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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2864/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18114/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063540036000 BOLLO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160074816743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063022508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170240696778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1130/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l' intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09720160074816743000 del 10.10.2016 per €33,39; n.09720170063022508000 del 22.09.2017 per €32,56;
n.09720170240696778000 del 13.10.2018 per €563,20. Contestava la validità della intimazione di pagamento perchè non preceduta dalla notifica delle cartelle prodromiche. Altresì eccepiva l'avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e sottese al gravato provvedimento ,essendo trascorsi più di cinque anni dalla ultima asserita notifica (2016 - 2018).
Si costituiva l'Ufficio che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso atteso che pare ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata in data 18/05/2023 prot. n. W-2023051806807645. L'Agente della Riscossione aveva comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, a fronte della intenzione del contribuente -odierno ricorrente- di estinguere la posizione debitoria.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile.
Si osserva che parte resistente, con l'adesione alla definizione agevolata ha compiuto un atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. ; ha interrotto la prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.; ha rinunziato ad avvalersi di prescrizioni –semmai maturate-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida un euro 200,00 a favore dell'Agenzia entrate riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida un euro 200,00 a favore dell'Agenzia entrate riscossione . Roma 26 gennaio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18114/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063540036000 BOLLO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160074816743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063022508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170240696778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1130/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l' intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09720160074816743000 del 10.10.2016 per €33,39; n.09720170063022508000 del 22.09.2017 per €32,56;
n.09720170240696778000 del 13.10.2018 per €563,20. Contestava la validità della intimazione di pagamento perchè non preceduta dalla notifica delle cartelle prodromiche. Altresì eccepiva l'avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e sottese al gravato provvedimento ,essendo trascorsi più di cinque anni dalla ultima asserita notifica (2016 - 2018).
Si costituiva l'Ufficio che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso atteso che pare ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata in data 18/05/2023 prot. n. W-2023051806807645. L'Agente della Riscossione aveva comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, a fronte della intenzione del contribuente -odierno ricorrente- di estinguere la posizione debitoria.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile.
Si osserva che parte resistente, con l'adesione alla definizione agevolata ha compiuto un atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. ; ha interrotto la prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.; ha rinunziato ad avvalersi di prescrizioni –semmai maturate-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida un euro 200,00 a favore dell'Agenzia entrate riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida un euro 200,00 a favore dell'Agenzia entrate riscossione . Roma 26 gennaio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia