Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2023, proposto da
POINT BREAK s.a.s. di ME LI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Vittorio Fedeli ed Erika Caterina Pallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Vincenzo Monti, n. 56;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Chantal Rho, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Donatella Silvia e Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 15 settembre 2023 del Comune di Milano, con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone NON tutelate)” presentata in data 24 gennaio 2023 dal Signor LI ME, quale socio
accomandatario e rappresentante della Società Point Break s.a.s. di LI ME & C.;
di ogni altro atto presupposto, commesso, conseguenziale e endoprocedimentale, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento in data 7 luglio 2023 di revoca del titolo abilitativo di
cui alla predetta SCIA e del verbale di contestazione n. 8125999-0 del 7 giugno 2023 elevato dalla Polizia Locale di Milano;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente, conseguenti alla interruzione dell’attività disposta dal provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23 gennaio 2023, la società Point Break s.a.s. di LI ME ha depositato presso il Comune di Milano una SCIA avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di conduzione di un pubblico esercizio destinato alla somministrazione al pubblico di bevande, dolciumi e spuntini (bar-caffè).
Con provvedimento del 15 settembre 2023, il Comune di Milano ha inibito la prosecuzione dell’attività in quanto ha ritenuto che il servizio igienico destinato alla clientela di cui è dotato il locale ove la stessa attività viene svolta non sia conforme alla vigente normativa. L’Amministrazione ha, in particolare, rilevato che il suddetto servizio igienico non è accessibile ai disabili e non è conforme ai criteri di sorvegliabilità esterna poiché collocato nel cortile condominiale.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame. Il ricorso si rivolge in particolare contro la parte dell’atto in cui viene contestata l’assenza di un servizio igienico accessibile ai disabili; per quanto concerne invece il requisito della sorvegliabilità esterna, la parte si dichiara pronta a conformarsi alle richieste del Comune. Oltre alla domanda di annullamento viene proposta domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La Sezione, con ordinanza n. 1071 del 23 novembre 2023, ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024.
Con una prima censura contenuta nell’unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che, dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, lett. b) ed e) e dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 236 del 1989, si ricaverebbe che, per stabilire se sussista o meno l’obbligo di dotarsi di servizio igienico accessibile ai disabili, occorrerebbe distinguere fra locali ove si svolge attività di ristorazione vera e propria (ristoranti), per i quali l’obbligo sarebbe sempre sussistente, e locali ove si provvede alla somministrazione di bevande e spuntini (bar-caffè), per i quali l’obbligo sussisterebbe solo se aventi superficie superiore a 250 mq. La parte deduce quindi la violazione delle suindicate norme posto che essa svolgerebbe attività di somministrazione di bevande e spuntini (bar-caffè) in un locale avente una superficie complessiva di 54 mq.
Con la seconda censura, sempre contenuta nell’unico motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 4.5.6 lettera f) del regolamento di igiene locale del Comune di Milano il quale, secondo la ricorrente, imporrebbe la presenza di un servizio igienico accessibile ai disabili solo per i locali aventi superficie superiore a 60 mq.
In proposito il Collegio osserva quanto segue.
Questo T.A.R. si è di recente occupato della questione di cui si discute in questa sede con sentenza n. 1262 del 25 maggio 2023.
In questa pronuncia si è affermato quanto segue.
<<1.1. La questione relativa alla necessaria presenza dei bagni per disabili nei locali aperti al pubblico è disciplinata, in primo luogo, dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, adottato in attuazione della L. 13/1989.
In via generale, il decreto ministeriale individua tre diversi livelli di qualità dei locali edificati, in relazione all’obiettivo perseguito, afferente all’eliminazione o riduzione dell’impatto delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruibilità degli spazi interni agli edifici ai soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Il primo livello è costituito dall’accessibilità, consistente nella possibilità, per i soggetti considerati, di «raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia» (art. 2, comma 1 lettera ‘g’) con conseguente possibilità di «totale fruizione nell’immediato» (art. 3 comma 1).
Il secondo livello è quello della visitabilità, caratterizzato dalla possibilità, per i soggetti tutelati, di accedere «agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta» (art. 2, comma 1, lettera h); si tratta dunque di «un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale» (art. 3 comma 1).
L’ultimo livello è dato dall’adattabilità, definita come: «possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale» (art. 2 comma 1 lettera i), e che rappresenta «un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita».
Il medesimo art. 3 del D.M. 236/1989, al punto 3.4. pone il principio per cui: «Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile»; contestualmente, la norma stabilisce tuttavia che devono essere «fatte salve le seguenti precisazioni: […] b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; […] e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta […]».
In virtù delle suddette disposizioni, i locali ove viene svolta l’attività di ristorazione necessitano sempre di un bagno accessibile ai disabili; per quanto concerne, invece, le attività aperte al pubblico (lettera e), nelle quali rientra la somministrazione di alimenti e bevande erogata mediante asporto o comunque senza servizio al tavolo (e dunque esercitata in forma diversa rispetto a quella della ristorazione), deve essere garantita la visitabilità, da intendersi anche qui come possibilità di accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico. Tuttavia (ultima parte della lettera ‘e’), ove queste attività vengano svolte in locali di superficie netta inferiore a 250 mq, al fine di garantire la visitabilità è sufficiente che siano accessibili i soli spazi di relazione, derogandosi perciò alla necessità della presenza di un bagno fruibile per i disabili (avente le caratteristiche descritte al successivo art. 4, paragrafo 4.1.6).
Con riferimento ai criteri di progettazione per la visitabilità, fissati dall’art. 5 del decreto ministeriale de quo, i locali diretti alla somministrazione di alimenti e bevande mediante asporto e comunque senza servizio al tavolo rientrano, per quanto sopra, nel paragrafo 5.5 «Altri luoghi aperti al pubblico», in virtù del quale, a conferma di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lettera ‘e’: «Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile», ribadendo perciò la necessità del bagno per disabili solo in caso di estensione superiore ai 250 mq.
Tale ricostruzione, basata sulla distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite asporto o comunque senza servizio al tavolo (quest’ultima tipologia ricondotta alla generale categoria dei locali aperti al pubblico), è suffragata anche dalla giurisprudenza espressasi sul punto: «L’impugnato provvedimento si basa sull’errato presupposto che l’attività in questione (gelateria n.d.r.) sia ascrivibile tra quelle previste dall’art. 5.2 del D.M.LL.PP. n. 236/89 (sale e luoghi di riunione, spettacoli e ristorazione) per le quali è obbligatoria, per i disabili in carrozzella, l’accessibilità ad almeno un servizio igienico. Di contro, l’attività in questione deve correttamente ascriversi all’art. punto 5.5 (altri luoghi aperti al pubblico) per i quali va garantita solo l’accessibilità agli spazi di relazione, mentre l’accesso dei disabili al servizio igienico diviene obbligatorio solo quando la superficie utile dell’esercizio commerciale sia superiore a 250 metri quadrati. Ne consegue l’inapplicabilità della disposizione di cui al predetto art. 5.2 in quanto l’esercizio commerciale ha una superficie utile, dichiarata agli atti del ricorso e non smentita dall’Amministrazione resistente, di gran lunga inferiore alla soglia minima prevista dalla norma» (TAR Abruzzo, I, 28 dicembre 2018 n. 521); «[…] non si intravedono fondate ragioni per discostarsi dall’interpretazione delle norme fornita dal T.A.R., in punto di non riconducibilità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’attività di ristorazione e di conseguenze sulla differente disciplina applicabile per garantire l’accessibilità del servizio igienico in relazione alle dimensioni dei locali ove si svolgono le suddette attività» (Consiglio di Stato, V, ordinanza del 15 febbraio 2018 n. 679) >>.
Aggiunge la sentenza n. 1262 del 25 maggio 2023 che << 1.3. Le conclusioni sopra raggiunte non sono revocabili in dubbio, nel caso di specie, in relazione alle previsioni del Regolamento di igiene urbana del Comune di Milano, che all’art. 4.5.6 «Ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, refezioni scolastiche, laboratori con produzioni di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili – Requisiti strutturali», stabilisce che: «Per quanto riguarda gli esercizi di cui sopra, devono essere previsti: […] F) Almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di somministrazione fino a 60 mq; devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del pubblico, in ragione di un servizio per ogni aumento della superficie di 60 mq. Il numero dei servizi igienici andrà comunque arrotondato per eccesso nel caso di aumento per frazioni di superfici considerate. Con più di un servizio igienico per il pubblico, va prevista anche la separazione per sessi; almeno un servizio igienico deve essere conforme al DPR 384/1978».
La norma riportata si applica sia alle attività di ristorazione, sia a quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
A parere del Collegio, la disposizione va interpretata nel senso che l’ultima parte, secondo cui «almeno un servizio igienico deve essere conforme al DPR 384/1978 (oggi D.M. 236/1989 – n.d.r.)», è riferita alla sola ipotesi (unica contemplata dal periodo ove è contenuta la precisazione in parola) in cui il locale abbia una superficie superiore a 60 mq, e debba dunque contenere due servizi igienici; uno di questi dovrà pertanto essere necessariamente accessibile ai disabili.
1.4. La norma, così ricostruita, è conforme al D.M. 236/1989 quanto ai locali di somministrazione aventi superficie inferiore a 60 mq (in entrambe le fonti, nazionale e comunale, invero, non è stabilita l’obbligatoria presenza del bagno per disabili), così come per quelli di superficie superiore a 250 mq (sia in sede ministeriale che comunale è invero sancita la necessaria presenza di almeno un bagno per disabili). Le due fonti sono invece discordanti con riferimento ai locali di superficie compresa tra 60 e 250 mq, con riferimento ai quali il citato D.M. 236/1989 prevede che il bagno per disabili non sia obbligatorio, mentre il regolamento comunale ne impone la presenza.
1.5. Nel caso oggetto della presente causa, come già indicato, quello che viene in rilievo è un locale di superficie inferiore a 60 mq, nel quale si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante asporto, non riconducibile alla ristorazione per le ragioni già esposte. Sia con riferimento al D.M. 236/1989, sia per il regolamento di igiene urbana del Comune di Milano, come interpretato da questo Tribunale, non è dunque necessaria la presenza di un bagno per disabili>>.
Ciò precisato va ora rilevato che anche nella controversia in esame il provvedimento impugnato ha ad oggetto un locale avente superficie netta inferiore a 60 mq nel quale si svolge attività di somministrazione di spuntini e bevande senza servizio al tavolo. La fattispecie è pertanto del tutto sovrapponibile a quella oggetto della sentenza n. 1262 del 25 maggio 2023.
Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo e va perciò annullato.
Non può essere invece accolta la domanda risarcitoria in quanto dedotta in maniera del tutto generica ed in quanto il danno paventato dalla ricorrente è stato eliso dall’accoglimento dell’istanza cautelare.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 3 dicembre 2024 e 11 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO