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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., e 473 bis.51 c.p.c. n. RG 2951/2024 promosso con ricorso depositato da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bisin, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rovigo, via X luglio, 1/A
RICORRENTE
E DA
(CF: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katty CP_1 C.F._2
Gerardo e Linda Brentaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Legnago,
Piazza Garibaldi, 4
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“La figlia minore dei ricorrenti viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere la CP_1
figlia con sé a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 nel periodo scolastico e alle 22.00 nel periodo estivo. Nel fine settimana in cui la figlia resterà col padre costui si impegna ad accompagnare a scuola il sabato mattina e ad andare a riprenderla Per_1 all'uscita da scuola. Il padre trascorrerà con un pomeriggio la settimana individuato nella Per_1
1 giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola della bimba sino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà con la figlia una settimana per le festività del Per_1
Natale e tre giorni per le festività di Pasqua, curando che i giorni di Natale e Capodanno e Pasqua
vengano trascorsi ad anni alterni con i due genitori e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il
31 maggio di ogni anno. Il Signor terrà con sé la figlia anche tre settimane CP_1 Per_1
durante il mese di giugno di ogni anno. In tale periodo trascorrerà con la madre i fine Per_1
settimana dal sabato alle ore 12.00 sino alla domenica alle ore 22.00 quando la madre riaccompagnerà
dal padre. Le parti si impegnano a collaborare nel superiore interesse della figlia concordando, Per_1 ove ne manifesti la volontà, anche diversi e/o ulteriori periodi di permanenza con ciascuno di Per_1
loro. 2)Il padre verserà alla madre , a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia minore , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili e ciò a decorrere dal mese di Per_1
giugno 2024. Detto importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora acceso presso Poste Italiane spa IBAN Parte_1
[...]. Detto importo verrà adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese straordinarie, come di seguito determinate verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: di cui al Protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Verona. In particolare:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori. Si disponga altresì che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al
2 capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro anche via email ordinaria o via sistema whatsapp;
questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Permane in ogni caso l'obbligo del rispetto della reciproca tempestiva informazione, anche per le spese che non necessitino di preventivo consenso.2) L'assegno universale unico corrisposto dall'INPS e relativo alla minore verrà percepito per intero dalla madre ”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30-7-2024 i genitori di nata il [...], Persona_2 Pt_1
e come sopra rappresentati, hanno chiesto all'intestato tribunale di
[...] CP_1
regolamentare la responsabilità genitoriale sulla minore, nata dall'unione di fatto cessata nell'anno
2019.
Con ordinanza dell'8.10.2024, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la convivenza è cessata;
pertanto, non essendo le stesse legate da un vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra enunciato, sia conforme alla legge e risponda all'interesse della figlia minore e paia adeguato a garantire accesso allo stesso ad Per_1
una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
3 decidendo sul ricorso proposto da e da ex art. 337-bis e ss. c.c. Parte_1 CP_1
e 38 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, così provvede:
RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 22.10.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., e 473 bis.51 c.p.c. n. RG 2951/2024 promosso con ricorso depositato da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bisin, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rovigo, via X luglio, 1/A
RICORRENTE
E DA
(CF: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katty CP_1 C.F._2
Gerardo e Linda Brentaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Legnago,
Piazza Garibaldi, 4
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“La figlia minore dei ricorrenti viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere la CP_1
figlia con sé a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 nel periodo scolastico e alle 22.00 nel periodo estivo. Nel fine settimana in cui la figlia resterà col padre costui si impegna ad accompagnare a scuola il sabato mattina e ad andare a riprenderla Per_1 all'uscita da scuola. Il padre trascorrerà con un pomeriggio la settimana individuato nella Per_1
1 giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola della bimba sino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà con la figlia una settimana per le festività del Per_1
Natale e tre giorni per le festività di Pasqua, curando che i giorni di Natale e Capodanno e Pasqua
vengano trascorsi ad anni alterni con i due genitori e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il
31 maggio di ogni anno. Il Signor terrà con sé la figlia anche tre settimane CP_1 Per_1
durante il mese di giugno di ogni anno. In tale periodo trascorrerà con la madre i fine Per_1
settimana dal sabato alle ore 12.00 sino alla domenica alle ore 22.00 quando la madre riaccompagnerà
dal padre. Le parti si impegnano a collaborare nel superiore interesse della figlia concordando, Per_1 ove ne manifesti la volontà, anche diversi e/o ulteriori periodi di permanenza con ciascuno di Per_1
loro. 2)Il padre verserà alla madre , a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia minore , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili e ciò a decorrere dal mese di Per_1
giugno 2024. Detto importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora acceso presso Poste Italiane spa IBAN Parte_1
[...]. Detto importo verrà adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese straordinarie, come di seguito determinate verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: di cui al Protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Verona. In particolare:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori. Si disponga altresì che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al
2 capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro anche via email ordinaria o via sistema whatsapp;
questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Permane in ogni caso l'obbligo del rispetto della reciproca tempestiva informazione, anche per le spese che non necessitino di preventivo consenso.2) L'assegno universale unico corrisposto dall'INPS e relativo alla minore verrà percepito per intero dalla madre ”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30-7-2024 i genitori di nata il [...], Persona_2 Pt_1
e come sopra rappresentati, hanno chiesto all'intestato tribunale di
[...] CP_1
regolamentare la responsabilità genitoriale sulla minore, nata dall'unione di fatto cessata nell'anno
2019.
Con ordinanza dell'8.10.2024, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la convivenza è cessata;
pertanto, non essendo le stesse legate da un vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra enunciato, sia conforme alla legge e risponda all'interesse della figlia minore e paia adeguato a garantire accesso allo stesso ad Per_1
una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
3 decidendo sul ricorso proposto da e da ex art. 337-bis e ss. c.c. Parte_1 CP_1
e 38 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, così provvede:
RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 22.10.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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