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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
VELLETTI MONICA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento n. 112401431303, notificato in data 22 ottobre 2024, per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, per un importo complessivo di € 43.839,00 (di cui euro 27.675,20 a titolo di imposta, euro 16.156,23
a titolo di sanzioni ed euro 7.83 per spese di notifica) relativamente all'immobile, condotto in locazione e adibito a studio legale, sito (in zona EUR) nella locale Indirizzo_1, identificato catastalmente a f. Dati cattastali_1, per una complessiva superficie accertata di mq. 534.
In particolare, a conforto del ricorso e della domanda di annullamento dell'atto impugnato, il contribuente precisava che dalla visura catastale la superficie calpestabile risultava essere in realtà pari a mq. 478 e, quindi, inferiore a quella accertata di mq.534 e che, comunque, esclusi alcuni locali interrati e privi di luce, adibiti ad uso deposito/ cantina non produttivi di rifiuti e due vani chiusi a chiave dalla proprietà ed indisponibili per esso conduttore, la superficie calpestabile effettivamente utilizzabile e suscettibile di produrre rifiuti ammontava a mq. 290,19; il ricorrente lamentava, inoltre, il fatto che in zona non si svolgesse il servizio di gestione rifiuti, come da fotografie allegate in atti e, per l'effetto, chiedeva, in subordine, di ridurre la TARI dovuta, a norma dell'art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147/2013, nella misura massima del 20% e/o del 40% della tariffa.
Si costituiva, a sua volta, in data 10 novembre 2025, Roma Capitale, contestando la fondatezza delle ragioni di controparte, stante la legittimità del provvedimento impugnato, in assenza di iscrizione a tariffa dell'immobile e per la conseguente evasione totale dal pagamento del tributo, da parte del contribuente, per gli anni compresi tra il 2019 ed il 2023; per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2025, la Corte, in composizione collegiale, respingeva l'istanza di sospensiva.
Successivamente il ricorrente depositava documenti con nota del 24 novembre 2025 e memoria illustrativa in data 4 dicembre 2025
All'esito della camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
***
Con unico e complesso motivo di ricorso il contribuente dott. Ricorrente_1 ha eccepito nel merito la errata determinazione della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, lamentando il fatto che la superficie calpestabile effettiva fosse pari a mq. 290,19 (in misura di gran lunga inferiore alla consistenza di mq. 534, accertata dall'ente impositore) tenendo conto della superficie realmente utilizzata e produttiva di rifiuti, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, per insussistenza (rectius, incertezza) del relativo requisito di superficie accertata.
Le doglianze non sono condivisibili.
Innanzi tutto, va dato atto che non vi è contestazione o dubbio circa l'esatta individuazione ed ubicazione dell'immobile oggetto di accertamento, ai fini della determinazione della superficie imponibile e della commisurazione della TARI applicabile.
Ciò posto, il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art.1, co. 645 e ss. della legge n. 147/2013 e la errata determinazione della superficie tassabile degli immobili accertati, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, avendo l'Amministrazione capitolina assoggettato a tassazione l'intera superficie catastale dell'appartamento adibito ad ufficio anziché la superficie effettivamente calpestabile e idonea a produrre rifiuti, con successiva riduzione dell'80%.
A sostegno delle sue ragioni, la ricorrente richiamava l'art.1, co. 645 della legge n. 147/2013 secondo cui per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano “… la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
Alla luce della normativa di settore sopra richiamata, il ricorrente concludeva, quindi, che nel suo caso l'assoggettamento a TARI, operato dall'ente impositore mediante l'avviso di accertamento de quo, sull'intera superficie catastale degli immobili interessati, non fosse assolutamente conforme alle disposizioni vigenti, con conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
La censura non coglie nel segno.
Giova, infatti, ricordare che il contribuente ha omesso di presentare, per l'immobile di Indirizzo_1, qualsiasi dichiarazione TARI per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul punto, per tale condotta, in ricorso, non ha reso alcuna spiegazione e/o giustificazione.
Ne discende che, a fronte della pacifica e reiterata mancanza dell'iscrizione a tariffa di immobili aventi destinazione ordinaria, da parte del soggetto interessato, sussistevano i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere ad un accertamento per evasione totale nei confronti del contribuente, sulla base dell'unico dato disponibile, in possesso dell'Amministrazione capitolina, per calcolare il tributo, dovuto a titolo di TARI, ossia quello della superficie catastale (e non di quella calpestabile) risultante dalle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate- Territorio, utilizzate nel presente procedimento (in termini, v. Cass. 4712/2025).
In tale situazione è convincimento della Corte che il ricorrente non possa rimediare ex post all'omessa dichiarazione, invocando le condizioni di esenzione (nel caso di specie per i locali semi- interrati e per quelli non consegnati dalla proprietà) solo in un secondo momento, in sede giudiziaria: per Cass. 21689/2025
l'obbligo informativo deve, infatti, essere assolto ex ante. Pertanto, una volta emanato, da parte di Roma Capitale, un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, basato sulle risultanze istruttorie acquisite dall'incrocio delle banche dati e da considerare presunzioni semplici ex art. 2729 Codice civile, l'odierno ricorrente non poteva e non può opporre in giudizio le proprie ragioni, adducendo la spettanza di eventuali riduzioni dell'imposizione.
La presentazione della dichiarazione rappresenta, invero, una sorta di condizione di procedibilità, per potere usufruire di una diminuzione della superficie imponibile ovvero di una diversa categoria tariffaria, con la conseguenza che la sua omissione non può essere sanata per le annualità passate ma soltanto per quelle future.
Ancora: sempre con il motivo in esame il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'opposta pretesa sotto altro profilo, in relazione alla determinazione della superficie imponibile degli immobili accertati, per essere stata erroneamente applicata dall'ente impositore la superficie catastale imponibile al 100%, anziché nella misura ridotta dell'80%.
Più precisamente, per il ricorrente, in base ai criteri di determinazione della superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria, previsti dall'art.1, comma 646, della legge n. 147 del 2013, la superficie imponibile, ai fini TARI, doveva essere, in ogni caso, calcolata nella misura dell'80% della superficie catastale, come determinata in base ai criteri previsti dal DPR 138/1998 e commisurata in concreto a mq. 290,19.
Il ragionamento del ricorrente non è condivisibile poiché, fermo restando che il Comune può -e non deve - applicare la invocata riduzione dell'80% della superficie catastale per la determinazione dell'imponibile, secondo i criteri previsti dal DPR 138/1998, non va, in ogni caso, sottaciuto il fatto che l'applicazione di tale misura premiale presuppone, pur sempre, la presentazione della dichiarazione TARI da parte del contribuente che, invece, nella fattispecie, non risulta essere stata depositata.
Del tutto correttamente, quindi, l'Amministrazione capitolina, a fronte della condotta omissiva e totalmente evasiva del contribuente rispetto al pagamento dei tributi in questione, dall'anno 2019 all'anno 2023, ha determinato la superficie degli immobili accertati, assoggettabili a TARI e TEFA, nella misura del 100% della superficie catastale, senza applicazione di alcuna riduzione.
All'uopo non si dimentichi il fatto che il presupposto dell'applicazione della TARI, ai sensi dell'art.1, comma
641 della legge n. 147/2013, è dato non già dall'utilizzo effettivo del cespite immobiliare e, quindi, dalla concreta produttività di rifiuti, ma dal possesso, dalla detenzione e/o dall'occupazione di un bene suscettibile di produrli, in relazione al quale è onere del contribuente dimostrare la non assoggettabilità al tributo (Cass.
225772022).
Come sopra detto, nel presente giudizio, l'invocata riduzione del pagamento della TARI non è stata provata dal contribuente.
Alla stregua di quanto sopra esposto non sembra, dunque, dubitabile che l'omessa iscrizione a tariffa e l'omessa corresponsione dei detti tributi locali siano state ingiustificate, integrando la condotta volontaria del ricorrente una vera e propria fattispecie di evasione totale, non in grado di consentire alcuna riduzione tariffaria.
Sul punto il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
***
Il ricorrente ha, poi, lamentato- anche sulla base delle fotografie prodotte in atti – che in zona il servizio di gestione rifiuti non fosse per nulla svolto, con conseguente richiesta di applicazione dell'art.1, comma 656
e/o 657 della legge n. 147/2013 e con riconoscimento dello sgravio dell'80% e/o del 60% sulla TARI richiesta per gli anni in questione.
La domanda subordinata del ricorrente non è accoglibile.
In proposito va ricordato che, in forza di Cass. 5433/2023, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente il fatto di fruirne, ma a condizione che il servizio, regolarmente istituito, venga anche in concreto espletato.
Ebbene, nella fattispecie, il contribuente , quale soggetto obbligato al pagamento della tassa rifiuti, ha contestato genericamente la sussistenza di tale condizione, deducendo il disfunzionamento ed il degrado del servizio nell'area di residenza, sulla base di fotografie dei cassonetti non ripuliti e della spazzatura abbandonata e non ritirata per strada dai servizi di nettezza urbana: tali documenti, a giudizio della Corte, sono privi di certezza di luoghi e di date di riferimento ed, in ogni caso, comprovano una occasionale - e non endemica - assenza di un concreto, continuo e regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, da parte dell'AMA e dell'Amministrazione capitolina, nella zona dell'EUR, negli anni oggetto dell'avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente.
Ne consegue che in difetto di idonea prova del concreto, mancato idoneo espletamento del servizio di raccolta rifiuti e/o della discontinuità del servizio da parte dell'ente impositore, la TARI deve essere versata dal ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2023, nella misura richiesta nell'avviso di accertamento in questione.
***
In conclusione l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza del ricorrente nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti;
Roma 16 dicembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
VELLETTI MONICA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240143103 TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento n. 112401431303, notificato in data 22 ottobre 2024, per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, per un importo complessivo di € 43.839,00 (di cui euro 27.675,20 a titolo di imposta, euro 16.156,23
a titolo di sanzioni ed euro 7.83 per spese di notifica) relativamente all'immobile, condotto in locazione e adibito a studio legale, sito (in zona EUR) nella locale Indirizzo_1, identificato catastalmente a f. Dati cattastali_1, per una complessiva superficie accertata di mq. 534.
In particolare, a conforto del ricorso e della domanda di annullamento dell'atto impugnato, il contribuente precisava che dalla visura catastale la superficie calpestabile risultava essere in realtà pari a mq. 478 e, quindi, inferiore a quella accertata di mq.534 e che, comunque, esclusi alcuni locali interrati e privi di luce, adibiti ad uso deposito/ cantina non produttivi di rifiuti e due vani chiusi a chiave dalla proprietà ed indisponibili per esso conduttore, la superficie calpestabile effettivamente utilizzabile e suscettibile di produrre rifiuti ammontava a mq. 290,19; il ricorrente lamentava, inoltre, il fatto che in zona non si svolgesse il servizio di gestione rifiuti, come da fotografie allegate in atti e, per l'effetto, chiedeva, in subordine, di ridurre la TARI dovuta, a norma dell'art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147/2013, nella misura massima del 20% e/o del 40% della tariffa.
Si costituiva, a sua volta, in data 10 novembre 2025, Roma Capitale, contestando la fondatezza delle ragioni di controparte, stante la legittimità del provvedimento impugnato, in assenza di iscrizione a tariffa dell'immobile e per la conseguente evasione totale dal pagamento del tributo, da parte del contribuente, per gli anni compresi tra il 2019 ed il 2023; per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2025, la Corte, in composizione collegiale, respingeva l'istanza di sospensiva.
Successivamente il ricorrente depositava documenti con nota del 24 novembre 2025 e memoria illustrativa in data 4 dicembre 2025
All'esito della camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
***
Con unico e complesso motivo di ricorso il contribuente dott. Ricorrente_1 ha eccepito nel merito la errata determinazione della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, lamentando il fatto che la superficie calpestabile effettiva fosse pari a mq. 290,19 (in misura di gran lunga inferiore alla consistenza di mq. 534, accertata dall'ente impositore) tenendo conto della superficie realmente utilizzata e produttiva di rifiuti, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, per insussistenza (rectius, incertezza) del relativo requisito di superficie accertata.
Le doglianze non sono condivisibili.
Innanzi tutto, va dato atto che non vi è contestazione o dubbio circa l'esatta individuazione ed ubicazione dell'immobile oggetto di accertamento, ai fini della determinazione della superficie imponibile e della commisurazione della TARI applicabile.
Ciò posto, il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art.1, co. 645 e ss. della legge n. 147/2013 e la errata determinazione della superficie tassabile degli immobili accertati, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, avendo l'Amministrazione capitolina assoggettato a tassazione l'intera superficie catastale dell'appartamento adibito ad ufficio anziché la superficie effettivamente calpestabile e idonea a produrre rifiuti, con successiva riduzione dell'80%.
A sostegno delle sue ragioni, la ricorrente richiamava l'art.1, co. 645 della legge n. 147/2013 secondo cui per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano “… la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
Alla luce della normativa di settore sopra richiamata, il ricorrente concludeva, quindi, che nel suo caso l'assoggettamento a TARI, operato dall'ente impositore mediante l'avviso di accertamento de quo, sull'intera superficie catastale degli immobili interessati, non fosse assolutamente conforme alle disposizioni vigenti, con conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
La censura non coglie nel segno.
Giova, infatti, ricordare che il contribuente ha omesso di presentare, per l'immobile di Indirizzo_1, qualsiasi dichiarazione TARI per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul punto, per tale condotta, in ricorso, non ha reso alcuna spiegazione e/o giustificazione.
Ne discende che, a fronte della pacifica e reiterata mancanza dell'iscrizione a tariffa di immobili aventi destinazione ordinaria, da parte del soggetto interessato, sussistevano i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere ad un accertamento per evasione totale nei confronti del contribuente, sulla base dell'unico dato disponibile, in possesso dell'Amministrazione capitolina, per calcolare il tributo, dovuto a titolo di TARI, ossia quello della superficie catastale (e non di quella calpestabile) risultante dalle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate- Territorio, utilizzate nel presente procedimento (in termini, v. Cass. 4712/2025).
In tale situazione è convincimento della Corte che il ricorrente non possa rimediare ex post all'omessa dichiarazione, invocando le condizioni di esenzione (nel caso di specie per i locali semi- interrati e per quelli non consegnati dalla proprietà) solo in un secondo momento, in sede giudiziaria: per Cass. 21689/2025
l'obbligo informativo deve, infatti, essere assolto ex ante. Pertanto, una volta emanato, da parte di Roma Capitale, un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, basato sulle risultanze istruttorie acquisite dall'incrocio delle banche dati e da considerare presunzioni semplici ex art. 2729 Codice civile, l'odierno ricorrente non poteva e non può opporre in giudizio le proprie ragioni, adducendo la spettanza di eventuali riduzioni dell'imposizione.
La presentazione della dichiarazione rappresenta, invero, una sorta di condizione di procedibilità, per potere usufruire di una diminuzione della superficie imponibile ovvero di una diversa categoria tariffaria, con la conseguenza che la sua omissione non può essere sanata per le annualità passate ma soltanto per quelle future.
Ancora: sempre con il motivo in esame il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'opposta pretesa sotto altro profilo, in relazione alla determinazione della superficie imponibile degli immobili accertati, per essere stata erroneamente applicata dall'ente impositore la superficie catastale imponibile al 100%, anziché nella misura ridotta dell'80%.
