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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5263 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO………………………… Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5263 /2023, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023 Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE STASIO MARIAGRZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. PRANDI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 21.01.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. in data 11.07.2024 ha proposto ricorso nei confronti di al fine di sentire Parte_1 CP_1 pronunciare sentenza di separazione giudiziale con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte resistente si è costituita in giudizio e, a seguito di accordo tra le parti, in data 06.06.2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale (sent. n. 1704/24 – pubbl. in data 10.06.2024). Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con udienza istruttoria fissata per il giorno 21.01.2025. II. In data 17.01.2025 parte ricorrente formulava istanza di rinuncia alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non intendendo più coltivare la domanda. La richiesta perveniva in atti con sottoscrizione olografa da parte della stessa . Parte_1
Il convenuto costituito non chiedeva procedersi con il giudizio, così associandosi alla richiesta formulata da parte ricorrente, e all'udienza del 21.01.2025 non compariva all'udienza. Dunque, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c., stante l'assenza di ragioni contrarie alla legge o alla tutela dei minori, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza declaratoria dell'estinzione del procedimento. III. Il Collegio ritiene necessario, al fine di tutelate il preminente interesse dei figli minori Mark Pt_1
(08.04.2007) e (16.12.2014), di disporre la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Cesano Maderno, i quali manterranno attivo il programma di monitoraggio del nucleo familiare e avranno cura di segnalare all'A.G., tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i figli minori;
il ciò per un periodo di due anni a far data dall'emissione del presente provvedimento. IV. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, nella controversia iscritta al numero di ruolo 5263/23, così provvede: I. Letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c. dichiara l'estinzione del procedimento di scioglimento del matrimonio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
II. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno ottemperino a quanto disposto in parte motiva, punto n.3; III. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Cesano Maderno
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO………………………… Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5263 /2023, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023 Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE STASIO MARIAGRZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. PRANDI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 21.01.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. in data 11.07.2024 ha proposto ricorso nei confronti di al fine di sentire Parte_1 CP_1 pronunciare sentenza di separazione giudiziale con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte resistente si è costituita in giudizio e, a seguito di accordo tra le parti, in data 06.06.2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale (sent. n. 1704/24 – pubbl. in data 10.06.2024). Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con udienza istruttoria fissata per il giorno 21.01.2025. II. In data 17.01.2025 parte ricorrente formulava istanza di rinuncia alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non intendendo più coltivare la domanda. La richiesta perveniva in atti con sottoscrizione olografa da parte della stessa . Parte_1
Il convenuto costituito non chiedeva procedersi con il giudizio, così associandosi alla richiesta formulata da parte ricorrente, e all'udienza del 21.01.2025 non compariva all'udienza. Dunque, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c., stante l'assenza di ragioni contrarie alla legge o alla tutela dei minori, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza declaratoria dell'estinzione del procedimento. III. Il Collegio ritiene necessario, al fine di tutelate il preminente interesse dei figli minori Mark Pt_1
(08.04.2007) e (16.12.2014), di disporre la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Cesano Maderno, i quali manterranno attivo il programma di monitoraggio del nucleo familiare e avranno cura di segnalare all'A.G., tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i figli minori;
il ciò per un periodo di due anni a far data dall'emissione del presente provvedimento. IV. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, nella controversia iscritta al numero di ruolo 5263/23, così provvede: I. Letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c. dichiara l'estinzione del procedimento di scioglimento del matrimonio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
II. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno ottemperino a quanto disposto in parte motiva, punto n.3; III. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Cesano Maderno
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona