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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LO DE IA - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Leo (codice fiscale C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in C.F._2
Siano (SA) alla via Spinelli n. 36, come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
E nato a [...] l'[...] (codice fiscale Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Natale (codice C.F._3 fiscale ) ed elett.te dom.to presso il di lui studio sito in C.F._4
Capaccio-Paestum (SA) al viale Della Repubblica n. 45, come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
E
già Controparte_2 [...]
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Acqua (codice fiscale
), come da procura allegata alla comparsa in riassunzione;
C.F._5
CONVENUTA
E n persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in alla via Nizza n. 146, CP_4 rappresentata e difesa dagli avvocati Tortora Emma (codice fiscale
), Sasso Gennaro (codice fiscale , C.F._6 C.F._7
Casilli Valerio (codice fiscale e Marruso Franco (codice C.F._8 fiscale , ed elettivamente domiciliata in , alla via C.F._9 CP_4
Nizza n. 146, presso la sua Struttura Complessa Funzioni Affari Legali, come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
NONCHE' TRA
(p.iva ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. 23; rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, ed elettivamente domiciliata in LO DE IA (SA) in via F. Cammarota n. 19, presso lo studio dell'avv. Baratta Raffaele, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA - CHIAMATA IN GARANZIA
E (codice fiscale ) con sede in Milano in Controparte_6 P.IVA_3 via Leopardi n. 15, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Troisi Paola (codice fiscale ) ed C.F._10 elettivamente domiciliata in LO DE IA (SA) in via G. Frate n. 13 presso lo studio dell'avv. Lentini Domenico, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA CHIAMATA IN GARANZIA
E
(codice fiscale con sede in Controparte_7 P.IVA_4
Trieste, in p.zza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Troisi Paola (codice fiscale
) ed elettivamente domiciliata in LO DE IA (SA) in via C.F._10
G. Frate n. 13, presso lo studio dell'avv. Lentini Domenico, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA CHIAMATA IN GARANZIA
E (codice fiscale ) con sede in Milano, Controparte_8 P.IVA_5 in via Senigallia n. 18/2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentanta e difesa dall'avv. Troisi Paola (codice fiscale ) C.F._10 ed elettivamente domiciliata in LO DE IA (SA) in via G. Frate n. 13, presso lo studio dell'avv. Lentini Domenico, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA CHIAMATA IN GARANZIA
E
Controparte_9
(già in amministrazione straordinaria ex art. 231 d.lgs. n. 209/2005)
[...] con sede in Roma, in via Parioli n. 1/3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CHIAMATA IN GARANZIA - CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Entro l'udienza del 17.9.2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, che devono intendersi qui per integralmente trascritte, e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al dr. , alla Parte_2 [...]
e all' , l'odierna parte attrice ha Controparte_3 CP_4 Parte_1 adito l'intestato Tribunale esponendo che: ella in data 1.2.2007 veniva ricoverata presso la di per “sindrome da conflitto sub- CP_3 Controparte_3 CP_3 acrominale a dx e sindrome tunnel carpale a dx” e il giorno seguente sottoposta ad intervento chirurgico di “acromionplastica secondo N. e sutura DE cuffia dei rotatori neurolisi del nervo mediano dx” sotto la direzione del chirurgo dr.
[...] in data 4.2.2007 veniva dimessa con diagnosi “di sindrome da conflitto CP_1 sub-acromiale con lesione DE cuffia dei rotatori a carico del sottospinoso e del sovraspinoso a dx, sindrome del tunnel carpale a dx”, cui seguivano visite post- operatorie sotto la direzione del dr. in data 26.3.2007 veniva ricoverata CP_1 presso la per “deiscenza ferita chirurgica spalla dx” e Controparte_3 sottoposta a nuovo intervento chirurgico di “acromionplastica secondo N.” e all'esito, presentando una deiscenza di ferita chirurgica con intolleranza ai punti di sutura, veniva sottoposta a toilette chirurgica e dimessa in giornata;
a causa del peggioramento del quadro clinico associato ad una sensibile limitazione funzionale con algia spontanea DE spalla, chiedeva assistenza al Campolongo Hospital ove veniva ricoverata in data 12.7.2008, sottoposta ad intervento chirurgico di “artrolisi
e debridment articolare” in data 14.7.2008 e dimessa con diagnosi di rigidità spalla dx in data 15.7.2008; ella si sottoponeva a visita medico-legale eseguita dal dr.
che riscontrava la colpa professionale degli operatori medici Persona_1 DE per l'intervento chirurgico eseguito il 2.2.2007, Controparte_3 diagnosticandole “Esiti di lesione e di recidiva DE cuffia dei rotatori a dx operata
a più riprese di sutura, artrolisi debridment articolare con residua rigidità DE spalla”, accertando una inabilità temporanea totale di un anno e un danno biologico permanente del 16%, attribuiti per la maggiore parte all'anormale esito di tale intervento chirurgico e per la minore parte ai normali postumi derivanti dalla lesione prima dell'intervento, precisando altresì che a nulla erano valsi i successivi due interventi chirurgici riparatori eseguiti dalla il 26.3.2007 Controparte_3
e dal Campolongo Hospital il 14.7.2008; l'evento lesivo imputabile alla prestazione negligente, imprudente ed imperita del dr. aveva causato all'attrice un CP_1 persistente deficit funzionale nonché la perdita di chance con risvolti negativi nella vita quotidiana, di relazione e più in generale nella attività realizzatrice DE sua persona in termini di danno esistenziale;
l' , la e il CP_4 Controparte_3 dr. erano responsabili sia contrattualmente che extra-contrattualmente CP_1
e pertanto tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti;
l'attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 12.4.2010 resa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sala Consilina;
a nulla era valsa la costituzione in mora inviata ai convenuti.
Nelle conclusioni, l'attrice chiedeva, quindi, all'intestato Tribunale accertarsi la responsabilità dei convenuti, condannandoli anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subenti nonché al risarcimento DE cd. perdita di chance accertata e quantificata in corso di causa in misura non inferiore a euro 300.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia valutata anche equitativamente con l'ausilio di CTU medico-legale, nonché i danni che si ripercuotono nella vita quotidiana e di relazione oltre il danno cd. esistenziale e spese mediche di euro 371,00, con condanna alle spese di lite con attribuzione. Con comparsa depositata in Cancelleria in data 5.11.2010 si costituiva la
[...] deducendo che: in data 1.2.2007 la si Controparte_3 Pt_1 ricoverava con diagnosi “Sindrome da conflitto sub-acrominale con lesione DE cuffia dei rotatori a carico del sottospinoso e del sovraspinoso, a destra. S. del tunnel carpale a destra” e le veniva praticata terapia chirurgica di “Acromionplastica secondo Neer e sutura DE cuffia dei rotatori. Neurolisi del nervo mediano dx”; dall'anamnesi indicata nella cartella clinica, la paziente soffriva di BPCO, manifestava una diatesi allergica marcata riferita anche ai FANS, penicilline e cefalosporine;
la paziente aveva una sintomatologia dolorosa alla spalla destra da circa tre anni, senza causa traumatica, che confermava una sindrome da inpingement sub-acromiale, non curata ed evolutasi in lesione DE cuffia dei rotatori;
la paziente veniva operata a cielo aperto, tecnica più appropriata che garantiva una elevata percentuale di risultati positivi rispetto all'artroscopia, come ritenuto dalla letteratura medica;
il 26.3.2007 la paziente si ricoverava in day surgery con diagnosi “Deiscenza ferita chirurgica, spalla destra”, e le veniva praticata terapia di “Toilette e sutura chirurgica” in anestesia locale;
sia dall'esame obiettivo che dal resoconto chirurgico si rilevava una grossa limitazione funzionale DE spalla già ai gradi minimi, determinata da un ritardo nella riabilitazione e aggravata dalla infiammazione dolorosa DE ferita chirurgica di verosimile natura allergica ai punti di sutura, con deiscenza e secrezione non settica DE stessa;
sebbene la paziente veniva sottoposta a profilassi antiallergica, la sua condizione di diatesi allergica elevata, riferita in anamnesi, aveva sicuramente indotto una fibrosi post-chirurgica ed una capsulite adesiva, causandole dolore tanto da scoraggiarla dall'eseguire la riabilitazione, così peggiorandone il quadro clinico;
la si era rivolta ad altre strutture mediche, per cui non erano noti gli esiti Pt_1 successivi e che nulla poteva eccepire riguardo l'operato dei sanitari che l'avevano presa in cura.
