Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01660/2025REG.PROV.COLL.
N. 06912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6912 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Clarizia e dall’Avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , C.S.M – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , e Corte d’Appello di Roma, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio
-OMISSIS-, non costituito in giudizio
-OMISSIS-, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la delibera del -OMISSIS-con la quale è stata disposta l’esclusione della stessa appellante dalla nomina a -OMISSIS-, previa revoca della delibera consiliare del -OMISSIS-nella sola parte in cui ne ha disposto la nomina.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del C.S.M. Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte d’Appello di Roma;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante l’Avvocato Paolo Clarizia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, la dott.ssa -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti anche solo il Tribunale), la delibera del -OMISSIS- – di qui in poi il C.S.M. – con la quale è stata disposta l’esclusione della stessa appellante dalla nomina a -OMISSIS-, previa revoca della delibera consiliare del -OMISSIS- nella sola parte in cui ne ha disposto la nomina.
1.1. In particolare, dopo una prima delibera del C.S.M., che vedeva l’odierna appellante collocata in posizione utile ai fini dell’instaurazione del rapporto onorario, l’organo di autogoverno revocava la propria precedente decisione in ragione della rivalutazione del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario di Roma, a sua volta basato sulla nota trasmessa dalla -OMISSIS-, la quale evidenziava l’intervenuta condanna penale definitiva del -OMISSIS- della ricorrente (per detenzioni illegale di armi e munizioni, ricettazione e cessione di stupefacenti nonché i rapporti di parentela dello stesso con un soggetto custodito in carcere al regime speciale di cui all’art. 41- bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in quanto capo di una cosca ‘ndranghetista.
1.2. Si sono costituite in resistenza, nel primo grado del giudizio, le amministrazioni intimate.
1.3. Del pari si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS- eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui l’odierna appellante rinunciava alla camera di consiglio dell’-OMISSIS-, allorquando il difensore annunciava l’intenzione di proporre motivi aggiunti.
1.5. Invero, a seguito della produzione in giudizio di ulteriore documentazione da parte delle amministrazioni resistenti (la medesima, in sostanza, domandata con l’istanza incidentale ex art. 116 c.p.a.), sono state spiegate nuove censure avverso gli atti cosí conosciuti.
1.6. Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 20 dicembre 2023, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
2. Infine, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante.
2.1. Ad avviso del primo giudice, in sintesi, il requisito della condotta incensurabile determina la necessità di verificare se il candidato sia soggetto di specchiata probità, tale, quindi, da consentire all’amministrazione di riporre un ragionevole affidamento sulla sua integrità morale.
2.2. Invero, l’aspirante magistrato onorario minorile deve garantire di non incidere sulla credibilità e sul prestigio della delicata funzione che andrà a svolgere, trattandosi di un primario interesse pubblico curato dallo Stato.
2.3. Tenendo a mente questa ratio legis , appare evidente, secondo il Tribunale, che il concetto giuridico di « condotta incensurabile » possa abbracciare una serie di azioni ed omissioni senza alcun rilievo penale (come gli illeciti amministrativi, relativi ad esempio alle violazioni ex art. 75 del d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309,: v. Cons. St., sez. II, 17 gennaio 2023, n. 609) o addirittura sfornite di qualsivoglia sanzione, dato che il requisito ha la funzione di approntare una tutela preventiva (« difesa avanzata », secondo Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261) degli interessi pubblici.
2.4. È ragionevole che la funzione giurisdizionale non possa essere affidata a soggetti che rischiano di pregiudicare all’esterno l’immagine dell’organo giudicante, dovendosi considerare che gravissimo sarebbe il nocumento alla complessiva amministrazione della giustizia se la condotta di un magistrato fosse foriera di dubbî, tra i consociati, circa la sua imparzialità, correttezza, riserbo o equilibrio (in argomento, v. Cass., Sez. Un., 3 settembre 2020, n. 18302).
2.5. Conseguentemente, secondo il Tribunale sarebbe fuorviante la lettura degli atti offerta dalla parte ricorrente, che veniva esclusa dalla procedura concorsuale in ragione del riscontrato mancato possesso personale del requisito della condotta incensurabile.
