TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3650 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo D'Angelo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.4.2024, – premesso di aver presentato, in Parte_1
data 10.11.2021, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione CP_ dell'assegno sociale – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che l' aveva respinto l'anzidetta domanda, per asserito superamento del limite reddituale;
che, avverso il diniego dell'Istituto, era stato interposto ricorso amministrativo, poi rigettato dal competente
Comitato Provinciale;
che essa istante, separata dal 26.12.2015, con omologazione dal
23.2.2016, non percepiva alcunché a titolo di mantenimento dall'ex coniuge, il quale era emigrato all'estero senza dare più notizie di sé, in quanto oberato di debiti ed essendo stato ogni suo bene attinto da sequestro e pignoramento;
che ella era titolare di pensione estera per un importo mensile di euro 62,26 (con un ammontare annuo lordo nell'anno 2022 di euro
819,57), sicchè, escludendo l'importo mensile di euro 500,00, quale previsto a titolo di mantenimento, avrebbe dovuto dirsi sussistente il requisito reddituale all'uopo previsto. CP_ Tanto esposto in punto di fatto e denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertato il diritto della ricorrente, a seguito del riconoscimento positivo del requisito reddituale e di ogni altro requisito di legge, riconoscere a suo favore il diritto a percepire l'assegno sociale, e per l'effetto condannarsi
CP_ l' al pagamento delle competenze economiche dei ratei arretrati e di quelli correnti a far data dalla domanda amministrativa nella misura prevista per legge, oltre interessi e
CP_ svalutazione monetaria;
condannarsi in fine l' al pagamento delle spese e competenze legali come per legge, con la maggiorazione prevista per la scelta del rito telematico, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
L' convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
CP_
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'
2.1. Giova subito puntualizzare che, nella fattispecie in esame, non opera il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639/1970. Si verte, infatti, in materia di assegno sociale (art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995), prestazione che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la c.d. pensione sociale ed a cui hanno diritto i “cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, nonché, a seguito della legge n. 40 del
1998 (art. 39), i cittadini stranieri “equiparati”, a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995.
Ai sensi dell'art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, la concessione della provvidenza è poi subordinata ad un ulteriore requisito, essendosi previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Orbene, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro in una fattispecie analoga (v. sentenza n. 1998/2023, pubblicata il 7.11.2023), sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, la misura economica dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 ha natura assistenziale, posto che, oltre che rispondere alla finalità, comune alle altre prestazioni di tal genere, di rimuovere e superare le situazioni di
2 bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088/2020).
La qualificazione in tal senso della prestazione è stata successivamente confermata dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 13917 del 20.05.2021, che ne ha tratto la conseguenza dell'inapplicabilità all'assegno sociale della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
In forza di tali concorrenti considerazioni, non può, dunque, ritenersi applicabile all'assegno sociale la decadenza annuale prevista per le sole prestazioni afferenti alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
2.2. Tanto premesso, è agevole osservare come, nella specie, alcuna decadenza triennale sia in concreto maturata, posto che – a fronte di una domanda amministrativa presentata in data
10.11.2021 – il ricorso introduttivo del giudizio, avente pacificamente effetto impeditivo di tale decadenza, è stato depositato in data 12.4.2024.
Né si configura, in virtù di quanto appena precisato, la prescrizione quinquennale cumulativamente eccepita dall'Ente.
Alla luce di quanto precede, la domanda attorea può essere scrutinata nel merito, non ravvisandosi in tal senso impedimenti di sorta.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla “condizione oggettiva” dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge,
“senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. n. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. n. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. n. 14513 del
2020).
Anche di recente è stato ribadito quanto segue: “
8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
3 e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez.Un., n. 11353 del 2004)” (Cass.
Sez. Lav. n. 22833 del 14.8.2024).
CP_
3.2. Nella specie, il fatto impeditivo addotto dall' – vale a dire, l'omessa richiesta, da parte della del mantenimento previsto in suo favore a carico del coniuge obbligato Pt_1
(cfr., in tal senso, l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita) – non vale ad escludere, alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, la sussistenza di uno stato di bisogno effettivo in capo all'odierna assistibile.
Per altro verso, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato (cfr. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente) – che la predetta parte sia titolare soltanto di una pensione estera, avente un importo mensile di euro 62,26.
Né, infine, può sostenersi che l'istante abbia serbato un qualche contegno fraudolento, ove solo si ponga mente all'elevata consistenza della debitoria gravante a carico dell'ex coniuge, quale asseverata dallo stesso Istituto previdenziale nella nota datata 20.12.2016, proveniente CP_ dalla Direzione Provinciale dell' (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
3.3. Conclusivamente, va dichiarato il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1 sociale a partire dall'istanza amministrativa presentata il 10.11.2021, con la conseguente CP_ condanna dell' al pagamento, in favore della stessa, di tutte le somme maturate a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della citata istanza.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante l'impiego di collegamenti
4 ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti) – seguono la soccombenza
CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Leonardo D'Angelo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3650/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla percezione Parte_1 dell'assegno sociale a partire dall'istanza amministrativa presentata il 10.11.2021; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della stessa, di tutte le somme maturate a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della citata istanza;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Angelo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3650 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo D'Angelo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.4.2024, – premesso di aver presentato, in Parte_1
data 10.11.2021, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione CP_ dell'assegno sociale – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che l' aveva respinto l'anzidetta domanda, per asserito superamento del limite reddituale;
che, avverso il diniego dell'Istituto, era stato interposto ricorso amministrativo, poi rigettato dal competente
Comitato Provinciale;
che essa istante, separata dal 26.12.2015, con omologazione dal
23.2.2016, non percepiva alcunché a titolo di mantenimento dall'ex coniuge, il quale era emigrato all'estero senza dare più notizie di sé, in quanto oberato di debiti ed essendo stato ogni suo bene attinto da sequestro e pignoramento;
che ella era titolare di pensione estera per un importo mensile di euro 62,26 (con un ammontare annuo lordo nell'anno 2022 di euro
819,57), sicchè, escludendo l'importo mensile di euro 500,00, quale previsto a titolo di mantenimento, avrebbe dovuto dirsi sussistente il requisito reddituale all'uopo previsto. CP_ Tanto esposto in punto di fatto e denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertato il diritto della ricorrente, a seguito del riconoscimento positivo del requisito reddituale e di ogni altro requisito di legge, riconoscere a suo favore il diritto a percepire l'assegno sociale, e per l'effetto condannarsi
CP_ l' al pagamento delle competenze economiche dei ratei arretrati e di quelli correnti a far data dalla domanda amministrativa nella misura prevista per legge, oltre interessi e
CP_ svalutazione monetaria;
condannarsi in fine l' al pagamento delle spese e competenze legali come per legge, con la maggiorazione prevista per la scelta del rito telematico, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
L' convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
CP_
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'
2.1. Giova subito puntualizzare che, nella fattispecie in esame, non opera il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639/1970. Si verte, infatti, in materia di assegno sociale (art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995), prestazione che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la c.d. pensione sociale ed a cui hanno diritto i “cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, nonché, a seguito della legge n. 40 del
1998 (art. 39), i cittadini stranieri “equiparati”, a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995.
Ai sensi dell'art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, la concessione della provvidenza è poi subordinata ad un ulteriore requisito, essendosi previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Orbene, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro in una fattispecie analoga (v. sentenza n. 1998/2023, pubblicata il 7.11.2023), sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, la misura economica dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 ha natura assistenziale, posto che, oltre che rispondere alla finalità, comune alle altre prestazioni di tal genere, di rimuovere e superare le situazioni di
2 bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088/2020).
La qualificazione in tal senso della prestazione è stata successivamente confermata dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 13917 del 20.05.2021, che ne ha tratto la conseguenza dell'inapplicabilità all'assegno sociale della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
In forza di tali concorrenti considerazioni, non può, dunque, ritenersi applicabile all'assegno sociale la decadenza annuale prevista per le sole prestazioni afferenti alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
2.2. Tanto premesso, è agevole osservare come, nella specie, alcuna decadenza triennale sia in concreto maturata, posto che – a fronte di una domanda amministrativa presentata in data
10.11.2021 – il ricorso introduttivo del giudizio, avente pacificamente effetto impeditivo di tale decadenza, è stato depositato in data 12.4.2024.
Né si configura, in virtù di quanto appena precisato, la prescrizione quinquennale cumulativamente eccepita dall'Ente.
Alla luce di quanto precede, la domanda attorea può essere scrutinata nel merito, non ravvisandosi in tal senso impedimenti di sorta.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla “condizione oggettiva” dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge,
“senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. n. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. n. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. n. 14513 del
2020).
Anche di recente è stato ribadito quanto segue: “
8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
3 e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez.Un., n. 11353 del 2004)” (Cass.
Sez. Lav. n. 22833 del 14.8.2024).
CP_
3.2. Nella specie, il fatto impeditivo addotto dall' – vale a dire, l'omessa richiesta, da parte della del mantenimento previsto in suo favore a carico del coniuge obbligato Pt_1
(cfr., in tal senso, l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita) – non vale ad escludere, alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, la sussistenza di uno stato di bisogno effettivo in capo all'odierna assistibile.
Per altro verso, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato (cfr. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente) – che la predetta parte sia titolare soltanto di una pensione estera, avente un importo mensile di euro 62,26.
Né, infine, può sostenersi che l'istante abbia serbato un qualche contegno fraudolento, ove solo si ponga mente all'elevata consistenza della debitoria gravante a carico dell'ex coniuge, quale asseverata dallo stesso Istituto previdenziale nella nota datata 20.12.2016, proveniente CP_ dalla Direzione Provinciale dell' (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
3.3. Conclusivamente, va dichiarato il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1 sociale a partire dall'istanza amministrativa presentata il 10.11.2021, con la conseguente CP_ condanna dell' al pagamento, in favore della stessa, di tutte le somme maturate a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della citata istanza.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante l'impiego di collegamenti
4 ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti) – seguono la soccombenza
CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Leonardo D'Angelo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3650/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla percezione Parte_1 dell'assegno sociale a partire dall'istanza amministrativa presentata il 10.11.2021; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della stessa, di tutte le somme maturate a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della citata istanza;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Angelo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5