TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate congiuntamente dagli Avv.ti Rosa Isabel Italiano per la ricorrente, e Marilena Lopes per il resistente - visto l'art. 702 bis c.p.c., pronuncia la seguente
ORDINANZA definitoria ex art. 702 ter c.p.c.
Nel procedimento civile iscritto al n. 66/23 R.G. avente per oggetto: ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. in materia di assegno unico e universale
VERTENTE TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Rosa Isabel Italiano, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv.
Marilena Lopes, giusta procura in atti.
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Ordinanza redatta ai sensi dell'art.702 ter c.p.c.
Con ricorso ex art.702-bis del 16.01.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza del 28.01.2023, Parte_1
ha adito il Tribunale premettendo: i) il ricorso, iscritto
[...]
al n. 1482/2021 R.G. Tribunale di Barcellona P.G., per la disciplina: a) del diritto di visita del padre nei Controparte_1
confronti del figlio minore;
b) del diritto Persona_1
all'assegno di mantenimento e annessa sua quantificazione;
ii)
l'ordinanza n.516/2021 del 24.11.2021 con cui l'adito Tribunale ha previsto l'affido condiviso del minore con collocamento privilegiato presso la ricorrente, l'erogazione, a carico di
, di un assegno di mantenimento pari ad € Controparte_1
300,00 e la disciplina delle modalità di frequentazione tra padre
(i.e. il resistente) e figlio minore;
iii) il rigetto della domanda, presentata in data 18.07.2022 all per l'ottenimento CP_2
dell'assegno unico previsto per il figlio a carico, in pag. 2/6 considerazione della già avvenuta presentazione, da parte di
, della relativa domanda e della annessa Controparte_1
percezione per intero, fino a quel momento, dell'assegno unico richiesto, così concludendo, nell'atto introduttivo: a) in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto a percepire per intero l'assegno unico in quanto genitore collocatario e, per l'effetto, la condanna del resistente alla restituzione di tutte le somme percepite ed indebitamente trattenute;
b) in via subordinata, per l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto a percepire l'assegno nella misura del 50% e, per l'effetto, la condanna del resistente alla restituzione del 50% di tutte le somme percepite ed indebitamente trattenuto.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di Controparte_1
- costituitosi con comparsa del 06.10.2023 – il quale ha eccepito che nella domanda dallo stesso presentata all è stata CP_2
richiesta la erogazione del contributo economico nella misura del 50% rispetto all'intero importo previsto per legge.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo, inoltre, la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Depositate le note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 18.02.2025, la causa è stata rinviata, con ordinanza del
19.02.2025, su istanza concorde delle parti, richiedenti un breve pag. 3/6 rinvio“ al fine di verificare la possibilità di pervenire al bonario componimento della lite”.
Con le note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 17.09.2025, anch'esse redatte congiuntamente dalle parti, le procuratrici costituite hanno evidenziato il raggiungimento di un accordo transattivo depositandone copia nel fascicolo telematico.
La causa, dunque, sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza e in conformità al documentato depositato in allegato ad esse – rubricato “scrittura privata di transazione” –viene decisa ex art. 702 ter c.p.c. (pro tempore vigente).
⃰ ⃰ ⃰
La causa va definita con declaratoria di cessata materia del contendere.
Dalle dichiarazioni contenute negli atti di causa, infatti, si apprende che le parti “hanno raggiunto un accordo transattivo, che si deposita” e, in conformità ad esso, la difesa di ambo le parti conclude – come anticipato nella superiore esposizione narrativa – affinché il tribunale voglia “prendere atto dell'accordo intervenuto
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di legge, con regolamentazione delle spese conforme all'intesa raggiunta dalle parti” (cfr., da ultimo, note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2025 a firma Avv.ta pag. 4/6 Rosa Isabel Italiano e Avv.ta Marilena Lopes).
La concreta conclusione dell'accordo trova conferma, altresì, nel documento datato 15.09.2025, depositato in atti, costituente allegato alle note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del
17.09.2025, recante intestazione “SCRITTURA PRIVATA DI
TRANSAZIONE” e sottoscritto da entrambe le parti e dai dai rispettivi difensori.
Nel citato documento le parti dichiarano” di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per ragioni connesse all'assegno unico universale relativo al periodo pregresso, né a qualsivoglia titolo” ed inoltre “ le parti dichiarano, infine di voler interamente compensare tra loro le spese di lite”.
Non resta, pertanto, al Tribunale che prendere atto dell'avvento di circostanze – costituite, nella sostanza, dall'accordo bonario raggiunto tra le parti, testimoniato tra l'altro, dalle chiare e concordanti dichiarazioni rese dalle rispettive procuratrici costituite – tali da rendere superflua una pronuncia di merito e, quindi, idonee a cedere il passo ad una pronuncia meramente ricognitiva (anche in punto di accordo raggiunto sulle spese processuali).
Infatti, l'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese – come si evince dalle dichiarazioni rese nel documento datato 15.09.2025 e pag. 5/6 dalle conclusioni contenute nelle note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025 – depone per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 66/2023 R.G., così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE compensate;
Barcellona P.G. 24.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 6/6