2.6. Tale giudizio era conseguenza dell’osservazione – in aderenza all’art. 1, comma 1, lett. f), del bando di concorso – da parte dei competenti organi dello Stato, di una relazione (coniugio) intrattenuta dall’esponente con un soggetto gravato da rilevanti pregiudizî penali, nonché di un rapporto di parentela con soggetti talmente pericolosi da essere custoditi nello speciale regime di cui all’art. 41- bis ord. pen. per gravi reati contro l’ordine pubblico (tra cui associazione di stampo mafioso e traffico di stupefacenti), in quanto offensivi dei basilari interessi della Repubblica e della convivenza civile.
2.7. Risulterebbe, pertanto, pienamente logico e coerente l’operato dell’amministrazione che, a fronte dell’evidenziata istruttoria da parte degli organi preposti alla sicurezza pubblica, ha ritenuto censurabile la condotta della ricorrente: invero, la peculiare relazione intercorrente con pregiudicati costituisce elemento significativo da cui inferire un giudizio di inaffidabilità per l’espletamento delle funzioni giurisdizionali (sul punto v. Cons. St., sez. II, 29 marzo 2023, n. 3225, che evidenzia la rilevanza anche dei «rapporti di frequentazione o convivenza che si possono riverberare sulla persona stessa del candidato »).
2.8. Appare però opportuno perimetrare, sempre secondo il primo giudice, il requisito della condotta incensurabile, anche al fine di evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta in via subordinata dalla parte ricorrente e si dovrebbe precisare, al riguardo, come quella seguita dall’amministrazione, nel caso di specie, sia un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, dovendosi tenere a mente come un’indebita estensione del concetto normativo di condotta incensurabile rischierebbe di reintrodurre surrettiziamente una preclusione all’accesso agli uffici pubblici in contrasto con la Costituzione.
3. In sintesi, secondo il Tribunale, appare corretta la valutazione dell’amministrazione, atteso che risulta evidente il pregiudizio agli interessi pubblici fissati dalla legge nel limitare gli accessi agli uffici pubblici.
3.1. Difatti, il conferimento di funzioni giurisdizionali a soggetto con una condotta non specchiata crea quella fattispecie di pericolo (astratto) di offesa agli interessi curati dal C.S.M. perché il legislatore non prevede la necessità di effettiva prova di lesione del prestigio o della credibilità dell’istituzione, ma conferisce un potere discrezionale all’amministrazione al fine di valutare quali condotte siano foriere di tale pericolo.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la dott.ssa -OMISSIS-, lamentandone l’erroneità per le ragioni espresse nei cinque motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma.
4.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate, il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, per chiedere la reiezione dell’appello.
4.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
4.3. Infine, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, il Collegio, sentito il solo difensore dell’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Con il primo motivo (pp. 4-16 del ricorso), anzitutto, l’odierna appellante lamenta come, quanto al requisito della condotta incensurabile, la -OMISSIS-, a detta del Tribunale, non sarebbe idonea ad accedere ai pubblici uffici a fronte del rapporto di coniugio con un « soggetto gravato da rilevanti pregiudizi penali » con evidente spregio dei chiari principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 31 marzo 1994, solo enunciati e mal applicati dal giudice di prime cure.
6.1. Di fatto, la statuizione di primo grado avrebbe reintrodotto surrettiziamente la presunzione legislativa di cui all’art. 124, comma 3, ord. giud. (« appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa ») censurata dalla Corte costituzionale, così legittimando la discriminazione operata dall’amministrazione resistente in spregio all’art. 51 Cost., ai sensi del quale « tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».
6.2. La Corte ha precisato che la condotta dell’aspirante può essere valutata anche nei suoi ambienti di vita associata, “compresa la famiglia”, ma non ha certo ammesso, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, che i rapporti di coniugio o familiari possano determinare automaticamente un giudizio negativo sulla moralità del candidato così da precluderne l’accesso ai pubblici uffici, come, nel caso di specie, avvenuto nei confronti della -OMISSIS-.