Chiedeva al Tribunale di differire l'udienza, autorizzando la chiamata in garanzia di Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
e Zurich assicurazioni s.p.a., per essere manlevata in Controparte_7 caso di condanna, nonché dichiarare l'inammissibilità DE domanda, in subordine la sua infondatezza con condanna alle spese e, in caso di condanna, di essere manlevata con condanna a carico delle compagnie assicurative. Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria il 18.12.2010 si costituiva il dr. constestando la fondatezza DE domanda attorea, Controparte_1 deducendo che: la si ricoverava in data 1.2.2007 presso la Pt_1 CP_3
con diagnosi di ““Sindrome da conflitto sub-acrominale con lesione DE
[...] cuffia dei rotatori a carico del sottospinoso e del sovra spinoso a destra. S. del tunnel carpale a destra” e le veniva praticata terapia chirurgica di “acromionplastica secondo Neer e sutura DE cuffia dei rotatori. Neurolisi del nervo mediano dx”; nell'anamnesi riportata in cartella si evidenziava che la soffriva di BPCO e Pt_1 manifestava una diatesi allergica da FANS, penicilline e cefalosporine, oltre una sintomatologia dolorosa alla spalla destra da circa tre anni, senza causa traumatica, confermativa di una sindrome di impigment sub-acromiale, trascurata ed evoluta in lesione DE cuffia dei rotatori;
l'intervento di riparazione chirurgica a cielo aperto di lesioni DE cufia dei rotatori aveva ottenuto risultati valutabili in relazione al recupero DE funzionalità e operatività DE spalla e secondariamente in relazione ai risultati anatomici conseguiti;
le condizioni DE paziente consigliavano, come da letteratura scientifica, l'intervento a cielo aperto in luogo dell'intervento artroscopico;
in data 26.3.2007 la paziente si recava in clinica con dignosi “Deiscenza ferita chirurgica, spalla destra”, praticandole “Toilette e sutura chirurgica” in anestesia locale;
dal resoconto chirurgico e dall'esame obiettivo si riscontrava che a casua del ritardo nella riabilitazione la paziente subiva una limitazione funzionale alla spalla aggravato dallo stato infiammatorio DE ferita chirurgica per causa allergica ai punti di sutura, con diescenza e secrezione non settica DE stessa;
dal quadro clinico si evince che la paziente, avendo riferito in anamnesi una diatesi allergica elevata, veniva trattata con terapia profilattica antiallergica;
tale condizione aveva indotto una fibrosi post-chirurgica ed una capsulite adesiva che aveva scoraggiato la paziente ad eseguire la riabiliatazione peggiorando il suo quadro clinico non imputabile all'operato sanitario DE
[...] che aveva operato con perizia, prudenza e diligenza. CP_3
Chiedeva al Tribunale di differire l'udienza, autorizzando la chiamata di
[...]
per essere manlevato in caso di condanna, nonché dichiarare CP_5
l'infondatezza DE domanda con condanna alle spese con attribuzione e, in caso di condanna, di essere manlevato con condanna a carico DE compagnia assicurativa. Con provvedimento del 23.12.2010 il Tribunale differiva l'udienza di comparizione e trattazione al 13.4.2011 autorizzando la chiamata in causa DE compagnia assicurativa.
Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria il 15.3.2011 si costituiva la
, quale chiamata in causa DE Controparte_5 CP_3 CP_3 CP_3
deducendo: la nullità dell'atto di citazione per mancanza di idonea
[...] procura per la chiamata in garanzia;
la violazione del patto di gestione DE lite, previsto dalla polizza assicurativa, che obbligava la a Controparte_3 trasmetterle l'atto di citazione per consentirle la gestione DE lite ed evitandone la chiamata in causa;
l'inoperatività DE polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1915
c.c., quale sanzione conseguente alla omessa denuncia del sinistro violativa dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni di polizza;
l'inoperatività DE polizza perché operante in secondo rischio in regime di coassicurazione con la Controparte_6 tenuta al primo rischio;
che in caso di inoperatività DE polizza in primo
[...] rischio, opera la polizza in secondo rischio con una franchigia di un milione di euro;
la presenza cumulativa di più assicurazioni imponeva la loro applicazione congiunta in osservanza all'art. 1910 c.c. e che la accettava il CP_5 contraddittorio nei limiti contrattuali, entro l'operatività DE polizza di secondo rischio e alla coassicurazione nella misura dell'85%; l'infondatezza DE domanda attorea, aderendo alla tesi esposta dalla convenuta e precisando che l'intervento chirurgico eseguito non era routinario bensì implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà che imponeva alla attrice di provare gli addebiti mossi nei confronti DE ai sensi dell'art. 2236 c.c.; che il quantum Controparte_3 debeatur era sproporzionato e non collegato al nesso eziologico da provare;
che l'unico danno non patrimoniale risarcibile era il danno biologico personalizzato, escludendo la risarcibilità separata del danno morale, esistenziale e alla vita di relazione;
che la perdita di capacità lavorativa con conseguente perdita reddituale e la dedotta perdita di chances quale danno patrimoniale futuro non erano provati.
Nelle conclusioni la chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda attorea e CP_5 in via gradata, in caso di suo accoglimento, di essere condannata al pagamento DE somma dovuta in relazione al secondo rischio e nei limiti dell'85% del contratto di coassicurazione e, ancora, gradatamente di condannare la convenuta al pregiudizio arrecatole per la omessa denuncia del sinistro e DE violazione del patto di gestione DE lite, con condanna alle spese. Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria il 15.3.2011 si costituiva la
, quale chiamata in causa del dr. , Controparte_5 Controparte_1 deducendo: l'inoperatività DE polizza assicurativa, sull'assunto che la richiesta di risarcimento danni avveniva successivamente alla scadenza DE polizza fissata al 31.12.2007 in violazione dell'art. 9 del contratto;
la nullità DE chiamata in causa per mancanza di idonea procura alle liti, l'operatività DE polizza solo in secondo rischio previa escussione DE polizza di primo rischio;
la responsabilità solidale DE in ragione del c.d. contatto sociale instauratosi con la CP_3 paziente;
la violazione del patto di gestione DE lite e l'inoperatività DE polizza per la mancata denuncia del sinistro in violazione dell'art. 1913 c.c.; di aderire alle difese esposte in comparsa dal dr. che l'intervento subito dalla CP_1 Pt_1 rientrava tra le prestazioni di cui all'art. 2236 c.c; che il quantum debeatur era sproporzionato e non collegato al nesso eziologico da provare;
che l'unico danno non patrimoniale risarcibile era il danno biologico personalizzato, escludendo la risarcibilità separata del danno morale, esistenziale e alla vita di relazione;
che la perdita di capacità lavorativa con conseguente perdita reddituale e la dedotta perdita di chances quale danno patrimoniale futuro non erano provati. Nelle conclusioni la chiedeva al Tribunale di dichiarare: l'inoperatività DE CP_5 polizza e in caso di accoglimento DE domanda, considerata la polizza in secondo rischio, di essere condannata alla somma eccedente il massimale delle polizze stipulate con altre compagnie;
l'infondatezza DE domanda attorea;
in subordine condannare l'assicurato al pregiudizio subito dalla derivante dall'omessa CP_5 denuncia del sinistro e dalla violazione del patto di gestione DE lite, con condanna alle spese.
Con comparsa depositata in Cancelleria il 13.4.2011, si costituiva l' CP_4 eccependo la propria carenza di legittimazione non avendo l'attrice dedotto e provato alcuna responsabilità dei propri sanitari derivante dal contratto sociale, Contr non indicando neppure quale fosse l'inadempimento dell' né il nesso di causalità tra danno e evento sofferto. Concludeva chiedendo, per quanto di ragione, il rigetto DE domanda attrice, con condanna alle spese.
Alla prima udienza tenutasi il 13.4.2011 si costituivano con separata comparsa di costituzione e risposta la la Controparte_6 Controparte_8 la e la deducendo: la Controparte_9 Controparte_7 genericità DE domanda attorea e la mancanza di una prova atta a integrare la responsabilità DE che la polizza non copriva la Controparte_3 responsabilità dei medici non lavoratori subordinati DE struttura sanitaria citata;
che la polizza prevedeva un massimale di euro 5.000.000,00 per sinistri ed anno assicurativo ed uno scoperto per RC medica del 20% con un minimo di euro
10.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 e che l'assicurazione era ripartita in Cont quote tra (30%), (49%), Milano (20%) e (10%), con esclusione di CP_9 CP_7 responsabilità solidale;
la mancanza di prova in ordine alle singole voci di danno chieste. Nelle conclusioni chiedevano il rigetto DE domanda e, solo in caso di suo accoglimento, di ripartire il risarcimento accertato a carico di ogni compagnia assicurativa in ragione delle rispettive quote;
che in caso di condanna del dr. di essere manlevati perchè il rischio assicurativo non copriva la CP_1 responsabilità del personale non dipendente DE struttura sanitaria.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e, a scioglimento DE riserva assunta all'udienza del 28.10.2011, veniva ammessa soltanto la consulenza tecnica chiesta dall'attrice.
Nominato CTU e disposti una serie di rinvii per la sostituzione del consulente nominato, la causa veniva interrotta per il dichiarato decesso dell'avv. CP_10
, difensore dell' , per poi essere riassunta dall'attrice con ricorso del
[...] CP_4
27.11.2013 e rinviata per la prosecuzione all'udienza del 4.7.2014, nelle cui more si costituivano le controparti.
All'udienza del 4.7.2014 l'avvocato DE eccepiva la messa Controparte_9 in liquidazione DE sua assistita e con provvedimento depositato il 20.8.2014, reso a scioglimento DE suddetta udienza, il Tribunale dichiarava l'interruzione DE causa che veniva riassunta dall'attrice con ricorso del 4.9.2014 e rinviata per la prosecuzione all'udienza dell'11.2.2015.
