Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02881/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mimma Gaeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casteldaccia, non costituito in giudizio;
nei confronti
- Ing. [Alfio Tornese], n. Q. di Responsabile della III Area (Edilizia) del Comune di Casteldaccia,, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza Dirigenziale n.-OMISSIS- del 20.03.2024 (Registro Area III n. 03 del 20.03.2024) di annullamento in autotutela della Perizia Giurata (sostitutiva della Concessione Edilizia in sanatoria – art. 28 della L.R. 16/2016) validata con il provvedimento -OMISSIS- del 13.09.2023, notificata alla ricorrente in data 22.03.2024;
- dell’assunzione anticipazione alla Cassa DD.PP. in danno, come comunicato con nota prot. -OMISSIS- del 17.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS-/2024 di rigetto della domanda cautelare;
Visto il provvedimento della Commissione di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. OB AL e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente premette in fatto:
a) di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione, sito in Casteldaccia in -OMISSIS-, edificato su un appezzamento di terreno, censito al catasto terreni al foglio di mappa-OMISSIS- esteso mq 826 e al catasto fabbricati al foglio di mappa -OMISSIS-, realizzato abusivamente in ampliamento di preesistente fabbricato realizzato antecedentemente al 1967;
b) che detto fabbricato risultava essere oggetto di una sentenza penale per abusivismo edilizio, per i reati di cui agli artt. 20 lett. B) l. 47/1985 e 1,2,4,13 e 14 l. 1086/1971, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in data 03.01.2003 (esecutiva il 04.10.2005), alla quale succedeva un’ingiunzione di demolizione del-OMISSIS-.09.2019 da parte della Procura sede – Dipartimento delle Demolizioni quale sanzione amministrativa contenuta nella stessa sentenza;
c) che per l’immobile era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003, in data 29.03.2004 (prot. n. -OMISSIS-), con la quale la ricorrente chiedeva la concessione edilizia in sanatoria per la regolarizzazione del predetto immobile, composto da un solo piano terra, avente un volume complessivo di mc 206,88 di cui mc 89,01 abusivamente realizzati e una superficie coperta di ca. mq 75,91, distinto al catasto fabbricati al foglio di mappa -OMISSIS-;
d) di aver presentato, in data 26/09/2019, istanza di sospensione al Tribunale penale di Termini Imerese dell’ingiunzione di demolizione emessa in data-OMISSIS-/09/2019, tenuto conto della pendenza della domanda di sanatoria;
e) che all’udienza penale del 02.03.2022, veniva presentata in giudizio nota prot. u.t.c. n. 16/2022 dell’01.03.2022, con la quale il responsabile della stessa area tecnica attestava la procedibilità della richiesta in sanatoria presentata e l’imminente varo del titolo sanante, a seguito di parere positivo da parte della Commissione Urbanistica Comunale;
f) che alla successiva udienza del 04.04.2022 veniva depositata perizia giurata, asseverata in data 31.03.2022, redatta ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 16/1016, a firma dell’Ing. -OMISSIS-, (procedura sostitutiva di Concessione Edilizia in sanatoria, mediante il deposito di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione), titolo che veniva poi depositato al Comune di Casteldaccia il 31.03.2022 (prot. n. 61661);
g) che con ordinanza del 22.04.2022, in accoglimento dell’istanza difensiva, il Giudice penale in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava l’ordine di demolizione, attestando che, se anche non erano trascorsi 90 giorni dal deposito della perizia giurata presso il Comune competente, era stata prodotta prova attestante l’avvenuta conclusione dell’iter in sanatoria del bene e pertanto, che la perizia avesse acquistato efficacia di titolo abilitativo e sanante: ordinanza impugnata in Cassazione dal P.M. e con sentenza della Cassazione n. 41821/2022 del 19/10/2022 veniva annullata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 22/4/2022, con rinvio per un nuovo esame della questione esecutiva al Tribunale.
Ciò posto, parte ricorrente rappresenta che nelle more, con provvedimento 26/E del 13/09/2023, il Comune attestava la validazione della perizia giurata.
Quindi evidenzia che il secondo incidente di esecuzione penale si concludeva con un provvedimento di rigetto del 19.02.2024, ritenendo il Giudice inammissibile e infondato l’incidente di esecuzione, richiamando il passaggio della Cassazione in cui si evidenziavano criticità sulla sanabilità dell’opera; inoltre il Giudice dell’esecuzione procedeva ad una indagine sulla legittimità della perizia giurata, ritenendo che la stessa contenesse dati fattuali non veritieri circa l’epoca di edificazione della fabbrica abitativa oggetto di condono (nella specie indicata come antecedente l’01.01.1985), nonostante il riferimento al fotogramma della S.A.S. n. 51, strisciata 35, della ripresa aerea eseguita nel 1997, dalla quale emergeva che l’abuso fosse stato commesso prima del 03.04.1998, data di adozione del PRG che imponeva il vincolo di “area di rispetto della frana”: ad avviso di parte ricorrente il giudice si basava sui fatti per come esclusivamente accertati e cristallizzati nella sentenza del 2003, senza porre in essere altre verifiche ed accertamenti fattuali in sede di giudizio: il Giudice penale riteneva pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo assunto dal Responsabile della III Area del Comune di Casteldaccia -OMISSIS- del 13.09.2023, illegittimità derivante dalla non conformità della perizia giurata alle previsioni normative di rango primario come promananti dalle disposizioni di cui alla l. 326/2003 in materia di condono edilizio, ritenendo in tal senso che la procedura semplificata ex art. 28 l.r. n. 16/2016 dovesse porsi in armonia con i principi regolanti la materia in esame nella legislazione nazionale, considerato che la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni in tale materia, anche in quelle a Statuto Speciale come la Sicilia, non può introdurre per il valido accesso al condono edilizio, così come regolato dalla L. 326/2003, requisiti di maggiore favore o meno restrittivi di quelli che risultano in atti di formazione statale, di primario rango legislativo.
