Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 134/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 24/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NASO DOMENICO ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONAVITACOLA FABIO P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/3/2024, la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:” A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal
all'attribuzione in favore della docente della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
A fondamento della domanda ha allegato di essere una docente attualmente assunta a tempo indeterminato e di avere precedentemente stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il e Controparte_1
precisamente: - a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020.
Ha affermato di non aver usufruito del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015:
Ha prodotto atto di diffida indirizzato al in data Controparte_2
13/7/2022.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il e ed ha Controparte_1
chiesto:” In via preliminare:-Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., del diritto al beneficio richiesto dalla ricorrente, in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per le ragioni di cui al punto 1 in narrativa, con decurtazione, dalla somma richiesta da controparte, dell'importo di € 1.000,00, relativo alle suddette annualità, per cui è interamente maturata la prescrizione del diritto al beneficio vantato. nel merito: -Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex pag. 2/9 art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2 in espositiva;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale “in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Ha dedotto che la domanda attorea tesa al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui concerneva un
(asserito) credito in parte prescritto.
Ha asserito che l'atto di diffida e messa in mora notificato al
[...]
e del merito in data 28/07/2022 era generico e non Controparte_1
nominativo, infatti, nello stesso il difensore di parte ricorrente asseriva di agire in nome e per conto dei docenti precari iscritti alla federazione UIL
Scuola RUA, come da separato allegato, tuttavia del suddetto allegato, che avrebbe dovuto indicare specificamente i soggetti in nome e per conto dei quali il difensore aveva inviato la diffida, non vi era alcuna traccia nei documenti di controparte depositati al fascicolo telematico, pertanto nessun valore, nel presente giudizio, poteva essere attribuito alla suddetta diffida.
Ha dedotto che il termine prescrizionale cominciava a decorrere dalla data della notifica del ricorso, avvenuta in data 21/03/2024 e che nessuna somma, poteva essere riconosciuta alla suddetta ricorrente, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in pag. 3/9 ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice pag. 4/9 del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente pag. 5/9 orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile pag. 6/9 (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, la ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte
(inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi pag. 7/9 natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. "..il dies a quo deve farsi coincidere con la data di conferimento dell'incarico da cui il diritto poteva essere fatto valere.
Nessun valore di atto interruttivo può essere riconosciuto alla diffida in data 13/7/2022 poiché generica e non contenente il nome del ricorrente, né risulta prodotto in causa l'allegato contenente i nominativi dei docenti;
pertanto partendo dalla data di deposito del ricorso ( 16/3/2024) e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultano prescritti tutti i periodi anteriori al 16/3/2019 e quindi gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, poiché ricompresi oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Per l'effetto, alla docente, divenuta di ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.);
l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite stante l'accoglimento della eccezione di prescrizione del resistente devono essere compensate nella misura del ½ e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i..
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad pag. 8/9 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2019/2020.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore degli Avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
29/1/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
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