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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. Rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66/2023 R.G., avente ad oggetto: querela di
falso,
tra rappresentato e difeso dall'avv. Adelaide De Nicola, giusta procura Parte_1
speciale in atti
attore
e società Controparte_1 assoggettata alla titolarità, direzione e controllo della , in persona del suo CP_2
Amministratore Unico Prof. rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Macrì, Controparte_3
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuta
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Musa, giusta procura in atti CP_4 terza chiamata
nonché
il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_5
intervenuto ex lege
******
1 Conclusioni dell'attore: a) dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dall'Ufficiale
Giudiziario nella relata di notifica in data 11.10.2022 allegate in calce al ricorso ex art. 610
Cont cpc proposto e depositato dalla nel procedimento rubricato al n. 1171/21 R.G.Es.
Tribunale di Taranto;
b) dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese in data 17.10.2022 Cont dalla per essa dal suo procuratore nella richiesta di notifica ex art 143 c.p.c. allegate
Cont in calce al ricorso ex art. 610 cpc proposto e depositato dalla el procedimento rubricato
al n. 1171/21 R.G.Es. Tribunale di Taranto;
c) dichiarare, conseguentemente, la nullità della
successiva notifica ex art. 143 cpc resa nei confronti del sig. in data Parte_1
18.10.2022 con affissione alla Casa Comunale da parte dell'Ufficiale Giudiziario dott.ssa
Cont
dell'UNEP Corte di Appello sezione Taranto proposto e depositato dalla CP_4 nel procedimento rubricato al n. 1171/21 R.G.Es. Tribunale di Taranto per violazione di un
valido contraddittorio tra le parti in causa e per violazione del diritto di difesa;
d) ordinare la cancellazione e l'esclusione delle dette dichiarazioni impugnate, rese nelle suindicate Cont notifiche, dall'originale notificato del ricor-so ex art 610 cpc notificato dalla in uno - mandato-provvedimento del G.Es. dott. Macchitella del 13.5.2022 R.G.Es n. 1171/21
Tribunale di Taranto-provvedimento del G.Es. del 27.5.2022-Verbale di udienza del
16.9,2022-provvedimento del G.Es. dott. Macchitella reso nell'ambito sempre del procedimento rubricato al n. 1171/21 R.G.Es. del 16.9.22- certificato di residenza del
sig. rilasciato dal Comune di Milano in data 16.10.2022; e) escludere le Parte_1 dichiarazioni false dalla relata di notifica resa dall'Ufficiale Giudiziario in data 11.10.2022, Cont escludere le dichiarazioni false rese in data 17.10.2022 dalla per quest'ultima dal suo pro-curatore e relativa alla richiesta di notifica ex art. 143 per le ragioni di cui in premessa
meglio dedotte ed eccepite;
f) dichiarare, quale diretta conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese ed accertate il presente atto di querela di falso, la nullità della noti-fica
Cont resa in data 10.10.2022 su richiesta della all'Ufficiale Giudiziario ed allegata in calce Cont all'originale del ricorso ex art. 610 cpc, pro-posto e depositato dalla el procedimento rubricato al n. 1171/21 R.G.Es. Tribunale di Taranto, quale diretta conseguenza della
dichiarazione di falsità che costituiscono il presupposto della notifica effettuata ex art. 143
c.p.c. presso la Casa Comunale di Laterza in danno del sig. ; g) Escludere Parte_1 tutti i documenti e le dichiarazioni di cui è stata richiesta e dichiarata la falsità a seguito
della proposizione della presente querela di falso dalle fonti probatorie, di avvenuta notifica
Cont nei confronti del sig. , da parte della el ricorso ex art. 610 c.p.c. intro- Parte_1
Cont dotto dalla nel giudizio rubricato al n. 1171/21 R.G.Es. Tribunale di Taranto;
h)
Cont Condannare la come in atti rappresentata, e l'Ufficiale Giudiziario dott. CP_4
2 dell'UNEP della Corte d'Appello Sez. di Taranto al pagamento delle spese competenze del presente giudizio oltre iva, cap e spese forfettarie come per legge al deducente procuratore
antistatario.-
Conclusioni della società convenuta: 1) rigettare la querela di falso perché infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese di questo giudizio;
3)
condannare l'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi
dell'art.96 – ult. comma- c.p.c.
Conclusioni della terza chiamata: 1) in via preliminare di essere estromessa dal giudizio, di-
chiarando il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, in assenza di domande
ritualmente proposte nei suoi confronti;
2) in subordine, il rigetto nel merito della querela di falso e di ogni ulteriore domanda proposta dall'attore perché infondata in Parte_1 fatto e diritto;
3) la condanna di parte attrice per lite temeraria, al pagamento di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; 4) in ogni caso, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della deducente da porsi, nel rispetto del
principio di causalità, a carico della parte che risulterà soccombente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero esprime parere contrario per insufficienza della documentazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese in data
11.10.2022 dal Funzionario UNEP della Corte d'Appello – Sezione di Taranto in calce alla relata di notificazione dell'istanza ex art. 610 cpc e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza e verbale di udienza del 16.09.2022 nel procedimento iscritto al n. 1171/2021 R.G.
Es., relative all'impossibilità di notificare per nominativo inesistente e sconosciuto e delle successive dichiarazioni rese in data 17.10.2022 dal procuratore della parte istante di fini della richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc.
L'azione, con richiesta delle conseguenziali statuizioni circa la nullità della notifica successivamente effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, è stata promossa dal destinatario nel procedimento notificatorio, , nei confronti dell'istante, Parte_1 [...]
la quale -costituitasi in giudizio- ha impugnato Controparte_1 ogni deduzione attorea ed ha chiamato in causa l'Ufficiale Giudiziario, dott.ssa . CP_4
Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed associandosi, nel merito, alle ragioni difensive della parte convenuta.
Avuta la conferma della querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc ed esperite le
3 formalità di cui all'art. 223 cpc, alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita unicamente con prove documentali, attesa l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali richieste solo da parte convenuta, ed oggi giunge al vaglio decisionale del Collegio
giudicante sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate.
*****
Conviene premettere che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in
giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” ( Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, è evidente che l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti della società convenuta, la quale si è avvalsa della relata di notificazione, stesa in Laterza l'11.10.2022 dal competente Funzionario UNEP, per avanzare successiva istanza di notifica ai sensi dell'art. 143 cpc, a mezzo del procuratore costituito, CP_ mentre non può qualificarsi litisconsorte necessario la terza chiamata in causa, dott.ssa ,
presunta autrice del falso, la cui legittimazione passiva va esclusa per quanto sopra specificato.
Quanto all'ammissibilità della querela, va specificato che “in tema di notificazione,
l'attività dell'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate
da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico
dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al
diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, mentre
l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi del citato art. 148, dà atto
4 dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente
compiuta dal medesimo ufficiale giudiziario (senza alcun margine di apprezzamento
discrezionale o di libera valutazione) e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la
cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso;
con la conseguenza che soltanto la querela di falso - proponibile anche nel giudizio di cassazione,
qualora riguardi atti o documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità -
potrebbe consentire di rettificare, con accertamento compiuto dal giudice esclusivamente
competente ex art. 9 cod. proc. civ. e mediante i provvedimenti accessori di rettificazione ai
sensi dell'art. 226 cod. proc. civ., in relazione all'art. 480 - ora 537 - cod. proc. pen.,
l'eventuale errore nell'indicazione, nella relata ex art. 148 cit., della data della notifica del ricorso per cassazione (Cass. civ. sez. 1^ n. 13748/2003).
Costituisce, dunque, principio pacificamente recepito anche dalla giurisprudenza di merito quello secondo cui “la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli,
limitatamente al loro contenuto estrinseco" (C. App. Messina sent. n. 253/2023; ex plurimis,
Cass., n. 2421/2014; Cass., n. 4590/2000; Cass. n. 26134/2016).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, “nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante
perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (Cass. civ. n. 2126 del 24/01/2019), prova che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 4720/2019).
Venendo al caso di specie, l'attore afferma la falsità della dichiarazione resa dall'Ufficiale Giudiziario procedente in calce alla relata di notificazione dell'istanza ex art. 610 cpc, in uno ai provvedimenti resi dal Giudice dell'Esecuzione, ovvero che in data
11.10.2022 in Laterza, via G. Matteotti n. 59 lo stesso U.G., nella persona della dott. CP_4
, non ha potuto notificare gli atti ad “in quanto il nominativo è inesistente
[...] Parte_1
e sconosciuto” e deduce a sostegno dell'assunto di avere la propria residenza all'indirizzo indicato circa cinque anni, adducendo di aver ricevuto al medesimo indirizzo diversi atti, anche in epoca coeva (18.10.2022) e da parte della stessa società odierna querelante, ma di fatto allegando solo il certificato di residenza storico, da cui si evince che è Parte_1
residente in [...], dal 20.6.2018 alla data del 28.12.2022, mentre manca del tutto la produzione degli atti che - a dire del querelante - gli sarebbero stati regolarmente notificati al medesimo indirizzo in Laterza, né tantomeno ha formulato ulteriori istanze
5 istruttorie, pur nel concesso termine ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc (nella previgente formulazione) a supporto della dedotta permanenza presso detta abitazione.
Di converso, parte convenuta -anche a riprova della veridicità delle dichiarazioni rese dal difensore sull'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 143 cp presentata in data
17.10.2022, a seguito del mancato perfezionamento della prime notifiche - ha prodotto documenti che avallano la veridicità della dichiarazione impugnata di falso, attestando - al di là delle risultanze anagrafiche – come anche in occasione di pregresse notifiche effettuate a mezzo posta circa un anno prima (gennaio 2021 e marzo 2021) l'attore sia risultato sconosciuto o irreperibile all'indirizzo di residenza in Laterza, via Matteotti n. 59, il CP_ medesimo ove la dott.ssa , ufficiale notificatore, in data 11.10.2022 ha dichiarato di non aver potuto notificare, in quanto il nominativo era inesistente e sconosciuto, nonché una comunicazione a mezzo pec ricevuta da il 31.3.2021, con la quale – in riscontro CP_7 alla richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa società convenuta sul mancato recapito della raccomandata spedita il 27.1.2021 ed indirizzata all'attore – sempre nella residenza di via
Matteotti 59 in Laterza – è stato specificato che “al momento della consegna, non è stato possibile individuare il destinatario, non essendo presente il nominativo sul citofono e sulla cassetta domiciliare”.
La domanda di falso deve quindi essere rigettata, non avendo parte attrice fornito la prova del proprio assunto, con conseguente condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 primo comma c.p.c., che può determinarsi nella misura massima di € 20,00.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014
e successive modificazioni - applicando ai valori medi relativi allo scaglione (5.200,01-
26.000,00) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- vanno rifuse in ossequio al principio della soccombenza – dall'attore alla convenuta e da quest'ultima alla terza chiamata, atteso il riconosciuto difetto di legittimazione passiva.
Non si ravvisano infine gli estremi della temerarietà della lite, quale presupposto per il risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, atteso che la mancata produzione in giudizio dei documenti indicati a sostegno della domanda (peraltro diversi da quelli allegati da parte convenuta) non escludono che detto corredo probatorio sia effettivamente esistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
6 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
2) rigetta la querela di falso proposta da , avente ad oggetto le Parte_1
dichiarazioni rese in data 11.10.2022 dal Funzionario in calce alla relata di CP_8 notificazione dell'istanza ex art. 610 cpc e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza e verbale di udienza del 16.09.2022 nel procedimento iscritto al n. 1171/2021
R.G. Es., e delle successive dichiarazioni rese in data 17.10.2022 dal procuratore della parte istante di fini della richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc, e ogni conseguente domanda;
3) ordina la restituzione dei documenti e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale degli atti cui si riferisce la querela;
4) condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
5) condanna il querelante a rifondere alla società querelata le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.375,10, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e cpa come per legge.
6) condanna la società querelata a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di giudizio, liquidate in complessive € 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 5 giugno 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Il Giudice On. Est. dr. Martino Casavola
dr. Lucia Santoro
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