6.3. L’equazione tra rapporto familiare/coniugio con soggetti “pregiudicati” e giudizio di inaffidabilità istituita dal C.S.M. e avallata dal giudice di prime cure si pone in spregio dei più elementari principi di civiltà giuridica, oltreché degli art. 3 e 51 della Costituzione e dell’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, atteso che lapalissianamente la Corte ha chiarito che « è invece arbitrario, nel concreto contesto storico appena delineato, presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo ».
6.4. Alla stregua di quanto appena dedotto risulta davvero inammissibile la conclusione alla quale è addivenuto il giudice di prime cure secondo il quale « è innegabile che il rapporto di coniugio (rientrando nella sfera di controllo del soggetto) costituisca uno dei tanti parametri di cui l’amministrazione deve tener conto ai fini della valutazione complessiva e globale della condotta della candidata ».
6.5. E infatti, in assenza di alcuna azione ed omissioni imputabile alla -OMISSIS-, anche di alcun rilievo penale o addirittura sfornite di qualsivoglia sanzione che rischi di pregiudicare all’esterno l’immagine dell’organo giudicante, è del tutto arbitrario presumere che la moralità e la condotta della medesima possa venire meno automaticamente per comportamenti riferibili al coniuge o alla famiglia di appartenenza del medesimo « in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato » atteso che « le condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all’ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente, l’inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l’ufficio pubblico cui aspira » (sent. n. 108 del 31 marzo 1994 della Corte costituzionale).
6.6. In altri termini, a detta del Tribunale, il matrimonio costituisce una sorta di condivisione/accettazione delle condotte, anche passate, perpetrate dal proprio coniuge, ma si tratterebbe all’evidenza di inammissibili ed anacronistiche presunzioni non previste dall’ordinamento, frutto di un inaccettabile e retrogrado approccio non degno di un ordinamento costituzionale, censurato da ultimo dalla Corte costituzionale nell’anno 2010.
7. Peraltro, nel caso di specie, il rapporto di coniugio tra l’-OMISSIS- e la -OMISSIS- è stato instaurato oltre 12 anni dopo le condotte di rilevanza penale in questione (relative all’anno 1998).
7.1. I medesimi infatti hanno contratto matrimonio, come si evince dall’estratto del certificato di matrimonio versato in atti, nell’anno 2010.
7.2. Dunque, anche temporalmente il rapporto di coniugio è “estraneo” alle suddette condotte.
7.3. Il richiamo operato del Tribunale al rapporto di coniugio sarebbe quanto mai inconferente atteso che alla -OMISSIS- non è stato mai contestato alcunché né tantomeno è stato mosso alla medesima alcun rilievo, in qualche modo connesso alle condotte del coniuge.
7.4. Del resto, la medesima non ha mai avuto alcun coinvolgimento nelle condotte del proprio coniuge sicché, anche sotto tale profilo, in difetto di alcun elemento di segno contrario, il mero legame di coniugio non può costituire ex se elemento significativo per desumere l’inaffidabilità dell’aspirante.
7.5. Insomma, nei confronti della appellante la statuizione di prime cure – e tantomeno il C.S.M. – non ha evidenziato alcun rilievo negativo e di contestazione, fatto specifico o condotta di vita che, complessivamente considerati, depongano per una condotta di vita censurabile nemmeno connesso ai pregiudizi gravanti sul coniuge.
8. Il motivo va respinto.
8.1. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, va qui ricordato in via generale, il requisito del possesso della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni (v., ex multis , Cons. St., sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175, Cons. St., sez. II, 21 giugno 2022, n. 5118, Cons. St., sez. II, 19 aprile 2022, n. 2898), sì che il sindacato in materia del giudice amministrativo è limitato al parametro dell’arbitrarietà e, una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’amministrazione (Cons. St., sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).
8.2. Nel caso in questione, occorre preliminarmente ricordare la ratio legis dell’art. 2, comma 2, lett. b- bis ), del d. lgs. n. 160 del 2006, il quale presuppone che il requisito della condotta incensurabile determini la necessità di verificare se il candidato sia soggetto di specchiata probità, tale, quindi, da consentire all’amministrazione di riporre un ragionevole affidamento nella sua integrità morale.
8.3. Questa valutazione dunque, come ha anche rilevato la sentenza impugnata, si fa ancor più delicata e approfondita per le funzioni di giudice onorario minorile, chiamato ad assumere decisioni sulla vita e sullo stato dei minori.
8.4. L’art. 1, comma 1, lett. f) bando relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025, analizzando il concetto di “condotta incensurabile” così come previsto dall’art. 35, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, con le relative modifiche e integrazioni che si sono susseguite nel tempo, implica che, ai fini della valutazione della condotta, si debba tenere conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti, nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 7).
8.5. Quest’ultima ha riportato specifiche circostanze di rilevanza penale riguardanti il coniuge della ricorrente nonché un suo stretto congiunto.
8.6. Pertanto, tale esclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante con una suggestiva, ma non persuasiva, ricostruzione dell’intera vicenda, non è riconducibile ad un’arbitraria presunzione secondo cui valutazioni o comportamenti attribuibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente imputate all’interessata medesima.
9. In tal senso, infatti, è illuminante la motivazione della pronuncia, più volte citata dalla stessa appellante, di Corte cost, 31 marzo 1994, n. 108 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’allora art. 124, comma 3, ord. giud. (che prevedeva, quale requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario, « l’appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa »), evidenziava come « non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri a entrare nei ruoli della polizia di Stato sia accertata anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento dell’interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia ».
9.1. Tuttavia, sebbene il perimetro del requisito che attiene alla “condotta incensurabile” non possa legittimare in nessun caso alcun rilievo sulla condotta del candidato per fatti commessi da terzi, indipendentemente dalla loro gravità (Corte cost, 28 luglio 2000, n. 391), ciò non esclude che non si debbano far rientrare, all’interno di tale perimetro – e in virtù del ruolo che si aspira a ricoprire –le relazioni ed i rapporti sociali intrattenuti dalla odierna appellante, atteso che queste rappresentano, come bene mettono in rilievo le amministrazioni appellate, scelte volontarie che consentono di formulare un giudizio circa la moralità di un soggetto.
9.2. La scelta di frequentare e, infine, stringere un legame di coniugio con soggetto, gravato da numerosi precedenti, anche di polizia, in quanto ritenuto essere contiguo, almeno in passato, ad una cosca mafiosa, non può certo ritenersi neutra, per le funzioni pubbliche che l’appellante aspira a rivestire, e se certo non può essergli addebitata a colpa, in base ad un automatismo valutativo inammissibile in uno Stato di diritto, secondo i canoni sanciti dalla Corte costituzionale a più riprese, “rovesciando” su di un coniuge le conseguenze delle azioni poste in essere dell’altro macchiatosi di delitti anche gravi, ben può e deve costituire oggetto di valutazione, da parte dell’amministrazione chiamata a valutare in concreto l’irreprensibilità della condotta, anche con riferimento alla sua vita familiare, al fine di valutare se tale scelta sia o meno un rischio per la specifica tipologia di tali funzioni.
9.3. In questo senso, dunque, non può essere trascurato che l’odierna appellante sia coniuge di un soggetto – l’-OMISSIS- – nipote, come si legge nell’informativa prefettizia dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, attualmente sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41- bis ord. pen., capo indiscusso della omonima cosca di ‘ndrangheta attiva nel basso ionio catanzarese e con ramificazioni nel Lazio e nella Lombardia.
9.4. Lo stesso -OMISSIS-, anche se poi risulta avere intrapreso, come deduce l’appellante, un percorso di riabilitazione che l’ha condotto ad un pieno reinserimento sociale, ha precedenti di polizia per violazione al foglio di via obbligatorio e delle misure di prevenzione su persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e per sottoposizione al divieto di ritorno nei Comuni di Roma e Belluno.
9.5. Lo stesso è gravato da condanne per detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, ricettazione in concorso, cessione illegale di sostanze stupefacenti continuato in concorso.
10. Alla luce di tale quadro, dunque, può bene affermarsi che l’insussistenza del requisito della condotta incensurabile non è stato presunto né frutto di un automatismo dovuto ai precedenti penali del coniuge e del nonno di quest’ultimo, ma costituisce l’esito di un accertamento che si è svolto in concreto, il quale, alla luce degli interessi in gioco, ha evidenziato che i fatti emergenti dall’istruttoria potessero costituire pregiudizio per le funzioni da svolgere presso l’ufficio di destinazione.
10.1. Il legislatore, tra l’altro, non prevede la necessità di effettiva prova di lesione del prestigio o della credibilità dell’istituzione, ma conferisce un potere discrezionale all’amministrazione al fine di verificare quali condotte rischiano di ingenerare un pericolo (astratto) di offesa agli interessi curati dal C.S.M.
10.2. Il Tribunale, dunque, ha bene sottolineato che il rapporto di coniugio (rientrando nella sfera di controllo del soggetto) costituisca uno dei tanti parametri di cui l’amministrazione deve tener conto ai fini della valutazione complessiva e globale della condotta della candidata, senza reintrodurre surrettiziamente alcun inammissibile automatismo nella valutazione della condotta della diretta interessata.
10.3. E ciò, si badi, nell’ottica di una valutazione relativa alla incensurabilità della condotta che, come bene ha ricordato il Tribunale, ha la funzione di approntare una tutela preventiva (« difesa avanzata », secondo Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261) degli interessi pubblici.
10.4. Il motivo, pertanto, va respinto.
10.5. Né, in senso contrario, milita la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9830, richiamata dall’appellante, perché nel caso esaminato da detta sentenza l’amministrazione, oltre ad avere valorizzato i soli rapporti della famiglia di origine della stessa parte in spregio a quanto affermato dalla Corte costituzionale, aveva ritenuto di dare evidenza anche all’assunzione, da parte della ricorrente, della difesa del -OMISSIS- pregiudicato, in quanto espressiva dell’attualità dei rapporti sociali e familiari con soggetti controindicati, dovendosi al contrario ritenere quello tra il difensore ed il proprio assistito un rapporto di carattere eminentemente professionale, che prescinde dall’esistenza di ulteriori relazioni interpersonali e che non può incidere sulla moralità del difensore, non potendosi configurare una sorta di condivisione/accettazione delle condotte perpetrate dal coniuge/assistito.
10.6. La sentenza di primo grado impugnata in quel giudizio definito dal precedente invocato, dopo aver correttamente premesso che il concetto normativo di condotta incensurabile non può legittimare in nessun caso alcun rilievo sulla condotta del candidato per fatti commessi da terzi, dovendosi trattare sempre di condotte proprie del soggetto, e dopo aver esattamente richiamato la decisione della Corte cost., 31marzo 1994, n. 108, ha poi contraddittoriamente valorizzato le relazioni interpersonali tra la ricorrente ed i familiari pregiudicati, reintroducendo di fatto il requisito dell’« appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa » (art. 124 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 – ord. giud.), già dichiarato costituzionalmente illegittimo (v. Corte cost., 31 marzo 1994, n. 108).
10.7. Inoltre, ha osservato ancora questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 9830 del 9 dicembre 2024, l’elemento del patrocinio legale – che l’appellante ha assunto in favore del -OMISSIS- prima di entrare a far parte dell’amministrazione – non può essere valorizzato ai fini della dimostrazione di un peculiare rapporto interpersonale, dovendosi lo stesso inquadrare in una dinamica di tipo professionale e risultando in ogni caso il riferimento superfluo, in ragione del non contestato rapporto di coniugio.
10.8 Nel caso di specie, invece, si è al cospetto di un rapporto di coniugio intrattenuto dall’odierna appellante ben prima della valutazione svolta dal C.S.M. per consentirle o meno di rivestire la funzione di giudice onorario con un soggetto che, come ella stessa ammette, ha numerosi – e gravi – pregiudizi penali che, lungi dall’essere ovviamente addebitabili alla stessa appellante, comprovano tuttavia la scelta volontaria, da parte di questa, di stringere un legame affettivo intenso e duraturo con persona controindicata rispetto all’esercizio delle funzioni di giudice onorario, con conseguente pericolo per l’interesse pubblico.
10.9. Si tratta, dunque, di due situazioni non comparabili perché qui, a venire in rilievo, è il rapporto volontario di coniugio intrattenuto dalla diretta interessata con soggetto che appare controindicato, senza che ciò implichi adesione morale alle condotte di questo, ma sicuramente integrando quel profilo di non irreprensibilità della condotta, prevista dalla norma, per i fini qui rilevanti.
11. Con il secondo motivo (pp. 16-21 del ricorso), ancora, l’appellante denunzia anche in questa sede che il provvedimento gravato in prime cure risulterebbe, altresì, viziato in quanto non adeguatamente supportato da un benché minimo supporto motivazionale, oltreché istruttorio, in ordine alle effettive ragioni per le quali la medesima sarebbe priva del requisito della “ condotta incensurabile ”.
11.1. In particolare, non sarebbe possibile rinvenire nel tautologico, assertivo e laconico giudizio espresso dal C.S.M. alcuna valutazione svolta ed esternata circa gli elementi del profilo della -OMISSIS- che hanno condotto al giudizio di inaffidabilità, tenuto conto dell’assenza di riferimenti a comportamenti censurabili alla medesima ascrivibili.
11.2. Tant’è che, nei confronti della medesima, il C.S.M. non evidenzia alcun rilievo negativo e di contestazione, fatto specifico o condotta di vita che, complessivamente considerati, depongano per una condotta di vita censurabile.
11.3. Il primo giudice, come detto, ha ritenuto che il conferimento di funzioni giurisdizionali a soggetto con una condotta non specchiata crea quella fattispecie di pericolo (astratto) di offesa agli interessi curati dal C.S.M. perché il legislatore non prevede la necessità di effettiva prova di lesione del prestigio o della credibilità dell’istituzione, ma conferisce un potere discrezionale all’amministrazione al fine di valutare quali condotte siano foriere di tale pericolo.
11.4. Simile motivazione, tuttavia, è contestata dall’appellante, che denuncia lo sconfinamento di ordine sostitutivo del giudice amministrativo nel merito delle valutazioni, peraltro discrezionali e non vincolate (a differenza di quanto ritiene la sentenza impugnata), che competono all’autorità amministrativa, surrogandosi, così, alla lacunosa, sbrigativa, arbitraria ed erronea valutazione espressa dall’amministrazione nei provvedimenti impugnati, e ribadita in sede di giudizio.
11.5. Come censurato con il secondo motivo di ricorso proposto avanti al Tribunale, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante, tali da non consentire all’attualità un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità ed incensurabilità della condotta), ovvero quali elementi, rilevavano, per la loro materiale consistenza e gravità, la presenza di aspetti della personalità incompatibili con l’accesso alla funzione.
11.6. Ed invece nulla di tutto ciò perché il provvedimento impugnato non contiene e non indica alcun elemento, diverso dai fatti ascrivibili al coniuge e ai congiunti di quest’ultimo.
11.7. In altri termini, il giudizio valutativo sulla moralità della stessa è inesistente e, del resto, non sussiste nei confronti della medesima -OMISSIS- alcun elemento che potrebbe, anche in via di prognosi, far dubitare della sua condotta morale.
12. Anche questo motivo, per le ragioni già esposte, va respinto.
12.1. La valutazione sulla incensurabilità della condotta, tenuta dalla -OMISSIS-, non può essere disgiunta dalla considerazione, ancorché sintetica, delle sue frequentazioni e, ancor più, del rapporto di coniugio sua sponte intrattenuto dalla stessa con soggetto che presenta sicuri elementi di controindicazione rispetto alle funzioni che la medesima aspira a rivestire in un’ottica, come detto, che qui solo rileva di difesa avanzata rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie affidate dallo Stato a soggetti esterni all’ordinamento giudiziario.
12.2. Il richiamo del C.S.M. al parere negativo del Consiglio giudiziario del -OMISSIS- e alla relazione prefettizia, invero, soddisfa il requisito motivazionale, ancorché per relationem , perché dall’esame di tali atti sono evidenti le ragioni per le quali la condotta della medesima, ai fini che qui rilevano (e, ovviamente, senza alcun giudizio di stampo etico sui suoi legami affettivi e sulle sue scelte personali), non può ritenersi incensurabile in una valutazione prognostica che, fermo l’elevato profilo professionale – indiscutibile e documentato – dell’odierna appellante, tenga conto della sua intera esperienza di vita (e, dunque, anche dei legami affettivi, certo non secondari in una valutazione complessiva, dalla stessa intrattenuti), appaia scevra da ogni pericolo per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
12.3. Di qui l’infondatezza del motivo in esame perché, al di là della condivisibilità o meno, in toto , di tutte le valutazioni espresse dal primo giudice (soprattutto in ordine alla pretesa natura vincolata del provvedimento, che è invece ampiamente discrezionale, seppure soggetto alla verifica giurisdizionale), egli non ha inteso sostituirsi all’apprezzamento espresso dal C.S.M., ancorché sinteticamente e con richiamo agli atti istruttori.
12.4. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
13. Con il terzo motivo (pp. 21-29 del ricorso), ancora, l’odierna appellante deduce che l’informativa prefettizia sarebbe fondata, in parte, su elementi non precisi, parziali, o risalenti nel tempo, e comunque non avrebbe considerato che l’-OMISSIS- non solo non ha rapporti con il nonno, recluso in carcere, e con il mondo della criminalità organizzata, ma, dopo le condanne intervenute per fatti risalenti ad oltre venticinque anni fa, ha intrapreso un virtuoso percorso di riabilitazione che non consente in nessun modo di considerarlo come soggetto “controindicato”, sicché l’esclusione della -OMISSIS- si fonda, una volta di più, su di un’indebita, arbitraria, abnorme e inammissibile presunzione di “inaffidabilità” formulata esclusivamente prendendo in considerazione risalenti condotte altrui, in evidente spregio al divieto costituzionale di porre discriminazioni arbitrarie nell’accesso ai pubblici uffici, dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, nonché del quadro normativo applicabile.
13.1. Il coniuge della -OMISSIS- rappresenta un positivo esempio di riabilitazione morale e materiale ovvero diretta concretizzazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena perché le condotte, da questo poste in essere, hanno rappresentato un fatto isolato nella vita del medesimo, tant’è che non si sono più ripetute altre vicende di rilievo penale, né fatti che possano mettere in dubbio la sua completa “rieducazione”, come si evince dal casellario giudiziale, nonché dal certificato dei carichi pendenti.
13.2. Anche questo motivo è infondato perché, senza qui volere contestare in nessun modo il virtuoso percorso di riabilitazione intrapreso dall’-OMISSIS- con successo negli ultimi anni, non si può invero obliterare la gravità degli episodi penalmente rilevanti, per i quali intervenne condanna, episodi tutt’altro che isolati, e il valore di forte controindicazione che da essi si desume e si riflette, in concreto, sulla affidabilità della stessa appellante per il rapporto di coniugio che ella intrattiene con un soggetto che, oltre ad essersi reso protagonista di condotte delittuose non certo irrilevanti, è imparentato con un soggetto posto all’apice di una cosca mafiosa, per quanto ristretto ora in carcere, ed è stato egli stesso sottoposto a misure di prevenzione personali per la sua pericolosità sociale, sebbene in passato.
13.3. Il quadro che ne emerge è quello di una indubbia pericolosità per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali che l’appellante aspira a svolgere e, si noti, il giudizio di irreprensibilità della sua condotta non è certo un rimprovero mosso alla condotta dell’aspirante giudice onorario o sul suo modo di essere (o sulle sue relazioni affettive), ma una valutazione di ordine oggettivo circa l’assenza anche minima di situazioni, facenti capo direttamente alla diretta interessata (anche per via delle sue stabili relazioni affettive, non irrilevanti, come ha stabilito la stessa Corte costituzionale), che possano compromettere il sicuro, e sereno, esercizio delle funzioni giurisdizionali.
13.4. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
14. Con il quarto motivo (pp. 29-30 del ricorso), ancora, l’odierna appellante torna a censurare il difetto di istruttoria che affliggerebbe i provvedimenti, impugnati in prime cure, perché i precedenti penali attribuiti al coniuge sono inidonei ad incidere, in assenza di elementi ulteriori, in via automatica, sulla condotta della stessa appellante e, conseguentemente, a determinare il difetto del requisito di che trattasi.
14.1. Le condotte, che per il C.S.M. rileverebbero per la moralità della -OMISSIS-, riguarderebbero condotte di circa 25 anni or sono (relative agli anni 1998), poste in essere in età giovanile, ovvero poco più che maggiorenne, in un contesto ambientale e sociale problematico da cui con non pochi sacrifici il medesimo è riuscito, successivamente, ad allontanarsi e riscattarsi.
14.2. Infatti, a seguito di tali eventi e ad un percorso di reinserimento psicosociale, l’-OMISSIS- ha condotto una vita esemplare, estranea da contesti di illegalità e dedicandosi agli studi, tanto che, dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, si è laureato in Giurisprudenza presso la seconda -OMISSIS- e attualmente svolge la professione di avvocato – principalmente nel foro di Roma ove risiede – iscritto all’Albo da oltre dodici anni.
14.3. Anche sotto tale profilo, il provvedimento del C.S.M. non offre alcuna correlazione espressa tra i precedenti penali del coniuge e la perdita del requisito di “condotta incensurabile” nei confronti della -OMISSIS-, con conseguente ulteriore difetto di motivazione.
14.4. Ad ogni modo, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti, ai fini di una adeguata, ponderata e completa valutazione, si sarebbe imposto un approfondimento istruttorio al fine di vagliare il percorso di vita successivamente intrapreso dal coniuge, successivamente all’anno 1998, indagando la personalità e il comportamento del medesimo negli ultimi 25 anni.
14.5. Anche questo motivo, tuttavia, va disatteso perché, per le ragioni già espresse, non è qui in contestazione il percorso riabilitativo intrapreso dall’-OMISSIS-, come detto, ma l’influenza, ancora attuale, che le condotte da questo tenute, in un contesto come quello tratteggiato dall’informativa del Prefetto, possono riverberare sull’assenza di irreprensibilità della condotta della -OMISSIS- per via di un rapporto di coniugo con un soggetto che non ha mostrato, in più occasioni e non certo in modo isolato o sporadico, di non essere incline al rispetto della legalità, che invece l’agognato esercizio delle funzioni giurisdizionali mira anzitutto a garantire.
14.6. Il pericolo che si riverbera su detto esercizio, per via di questo rapporto di coniugio, non può dirsi cessato solo per via del percorso riabilitativo intrapreso, dato che le condanne sanzionate a livello penale (detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, cessione illegale di sostanze stupefacenti con vincolo della continuazione) sono plurime e tutte molto gravi e, in un contesto di diretto legame parentale dell’-OMISSIS- con un soggetto condannato in via definitiva perché esponente apicale di un’associazione mafiosa, non lasciano ritenere ragionevolmente del tutto incensurabile, ai fini che qui rilevano, la condotta di chi, intrattenendo una relazione stabile quale suo coniuge, aspiri a rivestire il ruolo di giudice onorario minorile.
14.7. Di qui l’infondatezza anche del motivo in esame.
15. Infine, con il quinto ed ultimo motivo (pp. 30-32 del ricorso), l’appellante censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare, e comunque di accogliere, la quarta censura, formulata con l’atto di motivi aggiunti, con cui la -OMISSIS- ha contestato il parere del -OMISSIS- con il quale il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, nella parte in cui, “alla luce delle informazioni pervenute successivamente all’approvazione della graduatoria (v nota della -OMISSIS- n. -OMISSIS-)”, si esprime negativamente in ordine alla idoneità della -OMISSIS- a ricoprire l’incarico di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma per il triennio 2023-2025, dato che detto parere dovrebbe ritenersi illegittimo in quanto privo del benché minimo supporto motivazionale, oltreché istruttorio.
15.1. Anche questo motivo tuttavia, per le ragioni sopra ampiamente esposte, va disatteso, in quanto il richiamo del Consiglio giudiziario alla informativa del Prefetto è, in sé, sufficiente, proprio per dette ragioni, a giustificare la valutazione negativa circa la irreprensibilità della condotta.
16. In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l’appello, infondato, deve essere respinto in tutti i suoi cinque motivi, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.
17. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate che implicano il delicato bilanciamento di contrapposti valori costituzionali, possono essere interamente compensate tra le parti.
17.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui parte motiva la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di -OMISSIS- e di tutte le parti citate nel presente provvedimento giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.