Più precisamente, per il ricorrente, in base ai criteri di determinazione della superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria, previsti dall'art.1, comma 646, della legge n. 147 del 2013, la superficie imponibile, ai fini TARI, doveva essere, in ogni caso, calcolata nella misura dell'80% della superficie catastale, come determinata in base ai criteri previsti dal DPR 138/1998 e commisurata in concreto a mq. 290,19.
Il ragionamento del ricorrente non è condivisibile poiché, fermo restando che il Comune può -e non deve - applicare la invocata riduzione dell'80% della superficie catastale per la determinazione dell'imponibile, secondo i criteri previsti dal DPR 138/1998, non va, in ogni caso, sottaciuto il fatto che l'applicazione di tale misura premiale presuppone, pur sempre, la presentazione della dichiarazione TARI da parte del contribuente che, invece, nella fattispecie, non risulta essere stata depositata.
Del tutto correttamente, quindi, l'Amministrazione capitolina, a fronte della condotta omissiva e totalmente evasiva del contribuente rispetto al pagamento dei tributi in questione, dall'anno 2019 all'anno 2023, ha determinato la superficie degli immobili accertati, assoggettabili a TARI e TEFA, nella misura del 100% della superficie catastale, senza applicazione di alcuna riduzione.
All'uopo non si dimentichi il fatto che il presupposto dell'applicazione della TARI, ai sensi dell'art.1, comma
641 della legge n. 147/2013, è dato non già dall'utilizzo effettivo del cespite immobiliare e, quindi, dalla concreta produttività di rifiuti, ma dal possesso, dalla detenzione e/o dall'occupazione di un bene suscettibile di produrli, in relazione al quale è onere del contribuente dimostrare la non assoggettabilità al tributo (Cass.
225772022).
Come sopra detto, nel presente giudizio, l'invocata riduzione del pagamento della TARI non è stata provata dal contribuente.
Alla stregua di quanto sopra esposto non sembra, dunque, dubitabile che l'omessa iscrizione a tariffa e l'omessa corresponsione dei detti tributi locali siano state ingiustificate, integrando la condotta volontaria del ricorrente una vera e propria fattispecie di evasione totale, non in grado di consentire alcuna riduzione tariffaria.
Sul punto il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
***
Il ricorrente ha, poi, lamentato- anche sulla base delle fotografie prodotte in atti – che in zona il servizio di gestione rifiuti non fosse per nulla svolto, con conseguente richiesta di applicazione dell'art.1, comma 656
e/o 657 della legge n. 147/2013 e con riconoscimento dello sgravio dell'80% e/o del 60% sulla TARI richiesta per gli anni in questione.
La domanda subordinata del ricorrente non è accoglibile.
In proposito va ricordato che, in forza di Cass. 5433/2023, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente il fatto di fruirne, ma a condizione che il servizio, regolarmente istituito, venga anche in concreto espletato.
Ebbene, nella fattispecie, il contribuente , quale soggetto obbligato al pagamento della tassa rifiuti, ha contestato genericamente la sussistenza di tale condizione, deducendo il disfunzionamento ed il degrado del servizio nell'area di residenza, sulla base di fotografie dei cassonetti non ripuliti e della spazzatura abbandonata e non ritirata per strada dai servizi di nettezza urbana: tali documenti, a giudizio della Corte, sono privi di certezza di luoghi e di date di riferimento ed, in ogni caso, comprovano una occasionale - e non endemica - assenza di un concreto, continuo e regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, da parte dell'AMA e dell'Amministrazione capitolina, nella zona dell'EUR, negli anni oggetto dell'avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente.
Ne consegue che in difetto di idonea prova del concreto, mancato idoneo espletamento del servizio di raccolta rifiuti e/o della discontinuità del servizio da parte dell'ente impositore, la TARI deve essere versata dal ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2023, nella misura richiesta nell'avviso di accertamento in questione.
***
In conclusione l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza del ricorrente nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti;
Roma 16 dicembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei