Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23389 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06658/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6658 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolo' MA D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:
- Provvedimento emesso dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale Civitavecchia, Sezione Comando, nei confronti del Brigadiere Capo -OMISSIS- avente ad oggetto “detrazione di anzianità di grado”, con numero prot.-OMISSIS-del 16.05.2022;
- provvedimento emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza – il capo ufficio personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri con num. Prot. -OMISSIS- del 05.05.2022;
- Provvedimento emesso dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale Civitavecchia, Sezione Comando di comunicazione del periodo di sospensione emesso nei confronti del Brigadiere Capo -OMISSIS- con num. Prot. -OMISSIS- del 22.02.2022;
- atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale redatto in data 04.01.2022 n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale Civitavecchia;
- Provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 15.12.2021, emesso dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale Civitavecchia, con cui si trasmetteva l'invito a produrre la documentazione vaccinale, ai sensi dell'art. 4-ter comma 3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44;
- circolare n. 354509 del 11.12.2021 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME:
• DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
• DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
• DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
• DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022;
• DL n. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione.
NONCHÉ PER LA NA
Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa NC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, con ricorso notificato in data 1.06.2022 ha impugnato, con atti e norme presupposti, il provvedimento del 16.05.2022, con cui – stante il precedente provvedimento del 17.02.2022 di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per il periodo dal 4.01.2022 fino al 3.02.2022, adottato ai sensi dell’art. 4-ter d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, e tenuto conto che “ tale periodo di sospensione non è computato nell’anzianità di servizio ” – è stata corrispondentemente detratta l’anzianità di grado.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dei diritti fondamentali: artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in combinato disposto con gli artt.1, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione, nonché con la risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa e il Regolamento (UE) 2021/953, nonché il Regolamento (UE) 2014/536 – Eccesso di potere legislativo e violazione del canone di ragionevolezza ex art.3 della Costituzione, per ingiusta disparità/discriminazione ”. Gli atti sarebbero illegittimi anche per violazione del D.lgs. 81/2008, perché alcun onere dovrebbe ricadere sui lavoratori per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, né vi dovrebbero essere discriminazioni. Inoltre, sarebbe assai piú sicuro, per contrastare il contagio, consentire la sottoposizione frequente a tamponi piuttosto che la vaccinazione
- “ Violazione e/o falsa applicazione del d.l.n. 24/20223 e del d.l.n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4ter d.l.n.44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21octies, comma 1, l.n.241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata tutela economica e di carriera derivati dal d.l. n. 44/2021 e dai provvedimenti di sospensione ”. Nonostante il rientro in servizio, ormai possibile in virtù delle norme sopravvenute, il ricorrente sarebbe economicamente pregiudicato dai provvedimenti, anche sotto il profilo della anzianità di servizio e della progressione economica orizzontale.
- “ Violazione e/o falsa applicazione del regolamento (UE) 2014/536 – eccesso di potere legislativo e violazione del canone di ragionevolezza ex art.3 della Costituzione, per ingiusta disparità/discriminazione ”. L’indicato Regolamento europeo, che persegue la finalità di promuovere l’efficienza delle sperimentazioni cliniche, sarebbe stato violato perché la sospensione della retribuzione costituirebbe un condizionamento di natura finanziaria che renderebbe illecita la ridetta sperimentazione clinica.
- Il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale la disapplicazione delle normative citate o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE e/o di sollevare questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, in quanto le norme sull’obbligo vaccinale sarebbero in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE; lo stesso ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni subiti.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza.
4. Il ricorrente, in vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato istanza di sospensione impropria del giudizio, stante il parere del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione interpretativa concernente proprio l’art. 4-ter d.l. 44/2021 (v. Cons. Stato, sez. I, par., 23 luglio 2024, n. 887, sulla compatibilità dell’obbligo di cui si discute e delle relative conseguenze con la Direttiva 2000/78/CE).
5. All’udienza di riduzione dell’arretrato del 3.10.2025, previo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. su possibili profili di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va respinta l’istanza di sospensione del giudizio: infatti, come piú volte rammentato dalla Corte di giustizia, qualora « la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî » il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19 – similmente, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2025, n. 5357).
Pertanto, come si avrà modo di esporre, appare chiaro a questo Collegio come si possa decidere l’odierna controversia senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia).
Inoltre, in giurisprudenza è pacifico l’indirizzo pretorio che esclude l’obbligo di rimessione alla Corte di giustizia sulla base di un diverso argomento, non illustrato, neanche in nuce , nel gravame (nella specie, non vi è alcuna denuncia di un contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/Ce e il diritto nazionale), precisandosi come « seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, né nel ricorso introduttivo né nell’atto di motivi aggiunti si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio »; in aggiunta, « non va dimenticato che lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a partire dalla nota sentenza n. 7045/2021 […] ha chiarito che la normativa qui censurata non presenta profili di interesse sovranazionale, per cui a fortiori non appare giustificato il rinvio pregiudiziale » (cfr. Tar Marche, sez. I, 26 aprile 2025, n. 297, pienamente condivisa dal Collegio).
7. Ciò chiarito, le censure che mirano a contestare la disposta sospensione dall’attività lavorativa sono complessivamente infondate (ciò peraltro consente al Collegio di prescindere da un approfondimento specifico sulla tardività della impugnativa del provvedimento di sospensione).
può passarsi all’esame delle censure formulate nell’atto di gravame.
7.1. A riguardo, infatti, la giurisprudenza si è già espressa a piú riprese su analoghe questioni con percorsi argomentativi ormai consolidati, dai quali il Collegio non vede ragione per discostarsi.
In particolare, questo Tribunale da ultimo ha affermato che: « è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione.
E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato.
La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio » (cosí Tar Lazio, sez. I-bis, 19 giugno 2025, n. 12067).
In tal senso, anche la Corte costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità del meccanismo di sospensione dal diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa precisando che « in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro “l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale” (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento del-OMISSIS- e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. […] Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica “anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, nel caso in esame “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. […] Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. […] Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto del-OMISSIS- anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare » (Corte cost., 15 ottobre 2024, n. 188).
7.2. Inoltre, non può essere positivamente apprezzato l’argomento secondo il quale la sospensione della retribuzione costituirebbe un condizionamento di natura finanziaria che precluderebbe la possibilità di effettuare la sperimentazione clinica promossa dal Regolamento europeo richiamato sotto il terzo motivo di ricorso.
Invero, nella specie non si è in presenza di una sperimentazione clinica ai sensi della direttiva comunitaria 2001/20/CE e del conseguente Regolamento n. 536/2014, bensí dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (in sigla Cma), ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento n. 507/2006, di alcuni farmaci ritenuti utili per combattere il Covid-19.
A tal proposito, infatti, si è già chiarito che « la Cma è a tutti gli effetti un’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco, l’unica differenza rispetto all’Aic ordinaria consistendo nel fatto che alcuni passaggi procedurali vengono posticipati rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione, fermo restando, però, che tali passaggi debbono essere comunque ultimati prima che il farmaco sia effettivamente disponibile per gli utilizzatori finali. In particolare, mentre nel caso dell’Aic ordinaria tutti i dati relativi al farmaco debbono essere forniti all’Ema o all’Agenzia nazionale prima del rilascio dell’autorizzazione, nel caso della Cma è consentito al produttore del farmaco di fornire alcuni di questi dati anche dopo il rilascio dell’Aic. L’autorizzazione è dunque “condizionata” all’effettiva presentazione dei dati indicati dalla competente Agenzia del farmaco. La sperimentazione clinica, invece, è una fase propedeutica alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla produzione del farmaco su larga scala, il che emerge ad esempio dal disposto dell’Allegato I, punto 8, della direttiva 2001/83/CE » (cfr. Tar Marche 297/2025).
In tal senso si deve osservare che l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti Covid-19 non sono sperimentali perché hanno superato la fase sperimentazione in esito alla quale tali autorità scientifiche ne hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia riconoscendone i benefici superiori ai rischi, sicurezza che non può essere posta in dubbio da dati o opinioni provenienti da soggetti diversi dalle suddette autorità scientifiche (v. la già citata Corte cost. 14/2023).
7.3. Sotto questi profili il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria, peraltro rimasta del tutto carente di prova.
8. Fermo quanto sopra, deve per contro essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento di detrazione dell’anzianità, che – sebbene consequenziale alla già disposta sospensione dall’attività lavorativa – è dotato di un’autonoma lesività, che è stata specificamente contestata come illegittima ed ulteriore ripercussione dell’obbligo vaccinale sulla carriera.
Sul punto il Collegio intende invero confermare l’orientamento già espresso dal Tribunale con la sentenza n. 744 del 16/01/2025 (in termini si sono poi espresse le sentenze n. 10800 del 4 giugno 2025; n. 13213 del 4 luglio 2025; n. 14689 del 24 luglio 2025; n. 14701 del 24 luglio 2025) nella quale si è affermato che “ il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. ”
Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui viene disposta la detrazione d’anzianità.
9. In conclusione, il ricorso va respinto sia con riguardo alla domanda di annullamento degli atti relativi alla sospensione dall’attività lavorativa, sia, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria, mentre deve essere accolto con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento con cui è stata detratta l’anzianità.
10. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 16.05.2022 nella parte in cui reca la detrazione di anzianità;
- lo respinge per il resto;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA BA CA, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
NC IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IA | MA BA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.