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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 5/2025 L.P. TO GIUSTO
TO LUCA
Parte_1
Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI RUSSO LEONARDO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
TO US (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...] oc. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_3 C.F._2 scone i Bolsena, Loc. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_4 C.F._3
.08.197 c. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_5 C.F._4
12.1978 a M. Grappa 5. Tutti nella qualità di eredi della sig.ra , deceduta in Persona_1 CodiceFiscale_5
Bolsena in data 14.01.2018, rappresent NA di US (C.F. = ; fax 0761/796371; pec: , ed C.F._6 Email_1 elettivamente d XXV aprile n. 49. RICORRENTE E l' (C.F. = ), CP_1 P.IVA_1
i ona del te e l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal funzionario (C.F. = ) PEC: Controparte_2 C.F._7
t Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.01.2025 MA US, MA UC, , Parte_1 Pt_2 hanno adito questo tribunale in funzione del giudice del lavoro in qualità di eredi della
[...]
deceduta in data 14.01.2018, esponendo che la sig.ra effettuava Persona_1 Per_1 istanza relativa ad indennità di accompagnamento in data 08.05.2017, che le veniva riconosciuta in seguito a visita del 24.05.2017; che la liquidazione da parte dell' avveniva solo CP_1 successivamente al decesso della sig.ra in data 23.01.2018 e che, dunque, non si perfezionava in ragione del blocco del c.c. intestato alla defunta;
che provvedevano a richiedere le somme riferite al periodo che va dall'08.05.2017 al 14.01.2018 all con pec inoltrata in data 22.11.2024. CP_1 Hanno concluso chiedendo: “In via principale accertare o vantato dagli odierni ricorrenti nella qualità di eredi della sig.ra nei confronti dell per un ammontare pari ad € 4.635.33 - oltre Persona_1 CP_1 interessi dal ricorso ento e per l'effett nnare l' Controparte_1 al pagamento di € 4.635.33 oltre interessi dal ricorso all'effettivo pagamento in favore dei ricorrenti. Con
[...]
di spese e compensi professionali in favore del procuratore antistatario". L' si è costituita, eccependo l'improcedibilità del ricorso per decorrenza della prescrizione CP_1 q nnale del diritto a reclamare le somme. Ha quindi concluso chiedendo: “- dichiarare la domanda nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile;
- rigettare la domanda;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”. La causa istruita con sole prove documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va accolto. I ricorrenti deducono di essere titolari, in qualità di eredi della sig.ra del diritto alla Per_1 corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in vita dalla de cuius, assumono che tale credito sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come chiarito anche dal messaggio n. 1217 del 2018. CP_1 Di contro, l' eccepisce l'intervenu crizione quinquennale, richiamando l'art. 2948 n.4 CP_1
c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. L'Istituto deduce, in particolare, che le somme richieste siano state oggetto di liquidazione in data 23.1.2018; tuttavia, non essendo stato possibile procedere all'effettiva erogazione a causa del decesso dell'avente diritto e del conseguente blocco del conto corrente indicato per l'accredito, ritiene comunque completato il procedimento di liquidazione. A sostegno della propria tesi, richiama il messaggio n. 220 del 4.1.2013 par. 5 in cui si stabilisce “i ratei per crediti a titolo di provvidenza di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue: a. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, del codice civile. b. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile”. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa. Per comprendere quale sia la prescrizione applicabile al caso concreto, bisogna interrogarsi sul significato da attribuire al termine “liquidità”, difatti ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione breve ex art. 2948 n.4 c.c., il credito deve essere non solo periodico, ma anche liquido ed esigibile. Il requisito della liquidità, come chiarisce la giurisprudenza di legittimità - ordinanza n. 401 del 13.1.202 – va inteso “non secondo la nozione comune ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129” in base al quale “si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione
“non riscosse””. Ne consegue che “il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (…) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129; in sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme”. Dunque, il requisito della liquidità non può essere inteso in senso meramente astratto o formale, ma deve consistere nella concreta determinazione dell'importo dovuto, accompagnata dalla messa a disposizione delle somme in favore del soggetto avente diritto, quale esito di un procedimento amministrativo effettivamente concluso. In mancanza di tale determinazione e disponibilità materiale, il credito resta in uno stato di incertezza che ne impedisce l'esigibilità, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve. Tali principi si applicano pienamente al caso in esame, nel quale la liquidazione dell'indennità di accompagnamento è avvenuta dopo il decesso della Sig.ra e, quindi, successivamente al Per_1 blocco del c.c.: ciò vale a dire che non è stata possibile l a disposizione delle relative somme a favore degli eredi;
al più si doveva procedere ad individuare gli eredi dell'avente diritto in modo che gli stessi avrebbero potuto indicare il c.c. o i cc.cc. su cui procedere al versamento del relativo importo, cosa che non è avvenuta. Ciò dimostra come la liquidazione attuata dall' non possa essere qualificata come concretamente eseguita e, dunque, le relative somme CP_1 vantate dagli eredi non possano essere intese come determinate e disponibili, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Va aggiunto che, nessun rilievo può essere riconosciuto a quanto eccepito dall' in ordine CP_1 alla mancata presentazione della domanda amministrativa;
applicando al ca pecie una prescrizione decennale, è da ritenersi utile, tempestiva nonché interruttiva del termine prescrizionale, la pec inoltrata in data 22.11.2024 dal difensore dei ricorrenti volta alla richiesta di pagamento delle somme in questione. Sulla base di quanto osservato, accertata la spettanza agli eredi dei ratei maturati dall'08.05.2017 al 14.01.2018, questi ultimi hanno diritto al pagamento dell'importo per un totale di 8 mesi e 6 giorni risultanti dalla somma di € 4.123,44 (mesi 8 X € 515,43) + € 103,08 (giorni 6 X € 17,18) per un totale di € 4.226,52, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Deve dunque disporsi la condanna dell' al relativo pagamento, oltre che alle spese di lite CP_1 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da TO US, TO UC, Parte_1 Pt_2 nei confronti dell
[...] CP_1 e dichiara la sussi del credito vantato dagli eredi della sig.ra nei confronti Per_1 dell' e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 4.226,52 oltre interessi legali dal CP_1 CP_1 dov saldo. Condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che si CP_1 liquidano in € 1750 re rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parti ricorrenti. Viterbo lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 5/2025 L.P. TO GIUSTO
TO LUCA
Parte_1
Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI RUSSO LEONARDO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
TO US (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...] oc. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_3 C.F._2 scone i Bolsena, Loc. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_4 C.F._3
.08.197 c. Sant'Antonio 38
[...] (C.F. = ), Parte_5 C.F._4
12.1978 a M. Grappa 5. Tutti nella qualità di eredi della sig.ra , deceduta in Persona_1 CodiceFiscale_5
Bolsena in data 14.01.2018, rappresent NA di US (C.F. = ; fax 0761/796371; pec: , ed C.F._6 Email_1 elettivamente d XXV aprile n. 49. RICORRENTE E l' (C.F. = ), CP_1 P.IVA_1
i ona del te e l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal funzionario (C.F. = ) PEC: Controparte_2 C.F._7
t Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.01.2025 MA US, MA UC, , Parte_1 Pt_2 hanno adito questo tribunale in funzione del giudice del lavoro in qualità di eredi della
[...]
deceduta in data 14.01.2018, esponendo che la sig.ra effettuava Persona_1 Per_1 istanza relativa ad indennità di accompagnamento in data 08.05.2017, che le veniva riconosciuta in seguito a visita del 24.05.2017; che la liquidazione da parte dell' avveniva solo CP_1 successivamente al decesso della sig.ra in data 23.01.2018 e che, dunque, non si perfezionava in ragione del blocco del c.c. intestato alla defunta;
che provvedevano a richiedere le somme riferite al periodo che va dall'08.05.2017 al 14.01.2018 all con pec inoltrata in data 22.11.2024. CP_1 Hanno concluso chiedendo: “In via principale accertare o vantato dagli odierni ricorrenti nella qualità di eredi della sig.ra nei confronti dell per un ammontare pari ad € 4.635.33 - oltre Persona_1 CP_1 interessi dal ricorso ento e per l'effett nnare l' Controparte_1 al pagamento di € 4.635.33 oltre interessi dal ricorso all'effettivo pagamento in favore dei ricorrenti. Con
[...]
di spese e compensi professionali in favore del procuratore antistatario". L' si è costituita, eccependo l'improcedibilità del ricorso per decorrenza della prescrizione CP_1 q nnale del diritto a reclamare le somme. Ha quindi concluso chiedendo: “- dichiarare la domanda nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile;
- rigettare la domanda;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”. La causa istruita con sole prove documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va accolto. I ricorrenti deducono di essere titolari, in qualità di eredi della sig.ra del diritto alla Per_1 corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in vita dalla de cuius, assumono che tale credito sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come chiarito anche dal messaggio n. 1217 del 2018. CP_1 Di contro, l' eccepisce l'intervenu crizione quinquennale, richiamando l'art. 2948 n.4 CP_1
c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. L'Istituto deduce, in particolare, che le somme richieste siano state oggetto di liquidazione in data 23.1.2018; tuttavia, non essendo stato possibile procedere all'effettiva erogazione a causa del decesso dell'avente diritto e del conseguente blocco del conto corrente indicato per l'accredito, ritiene comunque completato il procedimento di liquidazione. A sostegno della propria tesi, richiama il messaggio n. 220 del 4.1.2013 par. 5 in cui si stabilisce “i ratei per crediti a titolo di provvidenza di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue: a. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, del codice civile. b. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile”. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa. Per comprendere quale sia la prescrizione applicabile al caso concreto, bisogna interrogarsi sul significato da attribuire al termine “liquidità”, difatti ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione breve ex art. 2948 n.4 c.c., il credito deve essere non solo periodico, ma anche liquido ed esigibile. Il requisito della liquidità, come chiarisce la giurisprudenza di legittimità - ordinanza n. 401 del 13.1.202 – va inteso “non secondo la nozione comune ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129” in base al quale “si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione
“non riscosse””. Ne consegue che “il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (…) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129; in sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme”. Dunque, il requisito della liquidità non può essere inteso in senso meramente astratto o formale, ma deve consistere nella concreta determinazione dell'importo dovuto, accompagnata dalla messa a disposizione delle somme in favore del soggetto avente diritto, quale esito di un procedimento amministrativo effettivamente concluso. In mancanza di tale determinazione e disponibilità materiale, il credito resta in uno stato di incertezza che ne impedisce l'esigibilità, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve. Tali principi si applicano pienamente al caso in esame, nel quale la liquidazione dell'indennità di accompagnamento è avvenuta dopo il decesso della Sig.ra e, quindi, successivamente al Per_1 blocco del c.c.: ciò vale a dire che non è stata possibile l a disposizione delle relative somme a favore degli eredi;
al più si doveva procedere ad individuare gli eredi dell'avente diritto in modo che gli stessi avrebbero potuto indicare il c.c. o i cc.cc. su cui procedere al versamento del relativo importo, cosa che non è avvenuta. Ciò dimostra come la liquidazione attuata dall' non possa essere qualificata come concretamente eseguita e, dunque, le relative somme CP_1 vantate dagli eredi non possano essere intese come determinate e disponibili, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Va aggiunto che, nessun rilievo può essere riconosciuto a quanto eccepito dall' in ordine CP_1 alla mancata presentazione della domanda amministrativa;
applicando al ca pecie una prescrizione decennale, è da ritenersi utile, tempestiva nonché interruttiva del termine prescrizionale, la pec inoltrata in data 22.11.2024 dal difensore dei ricorrenti volta alla richiesta di pagamento delle somme in questione. Sulla base di quanto osservato, accertata la spettanza agli eredi dei ratei maturati dall'08.05.2017 al 14.01.2018, questi ultimi hanno diritto al pagamento dell'importo per un totale di 8 mesi e 6 giorni risultanti dalla somma di € 4.123,44 (mesi 8 X € 515,43) + € 103,08 (giorni 6 X € 17,18) per un totale di € 4.226,52, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Deve dunque disporsi la condanna dell' al relativo pagamento, oltre che alle spese di lite CP_1 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da TO US, TO UC, Parte_1 Pt_2 nei confronti dell
[...] CP_1 e dichiara la sussi del credito vantato dagli eredi della sig.ra nei confronti Per_1 dell' e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 4.226,52 oltre interessi legali dal CP_1 CP_1 dov saldo. Condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che si CP_1 liquidano in € 1750 re rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parti ricorrenti. Viterbo lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO