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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1392/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9845/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053588969 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053588969 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
come da atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 20250048113590053588969 del 05.03.2025, a lui notificato in data 23.04.2025, con conseguente e contestuale impugnazione degli avvisi di accertamento nn.4502-3180-3567, quali atti presupposti di cui prospetta di aver avuto conoscenza solo con la notificazione dell'atto qui impugnato, sostenendo di non averne ricevuto in precedenza valida notificazione, eccezion fatta per l'accertamento n.4502, riferito ad IMU 2015, con riferimento al quale riconosce l'avvenuta notificazione e dichiara di voler presentare istanza di rateizzo. In conseguenza della mancata notificazione degli avvisi di accertamento nn.3180 e 3567, rispettivamente relativi ad IMU dovuta per le annualità 2016 e 2018, eccepisce la prescrizione delle pretese in questione e pertanto, con il venir meno delle stesse, deduce che l'importo effettivamente dovuto in forza del solo accertamento n.4502 riferito ad IMU 2015 risulta inferiore al limite legale di €.20.000,00, al di sotto del quale non è consentito procedere ad iscrizione ipotecaria, per cui chiede l'annullamento del preavviso d'iscrizione a lui notificato in data
23.04.2025.
Si è costituita MUNICIPIA s.p.a. per il R.T.I. concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del
Comune di Marano, in virtù di contratto rep. N.2722 del 4 aprile 2024, deducendo essere stati regolarmente notificati l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4502 in data 31.12.2020, l'avviso di accertamento IMU 2016
n. 3180 in data 23.12.2021 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 3567 in data 28.12.2023; pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto valida notificazione dell'accertamento n.4502 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2015, mentre ha contestato di aver ricevuto rituale notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016 e 2018, conseguentemente eccependo la prescrizione dei relativi crediti tributari e quindi la insufficienza dell'importo dovuto ai fini della iscrizione ipotecaria disposta dalla concessionaria per la riscossione.
Orbene, la s.p.a. Municipia ha depositato in atti documentazione dalla quale risulta l'avvenuta notificazione,
a mezzo posta, dell'atto di accertamento n.3180 relativo all'annualità 2016, che risulta consegnato in data
23.12.2021; riguardo alla validità di tale notificazione, mette conto ricordare che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; da ciò deriva che, in caso di mancata consegna nelle mani del destinatario, la normativa non prevede la comunicazione di avvenuta consegna ad altro soggetto, considerato che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 17598 del 28/07/2010, Cass.n. 10037 del 10/04/2019, Cass.n. 10131 del
28/05/2020).
Viceversa, per quanto riguarda l'accertamento n.3567 relativo all'annualità 2018, la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostare il perfezionamento della notificazione, neppure applicando la normativa semplificata concernente il sistema postale ordinario, dal momento che risulta unicamente l'apposizione della scritta "compiuta giacenza" sulla busta, senza alcuna data o sottoscrizione idonea a dimostrare il tentativo di consegna presso il domicilio del contribuente, l'impossibilità di consegnare l'atto a persona idonea e l'inserimento in cassetta o sulla porta dell'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Pertanto, la pretesa IMU relativa all'annualità 2018 risulta prescritta, poichè non vi è prova dell'avvenuta notificazione dell'accertamento entro il termine fissato dalla legge al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento omesso o incompleto.
Tuttavia, pur sottraendo alla somma complessivamente pretesa ( Euro 24.306,80) l'importo dovuto per l'annualità 2018 ( Euro 2.034,36), l'importo residuo (riferito all'accertamento 2015, non contestato, ed all'accertamento 2016, che risulta notificato e non prescritto) resta comunque superiore ad €.20.000 e quindi consentiva l'iscrizione di ipoteca, dal che deriva il rigetto della impugnazione avverso l'atto di preavviso di iscrizione.
Ricorrendo una situazione di reciproca soccombenza, derivante dal parziale accoglimento della impugnazione relativamente all'annualità 2018, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione delle somme pretese a titolo di omesso versamento IMU relativamente all'anno 2018 e conseguentemente annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa indicata;
rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9845/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053588969 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053588969 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
come da atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 20250048113590053588969 del 05.03.2025, a lui notificato in data 23.04.2025, con conseguente e contestuale impugnazione degli avvisi di accertamento nn.4502-3180-3567, quali atti presupposti di cui prospetta di aver avuto conoscenza solo con la notificazione dell'atto qui impugnato, sostenendo di non averne ricevuto in precedenza valida notificazione, eccezion fatta per l'accertamento n.4502, riferito ad IMU 2015, con riferimento al quale riconosce l'avvenuta notificazione e dichiara di voler presentare istanza di rateizzo. In conseguenza della mancata notificazione degli avvisi di accertamento nn.3180 e 3567, rispettivamente relativi ad IMU dovuta per le annualità 2016 e 2018, eccepisce la prescrizione delle pretese in questione e pertanto, con il venir meno delle stesse, deduce che l'importo effettivamente dovuto in forza del solo accertamento n.4502 riferito ad IMU 2015 risulta inferiore al limite legale di €.20.000,00, al di sotto del quale non è consentito procedere ad iscrizione ipotecaria, per cui chiede l'annullamento del preavviso d'iscrizione a lui notificato in data
23.04.2025.
Si è costituita MUNICIPIA s.p.a. per il R.T.I. concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del
Comune di Marano, in virtù di contratto rep. N.2722 del 4 aprile 2024, deducendo essere stati regolarmente notificati l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4502 in data 31.12.2020, l'avviso di accertamento IMU 2016
n. 3180 in data 23.12.2021 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 3567 in data 28.12.2023; pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto valida notificazione dell'accertamento n.4502 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2015, mentre ha contestato di aver ricevuto rituale notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016 e 2018, conseguentemente eccependo la prescrizione dei relativi crediti tributari e quindi la insufficienza dell'importo dovuto ai fini della iscrizione ipotecaria disposta dalla concessionaria per la riscossione.
Orbene, la s.p.a. Municipia ha depositato in atti documentazione dalla quale risulta l'avvenuta notificazione,
a mezzo posta, dell'atto di accertamento n.3180 relativo all'annualità 2016, che risulta consegnato in data
23.12.2021; riguardo alla validità di tale notificazione, mette conto ricordare che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; da ciò deriva che, in caso di mancata consegna nelle mani del destinatario, la normativa non prevede la comunicazione di avvenuta consegna ad altro soggetto, considerato che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 17598 del 28/07/2010, Cass.n. 10037 del 10/04/2019, Cass.n. 10131 del
28/05/2020).
Viceversa, per quanto riguarda l'accertamento n.3567 relativo all'annualità 2018, la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostare il perfezionamento della notificazione, neppure applicando la normativa semplificata concernente il sistema postale ordinario, dal momento che risulta unicamente l'apposizione della scritta "compiuta giacenza" sulla busta, senza alcuna data o sottoscrizione idonea a dimostrare il tentativo di consegna presso il domicilio del contribuente, l'impossibilità di consegnare l'atto a persona idonea e l'inserimento in cassetta o sulla porta dell'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Pertanto, la pretesa IMU relativa all'annualità 2018 risulta prescritta, poichè non vi è prova dell'avvenuta notificazione dell'accertamento entro il termine fissato dalla legge al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento omesso o incompleto.
Tuttavia, pur sottraendo alla somma complessivamente pretesa ( Euro 24.306,80) l'importo dovuto per l'annualità 2018 ( Euro 2.034,36), l'importo residuo (riferito all'accertamento 2015, non contestato, ed all'accertamento 2016, che risulta notificato e non prescritto) resta comunque superiore ad €.20.000 e quindi consentiva l'iscrizione di ipoteca, dal che deriva il rigetto della impugnazione avverso l'atto di preavviso di iscrizione.
Ricorrendo una situazione di reciproca soccombenza, derivante dal parziale accoglimento della impugnazione relativamente all'annualità 2018, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione delle somme pretese a titolo di omesso versamento IMU relativamente all'anno 2018 e conseguentemente annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa indicata;
rigetta nel resto. Spese compensate.