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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 30288/2023 promossa da:
(CF ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Kumasi (Ghana), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO FARDIN del Foro di
Vicenza;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2023 il sig. , cittadino Parte_1 ghanese regolarmente residente in , ha impugnato il provvedimento con il CP_1 quale l' ad aveva rigettato la domanda di rilascio di un Controparte_1 CP_1 visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie Persona_1 nata in [...] il [...].
Esponeva che dopo avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Vicenza in data 20/12/2021, la coniuge si era rivolta all' ad per ottenere il relativo visto, ma in data 14/04/2023 Controparte_1 CP_1 le era stato notificato un preavviso di rigetto, determinato dalla sussistenza di dubbi in ordine alla genuinità dell'unione coniugale;
il legale aveva dunque inviato una memoria a mezzo PEC in cui illustrava le ragioni per cui non poteva ritenersi che il matrimonio fosse volto ad eludere la normativa in materia di immigrazione, allegando fotografie della coppia risalenti ai primi anni 2000 nonché copie dei passaporti del sig. on i timbri attestanti i suoi viaggi in Ghana;
che era stata Pt_1 in seguito integrata la documentazione depositando l'atto di adozione consuetudinaria della nipote della moglie effettuato dalla coppia;
nonostante ciò l'amministrazione aveva notificato un nuovo preavviso di rigetto, poi confermato con provvedimento definitivo il 24/05/2023; che il rigetto doveva ritenersi illegittimo in quanto basato su mere congetture dell'Amministrazione, che non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta, tra cui il certificato di matrimonio tradizionale celebrato nel 2007, nonché la copia del verbale di audizione effettuata nel 2009 innanzi alla Commissione Territoriale, in cui il ricorrente aveva riferito di essere sposato e di avere contratto matrimonio tradizionale il 6 giugno 2007; inoltre, a sostegno della genuinità dell'unione coniugale erano state depositate in giudizio anche le copie delle rimesse di denaro effettuate negli anni dal ricorrente per sostenere economicamente la moglie;
si chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente concessione di un visto d'ingresso in favore della sig.ra Persona_1
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 illustrando le incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L' ad ha rigettato la domanda di visto ritenendo che Controparte_1 CP_1 l'unione tra l'odierno ricorrente e la sig.ra fosse un matrimonio di Persona_1 comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte
Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata.
Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Al contrario le conclusioni dell' appaiono basate su elementi che non CP_1 presentano il carattere dell'univocità. In particolare l'amministrazione ha fondato il rigetto sulla carenza di elementi idonei a provare la sussistenza di una relazione tra i coniugi antecedente al 2018, anno di celebrazione del matrimonio, soffermandosi in particolare sulle incongruenze emerse nell'intervista consolare della sig.ra e dai certificati Per_1 di nascita dei figli della coppia, circostanze che non avevano consentito di concludere che gli stessi fossero effettivamente nati dall'unione coniugale, in quanto sulla base delle date di nascita erano stati concepiti quando il ricorrente aveva già lasciato il Ghana. Posto che già nel corso del procedimento amministrativo l'istante aveva avuto modo di chiarire che non era figlia naturale della coppia, Persona_2 ma era stata adottata dai coniugi dopo la morte della sorella della sig.ra Per_1 madre della bambina, deve in ogni caso evidenziarsi che se la prova della presenza di figli costituisce un rilevante elemento a sostegno della genuinità dell'unione coniugale, l'impossibilità di addivenire a conclusioni certe in ordine al rapporto di filiazione non può da sola costituire prova della fittizietà del matrimonio.
Occorre altresì sottolineare che il ricorrente ha fornito elementi che indicano come la relazione con la sig.ra sia risalente nel tempo;
è stato prodotto Persona_1 un certificato relativo alla celebrazione del matrimonio tradizionale nel 2007, circostanza che trova conferma anche nel verbale di audizione del ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Trapani nel 2009, in cui lo stesso aveva riferito di essere sposato con una cittadina ghanese di religione cristiana (cfr. certificato di nascita della sig. in cui viene indicata come cristiana) e di avere Persona_1 contratto matrimonio con rito tradizionale il 6 giugno 2007. Ancora, sono state prodotte in giudizio copie di numerose rimesse di denaro inviate dal ricorrente alla sig.ra tra il 2017- dunque prima del matrimonio Persona_1 celebrato nel 2018- e il 2023, elemento che corrobora la genuinità del vincolo matrimoniale.
Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che il ricorrente ha depositato copia del certificato di matrimonio regolarmente tradotto e legalizzato dalla stessa ad la Controparte_1 CP_1 quale non ha effettuato contestazioni in ordine alla validità del documento, il ricorso deve essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
ad il rilascio del visto di ingresso in favore della
[...] CP_1 CP_1 sig.ra nata in [...] il [...]. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 07/01/2025
La GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 30288/2023 promossa da:
(CF ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Kumasi (Ghana), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO FARDIN del Foro di
Vicenza;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2023 il sig. , cittadino Parte_1 ghanese regolarmente residente in , ha impugnato il provvedimento con il CP_1 quale l' ad aveva rigettato la domanda di rilascio di un Controparte_1 CP_1 visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie Persona_1 nata in [...] il [...].
Esponeva che dopo avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Vicenza in data 20/12/2021, la coniuge si era rivolta all' ad per ottenere il relativo visto, ma in data 14/04/2023 Controparte_1 CP_1 le era stato notificato un preavviso di rigetto, determinato dalla sussistenza di dubbi in ordine alla genuinità dell'unione coniugale;
il legale aveva dunque inviato una memoria a mezzo PEC in cui illustrava le ragioni per cui non poteva ritenersi che il matrimonio fosse volto ad eludere la normativa in materia di immigrazione, allegando fotografie della coppia risalenti ai primi anni 2000 nonché copie dei passaporti del sig. on i timbri attestanti i suoi viaggi in Ghana;
che era stata Pt_1 in seguito integrata la documentazione depositando l'atto di adozione consuetudinaria della nipote della moglie effettuato dalla coppia;
nonostante ciò l'amministrazione aveva notificato un nuovo preavviso di rigetto, poi confermato con provvedimento definitivo il 24/05/2023; che il rigetto doveva ritenersi illegittimo in quanto basato su mere congetture dell'Amministrazione, che non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta, tra cui il certificato di matrimonio tradizionale celebrato nel 2007, nonché la copia del verbale di audizione effettuata nel 2009 innanzi alla Commissione Territoriale, in cui il ricorrente aveva riferito di essere sposato e di avere contratto matrimonio tradizionale il 6 giugno 2007; inoltre, a sostegno della genuinità dell'unione coniugale erano state depositate in giudizio anche le copie delle rimesse di denaro effettuate negli anni dal ricorrente per sostenere economicamente la moglie;
si chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente concessione di un visto d'ingresso in favore della sig.ra Persona_1
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 illustrando le incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L' ad ha rigettato la domanda di visto ritenendo che Controparte_1 CP_1 l'unione tra l'odierno ricorrente e la sig.ra fosse un matrimonio di Persona_1 comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte
Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata.
Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Al contrario le conclusioni dell' appaiono basate su elementi che non CP_1 presentano il carattere dell'univocità. In particolare l'amministrazione ha fondato il rigetto sulla carenza di elementi idonei a provare la sussistenza di una relazione tra i coniugi antecedente al 2018, anno di celebrazione del matrimonio, soffermandosi in particolare sulle incongruenze emerse nell'intervista consolare della sig.ra e dai certificati Per_1 di nascita dei figli della coppia, circostanze che non avevano consentito di concludere che gli stessi fossero effettivamente nati dall'unione coniugale, in quanto sulla base delle date di nascita erano stati concepiti quando il ricorrente aveva già lasciato il Ghana. Posto che già nel corso del procedimento amministrativo l'istante aveva avuto modo di chiarire che non era figlia naturale della coppia, Persona_2 ma era stata adottata dai coniugi dopo la morte della sorella della sig.ra Per_1 madre della bambina, deve in ogni caso evidenziarsi che se la prova della presenza di figli costituisce un rilevante elemento a sostegno della genuinità dell'unione coniugale, l'impossibilità di addivenire a conclusioni certe in ordine al rapporto di filiazione non può da sola costituire prova della fittizietà del matrimonio.
Occorre altresì sottolineare che il ricorrente ha fornito elementi che indicano come la relazione con la sig.ra sia risalente nel tempo;
è stato prodotto Persona_1 un certificato relativo alla celebrazione del matrimonio tradizionale nel 2007, circostanza che trova conferma anche nel verbale di audizione del ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Trapani nel 2009, in cui lo stesso aveva riferito di essere sposato con una cittadina ghanese di religione cristiana (cfr. certificato di nascita della sig. in cui viene indicata come cristiana) e di avere Persona_1 contratto matrimonio con rito tradizionale il 6 giugno 2007. Ancora, sono state prodotte in giudizio copie di numerose rimesse di denaro inviate dal ricorrente alla sig.ra tra il 2017- dunque prima del matrimonio Persona_1 celebrato nel 2018- e il 2023, elemento che corrobora la genuinità del vincolo matrimoniale.
Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che il ricorrente ha depositato copia del certificato di matrimonio regolarmente tradotto e legalizzato dalla stessa ad la Controparte_1 CP_1 quale non ha effettuato contestazioni in ordine alla validità del documento, il ricorso deve essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
ad il rilascio del visto di ingresso in favore della
[...] CP_1 CP_1 sig.ra nata in [...] il [...]. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 07/01/2025
La GIUDICE
Silvia Albano