TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 698/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
9.00 è comparso per parte appellante l'Avv. Monastra, il quale si riporta all'appello e insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE nella causa civile di appello iscritta al n. 698/2022 R.G. promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Davide Monastra,
-parte appellante- nei confronti di
(C.F.: , P.Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Via Medici, n° 259, Sant'Agata Militello (ME), in persona del Sindaco pro tempore;
-parte appellata-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
ha chiesto a questo Tribunale di accogliere il proposto appello e per Parte_1
l'effetto, riformare – in parte qua - la sentenza oggetto di giudizio, e pertanto condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione Controparte_2
delle spese del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto di appello dell'8-02-2022, l'opponente ha chiesto la riforma -in parte qua- della sentenza n° 5/2022, dell'08 febbraio 2022, resa inter partes dal Giudice di Pace di Controparte_2
con la quale il GDP, accoglieva il ricorso del ricorrente e annullava il verbale di accertamento di violazione n.1674 S/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di CP_2
Pag. 1 di 4 in data 30.9.2020, nella parte in cui il Giudice di prime cure compensava le spese del CP_1 giudizio tra le parti affermando che “La natura della controversia, considerata l'evoluzione giurisprudenziale, e la mancata costituzione del convenuto, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.”
Le motivazioni sostenute dall'appellante nel presente giudizio si fondano sull'ipotesi di violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 CPC.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Il secondo comma dell'art.92 c.p.c. così come novellato dall'art.13 c.1 D.L. del 12/09/2014 n.132 conv. nella Legge n.162 del 10/11 prevede, derogando al principio della soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., la facoltà del Giudice di compensare le spese tra le parti in presenza di alcune circostanze.
Costituiscono vicende che possono legittimare la compensazione: la soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale con la decisione n.77/2018 dichiarando illegittimo l'art.92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti totalmente o parzialmente anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La giurisprudenza di legittimità si è conformata alle indicazioni promananti dalla decisione n.77//2018 della Corte costituzionale affermando il principio in virtù del quale ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L n.132/2014, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
In tal senso si è pronunciata Cass. civ., 18 febbraio 2020, n. 3977, con cui la Suprema Corte ha annullato una decisione che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito.
Ancora la Suprema Corte con ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11861 ha ribadito il principio secondo cui “la compensazione delle spese di lite può essere disposta anche nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
Pag. 2 di 4 o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c”.
Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere." (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 11217 del 31 maggio 2016).
Tali ragioni gravi ed eccezionali non possono essere ravvisate nella oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicché l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finché non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 319 del 9 gennaio 2014). Né possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia).
Orbene nel caso di specie il Giudice di prime cure non ha evidenziato nella motivazione alcun presupposto di fatto o giuridico che possa giustificare la compensazione delle spese di lite, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica “l'evoluzione giurisprudenziale” sulla materia oggetto del contendere. Nemmeno può ritenersi sufficiente argomentare la mancata costituzione del convenuto che, come da giurisprudenza consolidata, non è motivo di grave ed eccezionale ragione sopravvenuta.
*****
Per tutto quanto fin qui esposto, le spese relative al giudizio di primo grado, avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale, devono essere poste a carico di parte soccombente secondo la regola generale sancita dall'art.91 c.p.c.
Allo stesso modo vengono regolamentate le spese relative al presente processo di appello.
Pag. 3 di 4 Per entrambi i procedimenti si applicano i parametri minimi di cui al DM55/2014 (come modificato dal DM 37/2018 per il processo di primo grado, e come modificato dal DM147/2022 per il processo di appello, applicabili ratione temporis) in considerazione della limitata attività difensiva che si è resa concretamente necessaria (assenza di attività istruttoria, esiguo numero di udienze in cui si è svolta la trattazione, mancata costituzione della controparte e conseguente assenza di attività difensiva di controdeduzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, in accoglimento del proposto appello:
CONDANNA il , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
alla refusione delle spese del procedimento di primo grado in favore del ricorrente Avv.
[...]
che liquida in euro 180,00 per onorari oltre spese generali IVA e C.P.A., ove Parte_1
dovuti come per legge, nonché euro 70,00 per rimborso spese vive;
CONDANNA altresì il CONUNE DI SANT'AGATA MILITELLO in persona del sindaco pro tempore alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante Avv.
[...]
che liquida in euro 332,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA, ove dovuti Parte_1
come per legge, nonché euro 91,50 a titolo di rimborso spese vive.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso, il 3 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 di 4
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
9.00 è comparso per parte appellante l'Avv. Monastra, il quale si riporta all'appello e insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE nella causa civile di appello iscritta al n. 698/2022 R.G. promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Davide Monastra,
-parte appellante- nei confronti di
(C.F.: , P.Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Via Medici, n° 259, Sant'Agata Militello (ME), in persona del Sindaco pro tempore;
-parte appellata-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
ha chiesto a questo Tribunale di accogliere il proposto appello e per Parte_1
l'effetto, riformare – in parte qua - la sentenza oggetto di giudizio, e pertanto condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione Controparte_2
delle spese del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto di appello dell'8-02-2022, l'opponente ha chiesto la riforma -in parte qua- della sentenza n° 5/2022, dell'08 febbraio 2022, resa inter partes dal Giudice di Pace di Controparte_2
con la quale il GDP, accoglieva il ricorso del ricorrente e annullava il verbale di accertamento di violazione n.1674 S/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di CP_2
Pag. 1 di 4 in data 30.9.2020, nella parte in cui il Giudice di prime cure compensava le spese del CP_1 giudizio tra le parti affermando che “La natura della controversia, considerata l'evoluzione giurisprudenziale, e la mancata costituzione del convenuto, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.”
Le motivazioni sostenute dall'appellante nel presente giudizio si fondano sull'ipotesi di violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 CPC.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Il secondo comma dell'art.92 c.p.c. così come novellato dall'art.13 c.1 D.L. del 12/09/2014 n.132 conv. nella Legge n.162 del 10/11 prevede, derogando al principio della soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., la facoltà del Giudice di compensare le spese tra le parti in presenza di alcune circostanze.
Costituiscono vicende che possono legittimare la compensazione: la soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale con la decisione n.77/2018 dichiarando illegittimo l'art.92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti totalmente o parzialmente anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La giurisprudenza di legittimità si è conformata alle indicazioni promananti dalla decisione n.77//2018 della Corte costituzionale affermando il principio in virtù del quale ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L n.132/2014, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
In tal senso si è pronunciata Cass. civ., 18 febbraio 2020, n. 3977, con cui la Suprema Corte ha annullato una decisione che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito.
Ancora la Suprema Corte con ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11861 ha ribadito il principio secondo cui “la compensazione delle spese di lite può essere disposta anche nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
Pag. 2 di 4 o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c”.
Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere." (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 11217 del 31 maggio 2016).
Tali ragioni gravi ed eccezionali non possono essere ravvisate nella oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicché l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finché non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 319 del 9 gennaio 2014). Né possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia).
Orbene nel caso di specie il Giudice di prime cure non ha evidenziato nella motivazione alcun presupposto di fatto o giuridico che possa giustificare la compensazione delle spese di lite, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica “l'evoluzione giurisprudenziale” sulla materia oggetto del contendere. Nemmeno può ritenersi sufficiente argomentare la mancata costituzione del convenuto che, come da giurisprudenza consolidata, non è motivo di grave ed eccezionale ragione sopravvenuta.
*****
Per tutto quanto fin qui esposto, le spese relative al giudizio di primo grado, avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale, devono essere poste a carico di parte soccombente secondo la regola generale sancita dall'art.91 c.p.c.
Allo stesso modo vengono regolamentate le spese relative al presente processo di appello.
Pag. 3 di 4 Per entrambi i procedimenti si applicano i parametri minimi di cui al DM55/2014 (come modificato dal DM 37/2018 per il processo di primo grado, e come modificato dal DM147/2022 per il processo di appello, applicabili ratione temporis) in considerazione della limitata attività difensiva che si è resa concretamente necessaria (assenza di attività istruttoria, esiguo numero di udienze in cui si è svolta la trattazione, mancata costituzione della controparte e conseguente assenza di attività difensiva di controdeduzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, in accoglimento del proposto appello:
CONDANNA il , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
alla refusione delle spese del procedimento di primo grado in favore del ricorrente Avv.
[...]
che liquida in euro 180,00 per onorari oltre spese generali IVA e C.P.A., ove Parte_1
dovuti come per legge, nonché euro 70,00 per rimborso spese vive;
CONDANNA altresì il CONUNE DI SANT'AGATA MILITELLO in persona del sindaco pro tempore alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante Avv.
[...]
che liquida in euro 332,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA, ove dovuti Parte_1
come per legge, nonché euro 91,50 a titolo di rimborso spese vive.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso, il 3 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 di 4