Avverso tale ordinanza, in data 25.03.2024 veniva presentato ricorso in Cassazione, cui seguivano i provvedimenti impugnati.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1)-Eccesso di potere per errore, sviamento, travisamento dei fatti e illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste; violazione e falsa applicazione delle norme relative all’efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 commi 26 e 27 della l. 326/2003: ad avviso di parte ricorrente, il Comune avrebbe dovuto attendere la pronuncia della Cassazione; per poter procedere ad un annullamento d’ufficio in autotutela non è sufficiente che il provvedimento emesso dall’amministrazione sia affetto da vizio di legittimità, quanto l’ulteriore requisito dell’interesse pubblico, che deve essere diverso, concreto ed attuale e che richiede una valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, valutazione che nel caso di specie non è stata in alcun modo effettuata; con sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 26 dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, nella parte in cui non consentiva alle leggi regionali di determinare le condizioni e le modalità di ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio; sostiene il Giudice dell’Esecuzione penale che tale decisione non abbia inciso anche sulla disciplina dettata dal comma 27 dello stesso articolo; in tale comma si individuano gli abusi non sanabili ex l. 326/2003 e tali sono quelli realizzati su aree vincolate anteriormente alla realizzazione dell’opera, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio o dalle norme e prescrizioni urbanistiche;
2)-Violazione del legittimo affidamento del ricorrente nella sanabilità dell’opera e nella validità ed efficacia del titolo sanante (perizia giurata), violazione dell’obbligo di motivazione.
Il Comune di Casteldaccia non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza 337/2024 la domanda cautelare è stata rigettata.
Con provvedimento n. 61/2024 la competente Commissione ha ammesso provvisoriamente il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
In prossimità dell’udienza di trattazione nessuna memoria o produzione documentale è stata depositata dalla parte interessata.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non è meritorio di accoglimento essendo manifestamente infondate entrambe le doglianze articolate in ricorso, risultando altresì in parte inammissibile il ricorso, come già prospettato in sede cautelare, quanto all’impugnazione della nota non provvedimentale -OMISSIS- del 17.04.2024 con cui il Comune di Casteldaccia ha informato la ricorrente dell’avvenuta richiesta di anticipazione alla Cassa DD.PP. della somma occorrente per l’esecuzione in danno delle opere di demolizione.
Occorre infatti anche in questa sede di merito ribadire che il provvedimento con cui il Comune ha in autotutela annullato gli effetti della Perizia Giurata assumeva carattere sostanzialmente doveroso, da parte dell’Ente locale, rispetto all’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione penale aveva rigettato, in data 19.02.2024, l’incidente di esecuzione promosso dalla odierna parte ricorrente, dichiarando l’inefficacia della perizia giurata e l’illegittimità del relativo provvedimento di validazione. Per altro, in questa sede di merito, parte ricorrente nulla deduce in ordine all’esito del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del giudice ordinario.
Occorre inoltre osservare che la prospettata acquisizione a mezzo di perizia giurata della sanatoria/condono edilizio ex art. 32 della l. n. 326 del 2003 non avrebbe potuto operare in specie considerati i limiti di applicazione del così detto “terzo condono” alle opere abusive realizzate in assenza di titolo in zone sottoposte a vincoli (anche) relativo, come nel caso in specie. Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n.252/2022 (ancor prima quindi della “validazione” da parte del Comune della perizia giurata di parte) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale del 2021 che, per il condono ex art. 32 L.326/2003 come recepito in Sicilia, aveva ammesso la sanatoria di opere abusive delle opere realizzate in aree soggette a vincoli relativi: in altri termini, tenuto conto dell’andamento dei fatti processuali sopra indicati, non può ritenersi che alla data della pronuncia della Consulta la questione dedotta poteva ritenersi con effetti già “esauriti”.
Anche la seconda censura non merita condivisione, non potendo il ricorrente avallare alcuna “aspettativa” in relazione alla sanabilità delle opere, stante che le stesse sono state realizzate in ampliamento in zona sottoposta a vincolo relativo e che “l’apertura” tentata dal legislatore regionale (che aveva recepito sul piano normativo un orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo siciliano di appello, sconfessato dalla stessa Consulta con la sentenza n. 252/2022 sopra citata) è successivo alla stessa presentazione della domanda di condono.
Quanto all’impugnazione della nota di assunzione anticipazione alla Cassa DD.PP. in danno, come comunicato con nota prot. -OMISSIS- del 17.04.2024, il ricorso risulta in parte qua inammissibile, come già rappresentato dal Collegio in fase cautelare con l’ordinanza di rigetto della domanda di sospensiva, difettando la stessa del carattere provvedimentale.
Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, cui comunque la odierna sentenza verrà trasmessa a mezzo PEC a cura della Segretaria Sezionale, unitamente al Prefetto di Palermo.
La manifesta infondatezza e parziale inammissibilità del ricorso depone, ai sensi di legge, per la non ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e per la restante parte lo dichiara inammissibile.
Non ammette in via definitiva la ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla segreteria per la comunicazione alla parte nonché per la trasmissione integrale, a mezzo PEC, al Comune di Casteldaccia e al Prefetto di Palermo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente, Estensore
EL RA SS, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB AL |
IL SEGRETARIO