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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10598/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/09/2025 da
e da Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. GAMBERINI STEFANIA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10.04.2010 in LATISANA
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.
8, Parte 1, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
1 - rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 10.04.2010 in LATISANA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 8, Parte 1, dell'anno 2010, alle seguenti condizioni:
a. autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b. dà atto che si impegna a cedere ed a trasferire a , che si Parte_1 Parte_2 impegna ad accettare e ad acquistare, con ogni garanzia di legge, la sua quota di piena proprietà, pari ad un mezzo indiviso, dell'immobile destinato a casa coniugale, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presenti (salvo quanto indicato al successivo paragrafo c), così descritto:
- unità immobiliare ad uso abitativo, posta al piano terra e primo uniti da scala esterna, con annesso garage al piano terra e corte di pertinenza, così censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Latisana:
- Foglio 6, particella 430, subalterno 2, Via Aquileia n. 5, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 6, R.C. Euro 495,80;
- Foglio 6, particella 430, subalterno 3, Via Aquileia snc, piano T, categoria C/6, classe 4, mq 22, R.C. Euro 57,95.
Dà atto che gli immobili in oggetto saranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
c. Dà atto che l'atto di trasferimento di proprietà degli immobili come sopra indicati verrà effettuato presso un notaio a scelta del signor entro 90 giorni dal deposito della Pt_2 presente sentenza di separazione;
dà atto che le spese di trasferimento, l'onorario notarile, le imposte di registro e quant'altro necessario al perfezionamento del passaggio di proprietà saranno a carico del signor Pt_2
d. Dà atto che , che ha già lasciato la casa coniugale, preleverà dall'abitazione Parte_1 gli eventuali effetti personali ancora rimasti ed il mobile collocato nel corridoio, restaurato dal padre.
2 e. Considerati i reciproci apporti conferiti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, dà atto che , a fronte del trasferimento da parte di Parte_2 Parte_1 della quota di sua proprietà dell'immobile, ha corrisposto a la somma di € Parte_1
70.000,00 (euro settantamila). Dà atto che tale somma è già stata versata da Parte_2
a , la quale dà atto di un tanto e dichiara di averla ricevuta, con le seguenti Parte_1 modalità:
- € 10.000,00 (euro diecimila//00) con bonifico effettuato in data 03.12.2024 (CRO/ID operazione 0623018476633803480010063900IT);
- € 10.000,00 (euro diecimila//00) con bonifico effettuato in data 06.12.2024 (CRO/ID operazione 0623079824834107480010063900IT);
- € 50.000,00 (euro cinquantamila//00) con bonifico effettuato in data 25.06.2025 (CRO/ID operazione 0623053927317512480010063900IT).
f. Inoltre, dà atto che si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo relativo Parte_2 al mutuo ipotecario contratto con Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa con atto del 01.02.2017 del Notaio di Udine, Repertorio n. 3300, Raccolta n. 2682, Persona_1 garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese di Parte_2
una volta completamente estinto il mutuo. Dà atto che a tali effetti
[...] Parte_2 riconosce di subentrare come unico soggetto debitore verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito.
g. Dà atto che i coniugi, con l'esatto adempimento delle obbligazioni elencate ai punti precedenti, nel dichiarare di essere economicamente autosufficienti dichiarano, altresì, di non avere altro a pretendere reciprocamente dal punto di vista economico e patrimoniale. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latisana (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 8, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 01.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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