Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13987/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13987/2021, avente ad oggetto:
Occupazione senza titolo di immobile, riservata in decisione all'udienza 12.5.2025,
promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Clorinda Rosciano (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Tafuri (CF: , elettivamente domiciliato in Via C.F._3
Vittoria Colonna 14 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 4
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc premettendo di essere Parte_1
proprietaria di unità immobiliari site in al Vico 5° Marco Rocco n.43 (e CP_1
precisamente di appartamento al piano terra interno 11 con 500/1000 del posto auto scoperto nonché di appartamento al piano secondo interno 5, appartamento al piano secondo interno 6 e proprietà pari a 500/1000 del lastrico solare al terzo piano, il tutto pagina 2 di 4 pari alla metà dell'intera consistenza del fabbricato di Vico V Marco Rocco n.43),
esponeva che il fabbricato è condotto in locazione dal Comune di in virtù di CP_1
contratto del 29.6.2009 per il canone originario di € 3.200,00 poi ridotto del 15% e pari,
oggi, al canone trimestrale di € 8.270,70; deduceva ancora che il Controparte_1
recedeva con nota del 16.3.2016 Prot. 13444 per la scadenza contrattuale del 31.12.2020
e che non aveva liberato e restituito l'immobile e non pagato i canoni dal gennaio 2021.
Aggiungeva che il Comune aveva operato “trasformazioni edilizie” suddividendo le unità abitative” lasciando in precarie condizioni di manutenzione dell'immobile.
Assumeva, quindi, che spettava alla locatrice il risarcimento per l'occupazione abusiva,
pari al 20% del canone di locazione, come previsto dall'art. 6 comma 6 L. 431/98 e che il ritardo nella restituzione avrebbe impedito alla ricorrente di accedere ai benefici del
“bonus 110%” ed alle altre misure del PNRR.
Si costituiva parte resistente la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Ciò posto in fatto, in data 17.2.2025 il procuratore della depositava Parte_1
istanza in cui veniva avanzata richiesta di rinuncia al giudizio con dichiarazione di cessata materia del contendere.
La controparte, pur prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, non aderivano a tale richiesta chiedendo assegnarsi la causa a sentenza, con vittoria di spese per effetto della soccombenza virtuale conseguita al comportamento della . Parte_1
Considerata la dichiarazione della ricorrente di rinuncia al presente giudizio, pagina 3 di 4 preso atto delle richieste della controparte, va dichiarata cessata materia del contendere, con condanna della al pagamento delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano come in dispositivo. per effetto del richiamato principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti del così provvede: Controparte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 3/6/2025
Il Giudice
dr. Antonio Caradonna
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