danielle MASTRANGELO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p iva ) rappresentata e difesa Vincenzo Controparte_1 P.IVA_2
GIANGIACOMO del Foro di Milano, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 257/24 del 17 luglio 2024 in tema di azione di adempimento e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 di avente ad oggetto l'adempimento del contratto di acquisto della vettura Modello 3 Pt_2 CP_1
Performer (e quindi la materiale consegna del bene) nonché il ristoro dei danni conseguenti al mancato riconoscimento degli incentivi “Ecobonus” (per un importo di € 12.000) ed al danno
1 emergente consistente nel rimborso delle spese sostenute (quantificate in misura pari ad € 16.400,00) per il noleggio di altri veicoli.
1.2. Nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha dato atto delle prospettazioni iniziali delle parti che possono, in sintesi, essere così riportate.
Secondo la tesi attorea, dalla corrispondenza intercorsa con la controparte deve desumersi l'avvenuta conclusione (mediante lo schema dell'accettazione della proposta) del contratto di compravendita del veicolo.
Tuttavia, il mezzo non è stato consegnato e da tale inadempimento sono derivati i danni oggetto della domanda.
Diversamente, la convenuta ha sollevato il difetto di legittimazione attiva in capo al;
ha, Parte_1 allo stesso tempo, eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito ritenendo la cognizione devoluta al Tribunale di Milano o comunque RO (rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 cpc); ha infine contestato la fondatezza nel merito della domanda assumendo che alcun contratto è intercorso con la Pt_2
1.3. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- la produzione documentale (sulla quale chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) deve ritenersi non sufficiente ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto di vendita tra
(in proprio) e ed allo stesso tempo tra la medesima società e la Parte_1 CP_1 Pt_2
- in particolare, la nota del 2 settembre 2021 rivolta al ha riguardato la prova su strada del Parte_1 mezzo, mentre la comunicazione del Comune di L'Aquila relativa al preavviso di revoca del contributo risulta indirizzata al predetto ma all'indirizzo di posta elettronica certificata della società;
- peraltro tale ultimo documento riporta la ragione della revoca determinata dalla mancata produzione della documentazione richiesta e quindi per un fattore certamente non imputabile alla convenuta;
- la deposizione dell'unico teste escusso, , deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della Tes_1 decisione;
- il quadro così tratteggiato deve ritenersi non idoneo ai fini della formazione del consenso secondo quanto previsto dall'art. 1326 cod civ;
- anche la ulteriore richiesta di ristoro del danno patrimoniale per il noleggio di altre vetture si p rivelata del tutto sfornita dell'indispensabile riscontro probatorio;
2 1.4. La pronunzia del tribunale frentano è stata tempestivamente impugnata dal mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine al difetto di legittimazione attiva quale diretta conseguenza di un'errata valutazione del compendio probatorio.
Anche il secondo motivo ha, al pari del precedente, interessato l'errata valutazione sull'avvenuta formazione del consenso ai fini della conclusione del contratto di vendita della vettura.
Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione della prova orale e quindi della deposizione resa dal teste . Tes_1
Si è costituita resistendo all'impugnazione e deducendone l'infondatezza nel merito Controparte_1 così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in fatto prima ancora che in diritto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, vanno esaminati congiuntamente ed a tal fine è possibile, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
3.1. Cercando di fare opera di sintesi, secondo la prospettazione degli appellanti, la sentenza di primo grado risulta essere affetta da un duplice vizio motivazionale consistente nell'errata valutazione del compendio probatorio da cui al contrario deve trarsi il fondato convincimento dell'esistenza di un rapporto negoziale (inquadrabile all'interno dello schema tipico della vendita) tra il solo Parte_1
e o comunque tra la predetta società e di cui pacificamente il predetto risulta Controparte_1 Pt_2 essere il legale rappresentante.
Risulta poi di sin troppo chiara evidenza che tale opzione interpretativa trae origine dalla errata valutazione del materiale probatorio di causa.
Giova, sin da subito evidenziare (e nella comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellata ha sottolineato la questione non riproposta poi in questo grado) che il ha conferito la Parte_1 procura alle liti unicamente nella qualità di persona fisica e non invece anche nella veste di legale
3 rappresentante (circostanza in effetti ampiamente comprovata dalla stessa visura camerale ritualmente prodotta in atti) di Pt_2
Per il presente giudizio, infatti, è stata riprodotta (perché contenente espressamente anche il potere di proporre gravame) in questa sede la stessa procura alle liti.
