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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 431/2023
promossa da Parte_1
- appellante - Avv. Paolo Mei Avv. Andrea Turelli
contro
- appellata – CP_1
Avv. Marco Fallaci Avv. Silvano Imbriaci Avv. Rossella Quarto
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 31/2023 del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro, pubblicata il 30.01.2023.
All'udienza del 24.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
propone appello avvero la sentenza del Tribunale di Lucca che Parte_1 ha rigettato il ricorso in opposizione ad avviso di addebito n. 362 2021 00000003 16 000, formato il 09.01.2021 e notificato il 12.01.2021, con cui l' , revocati gli CP_1 esoneri contributivi fruiti dalla società per sette lavoratori subordinati assunti nel 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 118 L. n. 190/2014, ha chiesto il pagamento della contribuzione omessa, oltre sanzioni civili, oneri di riscossione e spese (importo complessivo di € 157.209,78, di cui € 153.631,05 di contributi). Ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite, in favore dell' , liquidate nell'importo CP_1 di € 3.291,00.
pagina 1 di 9 In primo grado la società contestava: 1) la nullità dell'avviso di addebito perché privo di motivazione;
2) l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2015; 3) l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.lvo n. 46/99; 4) l'illegittimità delle sanzioni civili e somme aggiuntive applicate;
5) nel merito affermava la sussistenza delle condizioni per poter accedere ai benefici contributivi per ciascuno dei lavoratori. L' si costituiva tardivamente contestando la pretesa avversaria. Deduceva che CP_1
l'avviso era stato emesso a seguito di diffide a regolarizzare la contribuzione relativa ai lavoratori, per indebita fruizione della esenzione dalla contribuzione nel 2015. Incentrava la difesa sull'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006, evidenziando come le due diffide di restituzione per fruizione indebita dell'esonero contributivo per le assunzioni del 2015 dei lavoratori indicati non fossero state contestate e come non fossero state regolarizzate, poiché l'istanza di dilazione presentata il 06.10.2020 ed accolta dall' il 07.10.2020, con il piano di ammortamento, eseguito solo il CP_1 pagamento della prima rata, era stata revocata.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione, ritenendo: 1) l'inammissibilità dei vizi formali, tardivamente proposti, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla notificazione del titolo (avviso di addebito notificato il 12.01.2021, ricorso depositato il 18.02.2021); in ogni caso riteneva che l'avviso di addebito fosse motivato per relationem con il richiamo alle due diffide comunicate e prodotte dalla società; 2) il decorso della prescrizione era stato utilmente interrotto dalla comunicazione delle diffide intimanti la restituzione delle somme per la fruizione indebita dell'esonero contributivo nelle assunzioni dell'anno 2015 (datate 07.12.2017 e 17.09.2018), pacificamente ricevute a dicembre 2017 e a settembre 2018; 3) non sussistevano le condizioni per l'esonero contributivo per tutti i sette lavoratori, perché dalle schede anagrafiche dei lavoratori e dalle comunicazione Unilav prodotte dalla stessa parte ricorrente, risultava che taluni erano stati assunti in assenza del semestre di inoccupazione precedente alla assunzione ( , ), il rapporto era Persona_1 Persona_2 cessato prima dei 18 mesi ( ), l'esonero dalla contribuzione era Parte_2 proseguito oltre il termine massino di 36 mesi ( ), gli altri Parte_3 lavoratori erano stati assunti a tempo indeterminato dalla società nei tre mesi antecedenti alla entrata in vigore della legge ( dal 23.10.2014 al Per_3
31.03.2015, dal 09.12.2013 al 31.03.2015, dal 09.06.2010 Per_4 Per_5 al 31.03.2015); 4) Le sanzioni civili e aggiuntive applicate erano da ricondursi alla evasione, art. 116 lett. b) L. n. 388/2000, perché la società aveva occultato i rapporti di lavoro in essere e reso denunce non conformi.
formula quattro motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo è affermata la tempestività delle eccezioni di rito riguardanti i vizi formali dell'avviso di addebito. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente tardive, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, di decadenza e di prescrizione dell'annualità pagina 2 di 9 2015, qualificate dallo stesso appellante vizi formali dell'avviso di addebito. Ha fondato la tempestività di tutte le eccezioni sulla richiamata pronuncia di legittimità di cui a Cass. n. 25667/2017. Con il secondo motivo è affermato l'errore nella motivazione di merito stante la mancata o comunque non tempestiva costituzione dell' . Secondo l'appellante la CP_1 tardiva costituzione dell' nel merito determinerebbe l'inutilizzabilità delle difese CP_1
e la non contestazione delle allegazioni contenute nel ricorso. Con il terzo motivo è affermata l'errata valutazione del Tribunale delle allegazione del ricorrente. Secondo l'appellante, nel merito, il Tribunale avrebbe errato a valutare le allegazioni della parte privata e i documenti in atti. Ha pertanto contestato la ricostruzione fattuale relativamente alla posizione lavorativa di alcuni lavoratori ( , , , ). Non è Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3 oggetto di appello l'accertamento del Tribunale relativamente alle posizioni di
(lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla società Per_3 Per_4 Per_5 nei tre mesi precedenti alla entrata in vigore della legge, come comprovato dai documenti prodotti dalla parte privata), accertamento sul quale si è pertanto formato il giudicato. Con il quarto motivo è affermato l'erroneo rigetto da parte del Tribunale delle eccezioni di illegittimità delle sanzioni civili e somme aggiuntive, dovendosi applicare le sanzioni previste per l'omissione contributiva. L' ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Il Collegio ritiene che nessuno dei motivi di appello formulati dalla società possa accogliersi. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente tardive, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, di decadenza e di prescrizione dell'annualità 2015, qualificate tutte dallo stesso appellante vizi formali dell'avviso di addebito. In particolare l'appellante, a supporto della tempestività delle eccezioni, richiama Cass. n. 25667/2017, che ha ritenuto, “ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall'autorità competente. Pertanto, risultando a p. 20 dell'avviso di addebito che “il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (art.24, comma 5, Decreto Legislativo 26.02.1999, n.46). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha emesso l'avviso di addebito…”, tutte le citate CP_1 eccezioni sarebbero tempest Il motivo di appello viene rigettato facendo applicazione dell'orientamento di legittimità espresso dalla pronuncia di cui a Cass. sez. L. ord. n. 29763/2022, che ha statuito l'impugnabilità unicamente con il ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., dell'opposizione all'avviso di addebito che la sentenza di primo grado qualifichi come opposizione agli atti esecutivi, in considerazione dell'avvenuta pagina 3 di 9 formazione del giudicato interno (in questo senso anche Cass. sez. L. sent. n. 20518/2022 intervenuta in fattispecie di invalidità di intimazione di pagamento per inesistente notifica delle cartelle presupposte). È consolidato l'orientamento che inquadra come opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nei termini dell'art. 617 cod. proc. civ., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per mancanza di motivazione (Cass. sez. 3 sent. n. 21080/2015; in continuità con Cass. sez. L. sent. n. 25208/2009). La carenza di motivazione si risolve in mancanza dei requisiti formali minimi di validità del titolo esecutivo e, in particolare, in carenza “delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, carenza che si può far valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.” (Cass. sez. L. sent. n. 10340/2019). Nel caso in esame correttamente il Tribunale ha qualificato i vizi formali del titolo prospettati con il ricorso (carenza di motivazione), come opposizione agli atti esecutivi, da far valere nelle forme e termini di cui all'art. 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Pertanto in assenza di ricorso per Cassazione si è formato il giudicato interno. Anche l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 (sulla quale il Tribunale non si è pronunciato), implicando una decadenza processuale e non sostanziale, relativa alla regolarità formale del titolo, è da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nelle forme e nei termini dell'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza della inammissibilità della censura, tardiva negli stessi termini della contestazione della carenza di motivazione dell'avviso di addebito (notificato il 12.01.2021, ricorso depositato il 18.02.2021). Infine si è formato il giudicato sull'accertamento in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, come espressamente argomentata dal Tribunale, considerato che detta parte della pronuncia non è stata oggetto di appello. Seppure sia stata ricompresa dall'appellante (come peraltro l'eccezione relativa alla decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 già esaminata) tra i vizi formali oggetto del primo motivo di appello, l'impugnazione è stata così delimitata: “viene impugnato il passaggio in cui il Giudice di primo grado evidenzia che “Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità dei vizi formali fatti valere con il ricorso avverso l'avviso di addebito attesa la tardività della proposizione;
infatti l'avviso è stato notificato alla società il 12.1.21 laddove il ricorso è del 18.2.21, pertanto configurandosi l'opposizione ad avviso di addebito come opposizione agli atti esecutivi andava proposta nelle forme e termini di cui all'art. 617 c.p.c. e quindi entro 20 giorni.”. Del resto l'appellante non ha preso posizione né ha comunque confutato in alcun modo le argomentazioni del Tribunale, che ha ritenuto che il decorso della prescrizione sia stato utilmente interrotto dalla comunicazione delle diffide intimanti la restituzione delle somme per la fruizione indebita dell'esonero contributivo nelle assunzioni dell'anno 2015 (datate 07.12.2017 e 17.09.2018), pacificamente ricevute dalla società a dicembre 2017 e a settembre 2018.
Con il secondo motivo è affermata l'errore nella motivazione di merito stante la mancata o comunque non tempestiva costituzione dell' . In particolare secondo CP_1
l'appellante la tardiva costituzione dell' nel merito determinerebbe CP_1
pagina 4 di 9 l'inutilizzabilità delle difese e la non contestazione delle allegazioni contenute nel ricorso. La Corte ritiene il motivo non accoglibile. La tardiva costituzione della parte convenuta determina la preclusione processuale di cui all'art. 146 comma 2 c.p.c, mentre le difese e le contestazioni contenute nell'atto sono pienamente utilizzabili, così come l'affermazione della fondatezza delle pretese creditorie dell' . Il richiamo ivi contenuto alle due diffide di restituzione CP_1 per fruizione indebita esonero contributivo per le assunzioni 2015 dei lavoratori indicati (la prima relativa a tre, la seconda relativa agli altri quattro), trova pieno riscontro nei documenti che sono stati depositati dalla stessa società, che indicano anche i presupposti dell'indebita fruizione in generale, ivi richiamati per relationem. In ogni caso deve ricordarsi che è onere probatorio del soggetto che afferma il diritto all'esenzione contributiva allegare e dimostrarne i presupposti (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1311/2017; Cass. sez. L. ord. n. 1157/2018; Cas. sez. L. ord. n. 18160/2018).
Con il terzo motivo è affermata l'errata valutazione del Tribunale delle allegazione del ricorrente. Secondo l'appellante, nel merito, il Tribunale avrebbe errato a valutare le allegazioni della parte privata e i documenti in atti. Ha pertanto contestato la ricostruzione fattuale relativamente alla posizione lavorativa di alcuni lavoratori, , , , : Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3 quanto a , a fronte della scheda anagrafico professionale prodotta Persona_1 Parte dall'appellante, dalla quale risulta assunto da dal 08.09.2015, in precedenza assunto da a tempo pieno e determinato dal 03.02.2015 al 31.08.2015 e CP_2 da RS srl a tempo pieno e indeterminato dal 10.06.2014 cessato l'11.04.2015 (doc. 5), l'appellante afferma che sarebbe inverosimile la contemporanea coesistenza, per alcuni mesi, di due rapporti di lavoro a tempo pieno e, da questo, desume che la comunicazione della cessazione di RS srl sarebbe erronea;
inoltre afferma che al momento della assunzione il lavoratore avrebbe dichiarato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessato a febbraio 2015; insiste nella richiesta formulata in primo grado della prova per testi, non ammessa dal Tribunale, perché ritenuta in contrasto con il dato documentale;
quanto alla similare posizione di , secondo la scheda anagrafico Persona_2 Parte professionale prodotta dall'appellante, assunto da dal 04.09.2015, in precedenza assunto da R2 srl a tempo pieno e indeterminato dal 18.06.2013 all'11.04.2015 (doc. 6), anche in questo caso afferma che al momento della assunzione il lavoratore avrebbe dichiarato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessato a febbraio 2015; analogamente reitera la richiesta formulata in primo grado della prova per testi, non ammessa dal Tribunale;
Parte quanto a , assunto da dal 28.04.2015, il cui rapporto è cessato Parte_2 il 20.07.2015, per dimissioni volontarie (doc. 7 e 8), secondo l'appellante queste non possono incidere sui benefici contributivi richiesti dalla azienda, da qui è censurata la revoca riconnessa alla cessazione del rapporto di lavoro prima dei 18 mesi dalla assunzione;
con riferimento a , assunto dal 07.04.2015 cessato il 08.09.2018, Parte_3
l'appellante ammette la fruizione dei benefici oltre i 36 mesi, ma afferma che la revoca avrebbe dovuto interessare solo il periodo successivo, non l'intero periodo di assunzione.
pagina 5 di 9 Il Collegio ritiene che il motivo non possa accogliersi. Vertendosi in fattispecie di revoca degli esoneri contributivi fruiti dalla società è opportuno premettere la disciplina dettata dall'art. 1 comma 118 L. n. 190/2014, in vigore dal 01.01.2015: 118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un CP_3 importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a CP_1 legislazi igente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.” Pertanto, i presupposti per la fruizione della esenzione contributiva dall'art. 1 comma 118 L. n. 190/2014, per la durata massima di 36 mesi, per quanto rileva nella controversia, sono: che si tratti di nuove assunzioni, ne sono escluse quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (comma 118); ne sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso datore di lavoro (società controllate o collegate o per interposta persona), un contratto di lavoro tempo indeterminato nei tre mesi precedenti alla entrata in vigore della legge (in vigore dal 01.01.2015) Il Collegio ritiene debba confermarsi l'accertamento del Tribunale in ordine alla carenza dei presupposti per la fruizione della esenzione contributiva, come regolata dall'art. 1 comma 118 L. n. 190/2014, relativamente ai lavoratori, Persona_1 Parte assunto a tempo indeterminato da l'08.09.2015 e assunto a Persona_2 Parte tempo indeterminato da il 04.09.2015. Le rispettive schede anagrafico professionali attestano che entrambi fossero stati occupati a tempo indeterminato Parte presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla assunzione presso (rispettivamente il primo presso dal 03.02.2015 al 31.08.2015, il CP_2
pagina 6 di 9 secondo presso R2 srl dal 18.06.2013 all'11.04.2015), condizione ostativa alla fruizione dell'esonero contributivo. Al pari risulta corretta la mancata ammissione della prova orale formulata dalla società diretta a contestare un dato documentale inequivocabile, trattandosi di comunicazioni obbligatorie ai sensi del D.M. 30.10.2007, che la datrice di lavoro conosceva o avrebbe dovuto pretendere di far rettificare prima di procedere alla assunzione. Pertanto per detti lavoratori non ricorre la condizione per il diritto all'esonero contributivo, posta a fondamento del recupero della contribuzione per l'intero triennio di esonero (conformemente ai periodi, da settembre 2015 a luglio 2018, espressamente indicati nella diffida intimante la restituzione delle somme per la fruizione indebita dell'esonero contributivo nelle assunzioni dell'anno 2015 datata 17.09.2018, prodotta dalla società). In aggiunta, con motivazione parzialmente diversa da quella resa dal Tribunale, che per questo profilo viene integrata, l'appello è da rigettare, relativamente a tutti i lavoratori ( , , con recupero della CP_4 Persona_2 Parte_2 esenzione da aprile 2015 a giugno 2015, con recupero della esenzione Parte_3 da aprile 2015 a aprile 2018), per la ragione assorbente che l'avviso di addebito oggetto della causa ed il recupero contributivo ivi preteso, è fondato sull'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006, norma generale che condiziona la fruizione di benefici contributivi al possesso di DURC regolare ovvero all'esistenza del presupposto sostanziale per il suo rilascio (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 27107/2018; Cass. sez. L. ord. n. 16821/2019, Cass. sez. L. ord. n. 20449/2019), quale necessaria e costante regolarità contributiva, considerato che il non ha valore CP_5 costitutivo, facendo capo ad un accertamento, necessariamente ex post, di una irregolarità di per sé ostativa alla fruizione degli sgravi contributivi (come affermato da Cass. sez. L. ord. n. 30273/2024). La norma che viene in rilievo è l'art. 1 comma 1175 L: n. 296/2006 che stabilisce
“1175. A decorrere da 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. La previsione prescrive, per quanto rileva nella causa, quale presupposto per la fruizione dei benefici contributivi il possesso della regolarità contributiva, attestato dal DURC, da intendersi quale necessaria e costante regolarità contributiva. La giurisprudenza di legittimità cit. ha chiarito che la ratio della normativa è quella di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi/benefici contributivi, che al datore non spettano i benefici contributivi e l' ha facoltà di recuperarli in toto ed in modo retroattivo, CP_1 ai sensi dell'art. 1 comma 1175 cit., non solo quando fosse stato negato il DURC (come documento formale richiesto dal datore), ma anche quando (in senso sostanziale) le violazioni datoriali avrebbero comunque escluso la sussistenza degli stessi presupposti per il suo rilascio e/o mantenimento. Parte Risulta accertato, ed il fatto è oggi coperto dal giudicato, che nel 2015 la non poteva fruire della esenzione della contribuzione per i lavoratori Per_3 Per_4
pagina 7 di 9 , tutti dipendenti a tempo indeterminato della società nei tre mesi Per_5 precedenti alla entrata in vigore della legge. Il recupero della loro contribuzione è stato richiesto con la prima diffida (datata 07.12.2017 prodotta dalla società) a regolarizzare la contribuzione relativa a detti lavoratori, per indebita fruizione della esenzione dalla contribuzione ed è dato pacifico che la società non abbia regolarizzato nel termine indicato. L'azienda che non poteva fruire della esenzione di cui alla prima diffida, non era quindi in condizione di regolarità contributiva neanche per le altre assunzioni effettuate nel 2015, pertanto l'istituto ha legittimamente proceduto nel 2018 alla diffida a regolarizzare, per l'indebita fruizione nel 2015 della esenzione della contribuzione anche con riferimento agli altri quattro lavoratori ( , CP_4
, , ) e, in assenza di regolarizzazione, Persona_2 Parte_2 Parte_3 ha adottato il titolo oggetto del presente giudizio. Pertanto con riferimento ai lavoratori , , CP_4 Persona_2 Parte_2
, (oltre che per i lavoratori ), le
[...] Parte_3 Per_3 Per_4 Per_5 pretese contributive dell' , conseguenti all'indebito esonero contributivo, sono da CP_1 considerarsi legittime, mancando nel caso in esame sia il requisito della regolarità contributiva, che i presupposti per la fruizione degli esoneri contributivi nel periodo in esame (per i lavoratori con accertamento coperto da Per_3 Per_4 Per_5 giudicato, , con accertamento confermato nel secondo CP_4 Persona_2 grado di giudizio).
Con il quarto motivo è affermato l'erroneo rigetto da parte del Tribunale delle eccezioni di illegittimità delle sanzioni civili e somme aggiuntive. Secondo l'appellante dovrebbero applicarsi le più favorevoli sanzioni previste dall'art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 338/2000 (omissione contributiva), anziché quella, applicata, di cui alla lett. b) (evasione contributiva), dovendosi escludere nel caso concreto il dolo, l'occultamento di rapporti di lavoro o denunce non conformi. Il Collegio ritiene l'infondatezza del motivo di appello. Il primo profilo di infondatezza emerge dallo stesso avviso di addebito, dal quale si evince che con riferimento alla diffida dell' , ivi richiamata n. 4300 del CP_1
17.09.2018 0145972, notificata il 18.09.2018, relativa ai lavoratori , CP_4
, , , rispetto ai quali sono elencati nel Persona_2 Parte_2 Parte_3 titolo tutti i pagamenti contributivi parziali intervenuti, l'istituto ha applicato il regime sanzionatorio, più favorevole, dell'art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388/2000 e le sanzioni per morosità. Risulta corretta l'applicazione della sanzione per evasione di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L. n. 388/2000, con riferimento alla diffida dell' , ivi richiamata n. CP_1
4300 del 05.12.2017 0184070, notificata il 07.12.2017, relativa ai lavoratori
, per i quali nessuna parziale contribuzione è stata Per_4 Per_3 Per_5 corrisposta, risultando fondata su omesse o infedeli denunce mensili all' , CP_1 attraverso i DM 10, per la quale è presunta la finalità di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, non assolto nel caso in esame. La buona fede, del resto, è da escludersi in concreto, poiché la parte datoriale non ha documentato la presentazione e correttezza delle denunce mensili per detti lavoratori e alla stessa era certamente nota la circostanza, pacifica, ostativa alla fruizione dell'esonero contributivo, della assunzione a tempo indeterminato dei pagina 8 di 9 medesimi lavoratori, da parte della società, nei tre mesi antecedenti alla entrata in vigore della legge. L'appello viene pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata. Le spese del secondo grado sono poste a carico dell'appellante, soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (senza istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, Parte respinge l'appello di e conferma la sentenza appellata. Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 4.997,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 24.10.2024
La Consigliera estensore Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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