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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine fissato del 22/2/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3601/2019 del Ruolo Generale a.c. vertente
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte 1 ノ
Francesco Abagnale e Vincenzo Sorrentino, con i quali elett.te domicilia in Gragnano (NA) alla Via Bers. C. Donnarumma n. 4 ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 convenuta contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Parte 1La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive (quantificate come da allegati conteggi) dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 23 febbraio 2004 al 9 gennaio 2017. A sostegno della propria pretesa, l'istante ha dedotto di aver svolto, nel periodo sopraindicato, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, azienda operante nel settore della medicina psichiatrica e terapeutica per la prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette da disagi fisici e psichici, prestando la propria attività presso la casa di cura Org_1 con sede operativa in Boscoreale alla Via Sottotenente "
Cirillo n. 369.
Il Pt 1 , inoltre, ha sostenuto di aver svolto mansioni (dettagliatamente descritte in ricorso) riconducibili al livello B2 del CCNL del settore Organizzazione_2 , nel quale, peraltro, era stato correttamente inquadrato, di aver percepito la retribuzione indicata in ricorso, pur firmando buste paga che indicavano importi superiori, di aver lavorato secondo i turni che venivano predisposti dal dott. Persona 1 di non
, aver mai percepito la 13^ mensilità e di non aver ricevuto il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL Case [...] Org_2 e dell'art. 36 della Costituzione, e ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 286.199,00 dovuta per differenze retributive, di cui euro 27.318,00 per TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici e interessi legali, vinte le spese.Org
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza (cfr. relata di notifica, in atti), non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. La documentazione in atti (in particolare, i fogli paga prodotti, l'estratto contributivo e il modello Unico 2017) e la prova testimoniale hanno consentito di accertare, infatti, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la sua durata e le mansioni svolte dal ricorrente.
Al riguardo, si osserva che dalle buste paga depositate dal ricorrente emerge che il predetto è stato assunto dalla società convenuta a partire dal febbraio 2004 (cfr. data inizio rapporto indicata nei fogli paga, nonché nell'attestato di servizio rilasciato dalla stessa CP 1 ed è stato inquadrato nel livello B2 del CCNL di categoria, con qualifica di infermiere generico;
dalla documentazione prodotta si evince altresì che l'istante ha lavorato fino a gennaio del 2017 (cfr. attestato di servizio e CUD 2017). Le dichiarazioni rese dai testi escussi, hanno, inoltre confermato sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del Pt 1 , sia l'espletamento delle mansioni dettagliatamente indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza del 4/3/2020). I testi Testimone 2 a conoscenza diretta e non soltanto de Testimone 1 e relato dei fatti di causa, hanno anche riferito che la prestazione del Pt 1 si svolgeva secondo i gravosi turni lavorativi indicati in ricorso, che comportavano lo svolgimento di numerosissime ore di lavoro straordinario (cfr. dichiarazioni della teste
[...]
Tes_2 "Andavamo ad accompagnare il ricorrente alle 7 del mattino e lo andavamo a riprendere quando smontava dal lavoro. Preciso che il predetto a volte lavorava 24 ore, e a volte anche tre giorni di fila”). Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale della società convenuta, che è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree e le dichiarazioni dei testi, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di mansioni svolte, della continuità delle prestazioni, dell'esistenza di direttive e di orari fissi di lavoro, può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per tutto il periodo indicato in ricorso. Anche se non è provata l'appartenenza della società convenuta nessuna delle organizzazioni firmatarie del tuttavia le previsioni di esso Organizzazione_4 '
in materia di trattamento economico devono trovare ugualmente applicazione. Infatti, a norma dell'art. 36 della Costituzione deve riconoscersi il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Per determinare tale equa retribuzione può farsi riferimento, come utile parametro, al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., anche in mancanza della sua diretta applicabilità.
Dal principio costituzionale dell'equa retribuzione e dal C.C.N.L. citato discende anche il diritto a percepire la 13.ma mensilità, che della retribuzione di ciascun lavoratore dipendente pubblico o privato - costituisce parte integrante e indefettibile.
-
Nel caso di specie è dovuta anche la 14^ mensilità, in quanto dai fogli paga prodotti emerge la sistematica erogazione di emolumenti di origine esclusivamente contrattuale, e tale circostanza è indicativa dell'adesione implicita del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria.
Anche il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite discende dall'art. 36 della Costituzione. Poiché non è risultato provato il godimento, da parte del lavoratore, di tutte le ferie spettanti, secondo le previsioni di legge e del CCNL, al predetto è dovuta
, nei limiti della domanda, la relativa indennità sostitutiva.
E' inoltre dovuto, sempre nei limiti della domanda, il compenso per il lavoro straordinario prestato, alla luce delle concordanti dichiarazioni dei testi, e in assenza di specifiche contestazioni.
Il diritto al t.f.r. discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297. Con specifico riferimento al t.f.r., osserva il Giudicante che il datore di lavoro, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'effettiva corresponsione di tale emolumento che, pertanto, risulta interamente dovuto al dipendente.
Si osserva, inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni indicate nei fogli paga, devono ritenersi come ammesse le retribuzioni indicate in ricorso, attesa la specifica contestazione formulata dal lavoratore in ordine all'entità della retribuzione effettivamente percepita.
Per la determinazione dell'importo spettante possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa del ricorrente unitamente al ricorso introduttivo;
i suddetti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati (anche perché accompagnati da una analitica relazione illustrativa), non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni di legge e del CCNL. Pertanto la CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 286.199 (di cui euro Parte_1
,
27.138,00 per TFR) a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro in ricorso indicato.
A norma dell'art. 429 c.p.c. sulle somme dovute competono al lavoratore la '
rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29gennaio 2001, n. 38), dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
Le somme sopraindicate sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto, a norma delle vigenti leggi, non spetta al Giudice determinare l'importo della retribuzione netta dovuta al lavoratore. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/6/2019 nei confronti di Controparte 1 Parte 1
[...] , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 286.199,00 dovuta per il titolo in motivazione (di cui euro 27.138,00 per TFR), oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Org. e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 11229,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso in Torre Annunziata il 4/1/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine fissato del 22/2/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3601/2019 del Ruolo Generale a.c. vertente
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte 1 ノ
Francesco Abagnale e Vincenzo Sorrentino, con i quali elett.te domicilia in Gragnano (NA) alla Via Bers. C. Donnarumma n. 4 ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 convenuta contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Parte 1La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive (quantificate come da allegati conteggi) dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 23 febbraio 2004 al 9 gennaio 2017. A sostegno della propria pretesa, l'istante ha dedotto di aver svolto, nel periodo sopraindicato, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, azienda operante nel settore della medicina psichiatrica e terapeutica per la prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette da disagi fisici e psichici, prestando la propria attività presso la casa di cura Org_1 con sede operativa in Boscoreale alla Via Sottotenente "
Cirillo n. 369.
Il Pt 1 , inoltre, ha sostenuto di aver svolto mansioni (dettagliatamente descritte in ricorso) riconducibili al livello B2 del CCNL del settore Organizzazione_2 , nel quale, peraltro, era stato correttamente inquadrato, di aver percepito la retribuzione indicata in ricorso, pur firmando buste paga che indicavano importi superiori, di aver lavorato secondo i turni che venivano predisposti dal dott. Persona 1 di non
, aver mai percepito la 13^ mensilità e di non aver ricevuto il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL Case [...] Org_2 e dell'art. 36 della Costituzione, e ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 286.199,00 dovuta per differenze retributive, di cui euro 27.318,00 per TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici e interessi legali, vinte le spese.Org
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza (cfr. relata di notifica, in atti), non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. La documentazione in atti (in particolare, i fogli paga prodotti, l'estratto contributivo e il modello Unico 2017) e la prova testimoniale hanno consentito di accertare, infatti, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la sua durata e le mansioni svolte dal ricorrente.
