Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
Proc. n. 206 / 2024 R.G. Proc. Unit.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Carlo Calvaresi Presidente
Flavio Conciatori giudice relatore
Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da c.f. Parte_1
; C.F._1
dato atto che la domanda risulta veicolata tramite OCC istituito presso
[...]
di Teramo, il quale nominava il seguente professionista: dott.ssa CP_1 Per_1
(che depositava accettazione), in qualità di esperto relatore ex art. 269 co. II
[...]
C.C.I.I.; riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III C.C.I.I.; esaminate la domanda e la relazione rimessa dal professionista designato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con la quale è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza; preso atto che dalla relazione del professionista O.C.C. risulta la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.; dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:
• che la situazione debitoria del ricorrente è quella descritta nella relazione
• che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei soggetti ricorrenti, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che sarà quantificata all'esito della proposta formulata nel programma di liquidazione;
ritenuto che
ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
; C.F._1
nomina giudice delegato il giudice Flavio Conciatori;
liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett.
b), la dott.ssa la quale ha attestato di aver avanzato domanda di Persona_1
iscrizione all'elenco dei gestori della crisi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Ordina
a. al debitore ricorrente:
1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento.
b. a chiunque ne detenga l'uso: la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;
c. al liquidatore:
1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;
rimette al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.; al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. riserva al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.
Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprendendosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.
La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV
C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia oltre che presso il registro delle imprese, avendo svolto attività d'impresa il ricorrente.
Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.
Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione di diritto.
Teramo, 10/03/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi