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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr.ssa Annarita PASCA - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa TR EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 707 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Maria Quarato
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabino Fabio De Meo
– APPELLATO -
La causa è stata decisa all'udienza del 13.03.2025 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado: ha proposto ricorso avverso cinque ordinanze ingiunzioni che sono state Controparte_1
emesse dalla di nei suoi confronti, con le quali sarebbe stata contestata la violazione dei Parte_1 Pt_1
limiti dello scarico relativamente al refluo in uscita dagli impianti di depurazione al servizio degli abitati di Francavilla Fontana, Cisternino, Ceglie Messapica e Villa Castelli. Preliminarmente, la Pt_1
società ricorrente ha eccepito il difetto di competenza della , atteso che ai sensi dell'art. 135 comma Parte_1
I del d.lgs. n. 152/2006, disciplinante la materia oggetto di contestazione, sarebbe competente la Regione
o la provincia autonoma, senza possibilità di delega in favore di altri enti. Nel merito ha poi dedotto che
l'unico parametro fuori limite rilevato sarebbe quello del Cloro Attivo rispetto al quale, tuttavia, Per_1
sarebbe applicata una metodologia di rilevazione errata. Ha riferito, inoltre, che la avrebbe Parte_1
erroneamente applicato i principi regolanti il procedimento amministrativo propedeutico all'emanazione delle ordinanze, dal momento che avrebbe emesso le contestazioni pur riconoscendo in parte quanto dedotto da negli scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689/1981, omettendo di motivare Controparte_1
adeguatamente il provvedimento. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle proprie eccezioni, con conseguente nullità degli atti impugnati e con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 marzo 2021, la Provincia ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo avverso più ordinanze ingiunzione, ritenendo che il procedimento di opposizione sia disciplinato dal d.lgs. n.
150/2011 che, essendo speciale, non ammetterebbe l'applicazione dell'art. 104 c.p.c. La Provincia ha riferito di essere competente per l'emanazione delle contestazioni, atteso che la Regione avrebbe confermato la delega in suo favore in diversi successivi provvedimenti ed ha dedotto che se avesse Controparte_1
voluto contestare l'iter procedurale che ha determinato l'emanazione delle ordinanze, avrebbe dovuto impugnare gli atti con querela di falso. Ha poi riferito che le ordinanze sarebbero state emesse nel rispetto delle disposizioni legislative previste, deducendo che il ricorso non sarebbe sufficientemente provato. Ha chiesto, dunque, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, di rigettarlo, con condanna di al risarcimento da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione presentata dalle parti. All'udienza del
30 aprile 2021, il sottoscritto giudicante ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché cumulativo ed ha rinviato la causa all'udienza del 9 giugno 2022 per la discussione sulla questione di competenza sollevata da nel corso di tale udienza, celebratasi mediante trattazione Controparte_1
scritta, la causa è stata riservata per la decisione.”
2 Con ordinanza s.n. depositata il 15.07.2022, il Tribunale di Brindisi ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza della formulata da e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ha accolto il ricorso, annullando le ordinanze-ingiunzione opposte e condannando la alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di 1.618,00 euro, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Con ricorso ritualmente depositato il 15.01.2022, la ha proposto Parte_1
appello avverso la citata ordinanza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla
Corte: in via preliminare, di riconoscere l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché in opposizione cumulativa avverso più ordinanze-ingiunzione aventi alla base presupposti di fatto differenti;
di accertare e dichiarare la decadenza di parte ricorrente da richieste istruttorie ai sensi dell'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c; di accertare e dichiarare la competenza della
Provincia di ad emettere le Ordinanze Ingiunzione n. 196-197-198-199-204/2020 Pt_1
e contestualmente accertarne e dichiararne la legittimità; dunque, di confermare l'efficacia dei provvedimenti nella fondatezza, nella legittimità, e nell'esecutività, con conseguente applicazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981; di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata per aver agito in giudizio nonostante il granitico orientamento giurisprudenziale, e di conseguenza condannare il ricorrente al risarcimento di danni, da determinarsi anche in forma equitativa;
con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo
CPDEL/Pers..
Integratosi il contraddittorio, con comparsa del 10.11.2022, si è costituito anche il quale ha chiesto alla Corte di dichiarare l'incompetenza della Controparte_1
nell'emanazione delle ordinanze ingiunzione nn. 196/20, 197/20, Parte_1
198/20, 199/20, 204/20; di confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di
Brindisi; nel merito, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello spiegato dalla , di Parte_1
annullare le medesime ordinanze per tutti i motivi già dedotti in primo grado e riproposti in appello, con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese dei due gradi di giudizio.
3 La trattazione della causa è avvenuta tramite il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 13.03.2025, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Inammissibilità del Ricorso Cumulativo avverso più Ordinanze Ingiunzione”, la difesa appellante impugna la parte della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione formulata dalla in ordine alla Parte_1
impossibilità di opporsi, con unico atto, a più ordinanze-ingiunzione. Evidenzia, infatti, parte appellante, che l'art. 6 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nel disciplinare il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzioni derivanti da violazioni concernenti disposizioni in materia: “c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”, fa ricorso all'uso del singolare (“una violazione”), intendendo così precludere la possibilità sostanziale di impugnare con un unico ricorso “cumulativo” più ordinanze-ingiunzione emesse dall'ente pubblico, relativamente a violazioni diverse, senza incorrere in vizi procedurali che precludono l'ammissibilità stessa del ricorso introduttivo. Né, a parere dell'Amministrazione, nel presente giudizio, disciplinato in maniera speciale dal D.Lgs. n.
150/2011, potrebbe applicarsi il principio di cui all'art. 104 c.p.c., il quale prevede la possibilità di proporre contro la stessa parte più domande anche non connesse tra loro.
Secondo l'appellante “Le ragioni di economia processuale, alla base del citato articolo, sarebbero infatti mortificate se il giudizio d'opposizione dovesse occuparsi di violazioni diverse, che hanno presupposti, modalità di determinazione e problematiche intrinseche non coincidenti”.
1.1. Il motivo è infondato.
Occorre prima di tutto evidenziare che la norma regolatrice la materia, ossia l'art. 6 del D.
Lgs. n. 150/11, non prevede né esclude la possibilità di proporre un ricorso cumulativo avverso più provvedimenti sanzionatori, per cui, non può ritenersi preclusa l'applicazione dell'art. 104 del codice di rito, a norma del quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma”. L'esigenza sottesa alla norma in questione è quella
4 di garantire l'economia processuale, sennonché viene fatta salva sia la possibilità che la sommatoria dei giudizi sposti la competenza per valore del giudice adito, sia la facoltà di disporre la separazione delle cause, o su istanza di parte, o nel caso in cui la loro trattazione congiunta renda particolarmente gravoso il processo, ipotesi che, nella fattispecie in oggetto, non ricorrono.
Quanto all'elemento letterale utilizzato a sostegno della tesi della esso prova Parte_1
troppo, poiché a rigore, se l'opposizione non può che avere ad oggetto una e una sola violazione, si dovrebbe pervenire all'assurdo logico secondo cui sarebbe necessario proporre più opposizioni avverso la stessa ordinanza che sanziona violazioni diverse. In realtà, non solo il Legislatore non vieta, neanche implicitamente, la proposizione di un'opposizione avverso diverse ordinanze ingiunzione, ma, nel caso di specie, trattandosi di ordinanze che sanzionano la stessa violazione accertata in diversi comuni, la concentrazione in un unico processo, oltre ad evitare il rischio di un contrasto tra giudicati, realizza anche quel principio di economia processuale che il citato art. 104 c.p.c. intende tutelare.
Ciò posto, sussistono gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, ossia (a) il procedimento de quo è relativo a più ordinanze ingiunzione emanate dalla medesima amministrazione nei confronti dello stesso soggetto, per cui può sicuramente parlarsi di connessione soggettiva,
(b) le ordinanze ingiunzione opposte, traggono tutte origine da campionamenti effettuati da ARPA e sono, quindi, relativi alla materia dell'inquinamento delle acque, per cui, trattandosi della stessa materia, le ordinanze possono dirsi oggettivamente connesse.
Non è, in ogni caso, revocabile in dubbio che le azioni, pur se cumulate nello stesso procedimento, rimangono autonome (cfr. Cass.n.14575/07) e la sentenza, che pronuncia su tutte le domande, è formalmente unica, ma consta di pronunce distinte, autonomamente impugnabili (cfr. Cass.9659/92), onde è evidente come, sul piano sostanziale, viene garantito l'esame delle singole fattispecie, nonché la possibilità di eventualmente sottoporre a gravame le singole pronunce.
In virtù di quanto detto, il motivo in esame deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Competenza della ad Parte_1
adottare le Ordinanze Ingiunzione. Erronea Valutazione della normativa di riferimento”, la difesa
5 appellante denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs
152/06, sostenendo la tesi della competenza della ad irrogare sanzioni in materia Parte_1
di tutela delle acque, competenza che invece è stata esclusa dal giudice di prime cure, con conseguente accoglimento dell'opposizione. Ed invero, sostiene la appellante, Parte_1
la disciplina statale, in continuità con le disposizioni preesistenti (art. 56 del D. Lgs. n.
152/1999), prevede che “all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione” (art. 135 del D.Lgs. n. 152/2006). Nella la legge CP_2
n. 17 del 30/11/2000 ha attribuito alle province i compiti e le funzioni concernenti
“l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque” (art. 28, comma 1, lett. h). La ha deciso, dunque, di spogliarsi di tale compito e funzione assegnando la CP_2
competenza alle province, come risulta sia dalla citata L.R. 17/2000 che dalla successiva
Deliberazione della Giunta Regionale della n. 1116 del 25/07/2006 che conferma CP_2
questa impostazione.
2.1. La censura è fondata.
Rileva il Collegio che il D. Lgs. n. 152/2006 ha sostanzialmente reiterato la normativa già contenuta nel D. Lgs. n. 152/1999, sulla cui base, per la regione , è stata emanata la CP_2
legge regionale n. 17 del 13.12.2000, con cui è stata attribuita alle province la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative per violazione delle norme di tutela del territorio.
Peraltro, il D. Lgs. 152/2006 non dispone alcuna abrogazione espressa della normativa secondaria, sulla base del precedente testo unico in materia ambientale, né sussiste alcuna incompatibilità tra la citata legge regionale e il D. Lgs. 152/2006 che – come chiarito – ha semplicemente reiterato sul punto la precedente normativa del 1999.
L'art. 28 della legge n. 17 del 2000, intitolata “Funzioni e compiti delle CP_2
Province”, stabilisce che sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti – tra l'altro – “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della
6 normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999)”, stabilendo, altresì, la destinazione dei relativi introiti “a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici”, per cui non rileva che, all'epoca, tale materia fosse disciplinata dal D. Lvo n° 152/99, e attualmente dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, dato che, ai fini dell'attribuzione della competenza, è decisivo il riferimento alla materia regolata dalla indicata legge regionale, non la disciplina normativa che regola tale materia.
Il decreto del 2006, che fa espressamente salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, non ha abrogato la normativa secondaria emanata dalle Regioni, né ha inciso sulla previgente disciplina emanata dalle Regioni o sul potere di delega da parte della
Regione ad altra autorità (è noto, peraltro, il principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali). D'altro canto, alla luce della competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il limite dell'intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente
(cfr. Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle
Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al
D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 22 che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposizione delle regioni o delle province autonome), ma con affermazione di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, "non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l'efficacia direttamente
7 abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili” atteso che "una simile disposizione, individuando tali autorità nella "regione" o nella "provincia autonoma" ed espressamente facendo salve le competenze del "comune" per le sanzioni previste dall'art. 54, commi 8 e 9, nonché "le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità", non appare diretta a realizzare nel settore un interesse "unitario" che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della potestà legislativa delle regioni (conf. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620).
Non sarebbe, infatti, comprensibile, perché il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero "altre pubbliche autorità", di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell'ordinamento generale" ai fini dell'esercizio delegato della potestà sanzionatoria” (ex multis, Cassazione civile Sez. II n. 4459 del 20 febbraio 2020;
Cass. n. 2003/2020).
In riforma dell'impugnata sentenza va, pertanto, affermata l'effettiva potestà sanzionatoria in capo alla appellante, per effetto di una valida delega da parte della Regione. Parte_1
3. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, impone in questa sede di procedere all'esame del merito dell'opposizione proposta da rimasto Controparte_1
assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, nei limiti di quanto riproposto in appello da Controparte_1
4. Rispetto alle ragioni di opposizione riproposte in questa fase dall'appellata, rilievo assorbente ha il motivo concernente l'asserita erroneità del procedimento di rilevazione del valore fuori limite contestato relativo al parametro del Cloro Attivo Libero e la conseguente mancata riferibilità dell'illecito alla ricorrente in primo grado. Specificamente, con il motivo di opposizione in esame, contestava il metodo di analisi adoperato da con particolare riferimento al citato risultato del parametro “Cloro attivo CP_4
libero”. Sulla questione si è instaurato il contraddittorio anche nella presente fase del giudizio, avendo la appellante riproposto le proprie eccezioni difensive per come Parte_1
formulate nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, nel giudizio di primo grado, parte opponente ha contestato l'effettuazione della prova in esame il giorno dopo a quello in cui era avvenuto il prelievo, ritenendo che
8 l'ARPA avesse utilizzato “un non meglio specificato metodo interno per l'effettuazione della prova, ma soprattutto [che avesse effettuato] l'analisi del campione sempre il giorno successivo a quello del prelievo, e proprio tale circostanza poteva portare ad un valore sovrastimato del parametro”. Sosteneva, inoltre, che, a seguito di un contraddittorio instaurato con l'Amministrazione, e all'esito dell'esecuzione di un esame in parallelo, in presenza di tecnici ARPA e residuavano incertezze sia circa la correttezza del metodo originariamente adoperato, sia in ordine alla esattezza dei risultati cui era pervenuta ARPA e in base ai quali erano state irrogate le sanzioni de quibus. In altre parole, le ordinanze ingiunzione impugnate da non sarebbero fondate su elementi certi e, di conseguenza, meriterebbero di essere annullate, a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 11, D. Lgs. 150/2011, il quale prevede che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”
4.1. La censura merita accoglimento.
Al fine di risolvere la presente questione, è opportuno ripercorrere brevemente le dinamiche extraprocessuali che hanno portato alla formulazione del citato motivo di opposizione.
La controversia sottoposta all'esame della Corte è sorta a seguito dei sopralluoghi e campionamenti effettuati nel corso del 2019 dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA presso gli impianti di depurazione a servizio degli abitati di alcuni comuni del territorio nel circondario di (Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Pt_1
Brindisi-Fiume Grande, Villa Castelli). Dall'esame di tali campionamenti era emerso il superamento dei valori limite di accettabilità con riferimento al parametro chimico “Cloro attivo libero”. A seguito di tali operazioni e dei relativi processi verbali, la Parte_1
facendo proprie in parte le risultanze dell' aveva applicato ad AQ,
[...] CP_4
con riferimento a tutti gli impianti oggetto di controllo, il minimo edittale della sanzione prevista per la violazione dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all'ipotesi in cui “chiunque nell'effettuazione di uno scarico, superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro”.
9 Con nota 5440 del 2.05.2019, in virtù delle non conformità riscontrate da ARPA, la aveva diffidato per una gestione non corretta degli impianti di CP_2
depurazione.
In data 27.05.2019, su istanza della società interessata, si era svolto un nuovo esame nel contraddittorio delle parti. Di tale incontro era stato redatto un verbale sottoscritto sia dal rappresentante di sia dal Responsabile del Dipartimento ARPA di (trattasi Pt_1
di circostanza non contestata dalla . Parte_1
Successivamente, aveva presentato scritti difensivi a mezzo PEC, sottolineando l'assenza dei presupposti normativi della contestazione. Contestualmente, la società aveva chiesto un'audizione, che si sarebbe celebrata per tutti i procedimenti sanzionatori in data
24.06.2020.
Con nota n. 50916 del 17.06.19, indirizzata alla all'ARPA Brindisi, e alla CP_2
in riscontro alla citata nota della Regione n. 5450 del 2.05.2019, Parte_1
aveva espresso i propri dubbi circa la metodologia di analisi del campione utilizzato con riferimento al parametro del Cloro Attivo Libero. Secondo ARPA avrebbe non solo fatto ricorso a un non meglio specificato "metodo interno" per l'effettuazione della prova, ma avrebbe anche effettuato l'analisi del campione il giorno successivo a quello del prelievo, circostanza che avrebbe potuto portare ad un valore sovrastimato del parametro incriminato.
Dalla nota in questione, presente in atti, si evince, specificamente, che era stata effettuata una prova in parallelo alla presenza di tecnici ARPA e tecnici AQ mediante l'utilizzo di componentistiche strumentali diverse, e che da detta prova erano risultati valori discordanti. Proprio in virtù di tale circostanza, la prova era stata nuovamente ripetuta con l'utilizzo da parte sia di sia di portatile. In tale Parte_2
occasione, i valori erano risultati entro i limiti previsti dalla legge. All'esito di tale incontro, si era concordato (circostanza anch'essa non contestata dall'Amministrazione resistente), che ARPA avrebbe effettuato la misura del cloro libero direttamente in campo con strumenti portatili. Sulla base di dette premesse, AQ aveva chiesto l'archiviazione del procedimento. La richiesta era stata tuttavia rigettata per due ordini di ragioni. In primis, in quanto “il prelevamento dei campioni [era] stato effettuato con la modalità del prelievo
10 medio composito nelle 24 h” e, in secundis, in quanto il contraddittorio con ARPA era stato effettuato in data 27.05.2019, mentre il verbale da cui era emerso per la prima volta il superamento del valore consentito era stato redatto nel gennaio dello stesso anno, ragion per cui, “la sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata all'epoca dell'accertamento della violazione, non [poteva] essere retroattiva”.
Operata tale ricostruzione, è possibile formulare alcune conclusioni. Da una lettura degli atti di causa, appare evidente che i dubbi di circa la correttezza dei risultati sulla CP_3
base dei quali si fondano le sanzioni irrogate sono stati condivisi sia da ARPA sia dalla ragion per cui è stato instaurato un contraddittorio sulla questione. D'altra Parte_1
parte, l'Amministrazione resistente non mai ha smentito, in sede processuale e/o extraprocessuale, l'avvio di un contraddittorio tra le parti, e, di conseguenza, l'esistenza di incertezze in ordine alla validità degli esiti del primo esame, né ha mai argomentato in modo esaustivo, superando i dubbi della società sanzionata, in merito ai risultati ottenuti nel corso dell'esame svolto in parallelo.
Quanto al merito delle doglianze sollevate da circa le modalità di analisi dei campionamenti da parte di ARPA, anche sul punto la resistente ha omesso di esprimersi in ordine alle possibili conseguenze di un “ritardo” nell'esperimento dell'esame sul campione prelevato, limitandosi a formulare generiche deduzioni circa la conformità alla normativa di settore di un prelievo composito nell'arco di ventiquattro ore (deduzioni, dunque, del tutto inconferenti rispetto alla questione controversa, attinente alle tempistiche delle analisi), e a richiamare disposizioni di legge che nulla dicono circa la correttezza dell'operato di ARPA e l'accuratezza dei risultati ottenuti in prima istanza.
In altre parole, l'Amministrazione opposta ha implicitamente riconosciuto sia di “aver accettato il contraddittorio” sulla questione controversa, sia che dalla prova esperita nel contraddittorio tra le parti sono emersi valori diversi da quelli contestati. E tuttavia, lungi dal formulare deduzioni pertinenti, con un comportamento processuale al quanto elusivo, si è limitata a ricordare che la normativa di riferimento impone l'utilizzo di “campioni ponderati sulla variazione della portata dell'impianto nel medesimo arco temporale”, considerazione del tutto irrilevante rispetto alle deduzioni di AQ in ordine al ritardo con cui si è proceduto all'esame dei campioni prelevati. Né possono essere ritenute idonee a
11 contrastare i dubbi circa l'effettiva sussistenza di una violazione da parte di le motivazioni addotte dall'Amministrazione in sede di rigetto della richiesta di archiviazione del procedimento. Come anticipato, infatti, la sostiene – con riferimento ai valori Parte_1
contrastanti emersi all'esito delle analisi svolte nel contraddittorio delle parti - che tali accertamenti, essendo ulteriori rispetto a quelli posti in essere dall'organo di vigilanza, e in quanto tali successivi e non retroattivi, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del trasgressore, in quanto l'accertamento si considera pur sempre concluso e cristallizzato nel momento stesso in cui viene emanato il verbale.
Anche tali argomentazioni sono prive di pregio giuridico, giacché, com'è agevole concludere, l'irretroattività degli accertamenti successivi a quelli eseguiti da ARPA non esenta l'Amministrazione dal provare la correttezza dei risultati su cui è fondata l'ordinanza ingiunzione irrogata, pena l'illegittimità della stessa. Tale prova non è stata all'evidenza fornita dalla Provincia resistente, la quale non ha fornito elementi probatori e argomentativi validi circa la responsabilità dell'opponente.
In virtù di quanto, deve condividersi quanto asserito da secondo cui Controparte_1
le ordinanze impugnate, non trovando il proprio fondamento in elementi certi, sono illegittime, e devono pertanto essere annullate.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
La Corte
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale, e, per l'effetto, dichiarata la competenza della ad emettere le ordinanze-ingiunzioni opposte, Parte_1
decidendo sulle opposizioni proposte in primo grado da Controparte_1
annulla le ordinanze-ingiunzioni nn. 196/20, 197/20, 198/20, 199/20, 204/20;
- condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Lecce, il 13.03.2025
12 Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa TR NG Dr.ssa Annarita Pasca
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