Al riguardo, si osserva che dalle buste paga depositate dal ricorrente emerge che il predetto è stato assunto dalla società convenuta a partire dal febbraio 2004 (cfr. data inizio rapporto indicata nei fogli paga, nonché nell'attestato di servizio rilasciato dalla stessa CP 1 ed è stato inquadrato nel livello B2 del CCNL di categoria, con qualifica di infermiere generico;
dalla documentazione prodotta si evince altresì che l'istante ha lavorato fino a gennaio del 2017 (cfr. attestato di servizio e CUD 2017). Le dichiarazioni rese dai testi escussi, hanno, inoltre confermato sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del Pt 1 , sia l'espletamento delle mansioni dettagliatamente indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza del 4/3/2020). I testi Testimone 2 a conoscenza diretta e non soltanto de Testimone 1 e relato dei fatti di causa, hanno anche riferito che la prestazione del Pt 1 si svolgeva secondo i gravosi turni lavorativi indicati in ricorso, che comportavano lo svolgimento di numerosissime ore di lavoro straordinario (cfr. dichiarazioni della teste
[...]
Tes_2 "Andavamo ad accompagnare il ricorrente alle 7 del mattino e lo andavamo a riprendere quando smontava dal lavoro. Preciso che il predetto a volte lavorava 24 ore, e a volte anche tre giorni di fila”). Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale della società convenuta, che è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree e le dichiarazioni dei testi, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di mansioni svolte, della continuità delle prestazioni, dell'esistenza di direttive e di orari fissi di lavoro, può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per tutto il periodo indicato in ricorso. Anche se non è provata l'appartenenza della società convenuta nessuna delle organizzazioni firmatarie del tuttavia le previsioni di esso Organizzazione_4 '
in materia di trattamento economico devono trovare ugualmente applicazione. Infatti, a norma dell'art. 36 della Costituzione deve riconoscersi il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Per determinare tale equa retribuzione può farsi riferimento, come utile parametro, al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., anche in mancanza della sua diretta applicabilità.
Dal principio costituzionale dell'equa retribuzione e dal C.C.N.L. citato discende anche il diritto a percepire la 13.ma mensilità, che della retribuzione di ciascun lavoratore dipendente pubblico o privato - costituisce parte integrante e indefettibile.
-
Nel caso di specie è dovuta anche la 14^ mensilità, in quanto dai fogli paga prodotti emerge la sistematica erogazione di emolumenti di origine esclusivamente contrattuale, e tale circostanza è indicativa dell'adesione implicita del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria.
Anche il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite discende dall'art. 36 della Costituzione. Poiché non è risultato provato il godimento, da parte del lavoratore, di tutte le ferie spettanti, secondo le previsioni di legge e del CCNL, al predetto è dovuta
, nei limiti della domanda, la relativa indennità sostitutiva.
E' inoltre dovuto, sempre nei limiti della domanda, il compenso per il lavoro straordinario prestato, alla luce delle concordanti dichiarazioni dei testi, e in assenza di specifiche contestazioni.
Il diritto al t.f.r. discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297. Con specifico riferimento al t.f.r., osserva il Giudicante che il datore di lavoro, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'effettiva corresponsione di tale emolumento che, pertanto, risulta interamente dovuto al dipendente.
Si osserva, inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni indicate nei fogli paga, devono ritenersi come ammesse le retribuzioni indicate in ricorso, attesa la specifica contestazione formulata dal lavoratore in ordine all'entità della retribuzione effettivamente percepita.
Per la determinazione dell'importo spettante possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa del ricorrente unitamente al ricorso introduttivo;
i suddetti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati (anche perché accompagnati da una analitica relazione illustrativa), non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni di legge e del CCNL. Pertanto la CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 286.199 (di cui euro Parte_1
,
27.138,00 per TFR) a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro in ricorso indicato.
A norma dell'art. 429 c.p.c. sulle somme dovute competono al lavoratore la '
rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29gennaio 2001, n. 38), dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
Le somme sopraindicate sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto, a norma delle vigenti leggi, non spetta al Giudice determinare l'importo della retribuzione netta dovuta al lavoratore. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/6/2019 nei confronti di Controparte 1 Parte 1
[...] , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 286.199,00 dovuta per il titolo in motivazione (di cui euro 27.138,00 per TFR), oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Org. e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 11229,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso in Torre Annunziata il 4/1/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco