Ordinanza collegiale 29 maggio 2014
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2014
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02492/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2014, proposto da
MA IA DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Peluso, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Fusco, 16 c/o A. Izzo;
contro
Comune di Striano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia De Filippo, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto presso lo studio GH SS in Napoli, via Torino, 118;
per l''annullamento
del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 26/2012 riguardante l''intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Striano in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa NN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente insorgeva avverso l’atto di annullamento in autotutela disposto dal Comune intimato in relazione al titolo edilizio rilasciatole nel 2012, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente afferma di aver ricevuto in
donazione dalla madre – la proprietà dell’appezzamento di terreno sito in Striano alla via Foce e delle entrostanti fabbriche rurali semidirute riportate nel N.C.E.U. di Striano.
Tuttavia, a causa delle pessime condizioni statiche e igienico-sanitarie del fabbricato, la ricorrente chiedeva il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato e, quindi, alla ricostruzione di un nuovo fabbricato per civile abitazione con ampliamento del 35%. Con il permesso di costruire n. 26/2012, il Comune ha autorizzato la ricorrente ad
abbattere l’immobile e a edificarne uno nuovo ad uso abitativo. Il 29 ottobre 2013, il responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistica del Comune di Striano, effettuava un sopralluogo presso la proprietà de qua.
All’esito degli accertamenti effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, è stata emanata l’ordinanza n. 13, prot. 2084, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ingiungeva alla ricorrente di demolire le opere realizzate.
Poco tempo dopo, il 14 novembre 2013, è stata notificata a parte ricorrente la comunicazione di Avvio del Procedimento (del 6 novembre 2013, prot. n.9668) per la revoca in autotutela del Permesso di Costruire n. 26/2012 e per l’emanazione dell’Ordinanza di Demolizione delle opere realizzate per le riscontrate irregolarità.
Il 6 novembre veniva emanata l’Ordinanza n. 34/2013 (prot. n.9669) di sospensione dei lavori di abbattimento e ricostruzione e il 27 febbraio 2014 veniva notificata alla ricorrente la comunicazione (prot. n.2016 del 26 febbraio 2014) di chiusura del procedimento, con disposizione di annullamento del Permesso di Costruire n.26/2012 del 20 aprile 2012, a cui faceva seguito, il 3 marzo 2014, la notifica del conseguente provvedimento di demolizione reso il 28 maro 2014.
Orbene, con ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire n. 26/2012 del 20 aprile 2012 e l’ordinanza n.13/2014 avente prot. n.2084 del 28 febbraio 2014 per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 5 del testo Coordinato della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. – Contraddittorietà – Violazione del principio di ragionevolezza – Eccesso di potere per incongruenza manifesta e per carenza dei presupposti in fatto e diritto – Irragionevolezza – Illogicità – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) – Carenza di motivazione – Violazione dell’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Precisamente, parte ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato il Comune ha asserito che il fabbricato non aveva – al tempo in cui è stato rilasciato il PdC n. 26/2012 – le caratteristiche e i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 5 del testo Coordinato della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. per interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
Tanto sulla scorta della considerazione che il fabbricato in oggetto è qualificabile come unità collabente, ovverosia un rudere che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di produrre reddito; pertanto, l’accezione si riferisce a immobili fatiscenti, diruti o semidiruti.
Tuttavia la ricorrente, considerando applicabile alla fattispecie in esame la Legge Regionale Campania (c.d. “Legge sul IAno Casa”), evidenza che gli articoli 7 e 8 bis della normativa citata non escludono la possibilità di interventi di ricostruzione, con possibile aumento della volumetria nei limiti del 35%, per i fabbricati diruti e ruderi.
Invero, la L.R. 19/2009 ammette tale ipotesi allorquando sia comprovata la preesistenza del rudere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la sua consistenza e autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 19/2009.
Parte ricorrente afferma di aver depositato la documentazione da cui risulterebbe l’effettiva e reale esistenza e consistenza del vecchio fabbricato, antecedente al 1967 – e, quindi, alla legge sul IAno Casa –, nonché la sua destinazione ad uso di civile abitazione.
In particolare, per comprovare che il fabbricato è da sempre ad uso abitativo, ha allegato il contratto di fornitura di energia elettrica, la cui utenza cliente è ad uso residenziale; ha altresì prodotto le bollette dell’anno 2000 e dell’anno precedente l’abbattimento del fabbricato, da cui si evincerebbe che la fornitura è del tipo “domestico-residenziale”.
Peraltro, la ricorrente sottolinea che alla data del rilascio del permesso di costruire l’Ufficio del servizio Urbanistica presso il Comune di Striano era a conoscenza delle condizioni di degrado in cui versava l’immobile e che negli anni successivi al rilascio del titolo l’Ufficio non si è mai preoccupato di avviare un procedimento che accertasse eventuali variazioni che potessero implicare contrasti normativi tali da determinare la revoca.
Lamenta in subordine che , tenuto conto che il fabbricato è ubicato in un’area agricola, il Comune avrebbe potuto imporre gli opportuni adeguamenti al fine di far rientrare l’intervento tra quelli previsi dal comma 2 dell’art.6 bis della L.R.19/2009.
Parte ricorrente eccepisce altresì il difetto di motivazione del provvedimento impugnato circa le ragioni di pubblico interesse che dovrebbero sottendere a quest’ultimo.
2. In ordine all’ordinanza di demolizione: violazione e falsa applicazione dell’art.31 d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – Contraddittorietà – Violazione del principio di ragionevolezza – Eccesso di potere per incongruenza manifesta e per carenza dei presupposti in fatto e diritto.
Si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione che, tra l’altro, presenterebbe una confusa ricostruzione delle violazioni, nonché un incomprensibile ordine di abbattimento per aree non specificate.
Invero secondo l’amministrazione l’irregolarità sarebbe riconducibile alle dimensioni dichiarate da parte ricorrente circa la superficie complessiva rilevata,che è di MQ 21,90 (e non di MQ 35, 35) e il volume di circa 114,09.A giustificazione si tale discrasia la ricorrente deduce che quando i vigili urbani del Comune di Striano hanno effettuato il sopralluogo e hanno constatato una diversità tra le misure indicate nella documentazione grafica e quelle effettive del fabbricato, avrebbe già dato avvio ai lavori di abbattimento – come, tra l’altro, è attestato dalla comunicazione del 12 luglio 2013 (prot. n. 6272).
Con ordinanza istruttoria questa Sezione disponeva gli incombenti istruttori a carico dell’ Amministrazione, necessari per la decisione e contestualmente fissava la Camera di Consiglio del 23 ottobre 2014 per il prosieguo della trattazione cautelare.
Il Comune di Striano si costituiva contestando in fatto e in diritto tutte le avverse censure.
Deduceva in particolare che l’errore in cui, secondo parte ricorrente, sarebbe incorso nella ricostruzione dei fatti dovrebbe imputarsi ad un’inesatta narrazione della realtà resa dalla stessa ricorrente. Precisamente, l’Amministrazione afferma di essere stata indotta in errore nell’emissione del Permesso di Costruire in quanto il fabbricato, in qualità di unità collabente – così come riportato nell’atto di provenienza dello stesso –sarebbe escluso dalla applicazione degli articoli 2 e 5 del
Testo Coordinato della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. per interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge. Inoltre, le dimensioni del fabbricato oggetto di demolizione, rilevate alla data del sopralluogo, risulterebbero essere inferiori rispetto a quelle dichiarate nei grafici dello stato di fatto e nella relazione tecnica allegate al Permesso di Costruire n.26/2012. Sicché, la documentazione afferente alla pratica edilizia sarebbe del
tutto infedele alla realtà.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 23.10.2014 n. 1769.
Successivamente, con atto del 27.11.2024, la difesa comunale deduceva che alla consultazione del fascicolo attraverso il portale telematico della Giustizia amministrativa il giudizio risultava definito , ma non si rinveniva provvedimento con il quale lo stesso giudizio è stato estinto, né alla difesa era stato mai comunicato formale esito dell’udienza e/o del giudizio. Pertanto chiedeva il rilascio di certificato di definizione del giudizio, e/o il rilascio di copia informatica del provvedimento con il quale il giudizio era stato definito.
Il Presidente della Sezione disponeva verifiche di segreteria, all’esito delle quali la segreteria della Sezione rilasciava attestato in data 27.11.2014, certificando quanto segue:
“ Che, a seguito di verifiche effettuate dalla Segreteria della sezione a seguito di istanza della parte intimata che chiedeva certificazione in merito, il ricorso rg 201402492 risulta erroneamente nello stato “definito”. Dall’esame del fascicolo risultano solo due provvedimenti collegiali: l’ordinanza collegiale n. 3018/2014, del 29 maggio 2014, con la quale furono disposti incombenti istruttori e l’ordinanza cautelare n. 1769/2014, del 23 ottobre 2014, con la quale fu respinta l’istanza cautelare. Non risulta nessun altro provvedimento giurisdizionale, né collegiale né monocratico, né risulta alcuna trasmissione del fascicolo ad altro organo giurisdizionale.”
All’esito, veniva disposta la immediata fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, per il 12.2.2025; in tal sede era emessa ordinanza interlocutoria n. 1389 del 18.2.2025, con cui , premesso che il certificato sella segreteria della Sezione risulta emesso “Viste le risultanze del sistema informatico della GA”, e che è necessario eseguire ulteriori ricerche anche nel sistema tradizionale cartaceo previgente, atteso che si tratta di fascicolo risalente al 2014 , si è disposta l’esecuzione di ulteriori ricerche a cura della segreteria.
So è inoltre richiesto alle parti costituite il deposito di memorie in vista della decisione nel merito della causa, nonché al Comune di Striano il deposito di una articolata relazione, nella quale si precisi se la vicenda de qua ha avuto ulteriori sviluppi in sede amministrativa, con rinvio alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025.
All’esito della detta udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va dato atto che in data 20.3.2025 la difesa comunale ha depositato nota del UTC in cui sono state rappresentate le ulteriori vicende amministrative della questione, consistite sostanzialmente nella demolizione delle opere contestate come abusive e da ultimo nel rilascio del permesso di costruire n. 1472018 per la realizzazione di un fabbricato rurale e sottotetto termico.
Inoltre la difesa di parte ricorrente, con memoria del 18.4.2025, ha dichiarato che, letta la relazione depositata dal UTC, “ Considerato, pertanto, che le ragioni poste alla base del ricorso debbano ritenersi superate dall’intervenuto rilascio dei permessi di costruire, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”.
Il Collegio rileva come le vicende esposte, successiva al ricorso, vengano ad integrare piuttosto una causa di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’originario provvedimento non è stato ritirato dall’amministrazione, ma risulta superato dalla demolizione attuata dalla ricorrente e dal successivo rilascio di altro titolo edilizio, in ragione del quale la pare ha valutato non sussistere più alcun interesse alla definizione nel merito del presente giudizio.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, atteso l’esito in rito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ,lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AL, Presidente, Estensore
MA Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AL |
IL SEGRETARIO