Con provvedimento reso il 27.4.2015, il Tribunale dichiarava la contumacia di
[...]
e, nominava un nuovo ctu che all'udienza del Controparte_9
21.10.2015 accettava l'incarico e in data 12.4.2016 depositava l'elaborato peritale.
All'udienza dell'11.5.2016 il Tribunale disponeva al CTU di rendere i chiarimenti alla perizia chiesti dall'attrice e rinviava per tale verifica all'udienza dell'1.12.2016, all'esito DE quale concedeva all'attrice di esaminare i chiarimenti resi dal CTU rinviandone la causa.
Dopo una serie di rinvii, determinati prevalentemente dal carico di ruolo, con provvedimento reso il 17.9.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc, entro i quali le parti depositavano le relative comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, va dichiarata la contumacia in riassunzione DE
[...]
, non costituitasi successivamente all'interruzione del giudizio con CP_9 provvedimento reso in data 19.08.2014 a seguito DE sua messa in liquidazione coatta.
Sempre in rito, si osserva che il Tribunale ritiene di non dar seguito alla richiesta di rinnovazione e/o chiamata a chiarimenti del Consulente nominato d'ufficio sollecitata da parte attrice, attesa l'ampia esaustività degli accertamenti peritali svolti, per come sarà più ampiamente argomentato di seguito (cfr., al riguardo,
Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso DE motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”). Contr
2. Sulla posizione del convenuta
In via preliminare si osserva che sicuramente è da rigettarsi la domanda promossa dalla signora nei confronti dell' per un evidente difetto di Parte_1 CP_4 legittimazione passiva di quest'ultima, atteso che la pretesa risarcitoria azionata in questa sede ha ad oggetto il danno asseritamente subito da parte attrice a seguito di un intervento chirurgico effettuato da parte attrice presso una struttura privata, la (oggi ICM), ad opera del dr. Controparte_3 CP_1
, quale suo medico curante, per cui neanche si comprende dalla lettura
[...]
Contr dell'atto introduttivo per quale motivo l' venga chiamata in causa.
Ne consegue con ogni evidenza il rigetto DE domanda nei confronti di tale convenuta per difetto di legittimazione passiva, palesandosi tale carenza nella stessa prospettazione DE azione proposta.
3. Nel merito DE res controversa,
3.1 alcune premesse in termini di qualificazione DE domanda
Ciò premesso si indaga il merito DE presente controversia.
Nella causa in esame la domanda giudiziale ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno da responsabilità medica subito – secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione – dalla parte attrice, la signora , a seguito Parte_1 dell'intervento chirurgico di acromionplastica secondo N. e sutura DE cuffia dei rotatori neurolisi del nervo mediano dx”, in data 1 febbraio 2007, presso la struttura sanitaria denominata In particolare, Controparte_3 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'istante ha allegato come, a suo dire, il peggioramento delle proprie condizioni di salute – insorto successivamente al suddetto intervento chirurgico (eseguito, presso la menzionata struttura sanitaria, dall'altro convenuto il dott. ) sia stato dovuto Controparte_1 per sua stessa prospettazione “in parte alla normale evoluzione di tale quadro lesionale preesistente ma in misura marcata all'anormale esito dell'intervento chirurgico” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione che riproducono le risultanze DE ctp di parte).
E' appena il caso di precisare che trova applicazione la normativa ante – Pt_3
entrata in vigore nel corso del presente giudizio e, quindi, non applicabile Pt_4 per una questione ratione temporis.
La pretesa risarcitoria deve essere, quindi, qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. In particolare, gli approdi DE giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, confermano la natura contrattuale DE pretesa in esame.
La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento DE prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
In particolare, si è in presenza, per quanto concerne la responsabilità DE struttura sanitaria, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto
“contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario
Nazionale) insorgono, a carico DE struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, particolarmente rilevante nelle fattispecie come quella in esame e secondo cui “Il rapporto che si instaura tra paziente (nella specie: una partoriente) e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico DE casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità DE casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento DE prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto.”; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066;
Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Ciò premesso, e passando alla disamina DE “res controversa”, la domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Orbene, sono già stati richiamati gli approdi DE giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento DE situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento DE proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà DE prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un.,
11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità contrattuale DE struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento DE patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento DE fattispecie, il principio DE maggiore vicinanza DE prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere DE prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Per quanto riguarda, invece, il professionista sanitario che ebbe ad eseguire l'intervento chirurgico a carico dell'attrice, si tratta di un'ipotesi di cd. “contatto sociale”, da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica.
Ciò premesso quanto alla ricostruzione dei fatti, l'attrice ha Parte_1 certamente fornito la prova del titolo, in forza DE quale ella ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti, avendo provveduto a produrre in giudizio la copia delle cartella cliniche relative agli interventi chirurgici sopra menzionati
[cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “3) 6)” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice].
Per quanto concerne gli ulteriori elementi costitutivi DE responsabilità risarcitoria, ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento DE responsabilità dell'istituto convenuto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, DE stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni del professionista convenuto (dott. ) e l'evento Controparte_1 lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione di quest'ultimo, dal peggioramento delle condizioni di salute dalla signora nei termini indicati e descritti Parte_1 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., in particolare, le pagg.
2 - 4 di tale atto introduttivo); b) se la condotta del sanitario convenuto, che eseguirono l'intervento chirurgico a carico dell'attore - sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
3.2. sull'assenza del nesso causale
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento DE colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
È necessario, in altri termini, stabilire nel caso di specie se l'evento lesivo subito dall'attore sia eziologicamente collegabile alla condotta dei convenuti per l'asserito e del tutto indimostrato “anormale esito dell'intervento chirurgico” (cfr.2 dell'atto di citazione).
Circostanza che emerge come difettare nel caso in esame.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo DE dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio DE “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria DE sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria DE regolarità causale o DE causalità adeguata - con cui va integrata la teoria DE “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento DE condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili DE Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini DE ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile
è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola DE prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola DE preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento DE causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre
2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti di causa possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua DE relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 12 aprile 2016, ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta in quanto scevra da vizi logici e di merito.
In particolare, nel predetto elaborato peritale testualmente si legge: “la sig.
[...] si ricoverò nella Clinica “Malzoni” di ad inizio febbraio 2007, per Pt_1 CP_3 sottoporsi, 51enne, ad intervento chirurgico alla spalla destra;
stando al Suo riferito, era da qualche anno in cura presso il Dott. Ortopedico DE Controparte_1
Struttura, a causa di dolore spontaneo a carico di quest'articolazione, con limitazione funzionale antalgica e disturbi del sonno, vieppiù ingravescenti nel tempo;
per tale sintomatologia non rispondente alla terapia farmacologica praticata e sulla scorta di quanto rilevato alla risonanza magnetica di novembre 2006, si programmò d'intraprendere la terapia cruenta;
all'epoca, la soffriva, tra l'altro, di Parte_5 allergia, prediabete, iniziale artrosi trochite omerale, acromioclaveare e sottoscapolare (come da referto dell'esame rxgrafico 01 febbraio e DE Tac maggio
2007); si sottopose, quindi, ad intervento di acronmioplastica secondo Neer, per conflitto subacromiale, e a sutura DE cuffia dei rotatori, per lesione dei muscoli sovra e sottospinato, il 02 febbraio;
rimossi i punti di sutura il 15 febbraio, il Dott. prescrisse fisioterapia per 20 sedute;
il 22 febbraio, lo stesso Ortopedico CP_1 diagnosticò piccolo gemizio asettico dalla cicatrice chirurgica per intolleranza ai punti di sutura e prescrisse terapia farmacologica opportuna, la quale non sortì gli effetti sperati, tanto che il 26 marzo la Paziente venne sottoposta a toilette e sutura per deiscenza DE ferita chirurgica;
in tale occasione, la limitazione funzionale DE spalla interessata fu obiettivata ai gradi minimi;
poi, agli Atti risulta il referto Tac, prima menzionato, di maggio 2007, nelquale, tra l'altro, in considerazione dell'anamnesi, si consigliava RM spalla destra;
tale esame fu eseguito il 3 giugno
2008 ed evidenziò ispessimento capsulare anteriore e modesti fenomeni di tendinosi cuffia;
il 12 giugno, il Dott. scrisse al Dott. dell'attuale marcata CP_1 Per_2 limitazione funzionale con algia spontanea di spalla;
il 26 giugno, al Campolongo
Hospital si diagnosticò rigidità articolare e si propose l'artroscopia; questo intervento avvenne nella Struttura ebolitana il 14 luglio 2008 per omoartrosi glenoomerale con capsulite fibrosoaderenziale, senza risultati positivi come da refertazione di visita Contr fisiatrica del 28.01.2009. Il fatto, quindi, riguarda una spalla dolorosa per conflitto subacromiale,vale a dire per attrito osteotendineo dello spazio periomerale, che la sig. racconta insorto da qualche anno e resistente alle cure Pt_1 farmacologiche praticate dal Dott. Ortopedico di fiducia;
nel tempo, tra CP_1
l'altro, questa alterazione molto probabilmente provocò lesioni degenerative a carico dei tendini dei muscoli cuffiali rotatori sovraspinato e sottospinato, lesioni evolute poi sino alla rotturaCome si evince dalla lettura de “Le Linee Guida ISMuLT (Italian
Society of Muscles Ligament & Tendons)”, Percorsi Editoriali di editore 2014, CP_11
Roma, per la comunità scientifica medicochirurgica, la spalla dolorosa rappresenta una patologia complessa, ancora oggi ad etiopatogenesi non ben definita e con variabilità nelle indicazioni terapeutiche -conservativa, chirurgica, riabilitativa- ed anche nelle modalità di esecuzione di ognuna di queste. Ora, mentre esiste pressoché generale accordo sull'indicazione all'intervento chirurgico nel conflitto subacromiale in presenza di dolore inveterogravescente, specie se notturno e non rispondente alla terapia farmacologica, e nella lesione a carico DE cuffia rotatoria, a fronte dell'inevitabile severo peggioramento DE sintomatologia algica e del deficit funzionale dovuto a tali infermità: v'è difformità, invece, sulla metodica da adottare, così che l'intervento può essere praticato a cielo aperto o in artroscopia, la scelta appartiene alla discrezione e formazione professionale del chirurgo ed alla preferenza del paziente. Da tenere in conto che entrambi i tipi di intervento, pur se effettuati in maniera consona, annoverano tra i loro possibili rischi proprio il dolore e la rigidità articolare che ci si impegna a curare -e che, purtroppo, a tutt'oggi affliggono la sig. sono diversi i fattori predisponenti a queste complicanze, ben noti e Pt_1 documentati in Letteratura, e tra di essi si menzionano, ad esempio, la rottura DE sutura osteotendinea, la mobilizzazione postchirurgica inadeguata, il diabete,
l'ipertensione arteriosa, patologie tiroidee, la dislipidemia, l'artrite settica, il fumo, la personalità del paziente, ecc”.
In definitiva, nessun profilo di colpa è da addebitare al dr. ia quanto alla CP_1 scelta dell'intervento che modalità di esecuzione dello stesso atteso che il medico
“procedette all'intervento chirurgico,attuando la tecnica a cielo aperto, e la attuò, come si legge in Cartella, non discostandosi dalle leges artis: incisione transdeltoidea, sezione del legamento coracoacromiale, plastica del processo acromionale, asportazione DE borsa subacromiale, sutura dei tendini lesionati”
(cfr. pag. 18 DE perizia).-
Anche la deiscenza emersa successivamente e complicanza frequente dovuta a molteplici fattori, fu affrontata adeguatamente per come prospettato dal perito dell'Ufficio non residuando danni immediatamente ricollegabili alla stessa.
Pertanto, dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio già sopra menzionata, è emersa la radicale insussistenza dell'assunto – posto a fondamento DE pretesa risarcitoria azionata dall'attrice secondo cui dall'intervento posto in essere dal dott. derivò un peggioramento delle condizioni di salute DE paziente, CP_1 traducendosi quindi il permanere del dolore e DE rigidità in “complicanze” indipendenti dalle modalità con cui fu svolto l'intervento e sicuramente aggravate dal pacifico ritardo nella riabilitazione.
Secondo la Corte di legittimità, l'accertamento DE prevedibilità ed evitabilità DE complicanza va compiuto in concreto e non in astratto, in quanto se la circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sé una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha fondato le proprie valutazioni in ordine alla esclusione di profili di responsabilità medica avendo verificato la sussistenza di una complicanza casualmente ricollegabile ad altri fattori, ma certamente del tutto estranee alla condotta del medico curante e DE struttura ospedaliera convenuta che è stata ritenuta priva di censure. Si riporta quanto chiarito a pag. 15 DE perizia “Da tenere in conto che entrambi i tipi di intervento, pur se effettuati in maniera consona, annoverano tra i loro possibili rischi proprio il dolore e la rigidità articolare che ci si impegna a curare -e che, purtroppo, a tutt'oggi affliggono la sig.
sono diversi i fattori predisponenti a queste complicanze, ben noti e Pt_1 documentati in Letteratura, e tra di essi si menzionano, ad esempio, la rottura DE sutura osteotendinea, la mobilizzazione postchirurgica inadeguata, il diabete,
l'ipertensione arteriosa, patologie tiroidee, la dislipidemia, l'artrite settica, il fumo, la personalità del paziente, ecc.”
Né del resto, il ctp di parte nella propria relazione chiarisce in maniera chiara in cosa sia consistito l'errore medico addebitato in questa sede ai convenuti e in che termini tale quadro patologico sia posto in connessione con l'operato degli stessi per cui ogni ulteriore accertamento si paleserebbe esplorativo (cfr. ctp all. 18 fascicolo di parte attrice).
Il fatto che non si sia chiarito quale possa essere stata la causa DE recidiva e del permanere DE rigidità ai danni DE paziente, stato patologico che proprio si intendeva curare con l'intervento a cui si sottopose la attrice, rimane circostanza irrilevante ai fini DE dedotta responsabilità medica.
Infine non può non tralasciarsi un ulteriore evidenza probatoria per come prospettato dalla stessa parte attrice, secondo cui anche presso la seconda struttura, il Campolongo Hospital, a cui la signora si rivolse in seconda Pt_1 istanza, non si fu in grado di ottenere riscontri soddisfacenti per la rigidità a cui ella era affetta, a maggior corroborazione dell'assunto che non vi fu colpa nell'operato del dott. . Controparte_1
4. Sull'assenza del consenso informato
Né, peraltro, può assumere rilevanza, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, la mancata acquisizione del cd. “consenso informato” ai fini DE risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia DE gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015).
Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute
(v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati).” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20885.
Nel caso in esame l'unico pregiudizio non patrimoniale concretamente dedotto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è il danno alla salute, rappresentato dal peggioramento delle condizioni di salute dell'attore così come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Parte attrice, poi, non ha depositato neanche memoria ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1), cod. proc. civ., con cui eventualmente ha inteso precisare quali sarebbero stati, nel caso di specie, i pregiudizi non patrimoniali concretamente derivati dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, scaturente dalla mancata acquisizione del cd. “consenso informato”.
Per tutte le ragioni sovra chiarite, ne consegue il rigetto DE domanda come proposta nei confronti tanto del dr. quanto DE Controparte_1 [...]
(oggi . CP_3 CP_12
5. Sulle domande di garanzia/manleva
Naturalmente, dal rigetto DE domanda giudiziale, deriva la declaratoria di assorbimento delle domande di garanzia/manleva promossi dai convenuti dott. e nei confronti Controparte_1 Controparte_3 delle chiamate in causa società Controparte_6 Controparte_8
e Zurich
[...] Controparte_13 Controparte_7
Assicurazioni s.p.a.
6. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice nel rapporto processuale con l' , palesandosi la infondatezza ab origine DE Pt_6 proposta azione. Quanto ai criteri di liquidazione, tenuto conto dello scaglione di riferimento, si ritiene di applicare i parametri minimi stante il tenore delle questioni affrontate nel definire il suddetto rapporto processuale, operando un ulteriore abbattimento ai sensi dell'art. 4 , comma 4 e comma 9, stante l'assenza di questione di fatto e di diritto e la natura in rito DE suddetta pronuncia.
E' appena il caso di precisare, inoltre, che qualora (come nel presente caso) sia soccombente il soggetto ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato, vale il principio per il quale "Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131
D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore DE parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare".
Quanto agli ulteriori rapporti processuali, la natura DE presente controversia e l'esito DE stessa, nonché il carattere meramente processuale DE statuizione sulle domande di garanzia impropria, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche la pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni possono agevolmente essere individuate nelle evoluzioni registrate dalla giurisprudenza in materia di onere DE prova nella fattispecie in esame (responsabilità professionale sanitaria) ed anche, quanto alle eccezioni mosse dalla terza chiamata in causa circa la copertura del sinistro (in un'ottica di valutazione Controparte_5 DE soccombenza virtuale), su quelle registrate ance di recente in materia di meritevolezza delle clausole cd “claims made”.
Quanto alle spese occorse per la stesura DE CTU svolta in corso di causa, nulla viene disposto in merito, non avendo il perito nominato avanzato istanza per la liquidazione dei propri compensi ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente DE Repubblica del 30/05/2002 - N. 115 e non risultando dal verbale di conferimento incarico che siano stati autorizzati anticipi in suo favore, sul cui regime definitivo debba statuirsi in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale di LO DE IA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara contumace in riassunzione la terza chiamata in causa DE
[...] in LCA;
Controparte_9
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante p.t.;
3. rigetta, per il resto, nel merito le domande giudiziali avanzate nell'interesse DE signora;
Parte_1
4. dichiara l'assorbimento DE domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta società già Controparte_2 [...] nei confronti DE Controparte_3 Controparte_14 [...]
, Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
e Controparte_18
5. dichiara l'assorbimento, altresì, DE domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto dott. nei confronti DE chiamata in causa Controparte_1 società ; Controparte_5
6. condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano Controparte_19 complessivamente in €. 3.930,15, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e cassa previdenza avvocati come per legge;
7. dichiara interamente compensate, tra tutte le altre parti, le spese del presente giudizio. Così deciso, in LO Della IA, il 2.4.2025
il Giudice
dr.ssa Marianna Frangiosa