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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 03/10/2024, assunto in decisione in data 18/03/2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GUGLIELMO ILARIA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. BERNASCONI CLAUDIO, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 e a spirare del termine ex art.127 ter c.p.c. del 26.03.2025 concesso alle parti per il deposito in atti dell'atto integrale di matrimonio. Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Parte resistente dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile. Le parti rinunciano alle istanze istruttorie e chiedono la rimessione della causa al Collegio unicamente per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia di qualsiasi altra domanda. Le parti dichiarano di volere compensare le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, pronunciata con dal Tribunale di Monza con sentenza del 12.01.2023 (sent. n. 132/2023 – pubbl. in data 23.01.2023). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e idonei a comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 03/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra a Meda (MB) in data 04.02.1989 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Meda (MB) atto n. 6, parte II, serie A, anno 1989), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 03/10/2024, assunto in decisione in data 18/03/2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GUGLIELMO ILARIA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. BERNASCONI CLAUDIO, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 e a spirare del termine ex art.127 ter c.p.c. del 26.03.2025 concesso alle parti per il deposito in atti dell'atto integrale di matrimonio. Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Parte resistente dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile. Le parti rinunciano alle istanze istruttorie e chiedono la rimessione della causa al Collegio unicamente per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia di qualsiasi altra domanda. Le parti dichiarano di volere compensare le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, pronunciata con dal Tribunale di Monza con sentenza del 12.01.2023 (sent. n. 132/2023 – pubbl. in data 23.01.2023). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e idonei a comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 03/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra a Meda (MB) in data 04.02.1989 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Meda (MB) atto n. 6, parte II, serie A, anno 1989), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona