Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Ciro Motolese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di -OMISSIS-, in relazione all'istanza/diffida formulata con nota-pec del 1° ottobre 2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto al Comune di -OMISSIS- di avviare il procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree di loro proprietà (Catasto Terreni al Foglio 62, particelle nn.-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, adottando un provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Civico Ente, con la contestuale liquidazione delle poste economiche previste dalla stessa norma, unitamente agli atti amministrativi conseguenti, o, in subordine, di disporne la restituzione, con la riduzione in pristino e il ristoro per il periodo di illegittima occupazione,
per la conseguente condanna
del Comune di -OMISSIS-, a pronunciarsi sulla medesima istanza e, per il caso di persistente inadempimento,
e per la nomina
di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’IO intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RI TO e udito l’Avv. G. Misserini, in sostituzione dell'Avv. M.C. Motolese, per le parti ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 12 novembre 2025, i ricorrenti, deducendo di essere succeduti al Sig. -OMISSIS- e di essere comproprietari di alcuni terreni siti nel Comune di -OMISSIS-, alla contrada “Conche di Marina di -OMISSIS-”, identificati in Catasto Terreni al Foglio 62, particelle nn. -OMISSIS-, hanno esposto che i predetti fondi sono stati interessati da interventi, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche realizzate negli anni Sessanta (strade e illuminazione pubblica), occupando le particelle nn. 12 e 826 per 5203 mq; le particelle nn. 4, 5, 8, 221, 222, 223 per 1284 mq; le particelle 54, 698 e 699 per 5340 mq., in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, senza tuttavia, che gli stessi fossero mai stati ceduti formalmente dai proprietari.
2.Hanno, poi, esposto, in punto di fatto, i ricorrenti che:
- con istanza del 18.12.2020 hanno invitato il Comune di -OMISSIS- a voler adottare un provvedimento di acquisizione sanante dei terreni sopra specificati, ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, affinché potesse concretizzarsi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla P.A., chiedendo la liquidazione dell’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale (quest’ultimo da quantificare forfettariamente nella misura del 10% del valore venale del bene) ed il risarcimento del danno (nella misura del 5% annuo per il periodo di illegittima detenzione);
- con comunicazione pec dell’11.06.2021 gli odierni deducenti hanno reiterato la predetta istanza;
- a seguito di incontri con il predetto Comune, i ricorrenti hanno chiesto di quantificare in contradditorio la somma da liquidarsi per effetto dell’occupazione delle aree di loro proprietà.
- E, da ultimo, poiché non si era più giunti ad alcuna intesa, con istanza dell’1.102024, i ricorrenti hanno chiesto al Comune intimato di avviare il procedimento speciale ex art. 42-bis T.U. Espr., a fronte della quale l’Ente è rimasto silente, ben oltre il termine assegnato di trenta giorni. I ricorrenti hanno, quindi, dedotto che la predetta istanza/diffida non è stata riscontrata dal Comune di -OMISSIS-.
3.Tanto premesso, a sostegno del ricorso è stata articolata la seguente articolata censura di seguito sinteticamente enunciate:
VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 42-BIS D.P.R. N. 327/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. NONCHÉ DELL’ART. 2 DEL D.P.R. N. 327/2001. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, 5 PROTOCOLLO ADDIZIONALE UNO, DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA.
4. Il 21 novembre 2025, il Comune di -OMISSIS- ha depositato la nota prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, con cui lo stesso Comune ha riscontrato l’istanza in questione.
5. Con atto depositato il 9.02.2026, i ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese processuali del Comune intimato.
6. Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026, il difensore dei ricorrenti ha insistito per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese processuali del Comune di -OMISSIS-, pertanto la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente, osserva questo Tribunale che sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”). Nella specie la giurisdizione esclusiva dell’adito T.A.R. si radica in ragione dell’istanza di acquisizione “sanante” delle aree in questione, ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 presentata, in via amministrativa, al Comune di -OMISSIS- dagli odierni ricorrenti.
8. Il ricorso avverso il silenzio serbato dalla A.C. intimata, ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a., e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio della P.A. dall’art. 87, terzo comma, c.p.a., non essendo stata impugnata con motivi aggiunti la sopravvenuta menzionata nota prot. nota prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025 dell’IO Comunale intimato, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
9. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (ex multis, Cons. Stato, V, 7 maggio 2018, n. 2687; …), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite ” (ex multis, Cons. Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1135; IV, 22 gennaio 2018, n. 383; IV, 7 maggio 2015, n. 2317). “ È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). “ La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). “ La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata, al contrario, dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla PU IO (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
10. Nel caso di specie, pur avendo il Comune intimato, nelle more del giudizio, riscontrato esplicitamente, con l’esibito provvedimento prot. nota prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, l’istanza/diffida presentata dagli odierni ricorrenti il 1 ottobre 2024, non può ritenersi che “ la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ”, avendo il Comune di -OMISSIS- respinto la predetta richiesta dell’istante. Pertanto, sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a e sono liquidate come da dispositivo, in quanto - l’IO Comunale intimata ha riscontrato l’istanza/diffida dei ricorrenti del 1 ottobre 2024, con l’esibito provvedimento prot. nota prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, pertanto oltre il termine di legge e comunque dopo la proposizione del presente ricorso (notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 12 novembre 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Condanna il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite e al Comune di -OMISSIS-.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente
RI TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | IZ MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.