Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 339/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 26/03/2024, da nata a [...] il [...], e residente a [...]in C.so Umberto I° n. Parte_1
13, c.f. , rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Culot (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Verbania Viale C.F._2
Azari n. 4, presso e nello studio del suo difensore ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], e residente in [...] in CP_1
Corso Umberto I n. 13, c.f. , rappresentato, assistito e difeso, giusta C.F._3
procura in atti, dall'avv. Patrizia Reina (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._4
in Saronno Via G. D'Annunzio n. 9, presso e nello studio del suo difensore resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“voglia il tribunale pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
C O N D I Z I O N I
-affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
-assegna la casa familiare sita in ST (VB) Corso Umberto I° n. 13, in uso alla ricorrente
-dà facoltà al padre di tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
a prenderli presso la loro residenza, alla domenica sera alle ore 20,00 quando li dovrà ivi riportare;
b) i figli, inoltre, trascorreranno:
- dalla fine della scuola al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio sino al rientro con l'altro genitore ad anni alterni;
- i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con
l'altro e così in via alternativa di anno in anno;
- entrambi i genitori avranno, inoltre, il diritto di tenere i figli con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore con l'anticipo di almeno un mese rispetto alla data di partenza;
– pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– dispone che le spese straordinarie da sostenersi per i figli minori vengano ripartite in ragione del
50%, secondo i criteri di cui al Protocollo del Tribunale di Verbania”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 26/03/2024, , premesso di avere contratto matrimonio in ST Parte_1
(VB) il 22.06.2008, con chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito CP_1 evidenziando come dall'unione coniugale fossero nati i figli il 17/11/2010 e il Per_1 Per_2
02/04/2016, come negli ultimi anni la convivenza fosse divenuta intollerabile, come il CP_1
avendo reperito a inizio dicembre 2023 un'attività lavorativa a Malpensa, avesse sostanzialmente abbandonato il tetto coniugale andando a vivere -con decisione unilaterale- presso i suoi genitori in
TO IO (VA), tornando presso la residenza familiare una volta a settimana, circa, talvolta trascorrendovi la notte, come fossero anni che lei e il marito neppure dormivano più nello stesso letto, come il non avesse mai contribuito ai bisogni della famiglia, omettendo qualsiasi contributo CP_1
di carattere economico, e ogni spesa fosse stata da lei sostenuta, trovando aiuto nella madre, Per_3
, la quale aveva diviso le sue proprietà tra i tre figli, donando a lei due immobili che essa
[...]
ricorrente aveva ristrutturato con del denaro già donatogli precedentemente dal padre e messo a frutto a partire dal 2022, con un reddito di circa euro 1.300,00 mensili, come la casa dove si era svolta la vita coniugale fosse di proprietà del fratello che l'aveva concessa in comodato gratuito Per_4 ma che ora ne richiedeva la restituzione, come i figli e non andassero mai con il Per_1 Per_2
padre a dormire a casa dei nonni, né il medesimo avesse mai chiesto ai figli di passare del tempo con lui, come il nulla avesse mai versato quale contributo economico per il mantenimento dei CP_1
suoi figli che, dunque, erano da lei interamente gestiti.
Tanto premesso chiedeva la ricorrente che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, che venisse disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , Per_1 Per_2
con il loro prevalente collocamento presso la madre nella casa già coniugale la quale andava a lei conseguentemente assegnata in uso, che venissero previste le modalità di frequentazione tra padre e figli e posto a carico del primo l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della prole minore pari ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al Protocolla del Tribunale di Verbania.
In data 7.6.2024 si costituiva contestando quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1
e, concordando in punto affido condiviso dei figli minori e loro prevalente collocamento presso la madre, chiedeva dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie, prevedersi un contributo a suo carico per il mantenimento dei figli pari ad euro 150,00 per figlio con la previsione che le spese straordinarie sarebbero state poste nella misura del 75% a carico della madre e la rimanente parte a suo carico.
All'udienza del 13.1.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato.
La causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti in matrimonio Parte_1 CP_1
in ST (VB) il 22.06.2008;
-affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
-assegna la casa familiare sita in ST (VB) Corso Umberto I° n. 13, in uso alla ricorrente -dà facoltà al padre di tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
a) due fine settimana al mese alternati dal venerdì sera dalle ore 20,00, quando il padre dovrà andare a prenderli presso la loro residenza, alla domenica sera alle ore 20,00 quando li dovrà ivi riportare;
b) i figli, inoltre, trascorreranno:
- dalla fine della scuola al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio sino al rientro con l'altro genitore ad anni alterni;
- i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro e così in via alternativa di anno in anno;
- entrambi i genitori avranno, inoltre, il diritto di tenere i figli con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore con l'anticipo di almeno un mese rispetto alla data di partenza;
– pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– dispone che le spese straordinarie da sostenersi per i figli minori vengano ripartite in ragione del
50%, secondo i criteri di cui al Protocollo del Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 27/01/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco