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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4045/2023 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giuse de Maglie, giusta Parte_1 mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore del 16.6.2025
attrice
e
anche quale erede di;
Controparte_1 Parte_2 Per_1
anche quale erede di;
EREDI di CP_2 Per_1 Per_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ; Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
[...] CP_2 Parte_2 CP_10 [...]
; CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marcello de Laurentiis, CP_15 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione con intervento adesivo
convenuti
Conclusioni di parte attrice: “1) Accertare e Dichiarare che l'attrice
[...] ha acquistato (a titolo originario) per prescrizione acquisitiva Parte_1 ultraventennale l'IMMOBILE sito in Manduria in Via F. Ribezzo, VIII
Traversa contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 62 particella n° 1915 sub 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 57 mq,
1 R.C. 100,09, per effetto dell'usucapione ininterrotta ex artt.1158 cc.; 2) Stante
l'adesione dei convenuti ad ogni deduzione, richiesta e conclusione di parte attrice, compensare integralmente le spese di giudizio, con sentenza provvisoriamente eseguibile come per Legge”.
Conclusioni di parte convenuta: 1) - Accogliere ogni domanda avversaria perché risultata in toto fondata in fatto per le causali di cui innanzi e poiché documentata da prova documentale e per lo effetto ritenere la stessa parte attrice unica proprietaria dell'immobile oggetto di causa;
2)- compensare integralmente le spese e competenze del presente giudizio per i chiari motivi di giustizia sopra evidenziati così come richiesto anche dalla avversa difesa attrice.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio , , e gli Controparte_1 Parte_2 CP_2 CP_15 eredi dei defunti e , in quanto attuali comproprietari Persona_2 Per_1 dell'immobile sito in Manduria in Via F. Ribezzo, VIII Traversa, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 62 particella n° 1915 sub 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 57 mq, R.C.
100,09, sostenendo di averlo ininterrottamente posseduto uti dominus per oltre vent'anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c..
Nello specifico, l'attrice ha dedotto che, con pregressa sentenza n. 1890/2022 resa da questo Tribunale il 29.06.2022 e passata in giudicato, è stata accertata e dichiarata in suo favore l'acquisizione a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena proprietà dell'immobile sito in Manduria in Via F. Ribezzo,
VIII Traversa, snc, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Manduria, al Foglio 62, Particella 1915 sub 3, Categoria A/7, classe 1,
Consistenza 6,5 vani, R.C. 436,41 e che, per mero errore materiale nella stesura dell'atto introduttivo di quel giudizio, non è stata compresa nella domanda di riconoscimento di acquisto della proprietà a titolo originario anche l'attigua particella 1915 sub 2, di cui oggi è causa, consistente in un garage di pertinenza dell'immobile, già dichiarato di sua proprietà in forza della citata pronuncia, e
2 parimenti posseduto, da oltre vent'anni, in modo pacifico, ininterrotto e pubblico.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, si sono costituitisi in giudizio i convenuti ed hanno aderito integralmente alla domanda attorea, non contestando i fatti di causa, anzi riconoscendo il possesso uti dominus ultraventennale dell'immobile da parte della in assenza di qualsivoglia eccezione da parte dei medesimi Pt_1 titolari del bene.
La causa è stata istruita con prove documentali (anche al fine di verificare l'integrità del contraddittorio) e testimoniali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate.
°°°°°°°°
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr.
Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi
3 alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Nella fattispecie, la prova dei requisiti imposti per l'invocato acquisto a titolo originario può dirsi senz'altro raggiunta.
Il quadro istruttorio, completato dalla deposizione testimoniali, ha avallato il contegno processuale dei convenuti che, costituendosi, hanno prestato piena adesione dalla domanda attorea.
In particolare, il teste escusso, dichiaratosi Testimone_1 indifferente e qualificatosi geometra, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha affermato: “la sig.ra possiede dal 2001 circa l'immobile e Pt_1
l'attiguo garage, siti in via Ribezzo, ottava traversa di Manduria;
tanto posso dire perché nello stesso anno ho trasferito il mio ufficio e i coniugi Per_3 venivano spesso al mio studio per consulenza relativa alla modifica
[...] catastale di quell'immobile” e che la stessa “da oltre vent'anni ha posseduto
l'immobile come proprietaria, abitandolo ed utilizzandolo come proprietaria”, specificando altresì che “gli immobili (abitazione e garage, quest'ultimo particella 1915 sub 2) hanno un'unica entrata da un cancello comune e sono stati posseduti dall'attrice, come se fosse la proprietaria, da oltre vent'anni”.
In ragione di tanto, devono ritenersi integrati gli estremi per l'intervenuta usucapione anche per l'immobile di cui oggi è causa, al pari dell'attiguo fabbricato destinato ad uso abitativo, per il quale - con efficacia di cosa giudicata - è stato accertato sia l'elemento oggettivo, consistente nella piena disponibilità della cosa da parte dell'attrice, avendo la stessa posseduto il bene
4 traendone tutte le utilità corrispondenti all'esercizio dei diritti di proprietà, consistite pacificamente nell'adibire l'immobile a propria abitazione, nell'utilizzazione dello stesso per il deposito di masserizie e attrezzature, nonché nella coltivazione del giardino circostante la costruzione mediante la piantumazione di alberi e piante da fiori, nonché provvedendo alle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia l'elemento soggettivo valido ai fini della usucapione, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (cosiddetto animus possidendi), senza alcun riconoscimento nei confronti degli apparenti intestatari.
Non essendo, infine, stata dedotta alcuna circostanza tale da far ritenere che l'attrice abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto per detenzione, né che il possesso da parte della medesima sia stato in qualche modo viziato da violenza o clandestinità, avendo anzi i convenuti affermato, senza eccezioni di sorta, che la possiede animo domini gli immobili in questione in maniera pacifica, Pt_1 pubblica e continuata, senza alcuna opposizione o contestazione da data risalente ad oltre vent'anni, non può che concludersi per il riconoscimento in capo all'attrice dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile di cui è causa per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione alla domanda da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
anche quale erede di ,
[...] Parte_2 Per_1 CP_2 anche quale erede di;
degli eredi di Per_1 Persona_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
e , degli eredi di CP_7 CP_8 Per_1 CP_2
Parte_2 CP_10 CP_11 CP_12
e così dispone: Controparte_13 CP_14 CP_15
5 - accoglie la domanda e, per l'effetto,
- accerta e dichiara che la Sig.ra nata in [...] Parte_1
(LE) il 19.09.1969, residente in Manduria (TA) alla Via Francesco
Ribezzo VIII trav., ha acquisito a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158
c.c., la piena proprietà dell'immobile sito in Manduria in Via F.
Ribezzo, VIII Traversa, snc, contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Manduria, al Foglio 62, Particella 1915 sub 2, Categoria
C/6, Classe 3, Consistenza 57 mq, R.C. 100,09;
- ordina al competente Conservatore dei RR. II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto il 30 settembre 2025
Il Giudice
G.O. Lucia Santoro
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