Inammissibile
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 24/11/2025, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09162/2025REG.PROV.COLL.
N. 04531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 4531 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Angri, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato RI Violante, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione II n. -OMISSIS-
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il consigliere IO ER e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ferrara e Tommaso D’Avino, per delega di RI Violante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente in atti generalizzata chiede la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione II, i cui estremi sono indicati in intestazione, che ha respinto la sua impugnazione nei confronti del provvedimento del Comune di Angri in data 19 marzo 2024, prot. n. -OMISSIS-, con il quale, dato atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale del fondo di proprietà della ricorrente, sito in località -OMISSIS-, censito a catasto al foglio 1 particella -OMISSIS-, subalterni -OMISSIS-, veniva inibita l’attività produttiva accertata essere in svolgimento nel capannone industriale ivi realizzato, attraverso l’abusiva trasformazione di un impianto serricolo assentito con d.i.a., presentata all’amministrazione comunale il 22 febbraio 2002 (prot. n. 2848). Oltre allo svolgimento dell’attività produttiva, nel provvedimento impugnato veniva richiamata l’ingiunzione a demolire del manufatto, di cui all’ordinanza comunale del 28 aprile 2022, -OMISSIS-, e il conseguente accertamento dell’inottemperanza, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del testo unico dell’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Per l’abuso venivano domandati, senza esito, il condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, commi 25 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326 (denegato con provvedimento comunale in data 29 maggio 2020, prot. n. -OMISSIS-); e la fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia (su cui l’amministrazione si esprimeva in senso sfavorevole con nota comunale del 6 marzo 2023, prot. n. -OMISSIS-).
3. Nei confronti del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività produttiva per intervenuta acquisizione dell’area venivano formulate plurime censure, articolate in un ricorso e successivi motivi aggiunti, tutte respinte sia in primo grado che in appello, in questo secondo caso con la sentenza di cui è domandata la revocazione.
4. Per quanto di interesse nel presente giudizio, la sentenza d’appello veniva così motivata:
- l’abuso accertato avrebbe richiesto il permesso di costruire e per esso non è stato dimostrato « quale sarebbe la parte legittima dell’opera, che sarebbe stata danneggiata dall’esecuzione della disposta demolizione », per cui non ricorrono i presupposti della fiscalizzazione ai sensi del sopra citato art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia;
- sull’istanza di fiscalizzazione non si è formato alcun silenzio-assenso, fondato su « una condizione di piena conformità al paradigma legale », nel caso di specie non ricorrente;
- l’acquisizione dell’intera particella catastale su cui è stato realizzato l’abuso è sufficientemente motivata, tenuto conto del rispetto del limite di legge del decuplo ( ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia) e della volontà dell’amministrazione di evitare « un frazionamento catastale acquisendo una porzione inferiore all’intera superficie della particella catastale -OMISSIS- del foglio 1 del Comune di Angri, anche in prospettiva dell’effettiva utilizzazione dell’area dopo che avrà effettuato la demolizione in danno »;
5. Con il proprio ricorso per revocazione quest’ultima deduce plurimi errori di fatto e inoltre profili di contrasto con giudicati vincolanti nel giudizio di merito.
6. Resiste al ricorso il Comune di Angri.
DIRITTO
1. Un primo errore di fatto revocatorio prospettato consisterebbe nell’avere la sentenza « escluso la formazione del silenzio-assenso ritenendo la domanda di fiscalizzazione inidonea in quanto non conforme al paradigma legale, in assenza del titolo edilizio originario ». L’errore sarebbe ricavabile sulla base del contrasto con la giurisprudenza di questa sezione, la quale - si sottolinea - « ha chiarito inequivocabilmente che: “Il silenzio-assenso si forma anche se l’attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento essendo il potere di provvedere consumato decorso il termine procedimentale” » (sentenza del 5 giugno 2025, n. 3051). Al medesimo riguardo viene ricordato che in base all’art. 20 della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, « il semplice decorso dei trenta giorni, fa si, che, il provvedimento amministrativo si formi automaticamente per silenzio assenso ».
2. Un secondo errore revocatorio sarebbe dato dal contrasto ex art. 395, n. 5), cod. proc. civ., con il giudicato di cui alla sentenza del 30 luglio 2024, n. 14, dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato. Si deduce al riguardo che la pronuncia ora richiamata ha espresso principi vincolanti nel caso si specie ed in particolare quello secondo cui quando si verifica la decadenza del permesso di costruire « le opere realizzate nel periodo di validità non sono automaticamente abusive e non sono soggette a ripristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 salvo che non siano difformi nel risultato o non completabili ». Rispetto al principio di diritto così enunciato sarebbe in contrasto la statuizione della sentenza di cui è domandata la revocazione, che nella fattispecie controversa, di capannone industriale in luogo della serra agricola, ha ravvisato un’ipotesi di realizzazione di opera in assenza di titolo pur in presenza di una d.i.a. mai annullata.
3. Un ulteriore precedente vincolante rispetto al quale la pronuncia qui impugnata si porrebbe in contrasto, ai sensi del poc’anzi richiamato art. 395, n. 5), cod. proc. civ., sarebbe costituito dalla sentenza della Corte costituzionale del 3 ottobre 2024, n. 160, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47, fondante il potere di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi, che in tesi avrebbe determinato « in via riflessa », l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del testo unico dell’edilizia, riproduttivo della medesima disciplina. Non si sarebbe nello specifico considerato che il potere di acquisizione è così divenuto privo di base legale.
4. Con un ulteriore motivo sono riproposte le censure di carenza di proporzionalità e di motivazione dell’acquisizione, per avere questo interessato « tutta la particella catastale, comprensiva di zona regolarmente edificata con concessione edilizia n. -OMISSIS-del 25/10/2002 (foglio 1 particella -OMISSIS- sub 2) », in assenza di dimostrazione « del nesso funzionale tra manufatto abusivo e intero lotto edificato ».
5. Un ulteriore violazione dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata sarebbe quella derivante dal suo contrasto con il giudicato penale di cui alla sentenza della Corte d’appello di Salerno del 27 novembre 2013, n. -OMISSIS- , irrevocabile in data 19 aprile 2014, con la quale è stato revocato l’ordine di demolizione del manufatto insistente sul foglio 1, particella -OMISSIS-, subalterno 1.
6. In via rescissoria sono quindi riproposti i motivi di impugnazione nei confronti del provvedimento impugnato nel giudizio di merito. Con essi si ripropone l’ipotesi dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di fiscalizzazione; la violazione del principio di proporzionalità per via dell’acquisizione dell’intera particella catastale, in assenza di un nesso funzionale tra manufatto abusivo e porzione regolarmente edificata; e la violazione del giudicato penale tra le parti.
7. Così sintetizzati i motivi di revocazione, essi sono inammissibili.
8. Lungi dal prospettare un errore di fatto, in generale circoscritto a circostanze da considerarsi pacifiche perché non in contestazione nel giudizio di merito, secondo la definizione datane dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., con il primo motivo si ripropone la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso, la quale ha formato oggetto di una delle questioni controverse tra le parti, su cui la sentenza di cui viene domandata la revocazione si è pronunciata in modo espresso. A conferma della radicale carenza dei presupposti dell’errore di fatto revocatorio ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, la statuizione di rigetto viene censurata a mezzo del motivo in esame con argomentazioni di carattere giuridico, così come peraltro lo stesso connotato ha in sé la questione del silenzio-assenso, che non esiste in rerum natura , ma che costituisce una finzione giuridica istituita dalla legge, con l’equiparazione del silenzio dell’amministrazione « a provvedimento di accoglimento della domanda », secondo il paradigma generale dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Con riguardo ai motivi secondo e terzo è altrettanto palese l’assenza dei requisiti del contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5), cod. proc. civ., dal momento che esso non viene correlato a decisioni ormai irrevocabili tra le stesse parti, aventi ad oggetto le stesse domande, quali risultanti dai relativi petita e causae petendi (secondo la consolidata giurisprudenza in materia; ex multis : Cons. Stato, II, 4 dicembre 2024, n. 9704; IV, 10 marzo 2025, n. 1947; V, 29 febbraio 2024, n. 1957; VI, 3 giugno 2025, n. 4766; 7 marzo 2025, n. 1923; VII, 14 aprile 2025, n. 3196). Il contrasto viene per contro argomentato sulla base di precedenti di giurisprudenza riguardanti controversie tra altri soggetti, la cui applicazione al caso di specie è rimessa all’autonomia decisionale del giudice e che può dare quindi luogo ad eventuali errori di diritto, ma giammai costituire causa di revocazione ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.
10. Il quarto motivo si sostanzia nella mera riproposizione delle censure di carenza di proporzionalità e di motivazione del provvedimento di acquisizione, perché riguardante l’intera particella catastale su cui sorge l’abuso contestato e che ha dato origine all’intervento repressivo dell’amministrazione comunale. Per esso non viene nemmeno prospettato un errore di fatto o un’altra causa di revocazione, per cui la sua inammissibilità è palese.
11. Infine, anche il preteso contrasto con il giudicato penale non integra alcun motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ. più volte richiamato. In generale, il giudicato penale esplica efficacia vincolante sul giudizio amministrativo solo a date condizioni, definite dall’art. 654 cod. proc. pen., ed essenzialmente riferite agli « stessi fatti materiali ». Sennonché nulla al riguardo viene dedotto a sostegno del motivo, che peraltro si infrange sul rilievo che l’acquisizione al patrimonio comunale contestata nel giudizio di merito si fonda su provvedimenti ormai consolidatisi, in seguito al rigetto delle relative impugnazioni, ed in particolare sulla sopra menzionata ingiunzione a demolire gli abusi accertati. Per contro, come si ricava dalla sentenza penale, la revoca ha riguardato l’ordine di demolizione emesso in quel giudizio (in primo grado), quale pena accessoria per il reato contestato all’odierna appellante per il medesimo abuso edilizio da cui trae origine il presente giudizio (previsto dall’art. 44 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ed è stata disposta in sede d’appello in conseguenza dell’intervenuta prescrizione. Ne deriva che anche il motivo in esame è inammissibile, giacché nessun contrasto di giudicati si è determinato per effetto della sentenza di cui è domandata la revocazione, avente ad oggetto un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale pacificamente conseguente all’accertata inottemperanza ex art. 34, comma 4, del testo unico dell’edilizia ad un’ingiunzione a demolire emesso dalla competente autorità amministrativa.
12. Alla dichiarazione di inammissibili del ricorso segue la regolazione delle spese di causa secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO NT, Presidente
IO ER, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | IO NT |
IL SEGRETARIO