A ben vedere, una siffatta circostanza non è destinata a riverberare alcuna conseguenza sul presente giudizio in quanto dalla citata visura camerale balza ben all'evidenza il ruolo del Parte_1 all'interno della compagine societaria.
La conseguenza che ne deriva è pertanto che l'essenza della lite può ritenersi duplice in quanto da un lato concerne certamente l'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva del e dall'altro (in caso di riscontro negativo) la verifica dell'avvenuto perfezionamento del Parte_1 contratto di vendita tra e Pt_2 Controparte_1
3.2.1. Tanto considerato, in ragione delle censure sollevate dall'appellante occorre procedere ad una compiuta ricostruzione della cornice, in diritto e fattuale, al cui interno la vicenda che ci occupa si è dipanata.
Sul versante in diritto, è sufficiente osservare che, in linea con quanto graniticamente stabilito della giurisprudenza di legittimità a partire dall'oramai nota sentenza a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001
n. 13533 la parte che agisce in giudizio anche (tra l'altro) per l'adempimento è tenuto essenzialmente a fornire la dimostrazione della ragione giustificativa (in termini di causa petendi) della domanda e ad allegare l'altrui inadempimento.
A completamento, vanno richiamati i seguenti ulteriori principi enunciati sempre in ambito giurisprudenziale in subiecta materia.
Costituisce orientamento oramai consolidato che “La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale” (cfr. Cass Civ, Sez. VI, 30.8.2022 n. 25524).
Sono stati chiariti anche i principi fondamentali in tema di formazione del contratto secondo lo schema dell'accettazione della proposta.
Ed in particolare, è stato chiarito che “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale
è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in
4 apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate” (cfr Cass Civ,
Sez III, 24.04.2024 n. 11126).
Ed ancora, secondo la prevalente giurisprudenza di merito (che si è allineata all'interno di tale solco interpretativo) “La proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, e deve essere rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto;
in mancanza di tali elementi, l'atto integra un mero invito a trattare. Essa deve essere completa, ossia adeguata nel suo contenuto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto. È invece incompleta la proposta che rinvii ad un ulteriore accordo delle parti in ordine ad elementi secondari e la proposta incompleta varrà come invito a proporre” (cfr
Corte Appello Lecce, Sez II, 17.5.2023 n. 435);
Anche questa Corte Territoriale si è pronunziata sulla questione stabilendo che “L'accordo tra le parti relativo ad alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative poiché, per dirsi concluso il vincolo contrattuale, è necessario che sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo; di conseguenza gli appunti o le bozze di contratto altro non sono, che puntuazioni, vale a dire accordi preliminari su alcune delle condizioni del futuro contratto, come tali improduttive di effetti giuridici “ (cfr Corte Appello L'Aquila, 5.4.2022 n. 501,
Corte Appello L'Aquila, 8.1.2025 n. 19);
3.2.2.Con riguardo invece al profilo in fatto, attenendosi essenzialmente al materiale documentale è possibile affermare che:
Risulta innegabile l'interessamento del (si vedrà meglio nel prosieguo se quale persona Parte_1 fisica oppure nella qualità di legale rappresentante di all'acquisto, a partire dal mese di Pt_2 agosto 2021, di una vettura Modello 3 Performance;
CP_1
Non a caso, infatti, in data 18 agosto 2021 il predetto ha ricevuto una proposta di effettuare un test drive (il primo documento è risalente a tale ultima data);
A distanza di qualche tempo, segnatamente il 2 settembre 2021, ha inviato al un CP_1 Parte_1 preventivo contenente le caratteristiche del mezzo, la data di stimata consegna (dicembre 2021) ed il prezzo finale pari ad € 60.750,00;
Il primo riscontro a tale preventivo, si è avuto con la mail inviata da in data 14 settembre Pt_2
2021 i cui punti salienti sono: a) all'importo dovuto dovrà essere decurtato il bonus incentivi pari ad
€ 4.000,00; b) il pagamento del saldo entro 150 giorni;
c) la richiesta dell'invio di un preventivo
5 (chiaramente uno nuovo e diverso rispetto a quello a cui si è fatto cenno in precedenza) all'indirizzo della società e non del;
Parte_1
Nella mail del 15 settembre 2021, sempre (in risposta alla nota sul trasferimento della Pt_2 CP_1 pratica al team di RO) ha specificato “la mail è stata inviata presso questo indirizzo in quanto domicilio telematico individuato per la ragione sociale con la quale sorge il contratto Controparte_1 di vendita”;
Il 30 settembre 2021, per la prima volta ha inoltrato formale richiesta di consegna del veicolo Pt_2 invocando l'avvenuta sottoscrizione del contratto tra il mese di agosto e settembre 2021 ed in particolare con l'accettazione del preventivo;
ha così contestato tale ricostruzione precisando che gli ordini devono avvenire in Controparte_1 modalità telematica, aggiungendo che non ha riscontrato i solleciti in tal senso e pertanto non Pt_2
è configurabile alcun rapporto contrattuale;
3.3.1.Dall'insieme delle considerazioni svolte possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
Risulta certamente condivisibile l'assunto che esclude l'esistenza di un vincolo negoziale tra il
, quale persona fisica, e la Parte_1 Controparte_1
Volendo difatti scendere nel dettaglio gli unici atti o comunque comportamenti riconducibili allo stesso sono risultati il test drive del veicolo e la corrispondenza che ha intrattenuto con tale
[...] del team di RO (che, come anticipato, è stato designato per la conclusione Persona_1 CP_1 dell'affare).
La comunicazione dell'odierna appellata del 2 settembre 2021, facendo peraltro buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati, non può valere quale proposta di vendita.
Se da un lato, infatti, corrisponde al vero che il documento ha riportato il prezzo della vettura ed il tempo della presumibile consegna (dicembre 2021), risulta altrettanto indubbio, trattandosi di circostanze documentate per tabulas, che: a) al preventivo non ha fatto seguito alcuna accettazione da parte del;
b) la nota a mezzo posta elettronica di riscontro (del 14 settembre 2021) è stata Parte_1 trasmessa dall'indirizzo di indicata, peraltro, espressamente quale parte interessata Pt_2 all'acquisto; c) ulteriori elementi pacificamente emersi nel corso del giudizio, vanno poi indicati a supporto di questa soluzione: la finalità dell'acquisto era quella di accedere agli incentivi (c.d. ecobonus) previsti all'epoca e pertanto è ragionevole ritenere che una siffatta finalità fosse perseguita unicamente da e non certamente (anche in assenza di elementi in grado di consentire un Pt_2 diverso inquadramento dei fatti) dal quale persona fisica;
d) le uniche note rectius e-mails Parte_1
a firma del sono compatibili con il suo ruolo di legale rappresentante della società Parte_1 Pt_2
[...
e) le questioni riguardanti il contributo pubblico (sulle quali in breve nel prosieguo si dirà) hanno
6 coinvolto direttamente la predetta società in effetti destinataria delle comunicazioni formali da parte del Comune di L'Aquila;
Sulla scorta delle considerazioni svolte, quindi va certamente condivisa la soluzione del primo giudice di escludere la legittimazione in capo al persona fisica. Parte_1
In altri termini si vuol significare che non è emersa la prova che la parte interessata all'acquisto fosse quest'ultimo, mentre deve certamente essere preferita la tesi che vede il suo coinvolgimento nella vicenda che ci occupa unicamente in quanto legale rappresentante di Pt_2
3.3.2.A ben vedere, però, la sentenza impugnata coglie nel segno anche nella parte in cui ha comunque escluso la sussistenza di un contratto di vendita tra la predetta società e Controparte_1
A tale riguardo, sono quegli stessi principi giurisprudenziali sopra citati, trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa, ad escludere che vi sia stato un incontro di consensi tale da far scaturire il vincolo negoziale (che, è bene ricordarlo, in situazioni speculari a quella in esame, sorge con il semplice consenso).
La nella nota del 14 settembre 2021 ha espressamente richiesto alla controparte un preventivo Pt_2 lasciando intendere, in forza dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, che il preventivo del 2 settembre 2021 non poteva essere equiparato alla stregua di una proposta.
Ed infatti, al di là dell'indicazione del corrispettivo e del tempo della presunta consegna, non sono stati indicati nel suddetto documento alcuni elementi indispensabili per il suo inquadramento nello schema tipico della proposta.
Tali elementi possono individuarsi nella consegna e nelle modalità di pagamento.
Ad ogni buon conto, riscontrando tale nota ha anche espressamente richiesto lo scorporo Pt_2 della somma di € 4.000 a titolo di incentivi ed ha fatto riferimento ad un termine di 150 giorni per quanto concerne il pagamento del saldo.
Su tale profilo (che deve ritenersi indubbiamente dirimente ai fini dell'incontro delle manifestazioni di volontà) non vi è prova del raggiungimento di un'intesa tra le parti.
Vi è poi un'ulteriore circostanza rappresentata dall'espressa indicazione di (da Controparte_1 intendersi alla stregua di una modalità essenziale per la definizione dell'accordo) sull'inoltro delle proposte di acquisto in modalità telematica (mediante l'utilizzo di domini di posta certificata) all'evidente scopo di avere una maggiore certezza delle reali intenzioni dei soggetti interessati alle vetture.
Non è stato adeguatamente contestato neppure l'ulteriore circostanza che nonostante i vari solleciti al , nessuna prenotazione è stata effettuata da parte di Parte_1 Pt_2
7 3.3. A completamento delle considerazioni svolte, qualche doveroso cenno si rende necessario sulla deposizione dell'unico teste escusso, . Tes_1
La tesi delle parti appellanti è che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato (così incorrendo nel lamentato vizio di errata valutazione delle prove) il contenuto di tale deposizione.
Anche su tale aspetto, le argomentazioni svolte non persuadono.
Il è stato sentito in qualità di testimone all'udienza del 23 ottobre 2023 e nella circostanza ha Tes_1 riferito che “ERO PRESENTE SIA DURANTE LA PROVA DEL VEICOLO CHE DURANTE LA
TRATTATIVA VOLTA ALL'ACQUISTO DI UN MODELLO AVENTE LE STESSE
CARATTERISTICHE DI QUELLO PROVATO. IL SIG. TORTI SI PRESENTO' NELLA FASE
DELLA TRATTATIVA, NON ERA PRESENTE DURANTE LA PROVA DEL VEICOLO……
DURANTE LA TRATTATIVA, L'ING SPECIFICO' CHE AVREBBE ACQUISTATO Parte_1
L'AUTOVETTURA MEDIANTE UN FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PROPRIA SOCIETA'
LYNK SRL….. HO VISTO QUANDO IL SIG. INVIO' IL PREVENTIVO ALL'INDIRIZZO Per_1
DI POSTA ELETRTONICA CHE NELL'OCCASIONE GLI VENNE DETTATO DALL'ING
- QUESTO INDIRIZZO ERA FORMATO DAL SUO NOME E COGNOME ED Parte_1
AVEVA IL DOMINIO “TELENIA”……. NEL CORSO DELLA TRATTATIVA SI PARLO'
DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO CON LE CARATTERISTICHE DI QUELLO PROVATO, E
SPECIFICANDO LE MODALITA' DI ACQUISTO DI CUI L'ING VOLEVA Parte_1
FRUIRE. OLTRE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO NON RICORDO ELEMENTI
SPECIFICI ULTERIORI A QUELLI DI CUI HO GIA' RIFERITO….. NON RICORDO
ESATTAMENTE IL TERMINE DI CONSEGNA”.
Orbene, tale rappresentazione dei fatti deve ritenersi non decisiva ai fini della soluzione del caso.
Il teste infatti ha riferito su circostanze già riscontrate mediante esame della documentazione prodotta e comunque trattasi di aspetti che non possono ritenersi decisivi a superare l'insieme delle considerazioni svolte ed a ritenere pertanto concluso un contratto di vendita tra le odierne parti in causa.
4. Al rigetto dell'azione di adempimento consegue analoga sorte della domanda risarcitoria che in effetti deve ritenersi assorbita.
Difatti, gli appellanti hanno lamentato di aver subito dalla mancata consegna della vettura per cui è causa un duplice danno consistente nel mancato accesso agli incentivi e nell'aver sostenuto un esborso per il noleggio di altri mezzi.
Quanto al primo aspetto, ove non si volessero ritenere già di per sa decisive le argomentazioni svolte,
è sufficiente osservare che è dimostrato per tabulas (cfr doc 6 delle stesse produzioni di parte
8 appellante) che il diniego all'incentivo è stato motivato dal Comune di L'Aquila per il mancato tempestivo deposito di documentazione integrativa comunque richiesta e senza che sia stata offerta la prova che ciò è accaduto per fattori imputabili a Controparte_1
Sulle spese ulteriori sostenute risulta oltremodo decisiva la motivazione del primo giudice che ha fatto riferimento all'assenza di riscontro probatorio.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
5.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1 valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
52.001 ad € 260.000 così determinato considerando il valore non solo della pretesa risarcitoria ma anche del valore della vettura oggetto dell'azione di adempimento) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 257/24 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
9 a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
10
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 800/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ), ( p iva ) Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Danielle MASTRANGELO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p iva ) rappresentata e difesa Vincenzo Controparte_1 P.IVA_2
GIANGIACOMO del Foro di Milano, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 257/24 del 17 luglio 2024 in tema di azione di adempimento e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 di avente ad oggetto l'adempimento del contratto di acquisto della vettura Modello 3 Pt_2 CP_1
Performer (e quindi la materiale consegna del bene) nonché il ristoro dei danni conseguenti al mancato riconoscimento degli incentivi “Ecobonus” (per un importo di € 12.000) ed al danno
1 emergente consistente nel rimborso delle spese sostenute (quantificate in misura pari ad € 16.400,00) per il noleggio di altri veicoli.
1.2. Nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha dato atto delle prospettazioni iniziali delle parti che possono, in sintesi, essere così riportate.
Secondo la tesi attorea, dalla corrispondenza intercorsa con la controparte deve desumersi l'avvenuta conclusione (mediante lo schema dell'accettazione della proposta) del contratto di compravendita del veicolo.
Tuttavia, il mezzo non è stato consegnato e da tale inadempimento sono derivati i danni oggetto della domanda.
Diversamente, la convenuta ha sollevato il difetto di legittimazione attiva in capo al;
ha, Parte_1 allo stesso tempo, eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito ritenendo la cognizione devoluta al Tribunale di Milano o comunque RO (rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 cpc); ha infine contestato la fondatezza nel merito della domanda assumendo che alcun contratto è intercorso con la Pt_2
1.3. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- la produzione documentale (sulla quale chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) deve ritenersi non sufficiente ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto di vendita tra
(in proprio) e ed allo stesso tempo tra la medesima società e la Parte_1 CP_1 Pt_2
- in particolare, la nota del 2 settembre 2021 rivolta al ha riguardato la prova su strada del Parte_1 mezzo, mentre la comunicazione del Comune di L'Aquila relativa al preavviso di revoca del contributo risulta indirizzata al predetto ma all'indirizzo di posta elettronica certificata della società;
- peraltro tale ultimo documento riporta la ragione della revoca determinata dalla mancata produzione della documentazione richiesta e quindi per un fattore certamente non imputabile alla convenuta;
- la deposizione dell'unico teste escusso, , deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della Tes_1 decisione;
- il quadro così tratteggiato deve ritenersi non idoneo ai fini della formazione del consenso secondo quanto previsto dall'art. 1326 cod civ;
- anche la ulteriore richiesta di ristoro del danno patrimoniale per il noleggio di altre vetture si p rivelata del tutto sfornita dell'indispensabile riscontro probatorio;
2 1.4. La pronunzia del tribunale frentano è stata tempestivamente impugnata dal mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine al difetto di legittimazione attiva quale diretta conseguenza di un'errata valutazione del compendio probatorio.
Anche il secondo motivo ha, al pari del precedente, interessato l'errata valutazione sull'avvenuta formazione del consenso ai fini della conclusione del contratto di vendita della vettura.
Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione della prova orale e quindi della deposizione resa dal teste . Tes_1
Si è costituita resistendo all'impugnazione e deducendone l'infondatezza nel merito Controparte_1 così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in fatto prima ancora che in diritto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, vanno esaminati congiuntamente ed a tal fine è possibile, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
3.1. Cercando di fare opera di sintesi, secondo la prospettazione degli appellanti, la sentenza di primo grado risulta essere affetta da un duplice vizio motivazionale consistente nell'errata valutazione del compendio probatorio da cui al contrario deve trarsi il fondato convincimento dell'esistenza di un rapporto negoziale (inquadrabile all'interno dello schema tipico della vendita) tra il solo Parte_1
e o comunque tra la predetta società e di cui pacificamente il predetto risulta Controparte_1 Pt_2 essere il legale rappresentante.
Risulta poi di sin troppo chiara evidenza che tale opzione interpretativa trae origine dalla errata valutazione del materiale probatorio di causa.
Giova, sin da subito evidenziare (e nella comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellata ha sottolineato la questione non riproposta poi in questo grado) che il ha conferito la Parte_1 procura alle liti unicamente nella qualità di persona fisica e non invece anche nella veste di legale
3 rappresentante (circostanza in effetti ampiamente comprovata dalla stessa visura camerale ritualmente prodotta in atti) di Pt_2
Per il presente giudizio, infatti, è stata riprodotta (perché contenente espressamente anche il potere di proporre gravame) in questa sede la stessa procura alle liti.
A ben vedere, una siffatta circostanza non è destinata a riverberare alcuna conseguenza sul presente giudizio in quanto dalla citata visura camerale balza ben all'evidenza il ruolo del Parte_1 all'interno della compagine societaria.
La conseguenza che ne deriva è pertanto che l'essenza della lite può ritenersi duplice in quanto da un lato concerne certamente l'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva del e dall'altro (in caso di riscontro negativo) la verifica dell'avvenuto perfezionamento del Parte_1 contratto di vendita tra e Pt_2 Controparte_1
3.2.1. Tanto considerato, in ragione delle censure sollevate dall'appellante occorre procedere ad una compiuta ricostruzione della cornice, in diritto e fattuale, al cui interno la vicenda che ci occupa si è dipanata.
Sul versante in diritto, è sufficiente osservare che, in linea con quanto graniticamente stabilito della giurisprudenza di legittimità a partire dall'oramai nota sentenza a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001
n. 13533 la parte che agisce in giudizio anche (tra l'altro) per l'adempimento è tenuto essenzialmente a fornire la dimostrazione della ragione giustificativa (in termini di causa petendi) della domanda e ad allegare l'altrui inadempimento.
A completamento, vanno richiamati i seguenti ulteriori principi enunciati sempre in ambito giurisprudenziale in subiecta materia.
Costituisce orientamento oramai consolidato che “La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale” (cfr. Cass Civ, Sez. VI, 30.8.2022 n. 25524).
Sono stati chiariti anche i principi fondamentali in tema di formazione del contratto secondo lo schema dell'accettazione della proposta.
Ed in particolare, è stato chiarito che “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale
è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in
4 apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate” (cfr Cass Civ,
Sez III, 24.04.2024 n. 11126).
Ed ancora, secondo la prevalente giurisprudenza di merito (che si è allineata all'interno di tale solco interpretativo) “La proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, e deve essere rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto;
in mancanza di tali elementi, l'atto integra un mero invito a trattare. Essa deve essere completa, ossia adeguata nel suo contenuto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto. È invece incompleta la proposta che rinvii ad un ulteriore accordo delle parti in ordine ad elementi secondari e la proposta incompleta varrà come invito a proporre” (cfr
Corte Appello Lecce, Sez II, 17.5.2023 n. 435);
Anche questa Corte Territoriale si è pronunziata sulla questione stabilendo che “L'accordo tra le parti relativo ad alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative poiché, per dirsi concluso il vincolo contrattuale, è necessario che sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo; di conseguenza gli appunti o le bozze di contratto altro non sono, che puntuazioni, vale a dire accordi preliminari su alcune delle condizioni del futuro contratto, come tali improduttive di effetti giuridici “ (cfr Corte Appello L'Aquila, 5.4.2022 n. 501,
Corte Appello L'Aquila, 8.1.2025 n. 19);
3.2.2.Con riguardo invece al profilo in fatto, attenendosi essenzialmente al materiale documentale è possibile affermare che:
Risulta innegabile l'interessamento del (si vedrà meglio nel prosieguo se quale persona Parte_1 fisica oppure nella qualità di legale rappresentante di all'acquisto, a partire dal mese di Pt_2 agosto 2021, di una vettura Modello 3 Performance;
CP_1
Non a caso, infatti, in data 18 agosto 2021 il predetto ha ricevuto una proposta di effettuare un test drive (il primo documento è risalente a tale ultima data);
A distanza di qualche tempo, segnatamente il 2 settembre 2021, ha inviato al un CP_1 Parte_1 preventivo contenente le caratteristiche del mezzo, la data di stimata consegna (dicembre 2021) ed il prezzo finale pari ad € 60.750,00;
Il primo riscontro a tale preventivo, si è avuto con la mail inviata da in data 14 settembre Pt_2
2021 i cui punti salienti sono: a) all'importo dovuto dovrà essere decurtato il bonus incentivi pari ad
€ 4.000,00; b) il pagamento del saldo entro 150 giorni;
c) la richiesta dell'invio di un preventivo
5 (chiaramente uno nuovo e diverso rispetto a quello a cui si è fatto cenno in precedenza) all'indirizzo della società e non del;
Parte_1
Nella mail del 15 settembre 2021, sempre (in risposta alla nota sul trasferimento della Pt_2 CP_1 pratica al team di RO) ha specificato “la mail è stata inviata presso questo indirizzo in quanto domicilio telematico individuato per la ragione sociale con la quale sorge il contratto Controparte_1 di vendita”;
Il 30 settembre 2021, per la prima volta ha inoltrato formale richiesta di consegna del veicolo Pt_2 invocando l'avvenuta sottoscrizione del contratto tra il mese di agosto e settembre 2021 ed in particolare con l'accettazione del preventivo;
ha così contestato tale ricostruzione precisando che gli ordini devono avvenire in Controparte_1 modalità telematica, aggiungendo che non ha riscontrato i solleciti in tal senso e pertanto non Pt_2
è configurabile alcun rapporto contrattuale;
3.3.1.Dall'insieme delle considerazioni svolte possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
Risulta certamente condivisibile l'assunto che esclude l'esistenza di un vincolo negoziale tra il
, quale persona fisica, e la Parte_1 Controparte_1
Volendo difatti scendere nel dettaglio gli unici atti o comunque comportamenti riconducibili allo stesso sono risultati il test drive del veicolo e la corrispondenza che ha intrattenuto con tale
[...] del team di RO (che, come anticipato, è stato designato per la conclusione Persona_1 CP_1 dell'affare).
La comunicazione dell'odierna appellata del 2 settembre 2021, facendo peraltro buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati, non può valere quale proposta di vendita.
Se da un lato, infatti, corrisponde al vero che il documento ha riportato il prezzo della vettura ed il tempo della presumibile consegna (dicembre 2021), risulta altrettanto indubbio, trattandosi di circostanze documentate per tabulas, che: a) al preventivo non ha fatto seguito alcuna accettazione da parte del;
b) la nota a mezzo posta elettronica di riscontro (del 14 settembre 2021) è stata Parte_1 trasmessa dall'indirizzo di indicata, peraltro, espressamente quale parte interessata Pt_2 all'acquisto; c) ulteriori elementi pacificamente emersi nel corso del giudizio, vanno poi indicati a supporto di questa soluzione: la finalità dell'acquisto era quella di accedere agli incentivi (c.d. ecobonus) previsti all'epoca e pertanto è ragionevole ritenere che una siffatta finalità fosse perseguita unicamente da e non certamente (anche in assenza di elementi in grado di consentire un Pt_2 diverso inquadramento dei fatti) dal quale persona fisica;
d) le uniche note rectius e-mails Parte_1
a firma del sono compatibili con il suo ruolo di legale rappresentante della società Parte_1 Pt_2
[...
e) le questioni riguardanti il contributo pubblico (sulle quali in breve nel prosieguo si dirà) hanno
6 coinvolto direttamente la predetta società in effetti destinataria delle comunicazioni formali da parte del Comune di L'Aquila;
Sulla scorta delle considerazioni svolte, quindi va certamente condivisa la soluzione del primo giudice di escludere la legittimazione in capo al persona fisica. Parte_1
In altri termini si vuol significare che non è emersa la prova che la parte interessata all'acquisto fosse quest'ultimo, mentre deve certamente essere preferita la tesi che vede il suo coinvolgimento nella vicenda che ci occupa unicamente in quanto legale rappresentante di Pt_2
3.3.2.A ben vedere, però, la sentenza impugnata coglie nel segno anche nella parte in cui ha comunque escluso la sussistenza di un contratto di vendita tra la predetta società e Controparte_1
A tale riguardo, sono quegli stessi principi giurisprudenziali sopra citati, trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa, ad escludere che vi sia stato un incontro di consensi tale da far scaturire il vincolo negoziale (che, è bene ricordarlo, in situazioni speculari a quella in esame, sorge con il semplice consenso).
La nella nota del 14 settembre 2021 ha espressamente richiesto alla controparte un preventivo Pt_2 lasciando intendere, in forza dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, che il preventivo del 2 settembre 2021 non poteva essere equiparato alla stregua di una proposta.
Ed infatti, al di là dell'indicazione del corrispettivo e del tempo della presunta consegna, non sono stati indicati nel suddetto documento alcuni elementi indispensabili per il suo inquadramento nello schema tipico della proposta.
Tali elementi possono individuarsi nella consegna e nelle modalità di pagamento.
Ad ogni buon conto, riscontrando tale nota ha anche espressamente richiesto lo scorporo Pt_2 della somma di € 4.000 a titolo di incentivi ed ha fatto riferimento ad un termine di 150 giorni per quanto concerne il pagamento del saldo.
Su tale profilo (che deve ritenersi indubbiamente dirimente ai fini dell'incontro delle manifestazioni di volontà) non vi è prova del raggiungimento di un'intesa tra le parti.
Vi è poi un'ulteriore circostanza rappresentata dall'espressa indicazione di (da Controparte_1 intendersi alla stregua di una modalità essenziale per la definizione dell'accordo) sull'inoltro delle proposte di acquisto in modalità telematica (mediante l'utilizzo di domini di posta certificata) all'evidente scopo di avere una maggiore certezza delle reali intenzioni dei soggetti interessati alle vetture.
Non è stato adeguatamente contestato neppure l'ulteriore circostanza che nonostante i vari solleciti al , nessuna prenotazione è stata effettuata da parte di Parte_1 Pt_2
7 3.3. A completamento delle considerazioni svolte, qualche doveroso cenno si rende necessario sulla deposizione dell'unico teste escusso, . Tes_1
La tesi delle parti appellanti è che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato (così incorrendo nel lamentato vizio di errata valutazione delle prove) il contenuto di tale deposizione.
Anche su tale aspetto, le argomentazioni svolte non persuadono.
Il è stato sentito in qualità di testimone all'udienza del 23 ottobre 2023 e nella circostanza ha Tes_1 riferito che “ERO PRESENTE SIA DURANTE LA PROVA DEL VEICOLO CHE DURANTE LA
TRATTATIVA VOLTA ALL'ACQUISTO DI UN MODELLO AVENTE LE STESSE
CARATTERISTICHE DI QUELLO PROVATO. IL SIG. TORTI SI PRESENTO' NELLA FASE
DELLA TRATTATIVA, NON ERA PRESENTE DURANTE LA PROVA DEL VEICOLO……
DURANTE LA TRATTATIVA, L'ING SPECIFICO' CHE AVREBBE ACQUISTATO Parte_1
L'AUTOVETTURA MEDIANTE UN FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PROPRIA SOCIETA'
LYNK SRL….. HO VISTO QUANDO IL SIG. INVIO' IL PREVENTIVO ALL'INDIRIZZO Per_1
DI POSTA ELETRTONICA CHE NELL'OCCASIONE GLI VENNE DETTATO DALL'ING
- QUESTO INDIRIZZO ERA FORMATO DAL SUO NOME E COGNOME ED Parte_1
AVEVA IL DOMINIO “TELENIA”……. NEL CORSO DELLA TRATTATIVA SI PARLO'
DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO CON LE CARATTERISTICHE DI QUELLO PROVATO, E
SPECIFICANDO LE MODALITA' DI ACQUISTO DI CUI L'ING VOLEVA Parte_1
FRUIRE. OLTRE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO NON RICORDO ELEMENTI
SPECIFICI ULTERIORI A QUELLI DI CUI HO GIA' RIFERITO….. NON RICORDO
ESATTAMENTE IL TERMINE DI CONSEGNA”.
Orbene, tale rappresentazione dei fatti deve ritenersi non decisiva ai fini della soluzione del caso.
Il teste infatti ha riferito su circostanze già riscontrate mediante esame della documentazione prodotta e comunque trattasi di aspetti che non possono ritenersi decisivi a superare l'insieme delle considerazioni svolte ed a ritenere pertanto concluso un contratto di vendita tra le odierne parti in causa.
4. Al rigetto dell'azione di adempimento consegue analoga sorte della domanda risarcitoria che in effetti deve ritenersi assorbita.
Difatti, gli appellanti hanno lamentato di aver subito dalla mancata consegna della vettura per cui è causa un duplice danno consistente nel mancato accesso agli incentivi e nell'aver sostenuto un esborso per il noleggio di altri mezzi.
Quanto al primo aspetto, ove non si volessero ritenere già di per sa decisive le argomentazioni svolte,
è sufficiente osservare che è dimostrato per tabulas (cfr doc 6 delle stesse produzioni di parte
8 appellante) che il diniego all'incentivo è stato motivato dal Comune di L'Aquila per il mancato tempestivo deposito di documentazione integrativa comunque richiesta e senza che sia stata offerta la prova che ciò è accaduto per fattori imputabili a Controparte_1
Sulle spese ulteriori sostenute risulta oltremodo decisiva la motivazione del primo giudice che ha fatto riferimento all'assenza di riscontro probatorio.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
5.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1 valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
52.001 ad € 260.000 così determinato considerando il valore non solo della pretesa risarcitoria ma anche del valore della vettura oggetto dell'azione di adempimento) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 257/24 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
9 a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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