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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.V.G. 2534/2025 promosso da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIGNA ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1.- affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre in
Mede, Via Seva, n. 6;
3.- assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti sita in Mede, Via Seva n.
6 alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore , Parte_1 Per_1 nonché al figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente;
Per_2
4.- disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini:
a) il padre potrà tenere con sé il figlio minore quando vorrà anche ogni Per_1 pomeriggio della settimana, purché vi sia una preventiva comunicazione, anche via messaggio alla moglie, trasmessa almeno con un giorno di anticipo. Il figlio , Per_1 inoltre, vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
pag. 1 di 3 b) durante il periodo estivo il padre avrà diritto di trascorrere 3 settimane di vacanza con , anche non continuative, concordando i periodi con la madre entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno;
e) trascorrerà il 25 dicembre con la madre e le restanti festività natalizie, dal Per_1 mattino del 26 al mattino del 31 con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro (per il primo anno successivo alla separazione starà con la madre dal 26 Per_1 al 31 dicembre).
Le vacanze pasquali verranno trascorse da con il padre o con la madre, ad anni Per_1 alterni, così come i compleanni. Per il primo anno successivo alla separazione (anno
2026) trascorrerà le vacanze pasquali e il compleanno con la madre;
Per_1
f) il Sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 pari ad € 200,00 (a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore essendo Per_1 ormai il primo figlio indipendente sotto il profilo economico) da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le regole previste nel
Protocollo siglato il 9.11.2016 tra il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pavia e il
Tribunale di Pavia, che le Parti accettano;
h) il Sig. si obbliga a provvedere integralmente, alle scadenze convenute, al Pt_2 pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Intesa San Paolo
S.p.a. per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, pari a circa € 600,00 mensili oltre al versamento di € 100,00 mensili per il mantenimento della moglie;
i) il Sig. si impegna a provvedere integralmente le spese relative al Pt_2 mantenimento, nonchè alla gestione del cane a quest'ultimo intestato;
l) prendere atto della reciproca concessione di assenso da parte dei Sigg.ri e Parte_1
al rilascio dei documenti d'espatrio del figlio ”. Pt_2 Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di separazione depositato il 16.7.2025, integrato in data 15.10.2025 con la completa indicazione circa le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
pag. 2 di 3 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto di omologazione della separazione pronunciato il 02.10.2010 dal Tribunale di Vigevano, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito all'affido e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] a [...]. Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e, con note scritte depositate il 13.10.2025, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- a modifica del decreto di omologazione della separazione pronunciato il 02.10.2010 dal
Tribunale di Vigevano, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 20.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.V.G. 2534/2025 promosso da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIGNA ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1.- affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre in
Mede, Via Seva, n. 6;
3.- assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti sita in Mede, Via Seva n.
6 alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore , Parte_1 Per_1 nonché al figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente;
Per_2
4.- disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini:
a) il padre potrà tenere con sé il figlio minore quando vorrà anche ogni Per_1 pomeriggio della settimana, purché vi sia una preventiva comunicazione, anche via messaggio alla moglie, trasmessa almeno con un giorno di anticipo. Il figlio , Per_1 inoltre, vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
pag. 1 di 3 b) durante il periodo estivo il padre avrà diritto di trascorrere 3 settimane di vacanza con , anche non continuative, concordando i periodi con la madre entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno;
e) trascorrerà il 25 dicembre con la madre e le restanti festività natalizie, dal Per_1 mattino del 26 al mattino del 31 con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro (per il primo anno successivo alla separazione starà con la madre dal 26 Per_1 al 31 dicembre).
Le vacanze pasquali verranno trascorse da con il padre o con la madre, ad anni Per_1 alterni, così come i compleanni. Per il primo anno successivo alla separazione (anno
2026) trascorrerà le vacanze pasquali e il compleanno con la madre;
Per_1
f) il Sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 pari ad € 200,00 (a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore essendo Per_1 ormai il primo figlio indipendente sotto il profilo economico) da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le regole previste nel
Protocollo siglato il 9.11.2016 tra il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pavia e il
Tribunale di Pavia, che le Parti accettano;
h) il Sig. si obbliga a provvedere integralmente, alle scadenze convenute, al Pt_2 pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Intesa San Paolo
S.p.a. per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, pari a circa € 600,00 mensili oltre al versamento di € 100,00 mensili per il mantenimento della moglie;
i) il Sig. si impegna a provvedere integralmente le spese relative al Pt_2 mantenimento, nonchè alla gestione del cane a quest'ultimo intestato;
l) prendere atto della reciproca concessione di assenso da parte dei Sigg.ri e Parte_1
al rilascio dei documenti d'espatrio del figlio ”. Pt_2 Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di separazione depositato il 16.7.2025, integrato in data 15.10.2025 con la completa indicazione circa le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
pag. 2 di 3 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto di omologazione della separazione pronunciato il 02.10.2010 dal Tribunale di Vigevano, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito all'affido e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] a [...]. Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e, con note scritte depositate il 13.10.2025, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- a modifica del decreto di omologazione della separazione pronunciato il 02.10.2010 dal
Tribunale di Vigevano, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 20.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3