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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Aceto Serafina Giudice Rel.-Est.
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4840/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Usseglio Parte_1
Polatera che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
ricorrente
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Versaci che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c ' pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grugliasco (TO), in data 02/09/2017 dalla sig.ra nata a [...] il Parte_1
03/09/1971, codice fiscale ed il sig. nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/05/1971, codice fiscale (Atti di matrimonio – anno 2017 – Parte II – serie C.F._2
B – n. 27), con tutte le consequenziali pronunce di legge
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residente e dimora Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli stessi in relazione alle proprie condizioni di vita e salute, secondo modalità e tempi eventualmente disposti dal Servizio Sociale;
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino ed il
Tribunale di Torino;
Disporre che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. ;
[...] Controparte_1
Dare altresì atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento e dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale fra gli stessi pendenti e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.'
Per parte resistente:
come da memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c. 'pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in Grugliasco (TO), in data 02.09.2017, Atto n. 27 P.
2.S.B, anno
2017, con ogni consequenziale pronuncia di legge,
- disporre l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con residenza e dimora prevalente presso la madre,
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori in relazione alle proprie condizioni di vita e di salute e secondo modalità e tempi eventualmente disposti dai Servizi Sociali e compatibilmente con il proprio percorso di cura,
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori nella misura di € CP_1
300,00 mensili (€ 150,00 mensili per ciascun figlio), mediante versamento in favore della sig.ra
[...] , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo d'intesa Pt_1 sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Torino,
- disporre che il predetto mantenimento continui ad essere versato alla sig.ra direttamente Pt_1 dal datore di lavoro del sig. mediante trattenuta sullo stipendio, CP_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento, dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale tra gli stessi pendente e di null'altro avere
a che pretendere l'una dall'altro.
Per il P.M.: 'visto, nulla si oppone'.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GRUGLIASCO il 02.09.2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 17 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.07.2007 e il 29.03.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.09.2021.
Con ricorso depositato il 18.03.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale, previa presa in carico del nucleo famigliare e dei figli minori e da parte del Servizio Sociale, di Per_1 Per_2 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. ; di CP_1 disporre in merito all'affidamento condiviso dei figli;
di disporre in merito al regime di visita padre- figli;
di disporre infine in merito al mantenimento dei figli.
In data 23.09.2024, la parte ricorrente compariva innanzi al Giudice delegato, dando atto di aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla parte resistente, la quale risultava assente e non costituita.
In data 07.10.2024 si costituiva la parte resistente, la quale si associava alla richiesta di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e confermava di non avere nulla da eccepire in merito alle ulteriori richieste avanzate dalla parte ricorrente.
In data 08.10.2024, parte ricorrente e parte resistente comparivano in udienza innanzi al Giudice
Delegato. La parte ricorrente confermava quanto già chiesto con ricorso;
la parte resistente si richiamava alla comparsa di costituzione. Congiuntamente chiedevano disporsi la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di NPI e chiedevano un rinvio. Il Giudice invitava le parti a trovare soluzioni conciliative e fissava udienza al 18.02.2025.
Con comparsa di costituzione del 18.12.2024 si costituiva in Giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente.
In data 10.02.2025 i Servizi Sociali depositavano la relazione psicologica richiesta, dalla quale emergeva che questi ultimi hanno preso in carico il nucleo familiare in oggetto a partire da gennaio
2024. Inoltre, ritenevano necessario proseguire l'opera di monitoraggio delle condizioni psicologiche dei figli delle parti.
In data 18.02.2025, parte ricorrente e parte resistente comparivano innanzi al Giudice delegato. La parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo;
la parte resistente precisava come da comparsa di costituzione. Entrambi chiedevano la concessione dei i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice assegnava termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive di udienza al
19.05.2025, nonché i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Entrambi le parti facevano pervenire ritualmente le proprie note scritte sostitutive di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e le relative comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.09.2025 parte ricorrente e parte resistente comparivano innanzi al Giudice delegato;
le parti Contr davano atto che l' di cui è beneficiario il signor è legata al suo problema di ludopatia, CP_1 per cui è in cura e precisavano le rispettive conclusioni richiamando le memorie ex art. 473 bis 28 cpc già in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle questioni relative alla prole, preliminarmente, si dà atto che nelle more il figlio
è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla occorre disporre con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocamento e residenza dello stesso, né con riguardo al regime di frequentazione con l'altro genitore.
Con riguardo alla figlia si conferma il regime di affidamento condiviso, ovvero quello in Per_2 essere, così accogliendo la domanda formulata congiuntamente dalle parti e non essendovi ragioni ostative. Si provvede come in dispositivo con riguardo alla collocazione e alle modalità di frequentazione con l'altro genitore.
Circa il contributo al mantenimento per i figli e da parte del padre, si provvede come Per_1 Per_2 in dispositivo, posto che da quando era stata disposta la cifra di 300 euro (150 euro a figlio) con la sentenza di separazione (anno 2021) le esigenze dei figli sono aumentate e non è cambiata la situazione reddituale delle parti. Invero, secondo pacifica giurisprudenza, l'accrescimento dell'onere di mantenimento della prole in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass. n. 4000/2010; Cass. n.89270/2012; Cass. n 1297/2012).
Si conferma altresì che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. , così accogliendo la
[...] Controparte_1 domanda congiuntamente formulata dalle parti.
Le spese straordinarie, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016, sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate avendo le parti – di fatto – precisato congiuntamente su tutte le questioni ed essendo entrambe soccombenti in punto contributo economico per i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con residente e dimora prevalente presso Per_2 la madre;
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé in relazione alle proprie condizioni di vita e Per_2 salute, secondo modalità e tempi eventualmente disposti dal Servizio Sociale;
Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino;
Dispone che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. ; Controparte_1
Dà atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento e dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale fra gli stessi pendenti e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Aceto Serafina Giudice Rel.-Est.
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4840/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Usseglio Parte_1
Polatera che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
ricorrente
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Versaci che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c ' pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grugliasco (TO), in data 02/09/2017 dalla sig.ra nata a [...] il Parte_1
03/09/1971, codice fiscale ed il sig. nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/05/1971, codice fiscale (Atti di matrimonio – anno 2017 – Parte II – serie C.F._2
B – n. 27), con tutte le consequenziali pronunce di legge
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residente e dimora Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli stessi in relazione alle proprie condizioni di vita e salute, secondo modalità e tempi eventualmente disposti dal Servizio Sociale;
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino ed il
Tribunale di Torino;
Disporre che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. ;
[...] Controparte_1
Dare altresì atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento e dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale fra gli stessi pendenti e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.'
Per parte resistente:
come da memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c. 'pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in Grugliasco (TO), in data 02.09.2017, Atto n. 27 P.
2.S.B, anno
2017, con ogni consequenziale pronuncia di legge,
- disporre l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con residenza e dimora prevalente presso la madre,
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori in relazione alle proprie condizioni di vita e di salute e secondo modalità e tempi eventualmente disposti dai Servizi Sociali e compatibilmente con il proprio percorso di cura,
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori nella misura di € CP_1
300,00 mensili (€ 150,00 mensili per ciascun figlio), mediante versamento in favore della sig.ra
[...] , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo d'intesa Pt_1 sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Torino,
- disporre che il predetto mantenimento continui ad essere versato alla sig.ra direttamente Pt_1 dal datore di lavoro del sig. mediante trattenuta sullo stipendio, CP_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento, dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale tra gli stessi pendente e di null'altro avere
a che pretendere l'una dall'altro.
Per il P.M.: 'visto, nulla si oppone'.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GRUGLIASCO il 02.09.2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 17 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.07.2007 e il 29.03.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.09.2021.
Con ricorso depositato il 18.03.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale, previa presa in carico del nucleo famigliare e dei figli minori e da parte del Servizio Sociale, di Per_1 Per_2 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. ; di CP_1 disporre in merito all'affidamento condiviso dei figli;
di disporre in merito al regime di visita padre- figli;
di disporre infine in merito al mantenimento dei figli.
In data 23.09.2024, la parte ricorrente compariva innanzi al Giudice delegato, dando atto di aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla parte resistente, la quale risultava assente e non costituita.
In data 07.10.2024 si costituiva la parte resistente, la quale si associava alla richiesta di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e confermava di non avere nulla da eccepire in merito alle ulteriori richieste avanzate dalla parte ricorrente.
In data 08.10.2024, parte ricorrente e parte resistente comparivano in udienza innanzi al Giudice
Delegato. La parte ricorrente confermava quanto già chiesto con ricorso;
la parte resistente si richiamava alla comparsa di costituzione. Congiuntamente chiedevano disporsi la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di NPI e chiedevano un rinvio. Il Giudice invitava le parti a trovare soluzioni conciliative e fissava udienza al 18.02.2025.
Con comparsa di costituzione del 18.12.2024 si costituiva in Giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente.
In data 10.02.2025 i Servizi Sociali depositavano la relazione psicologica richiesta, dalla quale emergeva che questi ultimi hanno preso in carico il nucleo familiare in oggetto a partire da gennaio
2024. Inoltre, ritenevano necessario proseguire l'opera di monitoraggio delle condizioni psicologiche dei figli delle parti.
In data 18.02.2025, parte ricorrente e parte resistente comparivano innanzi al Giudice delegato. La parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo;
la parte resistente precisava come da comparsa di costituzione. Entrambi chiedevano la concessione dei i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice assegnava termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive di udienza al
19.05.2025, nonché i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Entrambi le parti facevano pervenire ritualmente le proprie note scritte sostitutive di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e le relative comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.09.2025 parte ricorrente e parte resistente comparivano innanzi al Giudice delegato;
le parti Contr davano atto che l' di cui è beneficiario il signor è legata al suo problema di ludopatia, CP_1 per cui è in cura e precisavano le rispettive conclusioni richiamando le memorie ex art. 473 bis 28 cpc già in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle questioni relative alla prole, preliminarmente, si dà atto che nelle more il figlio
è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla occorre disporre con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocamento e residenza dello stesso, né con riguardo al regime di frequentazione con l'altro genitore.
Con riguardo alla figlia si conferma il regime di affidamento condiviso, ovvero quello in Per_2 essere, così accogliendo la domanda formulata congiuntamente dalle parti e non essendovi ragioni ostative. Si provvede come in dispositivo con riguardo alla collocazione e alle modalità di frequentazione con l'altro genitore.
Circa il contributo al mantenimento per i figli e da parte del padre, si provvede come Per_1 Per_2 in dispositivo, posto che da quando era stata disposta la cifra di 300 euro (150 euro a figlio) con la sentenza di separazione (anno 2021) le esigenze dei figli sono aumentate e non è cambiata la situazione reddituale delle parti. Invero, secondo pacifica giurisprudenza, l'accrescimento dell'onere di mantenimento della prole in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass. n. 4000/2010; Cass. n.89270/2012; Cass. n 1297/2012).
Si conferma altresì che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. , così accogliendo la
[...] Controparte_1 domanda congiuntamente formulata dalle parti.
Le spese straordinarie, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016, sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate avendo le parti – di fatto – precisato congiuntamente su tutte le questioni ed essendo entrambe soccombenti in punto contributo economico per i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con residente e dimora prevalente presso Per_2 la madre;
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé in relazione alle proprie condizioni di vita e Per_2 salute, secondo modalità e tempi eventualmente disposti dal Servizio Sociale;
Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino;
Dispone che il predetto contributo continui ad essere corrisposto all'avente diritto Parte_1 direttamente alla società datrice di lavoro del sig. ; Controparte_1
Dà atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento e dichiarando di aver regolato prima d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale fra gli stessi pendenti e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.