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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 279/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Germano Nicoletti, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in atti ricorrente
E
( ), rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Atanasio CP_1 P.IVA_1
Maurizio Greco
resistente
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.2020, Giudice Nicola adiva il presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020190009182547000, notificato dall' odierno resistente in data 14.1.2020, a CP_1
titolo di indebito per omesso versamento di contributi da coltivatore diretto per l'anno
2018, per la somma di euro 4.576,07; in particolare, deduceva l'assenza la insussistenza, per l'anno 2018, della qualità di coltivatore diretto, avendo egli stesso provveduto alla cancellazione della propria partita iva (quale imprenditore agricolo) in data 23.9.2017; pertanto, chiedeva dichiararsi la illegittimità del cennato avviso, per difetto della condizione ( qualifica soggettiva di coltivatore diretto) fondante la richiesta di versamento dei contributi previdenziali;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale, in sostanza, non contestava la circostanza CP_1
dedotta dal ricorrente;
specificamente, riportandosi ad una relazione interna del
17.6.2020, dava atto della cancellazione della posizione assicurativa dell'istante a far data dal 23.9.2017, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Richiamando gli atti di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non può non rilevarsi, invero, come le deduzioni di cui all'atto introduttivo, fondate sulla insussistenza, nell'anno 2018, della qualifica soggettiva, in capo al Giudice , Pt_1
di coltivatore diretto, giusta avvenuta cancellazione della propria partita iva (quale imprenditore agricolo) in data 23.9.2017, abbiano trovato inequivoco riscontro nelle stesse allegazioni del resistente il quale, richiamando un documento interno del CP_1
17.6.2020, dava atto della cancellazione della posizione assicurativa dell'istante a far data dal 23.9.2017, invocando, di conseguenza, la declaratoria di cessazione ella materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della non complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria
2 non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n.
40020190009182547000 notificato a Giudice in data 14.1.2020; Pt_1
2) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 886,00 per compensi oltre IVA, Cassa e 15% forfettario, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 30/09/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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