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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 10082/2024 promossa da:
- - ass. avv. FORTE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. avv. CAPRIOLI Controparte_1 P.IVA_1
e
– - ass. avv. BORLA (parti resistenti) CP_2 P.IVA_2 all'udienza del 10/06/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2024, dopo aver ricevuto la notifica delle intimazioni di pagamento n. 11020249044436777000 (in data 27 novembre 2024) e n.
11020249030809954000 (in data 8 novembre 2024), “per una complessiva pretesa,
ESCLUSIVAMENTE di natura previdenziale, pari ad Euro 30.571,05”, il sig.
[...] ha chiesto al tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In Via Parte_1
Preliminare, annullare le Intimazioni di pagamento opposte per omessa previa notifica degli atti ad esse prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
In Via
Principale (….) dichiarare la nullità delle Intimazioni di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e
17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; Nel merito, dichiarare nulle, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica le Intimazioni di pagamento impugnate, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte della relativa eventuale notifica;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli atti
d'intimazione impugnati per violazione della Legge n. 228/2012; Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge”.
2. Le parti convenute si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione delle domande avversarie in quanto fondate su doglianze generiche, tardive e pretestuose ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a talune di esse.
3. Alla prima udienza la parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione di
“in quanto depositata da un avvocato del Controparte_3 libero foro”.
L'eccezione è infondata: le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 30008 del
19/11/2019, hanno enunciato ai sensi dell'art. 363 il principio secondo cui
[...]
può avvalersi di avvocati del libero foro, senza Controparte_3
bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 1611 del 1933, precisando che quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere CP_3
il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_3
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo.
4. Nel merito, l'opposizione va respinta in quanto infondata.
4.1. - La doglianza con la quale è stata fatta valere la “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dei prodromici avvisi di addebito (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, d.l. n. 78/2010” non è meritevole di accoglimento.
L' ha infatti documentato di aver notificato tutti e 5 gli avvisi di addebito cui si CP_2 riferiscono le intimazioni impugnate nel presente giudizio presso l'indirizzo di residenza del destinatario, che è lo stesso indirizzo indicato nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio (via Battaglia 8, Scalenghe).
Alla prima udienza il difensore del ricorrente – mero sostituto d'udienza, non munito di procura alle liti - ha eccepito che le sottoscrizioni apposte in calce a tali notifiche sarebbero “illeggibili” e le ha disconosciute ai sensi dell'art. 214 e 215 cpc”.
Tale eccezione non può essere esaminata in quanto generica e dunque inammissibile: la Suprema Corte ha più volte chiarito che il disconoscimento della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire da parte dell'interessato in modo formale ed inequivoco (cfr. tra le altre ordinanza n. 17313/2021 e 1537/2018), ed appare quindi inidonea, a tal fine, una contestazione di un avvocato non munito di procura e riferita a più documenti, che peraltro recano sottoscrizioni di varie persone (del ricevente, nei casi in cui la notifica è stata eseguita a sue mani, di familiari conviventi e dell'addetto alle notificazioni nei casi in cui la notifica si è perfezionata ex art. 140 c.p.c.).
Non essendo state formulate valide contestazioni sulla ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito documentate dall il primo motivo di doglianza non appare CP_2
meritevole di accoglimento.
4.2. - La parte ricorrente ha poi eccepito la “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di Motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7
e 17, l. n.. 212/2000; art. 3, l. N. 241/1990; art. 41, co. 2, lett. C) della carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del diritto di difesa ex Art. 24 cost. - errata
e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori”.
La doglianza è infondata perché il procedimento di riscossione mediante ruolo, o mediante avviso di addebito, dei contributi previdenziali è retto da una disciplina speciale (d.lgs. 46/1999 e art. 13 l. 448/1998) e non trovano quindi applicazione le norme citate dalla parte attrice (così, tra le altre, C.d.A. Torino sentenza n. 575/19).
Deve peraltro e solo per mera completezza osservarsi che, anche a voler prescindere dalla predetta, decisiva considerazione, le intimazioni di pagamento ricevute dal ricorrente recano con precisione la descrizione delle singole pretese creditorie cui esse si riferiscono, specificando anche gli anni di riferimento e gli importi dovuti a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora e oneri di riscossione, con i riferimenti normativi dei criteri utilizzati per il calcolo (v. doc. 2 e 3 ric).
4.3. - La parte ricorrente ha anche eccepito l'“intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995”.
Anche tale doglianza si rivela infondata considerato che:
- per i crediti oggetto dell'avviso di addebito n.41020180014431145000, notificato in data 14/3/2019, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica del preavviso di fermo avvenuta in data 25/10/2019 ex art. 140 c.p.c. e dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta da un familiare del ricorrente in data
27/11/2024, entrambe perfezionatesi presso l'indirizzo di residenza indicato nel ricorso
(v. doc. 8,9, 15, 16 ), risultando generiche e dunque inammissibili le contestazioni CP_4
mosse alla prima udienza dalla parte attrice per i motivi sopra esposti al punto 4.1; - per i crediti oggetto degli altri avvisi di addebito, notificati tra l'agosto del 2019 e il novembre 2022, la prescrizione risulta interrotta quanto meno dalle notifiche delle due intimazioni impugnate nel presente giudizio (avvenute in data 8/11/2024 e 27/11/2024 entro il quinquennio, da calcolarsi tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale), se non anche dalle notifiche degli altri atti documentate da
: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202300001531000 CP_4
(doc. 16 e 8); comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202400009759000 (doc. 14 e 10); avviso di intimazione n.
11020249030809954000 (doc. 20 e 6); avviso di intimazione n.
11020249030809954000 (doc. 20 e 6).
4.4. - Risulta palesemente infondata anche l'ultima doglianza, riferita alla pretesa nullità dell'intimazione di pagamento “per violazione legge n. 228/2012”, ed in particolare per mancata sospensione della procedura di riscossione: si legge infatti nel ricorso che l'istanza di sospensione della riscossione è stata presentata dalla parte ricorrente in data 6 dicembre 2024, e dunque non prima ma dopo aver ricevuto le intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, che pertanto non risultano affette dal vizio denunciato.
5. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere respinta, restando assorbite tutte le altre questioni dedotte dalle parti convenute.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande del ricorrente;
dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per ciascuna in € 6580,00 oltre rimborso spese 15%, e, in favore della sola
, aggiungendo anche i.v.a. e c.p.a.. Controparte_3
la giudice
Roberta PASTORE