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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA CI LL Presidente
Dott.ssa IA CA Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/07/2025 da
C.F.: nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
cittadina francese, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso lo studio dell'avv.
CA CA, C.F.: , che la rappresenta e difende (fax C.F._2
040.2333343, PEC: Email_1
e
C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Bosnia Erzegovina) il 21.08.1992, cittadino bosniaco, residente a [...]in via Filippo
Zamboni n. 2, domiciliato ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX
Settembre n. 37, presso lo studio dell'avv. Angela Filippi, C.F.: , C.F._4 che lo rappresenta e difende, (fax 040.2333343, Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione;
hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio in Bihac (Bosnia Erzegovina) il 29.09.2021, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al n. 259, parte 2, serie C e che dal matrimonio è nato il figlio C.F.: in Bosnia Erzegovina, in Persona_1 C.F._5 data 5.10.2021; per la separazione hanno concordato le seguenti condizioni
1. Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
2. La casa familiare sita a Trieste in via Filippo Zamboni n. 2 resterà nell'esclusiva disponibilità del marito La signora Controparte_1 Parte_1
risiederà unitamente al figlio a Trieste in via dei Piccardi n.34. ù
3. Collocamento prevalente e residenza anagrafica del figlio con la madre.
4. trascorrerà con il padre ordinariamente i fine settimana alternati, oltre ad un Per_1
pomeriggio infrasettimanale con pernotto, previo accordo tra i genitori e privilegiando il giorno infrasettimanale in cui la madre sarà chiamata a svolgere il turno lavorativo serale.
5. Festività alternate, un periodo di 1 settimana con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze invernali e di 1 settimana in corrispondenza delle vacanze estive, periodi tutti che i genitori potranno trascorrere anche all'estero unitamente al figlio presso le rispettive famiglie di origine.
6. Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con il figlio sulla base del reciproco accordo.
7. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie del figlio nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre mensilmente entro il giorno 15 del mese in via anticipata la somma di € 200,00, somma rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Locale Protocollo dd.18.05.2015, ivi da intendersi incluse le spese della mensa scolastica, il doposcuola, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. In deroga al Protocollo le richieste di rimborso potranno avvenire a mezzo posta elettronica semplice.
8. L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito interamente dalla madre.
9. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti e fruiti interamente ed in autonomia dalla madre.
10. A definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tutti dei coniugi di cui sopra, il signor si impegna a versare alla signora l'ulteriore Controparte_1 Pt_1
importo di € 8.000,00, da corrispondersi ratealmente, in n. 40 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025.
11. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal matrimonio e, per l'effetto, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale.
12. Disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti affinché i genitori possano avviare disgiuntamente e/o congiuntamente un percorso di sostegno alla genitorialità qualora sorgessero criticità nella gestione condivisa del figlio comune;
nonché al fine di consentire ai genitori il prosieguo dei percorsi personali avviati rispettivamente dalla signora presso il Goap di Trieste e dal Pt_1
signor presso Interpares;
nonché di sostenere e monitorare il Controparte_1 piano terapeutico per il diabete del signor coinvolgendo la Controparte_1
moglie nel suo percorso di cura.
13. I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
I coniugi hanno inoltre espressamente dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Le parti hanno altresì chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al collegio con ordinanza del 24 ottobre 2025. E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale ha valutato la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative all'unico figlio della coppia non sono in contrasto con i suoi interessi valorizzando i contatti con i parenti dei rispettivi rami genitoriali;
apprezza inoltre il fatto che i genitori, che stanno già seguendo un percorso di sostegno rispettivamente presso l'associazione GOAP di Trieste (Corre Marine), e presso l'associazione ES ( ), intendono beneficiare sempre su base CP_1 volontaria di un sostegno genitoriale presso il servizio specialistico al bisogno, inserendo una apposita clausola nelle condizioni di separazione;
stima dunque sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Bihac (Bosnia Erzegovina) il 29.09.2021
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trieste al n. 259, parte 2, serie C;
Omologa
le condizioni di separazione da intendersi qui integralmente trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza.
Deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
IA CA NA CI LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA CI LL Presidente
Dott.ssa IA CA Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/07/2025 da
C.F.: nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
cittadina francese, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso lo studio dell'avv.
CA CA, C.F.: , che la rappresenta e difende (fax C.F._2
040.2333343, PEC: Email_1
e
C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Bosnia Erzegovina) il 21.08.1992, cittadino bosniaco, residente a [...]in via Filippo
Zamboni n. 2, domiciliato ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX
Settembre n. 37, presso lo studio dell'avv. Angela Filippi, C.F.: , C.F._4 che lo rappresenta e difende, (fax 040.2333343, Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione;
hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio in Bihac (Bosnia Erzegovina) il 29.09.2021, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al n. 259, parte 2, serie C e che dal matrimonio è nato il figlio C.F.: in Bosnia Erzegovina, in Persona_1 C.F._5 data 5.10.2021; per la separazione hanno concordato le seguenti condizioni
1. Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
2. La casa familiare sita a Trieste in via Filippo Zamboni n. 2 resterà nell'esclusiva disponibilità del marito La signora Controparte_1 Parte_1
risiederà unitamente al figlio a Trieste in via dei Piccardi n.34. ù
3. Collocamento prevalente e residenza anagrafica del figlio con la madre.
4. trascorrerà con il padre ordinariamente i fine settimana alternati, oltre ad un Per_1
pomeriggio infrasettimanale con pernotto, previo accordo tra i genitori e privilegiando il giorno infrasettimanale in cui la madre sarà chiamata a svolgere il turno lavorativo serale.
5. Festività alternate, un periodo di 1 settimana con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze invernali e di 1 settimana in corrispondenza delle vacanze estive, periodi tutti che i genitori potranno trascorrere anche all'estero unitamente al figlio presso le rispettive famiglie di origine.
6. Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con il figlio sulla base del reciproco accordo.
7. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie del figlio nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre mensilmente entro il giorno 15 del mese in via anticipata la somma di € 200,00, somma rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Locale Protocollo dd.18.05.2015, ivi da intendersi incluse le spese della mensa scolastica, il doposcuola, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. In deroga al Protocollo le richieste di rimborso potranno avvenire a mezzo posta elettronica semplice.
8. L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito interamente dalla madre.
9. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti e fruiti interamente ed in autonomia dalla madre.
10. A definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tutti dei coniugi di cui sopra, il signor si impegna a versare alla signora l'ulteriore Controparte_1 Pt_1
importo di € 8.000,00, da corrispondersi ratealmente, in n. 40 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025.
11. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal matrimonio e, per l'effetto, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale.
12. Disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti affinché i genitori possano avviare disgiuntamente e/o congiuntamente un percorso di sostegno alla genitorialità qualora sorgessero criticità nella gestione condivisa del figlio comune;
nonché al fine di consentire ai genitori il prosieguo dei percorsi personali avviati rispettivamente dalla signora presso il Goap di Trieste e dal Pt_1
signor presso Interpares;
nonché di sostenere e monitorare il Controparte_1 piano terapeutico per il diabete del signor coinvolgendo la Controparte_1
moglie nel suo percorso di cura.
13. I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
I coniugi hanno inoltre espressamente dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Le parti hanno altresì chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al collegio con ordinanza del 24 ottobre 2025. E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale ha valutato la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative all'unico figlio della coppia non sono in contrasto con i suoi interessi valorizzando i contatti con i parenti dei rispettivi rami genitoriali;
apprezza inoltre il fatto che i genitori, che stanno già seguendo un percorso di sostegno rispettivamente presso l'associazione GOAP di Trieste (Corre Marine), e presso l'associazione ES ( ), intendono beneficiare sempre su base CP_1 volontaria di un sostegno genitoriale presso il servizio specialistico al bisogno, inserendo una apposita clausola nelle condizioni di separazione;
stima dunque sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Bihac (Bosnia Erzegovina) il 29.09.2021
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trieste al n. 259, parte 2, serie C;
Omologa
le condizioni di separazione da intendersi qui integralmente trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza.
Deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
IA CA NA CI LL