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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1335/2024 SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il giorno 16 aprile 2025 dinanzi al giudice Francesco Vigorito, nella causa iscritta al ruolo al n. 1335
2024 sono comparsi:
l'Avv. VISCARELLI FABIO in sostituzione dell'Avv. BURGADAper Parte 1
EMANUELE
l'Avv. ROSSI MARUSCA in sostituzione dell'Avv. FAGGELLA per Controparte_1 PELLEGRINO Controparte_2
Il giudice invita le parti a procedere alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice dott. Francesco Vigorito trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1335/2024 R.G.
tra
,nato il [...] a [...] ed Parte 1 C.F. C.F. 1
,
ivi residente in [...]- rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Burgada, PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddettoEmail_1 difensore sito in Roma alla Via Città della Pieve n. 24
-ATTORE-
e con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte 1
,
P.IVA 1 P.IVA P.IVA 2 già Controparte_1 a seguito di mero cambio di
,
denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio Per_1
-
[...] di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n.
(già denominata 26080 Serie 1T: la mandataria CP_4 Controparte 3
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165:
DOC. 3) (C.F. P.IVA 3 e Partita IVA P.IVA 2 con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via
,
Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa Controparte 5, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di " Controparte 1 in Persona 1 di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Pellegrino (C.F.: C.F. 2 e PEC: Christian Faggella
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marusca Rossi (C.F.: Email 2
C.F. 3 e PEC: in Civitavecchia alla Via Zara,Email 3
n. 4.
- CONVENUTA –
OGGETTO: opposizione a precetto -opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.1 cpc.
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
"nel merito: - accertare e dichiarare nullo il precetto per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché tutti gli atti agli stessi correlati, collegati e discendenti attinenti il decreto ingiuntivo 1330/23 in quanto, la notifica è da considerarsi nulla. Per inesistenza della notifica effettuata da Ifis Banca;
ed accertare ai sensi dell'art 644 l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo per mancanza della notificazione. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.".
Per la convenuta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa, con il definitivo passaggio in giudicato titolo esecutivo e di tutti i successivi atti, tra cui l'atto di precetto, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto proponeva opposizione avverso il Con atto di citazione del 29 maggio 2024, il Sig. Parte_1 precetto notificatogli a mezzo posta il 29 aprile 2024, dalla NT per il pagamento della somma di euro a somma di euro 3.538,12 oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione chiedendone in via preliminare la sospensione. Il credito veniva azionato dalla Soc. Controparte_1 sulla base del decreto ingiuntivo n.
1330/2023 emesso il 30 maggio 2023 dal Giudice di Pace di Civitavecchia e notificato a detta della società creditrice in data 30 gennaio 2024 e non opposto veniva munito di formula esecutiva in data 18
marzo 2024.
L'opponente si opponeva al precetto notificato contestando la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo non opposto perché non effettuata ai sensi dell'art 156 cpc in quanto persona detenuta alla data della notifica del decreto ingiuntivo il Sig. Pt 1 era detenuto presso Casa circondariale in relazione al Titolo siep 2018/70 della Procura di Civitavecchia.
In data 9 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la NT , la quale rappresentava la tardività della spiegata opposizione atteso che la notifica del precetto sarebbe avvenuta il 20 aprile 2024, per compiuta giacenza stante l'assenza del destinatario e non già il 29 aprile 2024, mediante il ritiro presso lo sportello postale, come sostenuto dall'attore nel proprio atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 617, 1 comma cpc.
All'udienza del 15 gennaio 2025, questo giudice rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino 16 marzo 2025 per note conclusive.
Nelle note conclusive le parti si riportavano ai precedenti scritti difensivi.
2. Qualificazione della domanda Parte opponente si duole della nullità del precetto per irregolarità della notifica del titolo esecutivo del credito costituito dal decreto ingiuntivo n. 1330/2023 emesso il 30 maggio 2023 dal Giudice di Pace di
Civitavecchia e la domanda deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 primo comma c.p.c.
3. Nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo.
Il Sig. Pt 1 ha rappresentato la nullità del precetto notificatogli dalla Soc. Controparte 1 stante la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1330/2023 emesso il 30 maggio 2023 dal Giudice di Pace di Civitavecchia.
L'opposizione è inammissibile.
Viene contestata con una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc la regolarità della notifica del titolo di credito, di cui tuttavia non viene contestato la sussistenza.
Al riguardo occorre ricordare che la opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1 comma cpc è l'azione con cui il debitore esecutato può far valere vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e va proposta con atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione allegata dalla difesa di parte opposta, l'atto di precetto è stato notificato, per “temporanea assenza del destinatario”, in data 09 aprile 2024, con comunicazione di avvenuto deposito “spedita con raccomandata n. 669071463341". partire dal 09 aprile 2024 sono decorsi i 10 giorni necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Di conseguenza la notifica dell'atto di precetto si è validamente perfezionata, per compiuta giacenza, in data 20 aprile 2024, data dalla quale decorre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente, inoltre, è stato restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza.
In senso conforme si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità la quale ritiene che in tema di notificazione a mezzo posta, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza"; in tali casi, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c." (Cassazione, ordinanza n. 8895/2022).
Deve peraltro precisarsi che l'opponente ha dedotto come al momento della notifica del decreto ingiuntivo fosse detenuto ma che dalla documentazione prodotto dallo stesso convenuto emerge che alla data di notifica del precetto lo stato di detenzione era cessato (cfr. documento di carcerazione allegato dal detenuto all'atto di opposizione) cosicché non vi sono dubbi sulla validità della notifica dell'atto di precetto.
Alla luce delle considerazioni surriferite, la opposizione al precetto ex art. 615 cpc deve ritenersi tardiva perché doveva essere proposta entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta giacenza avvenuta il 20 aprile 2024, e quindi entro il 10 maggio 2024, mentre è stata proposta in data 29 maggio 2025.
L'opposizione agli atti esecutivi è quindi inammissibile.
4. Spese del giudizio
Considerato che la opposizione è inammissibile, le spese devono essere poste a carico dell'opponente
Parte 1 e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 a favore della
NT
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1335/2024
R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- respinge l'opposizione;
Parte 1 al pagamento delle spese del giudizio in favore condanna
[…] che si determinano in euro 1.278, 00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA. NT
Civitavecchia 18 aprile 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito