TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2024, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11250/2007 R.G., avente per oggetto: “scioglimento della comunione”;
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Giovanni Lisi, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Daniele Aiello, giusta procura C.F._3
in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._4
Marcella Torrisi, giusta procura in atti;
(c.f. ); Parte_3 C.F._5
PARTI CONVENUTE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e nonché al fine di sentire CP_2 Pt_3 Parte_2 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relativi all'asse ereditaria di
, con conseguente divisione dei cespiti meglio identificati nell'atto Controparte_3
introduttivo del giudizio. All'udienza del 20.1.2009 il processo è stato interrotto in ragione del decesso di parte convenuta . Parte_2
Orbene, va rilevato che il presente giudizio è stato interrotto e che lo stesso non risulta ad oggi riassunto;
inoltre, la mancata comparizione delle parti all'udienza del 17 dicembre 24 deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione.
Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
11250/2007 r.g.: dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11250/2007 R.G., avente per oggetto: “scioglimento della comunione”;
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Giovanni Lisi, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Daniele Aiello, giusta procura C.F._3
in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._4
Marcella Torrisi, giusta procura in atti;
(c.f. ); Parte_3 C.F._5
PARTI CONVENUTE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e nonché al fine di sentire CP_2 Pt_3 Parte_2 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relativi all'asse ereditaria di
, con conseguente divisione dei cespiti meglio identificati nell'atto Controparte_3
introduttivo del giudizio. All'udienza del 20.1.2009 il processo è stato interrotto in ragione del decesso di parte convenuta . Parte_2
Orbene, va rilevato che il presente giudizio è stato interrotto e che lo stesso non risulta ad oggi riassunto;
inoltre, la mancata comparizione delle parti all'udienza del 17 dicembre 24 deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione.
Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
11250/2007 r.g.: dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Grazia Longo)