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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
IL AR, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q060201176 2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IRAP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200021 2025 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200023 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200024 2025 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che l'udienza penale si svolgerà nel mese di dicembre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3.6.2025 la Ricorrente_1 s.r.l., C.F. e P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. T3Q060201176/2024, per l'anno 2017, notificato in data 12.3.2025; e n. T3Q030201207/2024, per l'anno 2018, notificato in data 12.3.2025; nonché avverso gli atti di recupero n. T3QCR0200021 2025, per l'anno 2018, notificato in data 24.3.2025; n.
T3QCR0200023 2025, per l'anno 2019, notificato in data 24.3.2025; e n. T3QCR0200024 2025, per l'anno
2020, notificato in data 26.3.2025, con cui l'Agenzia Entrate di Terni accertava redditi non dichiarati per
€ 215.978,69= (oltre sanzioni e interessi) ai fini IVA per l'anno 2017 ed € 479.074,00= (oltre sanzioni e interessi) ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2018; e con i tre successivi atti procedenza la recupero rispettivamente di € 104.754,87= (anno di imposta 2018), € 65.354,78= (anno di imposta 2019) ed
€ 46.980,31= (anno di imposta 2020).
Premetteva la ricorrente che gli avvisi di accertamento e i correlati atti di recupero partivano tutti dal presupposto che la ricorrente facesse parte di un unico gruppo societario e che le fatture afferenti i costi di ricerca e sviluppo emesse dalla ricorrente ad altra società infragruppo Società_2 s.r.l., fossero da ritenere per operazioni inesistenti. La stessa, quindi, deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi di merito: 1) le. n 7 società oggetto della verifica della Guardia di Finanza non facevano parte di un unico gruppo, non avendo l'Ufficio fornito adeguata prova di ciò, facendo invece le società capo a n. 2 distinti gruppi societari il primo composto dalla ricorrente e dalla Società_3 s.r.l. e l'altro dalla Società_7 s.r.l. e dalla Società_5, cui si sono poi aggiunte la Società_7 s.r.l. e la AESI s.r.l.; 2) le operazioni non erano inesistenti normali rapporti fra società infra-gruppo; 3) quanto al recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, scaturito da n. 2 pareri tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la ricorrente rilevava che il contratto 003-Società_2-Ricorrente_1- 2018 aveva comunque ad oggetto lo sfruttamento di un brevetto che non era mai stato rilasciato perché la domanda è stata rigettata dall'Ufficio competente. Il brevetto era relativo alla realizzazione di lampade per sanificare da virus aree di medie/grandi dimensioni, per il quale la ricorrente, su richiesta della Società_2 s.r.l. avrebbe eseguito le verifiche di sua competenza e redatto le necessarie relazioni e poi la committente Società_2 s.r.l., sulla scorta degli esiti di queste attività, avrebbe presentato istanza di brevetto industriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Soltanto per un mero errore materiale nella redazione del contratto con la Società_2 è stato riportato l'estremo della domanda di brevetto non accolta e anche la fattura emessa dalla Società_2 il 12.12.2016 era stata registrata erroneamente il 29.7.2016, data in cui la Ricorrente_1 non era stata ancora costituita;
4) in ordine all'impostazione degli atti di recupero, anche questi sarebbero illegittimi in quanto fondati sul presupposto che l'attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società ricorrente non sarebbe ammissibile a generare il credito d'imposta, laddove invece – anche a volerle considerare infra- gruppo – rientrerebbero fra quelle suscettibili di fruire dell'agevolazione e, pertanto, le compensazioni poste in essere con l'utilizzo del credito sarebbero legittime;
5) infine, le norme che disciplinavano l'attività di ricerca e sviluppo e la formazione del credito d'imposta (D.L. n. 145/2013 come modificato dalla Legge n. 190/2014
e dalla Legge n. 160/2019) legittimerebbero lo stesso atteso che la documentazione dimostrerebbe che le operazioni siano state realmente eseguite. Concludeva, pertanto, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati – previa loro sospensiva – e in subordine per la riduzione degli atti di recupero, con vittoria di spese e competenze di lite.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Terni che si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria del
4.7.2025 nella quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il respingimento del ricorso e della richiesta sospensiva con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 21.7.2025, dopo la relazione del relatore sui fatti e questioni della controversia e le rispettive conclusioni delle parti, il Collegio emetteva l'ordinanza n. 101/2025 con cui, rilevato che allo stato non potesse escludersi la sussistenza del fumus del ricorso, tenuto conto della natura interpretativa della controversia e dello stesso periculum in mora, come è argomentato nel decreto Presidenziale, convalidava il citato decreto di sospensione presidenziale, rinviando per la trattazione del merito all'udienza del 20.10.2025.
In data 30.9.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza odierna del 20.10.2025, dopo l'esposizione dei fatti e delle questioni della controversia da parte del relatore e la discussione delle parti presenti, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Terni che il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Gli articolati motivi, attinenti il merito della vicenda, sono infondati e possono essere trattati unitariamente.
Ed infatti, quanto alla presenza di un unico gruppo societario, le verifiche della Guardia di Finanza, riportati nel PVC del 21.10.2024, hanno senza alcun dubbio accertato la sua esistenza in relazione alla ricorrente
Ricorrente_1 s.r.l., risultata collegata le seguenti sei società: 1) Società_2
s.r.l.; 2) Società_3 s.r.l.; 3) Società_5 s.r.l.; 4) Società_8
s.r.l.s.; 5) Società_7 s.r.l.; 6) Società_6 s.r.l.. Ciò si ricava dal fatto che i verificatori della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nella sede della Ricorrente_1 s.r.l. anche la documentazione delle altre società, tra cui i timbri recanti la denominazione di tutte le altre società coinvolte nei controlli che dovrebbero essere di pertinenza esclusiva dei rispettivi rappresentanti legali, in quanto utilizzabili per la sottoscrizione dei diversi atti;
che al momento dell'accesso negli spazi aziendali Ricorrente_1 s.r.l. vi era personale di altre società del gruppo;
che alcune delle società indicate hanno avuto in passato sedi legali coincidenti;
che due stesse persone, Nominativo_2 e Nominativo_3 , si sono alternate come amministratore di diverse società; e che il primo possiede partecipazioni societarie sia nella Società_2 s.r.l., sia nella Società_5 s.r.l., sia nell'Società_6 s.r.l., sia nella Società_7 s.r.l. sia nella Ricorrente_1 s.r.l. (vedi i prospetti riportati a pagg. 33-35 del PVC della Guardia di Finanza del 21.10.2024).
La valutazione non cambia anche – se come ammesso dalla ricorrente nel proprio ricorso – si voglia considerare le sopra indicate società facenti parte di due gruppi di società che intrattenevano rapporti commerciali tra loro poiché rimane il fatto che, comunque, le stesse fanno capo a un ristretto numero di persone e cioè i citati Nominativo_2 e Nominativo_3 e che alcune di esse siano partecipate da altre, con una innegabile commistione di interessi tra le società.
Quanto alla qualificazione delle operazioni oggetto delle fatture contestate dall'Ufficio come insistenti, correttamente la Guardia di Finanza e l'Ufficio poi la ricavano da un altro incontestabile fatto e cioè che la Ricorrente_1 s.r.l. non ha personale e non appare credibile che la stessa per la complessa attività di ricerca si sarebbe avvalsa, nei tre anni 2016-2018 dell'opera del suo legale rappresentante, Rappresentante_1, subappaltando a terzi l'attività di ricerca e sviluppo o avvalendosi di collaboratori esterni o talvolta anche amici che, nella fase di start up, avrebbero prestato la loro opera gratuitamente o con un piccolo rimborso spese, anche perché per l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2020 per la realizzazione di lampade per sanificare da virus aree di medie/grandi dimensioni non è stata rinvenuta alcun documento e/o studio rilasciato da un medico o da un professionista con competenze igienico/sanitarie né alcuna documentazione tecnica idonea a comprovare gli esiti della ricerca.
Come sancito pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, al riguardo incombe sul contribuente l'onere della prova di contestare quanto accertato dall'Ufficio (cfr., ex coeteris, Cass. n. 7613 del 28.3.2018; Cass.
n. 3488 del 7.2.2024; e Cass. n. 13370 del 20.5.2025 che ha proprio confermato quanto statuito dalla C.T.
R. dell'Umbria con la sentenza n. 256/2022, osservando che: “in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla 15 presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723).”.
Inoltre, oltre a quanto sopra detto, l'Ufficio ha accertato diverse altre circostanze fattuali che confermano le sue conclusioni e cioè: - il contratto n. 0003-Società_2-Ricorrente_1-2018 aveva ad oggetto lo sfruttamento in uso del brevetto n° TR2004A000008, mai rilasciato dall'ufficio preposto;
- la fattura emessa della Società_7 s.r.l. alla Ricorrente_1 s.r.l. per € 750.000,00=, n. 2 in data 12. 12.2016 era stata registrata della Ricorrente_1 con la data del 29.7.2016; - nel settembre del 2017, i pagamenti di alcune fatture della Società_7 s.r.l., appena ricevuti dalla Ricorrente_1 s.r.l. nel giorno stesso o a distanza di pochi giorni, venivano restituiti dalla seconda alla prima. Infine, come rilevato nel PVC:
Nominativo_3, ha dichiarato di non ricordare di aver svolto incarichi anche per la Ricorrente_1, nonostante ne sia stato amministratore dalla sua costituzione.
Del resto alle medesime conclusioni era giunto anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy cui la
Guardai di Finanza ha chiesto due pareri tecnici in ordine ai costi di ricerca e sviluppo per i relativi progetti sviluppati: - per gli anni di imposta 2018-2019-2020, dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e dalla società Società_7 s.r.l. (primo parere) - per gli anni di imposta 2016-2017, dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e dalla società Società_7 s.r.l. (secondo sulla base dei seguenti 3 rilievi: 1) Le società sarebbero state prive o dotate di limitate unità di personale;
2) Il contratto n. 0003-Società_2-Ricorrente_1-2018, ha ad oggetto lo sfruttamento in uso del brevetto n. Numero 10008, mai rilasciato dall'ufficio preposto;
3) Le relazioni sulle attività R&S, non contengono alcun riferimento agli ostacoli scientifici e/o tecnologici non superabili, sulla base delle conoscenze e già disponibili nello stato dell'arte, al superamento dei quali la R&S sarebbe diretta. In ragione di questi tre rilievi anche il Ministero ha concluso che le attività svolte non sono attività R&S, quanto piuttosto “ordinarie attività di progettazione, realizzazione, collaudo e certificazione di prodotti nello specifico settore in cui operano le società in verifica, basate su competenze e conoscenze già disponibili all'interno delle medesime società, o comunque nello stato dell'arte, e, in quanto tali, prive di concreti elementi di ricerca e sviluppo.” in quanto tali, non in grado di supportare l'applicazione del credito d'imposta.
In buona sostanza, quindi, il Ministero ha ritenuto che le operazioni svolte non avrebbero potuto comunque determinare un credito d'imposta per ricerca e sviluppo perché non hanno risposto ai criteri indicati dalle norme che si sono succedute nel tempo e cioè le disposizioni di cui al D.L. 23.12.2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.2.2014, n. 9), e successive modifiche e integrazioni, di cui al Decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27.5.2015, di cui alle circolari n. 5/E del 16.3.2016, n. 13/E del 27.4.2018 e n. 31/E del 23.12.2020; di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.6.2014; e di cui al c.d. Manuale di Frascati, concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
”.
Alla luce di quanto accertato appare corretto l'operato dell'Ufficio e pienamente legittimi gli atti dallo stesso emessi e impugnati dalla ricorrente. Nonostante la soccombenza, vista la particolare complessità delle questioni si ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Terni, li 20 ottobre 2025 Il Presidente Giovanni Ariolli
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
IL AR, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q060201176 2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q030201207 2024 IRAP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200021 2025 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200023 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO DI RECUPER n. T3QCR0200024 2025 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che l'udienza penale si svolgerà nel mese di dicembre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3.6.2025 la Ricorrente_1 s.r.l., C.F. e P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. T3Q060201176/2024, per l'anno 2017, notificato in data 12.3.2025; e n. T3Q030201207/2024, per l'anno 2018, notificato in data 12.3.2025; nonché avverso gli atti di recupero n. T3QCR0200021 2025, per l'anno 2018, notificato in data 24.3.2025; n.
T3QCR0200023 2025, per l'anno 2019, notificato in data 24.3.2025; e n. T3QCR0200024 2025, per l'anno
2020, notificato in data 26.3.2025, con cui l'Agenzia Entrate di Terni accertava redditi non dichiarati per
€ 215.978,69= (oltre sanzioni e interessi) ai fini IVA per l'anno 2017 ed € 479.074,00= (oltre sanzioni e interessi) ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2018; e con i tre successivi atti procedenza la recupero rispettivamente di € 104.754,87= (anno di imposta 2018), € 65.354,78= (anno di imposta 2019) ed
€ 46.980,31= (anno di imposta 2020).
Premetteva la ricorrente che gli avvisi di accertamento e i correlati atti di recupero partivano tutti dal presupposto che la ricorrente facesse parte di un unico gruppo societario e che le fatture afferenti i costi di ricerca e sviluppo emesse dalla ricorrente ad altra società infragruppo Società_2 s.r.l., fossero da ritenere per operazioni inesistenti. La stessa, quindi, deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi di merito: 1) le. n 7 società oggetto della verifica della Guardia di Finanza non facevano parte di un unico gruppo, non avendo l'Ufficio fornito adeguata prova di ciò, facendo invece le società capo a n. 2 distinti gruppi societari il primo composto dalla ricorrente e dalla Società_3 s.r.l. e l'altro dalla Società_7 s.r.l. e dalla Società_5, cui si sono poi aggiunte la Società_7 s.r.l. e la AESI s.r.l.; 2) le operazioni non erano inesistenti normali rapporti fra società infra-gruppo; 3) quanto al recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, scaturito da n. 2 pareri tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la ricorrente rilevava che il contratto 003-Società_2-Ricorrente_1- 2018 aveva comunque ad oggetto lo sfruttamento di un brevetto che non era mai stato rilasciato perché la domanda è stata rigettata dall'Ufficio competente. Il brevetto era relativo alla realizzazione di lampade per sanificare da virus aree di medie/grandi dimensioni, per il quale la ricorrente, su richiesta della Società_2 s.r.l. avrebbe eseguito le verifiche di sua competenza e redatto le necessarie relazioni e poi la committente Società_2 s.r.l., sulla scorta degli esiti di queste attività, avrebbe presentato istanza di brevetto industriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Soltanto per un mero errore materiale nella redazione del contratto con la Società_2 è stato riportato l'estremo della domanda di brevetto non accolta e anche la fattura emessa dalla Società_2 il 12.12.2016 era stata registrata erroneamente il 29.7.2016, data in cui la Ricorrente_1 non era stata ancora costituita;
4) in ordine all'impostazione degli atti di recupero, anche questi sarebbero illegittimi in quanto fondati sul presupposto che l'attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società ricorrente non sarebbe ammissibile a generare il credito d'imposta, laddove invece – anche a volerle considerare infra- gruppo – rientrerebbero fra quelle suscettibili di fruire dell'agevolazione e, pertanto, le compensazioni poste in essere con l'utilizzo del credito sarebbero legittime;
5) infine, le norme che disciplinavano l'attività di ricerca e sviluppo e la formazione del credito d'imposta (D.L. n. 145/2013 come modificato dalla Legge n. 190/2014
e dalla Legge n. 160/2019) legittimerebbero lo stesso atteso che la documentazione dimostrerebbe che le operazioni siano state realmente eseguite. Concludeva, pertanto, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati – previa loro sospensiva – e in subordine per la riduzione degli atti di recupero, con vittoria di spese e competenze di lite.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Terni che si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria del
4.7.2025 nella quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il respingimento del ricorso e della richiesta sospensiva con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 21.7.2025, dopo la relazione del relatore sui fatti e questioni della controversia e le rispettive conclusioni delle parti, il Collegio emetteva l'ordinanza n. 101/2025 con cui, rilevato che allo stato non potesse escludersi la sussistenza del fumus del ricorso, tenuto conto della natura interpretativa della controversia e dello stesso periculum in mora, come è argomentato nel decreto Presidenziale, convalidava il citato decreto di sospensione presidenziale, rinviando per la trattazione del merito all'udienza del 20.10.2025.
In data 30.9.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza odierna del 20.10.2025, dopo l'esposizione dei fatti e delle questioni della controversia da parte del relatore e la discussione delle parti presenti, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Terni che il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Gli articolati motivi, attinenti il merito della vicenda, sono infondati e possono essere trattati unitariamente.
Ed infatti, quanto alla presenza di un unico gruppo societario, le verifiche della Guardia di Finanza, riportati nel PVC del 21.10.2024, hanno senza alcun dubbio accertato la sua esistenza in relazione alla ricorrente
Ricorrente_1 s.r.l., risultata collegata le seguenti sei società: 1) Società_2
s.r.l.; 2) Società_3 s.r.l.; 3) Società_5 s.r.l.; 4) Società_8
s.r.l.s.; 5) Società_7 s.r.l.; 6) Società_6 s.r.l.. Ciò si ricava dal fatto che i verificatori della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nella sede della Ricorrente_1 s.r.l. anche la documentazione delle altre società, tra cui i timbri recanti la denominazione di tutte le altre società coinvolte nei controlli che dovrebbero essere di pertinenza esclusiva dei rispettivi rappresentanti legali, in quanto utilizzabili per la sottoscrizione dei diversi atti;
che al momento dell'accesso negli spazi aziendali Ricorrente_1 s.r.l. vi era personale di altre società del gruppo;
che alcune delle società indicate hanno avuto in passato sedi legali coincidenti;
che due stesse persone, Nominativo_2 e Nominativo_3 , si sono alternate come amministratore di diverse società; e che il primo possiede partecipazioni societarie sia nella Società_2 s.r.l., sia nella Società_5 s.r.l., sia nell'Società_6 s.r.l., sia nella Società_7 s.r.l. sia nella Ricorrente_1 s.r.l. (vedi i prospetti riportati a pagg. 33-35 del PVC della Guardia di Finanza del 21.10.2024).
La valutazione non cambia anche – se come ammesso dalla ricorrente nel proprio ricorso – si voglia considerare le sopra indicate società facenti parte di due gruppi di società che intrattenevano rapporti commerciali tra loro poiché rimane il fatto che, comunque, le stesse fanno capo a un ristretto numero di persone e cioè i citati Nominativo_2 e Nominativo_3 e che alcune di esse siano partecipate da altre, con una innegabile commistione di interessi tra le società.
Quanto alla qualificazione delle operazioni oggetto delle fatture contestate dall'Ufficio come insistenti, correttamente la Guardia di Finanza e l'Ufficio poi la ricavano da un altro incontestabile fatto e cioè che la Ricorrente_1 s.r.l. non ha personale e non appare credibile che la stessa per la complessa attività di ricerca si sarebbe avvalsa, nei tre anni 2016-2018 dell'opera del suo legale rappresentante, Rappresentante_1, subappaltando a terzi l'attività di ricerca e sviluppo o avvalendosi di collaboratori esterni o talvolta anche amici che, nella fase di start up, avrebbero prestato la loro opera gratuitamente o con un piccolo rimborso spese, anche perché per l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2020 per la realizzazione di lampade per sanificare da virus aree di medie/grandi dimensioni non è stata rinvenuta alcun documento e/o studio rilasciato da un medico o da un professionista con competenze igienico/sanitarie né alcuna documentazione tecnica idonea a comprovare gli esiti della ricerca.
Come sancito pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, al riguardo incombe sul contribuente l'onere della prova di contestare quanto accertato dall'Ufficio (cfr., ex coeteris, Cass. n. 7613 del 28.3.2018; Cass.
n. 3488 del 7.2.2024; e Cass. n. 13370 del 20.5.2025 che ha proprio confermato quanto statuito dalla C.T.
R. dell'Umbria con la sentenza n. 256/2022, osservando che: “in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla 15 presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723).”.
Inoltre, oltre a quanto sopra detto, l'Ufficio ha accertato diverse altre circostanze fattuali che confermano le sue conclusioni e cioè: - il contratto n. 0003-Società_2-Ricorrente_1-2018 aveva ad oggetto lo sfruttamento in uso del brevetto n° TR2004A000008, mai rilasciato dall'ufficio preposto;
- la fattura emessa della Società_7 s.r.l. alla Ricorrente_1 s.r.l. per € 750.000,00=, n. 2 in data 12. 12.2016 era stata registrata della Ricorrente_1 con la data del 29.7.2016; - nel settembre del 2017, i pagamenti di alcune fatture della Società_7 s.r.l., appena ricevuti dalla Ricorrente_1 s.r.l. nel giorno stesso o a distanza di pochi giorni, venivano restituiti dalla seconda alla prima. Infine, come rilevato nel PVC:
Nominativo_3, ha dichiarato di non ricordare di aver svolto incarichi anche per la Ricorrente_1, nonostante ne sia stato amministratore dalla sua costituzione.
Del resto alle medesime conclusioni era giunto anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy cui la
Guardai di Finanza ha chiesto due pareri tecnici in ordine ai costi di ricerca e sviluppo per i relativi progetti sviluppati: - per gli anni di imposta 2018-2019-2020, dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e dalla società Società_7 s.r.l. (primo parere) - per gli anni di imposta 2016-2017, dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e dalla società Società_7 s.r.l. (secondo sulla base dei seguenti 3 rilievi: 1) Le società sarebbero state prive o dotate di limitate unità di personale;
2) Il contratto n. 0003-Società_2-Ricorrente_1-2018, ha ad oggetto lo sfruttamento in uso del brevetto n. Numero 10008, mai rilasciato dall'ufficio preposto;
3) Le relazioni sulle attività R&S, non contengono alcun riferimento agli ostacoli scientifici e/o tecnologici non superabili, sulla base delle conoscenze e già disponibili nello stato dell'arte, al superamento dei quali la R&S sarebbe diretta. In ragione di questi tre rilievi anche il Ministero ha concluso che le attività svolte non sono attività R&S, quanto piuttosto “ordinarie attività di progettazione, realizzazione, collaudo e certificazione di prodotti nello specifico settore in cui operano le società in verifica, basate su competenze e conoscenze già disponibili all'interno delle medesime società, o comunque nello stato dell'arte, e, in quanto tali, prive di concreti elementi di ricerca e sviluppo.” in quanto tali, non in grado di supportare l'applicazione del credito d'imposta.
In buona sostanza, quindi, il Ministero ha ritenuto che le operazioni svolte non avrebbero potuto comunque determinare un credito d'imposta per ricerca e sviluppo perché non hanno risposto ai criteri indicati dalle norme che si sono succedute nel tempo e cioè le disposizioni di cui al D.L. 23.12.2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.2.2014, n. 9), e successive modifiche e integrazioni, di cui al Decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27.5.2015, di cui alle circolari n. 5/E del 16.3.2016, n. 13/E del 27.4.2018 e n. 31/E del 23.12.2020; di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.6.2014; e di cui al c.d. Manuale di Frascati, concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
”.
Alla luce di quanto accertato appare corretto l'operato dell'Ufficio e pienamente legittimi gli atti dallo stesso emessi e impugnati dalla ricorrente. Nonostante la soccombenza, vista la particolare complessità delle questioni si ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Terni, li 20 ottobre 2025 Il Presidente Giovanni Ariolli