TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4261/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Martorelli n. 36, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Via Panebianco n. 177, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Mascaro
che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Gian Carlo Sutich e Sabrina Grivet Fetà
- resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata
impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a
tutt'oggi, anche dopo il settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo
indeterminato part Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno
per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part
time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95%
1 come da contratto di assunzione;
Dichiarare che la ricorrente ha svolto ininterrottamente
dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95%
per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare
il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore
settimanali, con ogni altro effetto di Legge. Accertare e dichiarare il diritto della medesima
a percepire la somma di € 27.833,23 a titolo di differenze retributive per orario part time
78,95%, dall'1 Dicembre 2019 al mese di Agosto 2022 ovvero in quella maggiore o minore
somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge. Condannare altresì il datore di lavoro al
pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, nel periodo ricompreso tra
Settembre 2022 e l'attualità ed ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della
retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle
domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione
monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto
il profilo economico e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in
favore degli scriventi Procuratori antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare e pregiudiziale Per le ragioni esposte
nel presente atto, dichiarare inammissibile la domanda di parte ricorrente riguardante la
richiesta di modifica dell'orario di lavoro contrattuale settimanale della sig.ra Parte_1
(cd. consolidamento), per totale carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100
[...]
c.p.c., in considerazione dell'avvenuta definitiva cessazione del rapporto di lavoro con
in data 15.01.2024. In via principale Per tutte le ragioni esposte nel Controparte_1
presente atto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto
infondato in fatto e in diritto in tutte le domande ivi contenute. In via subordinata Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse accertare il diritto della
ricorrente di ricevere a qualunque titolo pagamenti aggiuntivi da parte di CP_2
[..
[...] in relazione all'attività lavorativa prestata, Voglia in ogni caso l'Ill.mo Giudice
[...]
disattendere la quantificazione delle differenze retributive effettuata in ricorso, per tutte le
ragioni esposte nella presente memoria. In ogni caso con vittoria di spese di giustizia …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze della società
resistente dall'1.8.2014 assunta con contratto a tempo indeterminato part-time inizialmente per 30 ore settimanali;
che dal dicembre 2019 l'orario contrattuale era stato ridotto a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per in cinque giorni lavorativi); che aveva svolto inizialmente le mansioni di OSS, contrattualmente stabilite, inquadrate nel livello 2 CCNL Multiservizi;
che da settembre 2019 le mansioni di inquadramento contrattuale erano state quelle di operaia addetta ai servizi;
che l'orario di lavoro era stato sempre quello di 30 ore settimanali
(6 ore per cinque giorni lavorativi), nonostante la previsione contrattuale di 20 ore settimanali, come evincibile dalle buste paga, nelle quali erano state conteggiate in modo continuativo 10 ore di lavoro in più a titolo di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno;
che da gennaio 2020 era stata demansionata, con inquadramento contrattuale nel livello 2A CCNL Multiservizi inferiore a quello di assunzione;
che aveva diritto alla conversione del contratto di lavoro secondo l'orario di lavoro effettivo ed al pagamento delle differenze retributive per l'orario maggiore espletato e per il demansionamento conseguente al diverso inquadramento contrattuale, in subordine ex art. 2041 c.c.. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta si costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che per la domanda di consolidamento era venuto meno l'interesse ad agire, atteso che il rapporto di lavoro era cessato in data 15.1.2024 per effetto delle dimissioni volontarie della ricorrente;
che la modifica dell'orario, delle mansioni e dell'inquadramento contrattuale era avvenuta con il consenso dei lavoratori ed a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di evitare il licenziamento in
3 Cont conseguenza della fine del contratto di appalto dei servizi da con l' Parte_2
che dal settembre 2019 la ricorrente non aveva svolto più le mansioni di OSS,
[...]
essendo stata assegnata alle mansioni previste dai contratti di appalto;
che la società aveva garantito il mantenimento della maggiore retribuzione dopo l'inquadramento nel diverso livello previsto dal CCNL cooperative sociali;
che le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente non erano relative all'asserito demansionamento, in ogni caso determinato dalla necessità di evitare il licenziamento;
che tutte le ore di lavoro straordinario e supplementare erano state retribuite;
che l'orario di lavoro supplementare era stato concordato con le organizzazioni sindacali e la società aveva assunto l'impegno a redistribuire le ore lavorative di volta in volta disponibili tra i lavoratori ex OSS, in modo da compensarli del minore orario contrattuale;
che la ricorrente non aveva svolto lavoro supplementare per 30 ore settimanali in modo stabile;
che i diversi inquadramenti contrattuali della parte ricorrente erano stati conseguenti ai servizi erogati dalla società secondo le previsioni dei contratti di appalto ed erano stati corrispondenti alle mansioni effettuate dalla lavoratrice;
che i conteggi allegati da parte ricorrente erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla conversione del contratto chiesta da parte ricorrente, occorre rilevare che il rapporto di lavoro tra le parti è terminato, sicché deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che, conseguentemente, è cessata la materia del contendere,
4 dovendosi in ogni caso considerare che il Giudice deve valutare il venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere
(cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008), valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine all'asserito demansionamento, derivante dal diverso inquadramento della ricorrente secondo le previsioni dei CCNL che sono stati applicati, occorre considerare che la parte ricorrente non formula domande specifiche, limitando le sue richieste alle differenze retributive per l'orario maggiore, come evincibile dalle conclusioni rassegnate e dalle stesse deduzioni difensive svolte nella memoria del 28.3.2024, in cui pare assumersi riserva di chiedere in altro giudizio il riconoscimento delle differenze retributive per qualifica.
Deve anche evidenziarsi che nel ricorso la parte ricorrente ha affermato, in maniera contraddittoria rispetto a quanto affermato subito dopo sulle differenze retributive asseritamente spettanti anche per demansionamento, che la società aveva allineato la retribuzione lorda a quella precedentemente riconosciuta in ragione dell'applicazione di
CCNL più favorevole, sicché è comunque da escludere la spettanza di differenze retributive in favore della ricorrente per l'aspetto indicato.
In modo sostanzialmente analogo, occorre considerare che non vi è stata contestazione compiuta della parte ricorrente in ordine alla circostanza per cui l'orario supplementare svolto era stato regolarmente retribuito dalla società, affermandosi anzi in ricorso che l'orario maggiore risultava conteggiato in busta paga.
Da tanto deriva margine di incertezza, non superabile, in ordine alla spettanza delle differenze retributive per cui è stato proposto ricorso, anche in riferimento al conteggio allegato, che pare far riferimento principalmente al demansionamento (come espressamente indicato in conclusione, secondo cui la ricorrente - con assunzione al livello 2A, vanta un
5 credito per demansionamento dal livello C2 - pari a €. 27.823,23) che tuttavia, per quanto detto, non può considerarsi oggetto di giudizio.
Si aggiunge, ancora, che le dichiarazioni dei testi escussi non si mostrano decisive, atteso che la teste è incerta sul periodo di lavoro (indicando un periodo fino a 4/5 anni Tes_1
prima della testimonianza), mentre il teste (marito della ricorrente, sicché le sue Tes_2
dichiarazioni debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico) non riferisce, di fatto, di una conoscenza diretta, affermando che alcuni giorni andava al lavoro insieme alla moglie e che a volte incontrava la ricorrente in ospedale.
Più complessivamente, si evidenzia da ultimo, la parte ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche sulla ricostruzione in fatto operata dalla parte resistente, che ha riferito della fine
Cont dell'appalto con l' con riguardo all'attività di della Parte_2
conseguente necessità di rimodulare il rapporto di lavoro per evitare i licenziamenti;
degli accordi con i lavoratori e dei confronti con le organizzazioni sindacali al fine indicato, sicché
nella valutazione complessiva della condotta del datore di lavoro non sono riscontrabili elementi di illegittimità.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura di 2/3, con compensazione del restante 1/3 in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la domanda diretta alla conversione del rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere per la domanda di conversione del rapporto di lavoro;
6 rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.086,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4261/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Martorelli n. 36, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Via Panebianco n. 177, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Mascaro
che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Gian Carlo Sutich e Sabrina Grivet Fetà
- resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata
impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a
tutt'oggi, anche dopo il settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo
indeterminato part Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno
per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part
time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95%
1 come da contratto di assunzione;
Dichiarare che la ricorrente ha svolto ininterrottamente
dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95%
per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare
il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore
settimanali, con ogni altro effetto di Legge. Accertare e dichiarare il diritto della medesima
a percepire la somma di € 27.833,23 a titolo di differenze retributive per orario part time
78,95%, dall'1 Dicembre 2019 al mese di Agosto 2022 ovvero in quella maggiore o minore
somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge. Condannare altresì il datore di lavoro al
pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, nel periodo ricompreso tra
Settembre 2022 e l'attualità ed ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della
retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle
domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione
monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto
il profilo economico e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in
favore degli scriventi Procuratori antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare e pregiudiziale Per le ragioni esposte
nel presente atto, dichiarare inammissibile la domanda di parte ricorrente riguardante la
richiesta di modifica dell'orario di lavoro contrattuale settimanale della sig.ra Parte_1
(cd. consolidamento), per totale carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100
[...]
c.p.c., in considerazione dell'avvenuta definitiva cessazione del rapporto di lavoro con
in data 15.01.2024. In via principale Per tutte le ragioni esposte nel Controparte_1
presente atto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto
infondato in fatto e in diritto in tutte le domande ivi contenute. In via subordinata Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse accertare il diritto della
ricorrente di ricevere a qualunque titolo pagamenti aggiuntivi da parte di CP_2
[..
[...] in relazione all'attività lavorativa prestata, Voglia in ogni caso l'Ill.mo Giudice
[...]
disattendere la quantificazione delle differenze retributive effettuata in ricorso, per tutte le
ragioni esposte nella presente memoria. In ogni caso con vittoria di spese di giustizia …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze della società
resistente dall'1.8.2014 assunta con contratto a tempo indeterminato part-time inizialmente per 30 ore settimanali;
che dal dicembre 2019 l'orario contrattuale era stato ridotto a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per in cinque giorni lavorativi); che aveva svolto inizialmente le mansioni di OSS, contrattualmente stabilite, inquadrate nel livello 2 CCNL Multiservizi;
che da settembre 2019 le mansioni di inquadramento contrattuale erano state quelle di operaia addetta ai servizi;
che l'orario di lavoro era stato sempre quello di 30 ore settimanali
(6 ore per cinque giorni lavorativi), nonostante la previsione contrattuale di 20 ore settimanali, come evincibile dalle buste paga, nelle quali erano state conteggiate in modo continuativo 10 ore di lavoro in più a titolo di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno;
che da gennaio 2020 era stata demansionata, con inquadramento contrattuale nel livello 2A CCNL Multiservizi inferiore a quello di assunzione;
che aveva diritto alla conversione del contratto di lavoro secondo l'orario di lavoro effettivo ed al pagamento delle differenze retributive per l'orario maggiore espletato e per il demansionamento conseguente al diverso inquadramento contrattuale, in subordine ex art. 2041 c.c.. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta si costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che per la domanda di consolidamento era venuto meno l'interesse ad agire, atteso che il rapporto di lavoro era cessato in data 15.1.2024 per effetto delle dimissioni volontarie della ricorrente;
che la modifica dell'orario, delle mansioni e dell'inquadramento contrattuale era avvenuta con il consenso dei lavoratori ed a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di evitare il licenziamento in
3 Cont conseguenza della fine del contratto di appalto dei servizi da con l' Parte_2
che dal settembre 2019 la ricorrente non aveva svolto più le mansioni di OSS,
[...]
essendo stata assegnata alle mansioni previste dai contratti di appalto;
che la società aveva garantito il mantenimento della maggiore retribuzione dopo l'inquadramento nel diverso livello previsto dal CCNL cooperative sociali;
che le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente non erano relative all'asserito demansionamento, in ogni caso determinato dalla necessità di evitare il licenziamento;
che tutte le ore di lavoro straordinario e supplementare erano state retribuite;
che l'orario di lavoro supplementare era stato concordato con le organizzazioni sindacali e la società aveva assunto l'impegno a redistribuire le ore lavorative di volta in volta disponibili tra i lavoratori ex OSS, in modo da compensarli del minore orario contrattuale;
che la ricorrente non aveva svolto lavoro supplementare per 30 ore settimanali in modo stabile;
che i diversi inquadramenti contrattuali della parte ricorrente erano stati conseguenti ai servizi erogati dalla società secondo le previsioni dei contratti di appalto ed erano stati corrispondenti alle mansioni effettuate dalla lavoratrice;
che i conteggi allegati da parte ricorrente erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla conversione del contratto chiesta da parte ricorrente, occorre rilevare che il rapporto di lavoro tra le parti è terminato, sicché deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che, conseguentemente, è cessata la materia del contendere,
4 dovendosi in ogni caso considerare che il Giudice deve valutare il venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere
(cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008), valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine all'asserito demansionamento, derivante dal diverso inquadramento della ricorrente secondo le previsioni dei CCNL che sono stati applicati, occorre considerare che la parte ricorrente non formula domande specifiche, limitando le sue richieste alle differenze retributive per l'orario maggiore, come evincibile dalle conclusioni rassegnate e dalle stesse deduzioni difensive svolte nella memoria del 28.3.2024, in cui pare assumersi riserva di chiedere in altro giudizio il riconoscimento delle differenze retributive per qualifica.
Deve anche evidenziarsi che nel ricorso la parte ricorrente ha affermato, in maniera contraddittoria rispetto a quanto affermato subito dopo sulle differenze retributive asseritamente spettanti anche per demansionamento, che la società aveva allineato la retribuzione lorda a quella precedentemente riconosciuta in ragione dell'applicazione di
CCNL più favorevole, sicché è comunque da escludere la spettanza di differenze retributive in favore della ricorrente per l'aspetto indicato.
In modo sostanzialmente analogo, occorre considerare che non vi è stata contestazione compiuta della parte ricorrente in ordine alla circostanza per cui l'orario supplementare svolto era stato regolarmente retribuito dalla società, affermandosi anzi in ricorso che l'orario maggiore risultava conteggiato in busta paga.
Da tanto deriva margine di incertezza, non superabile, in ordine alla spettanza delle differenze retributive per cui è stato proposto ricorso, anche in riferimento al conteggio allegato, che pare far riferimento principalmente al demansionamento (come espressamente indicato in conclusione, secondo cui la ricorrente - con assunzione al livello 2A, vanta un
5 credito per demansionamento dal livello C2 - pari a €. 27.823,23) che tuttavia, per quanto detto, non può considerarsi oggetto di giudizio.
Si aggiunge, ancora, che le dichiarazioni dei testi escussi non si mostrano decisive, atteso che la teste è incerta sul periodo di lavoro (indicando un periodo fino a 4/5 anni Tes_1
prima della testimonianza), mentre il teste (marito della ricorrente, sicché le sue Tes_2
dichiarazioni debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico) non riferisce, di fatto, di una conoscenza diretta, affermando che alcuni giorni andava al lavoro insieme alla moglie e che a volte incontrava la ricorrente in ospedale.
Più complessivamente, si evidenzia da ultimo, la parte ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche sulla ricostruzione in fatto operata dalla parte resistente, che ha riferito della fine
Cont dell'appalto con l' con riguardo all'attività di della Parte_2
conseguente necessità di rimodulare il rapporto di lavoro per evitare i licenziamenti;
degli accordi con i lavoratori e dei confronti con le organizzazioni sindacali al fine indicato, sicché
nella valutazione complessiva della condotta del datore di lavoro non sono riscontrabili elementi di illegittimità.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura di 2/3, con compensazione del restante 1/3 in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la domanda diretta alla conversione del rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere per la domanda di conversione del rapporto di lavoro;
6 rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.086,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7