Art. 10. Custodia degli atti riservati 1. Con provvedimento del Garante e' istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria e' preposto il segretario generale e un numero di addetti all'Ufficio non superiore a cinque unita', assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge e' regolato dal Garante in conformita' ai criteri ossevati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 32, comma 6, della citata legge n. 675/1996 e' il seguente:
"6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all' art. 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato".
Per il comma 7 dello stesso articolo si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 32, comma 6, della citata legge n. 675/1996 e' il seguente:
"6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all' art. 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato".
Per il comma 7 dello stesso articolo si veda nelle note alle premesse.